CASS
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2024, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti del procedimento a carico di TO ZI / nato a [...] il [...]; visti il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Maria Moliterni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato ZI TO alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa aggravata. 2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la carenza di prova in ordine alla penale responsabilità del TO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2164 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/12/2023 3. Con sentenza deliberata in data 20 2023, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto ZI TO per non aver commesso il fatto. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria. 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine al proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli al capo A). La Corte territoriale avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale omettendo di motivare in ordine ai motivi posti a fondamento di tale deliberazione. La motivazione sarebbe, inoltre, manifestamente illogica in ordine alla valutazione della ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa AR BE: i giudici di appello avrebbero ritenuto inaffidabile il riconoscimento effettuato dalla BE in considerazione «delle differenze fisiognomiche» indicate da ciascuna delle persone offese, tesi la cui manifesta illogicità sarebbe resa evidente dal fatto che il primo episodio di truffa in danno della BE è avvenuto a distanza di quasi un mese rispetto a quello contestato al capo B) e che l'identità fisica dell'autore delle due truffe sarebbe frutto di una mera ipotesi investigativa degli inquirenti. La priorità dell'episodio di cui al capo A) e l'assenza di significative incongruenze valorizzabili riguardo alla ricognizione effettuata dalla BE nella fase delle indagini preliminari «avrebbe richiesto ben altra motivazione rispetto a quella dell'ipotizzata discrasia fra le descrizioni dell'autore dei delitti operata dalle rispettive persone offese» (vedi pagg. 3 e 4 del ricorso). 6. Il difensore dell'imputato, in data 10 novembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La Corte di merito avrebbe correttamente ritenuto di assolvere il TO dal reato di cui al capo A) per ragioni strettamente connesse alla labilità dei risultati delle individuazioni fotografiche, malamente effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, posto che se la sommaria descrizione del reo fornita dalla BE poteva trovare generica corrispondenza nella foto segnaletica del TO (ritraente solo il viso e risalente al 2005) certamente confliggeva con l'aspetto reale del medesimo, immortalato 13 anni dopo, in epoca coeva a quella dei fatti in contestazione. 7. L'unico motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità. 2 Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale in ordine alle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. 8. La Corte territoriale ha ritenuto l'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa non idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in considerazione delle riscontrate e rilevanti incongruità fra la descrizione del truffatore fornita agli inquirenti dalla BE e le sembianze del TO quali raffigurate nelle fotografie mostrate alla medesima dapprima nell'immediatezza dei fatti e poi, a distanza di un mese (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede. Va, inoltre, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice solo l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi: «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01 dicembre 2023 La Presidente Il Consigfie estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Maria Moliterni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato ZI TO alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa aggravata. 2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la carenza di prova in ordine alla penale responsabilità del TO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2164 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 01/12/2023 3. Con sentenza deliberata in data 20 2023, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto ZI TO per non aver commesso il fatto. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria. 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine al proscioglimento dell'imputato dal reato ascrittogli al capo A). La Corte territoriale avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale omettendo di motivare in ordine ai motivi posti a fondamento di tale deliberazione. La motivazione sarebbe, inoltre, manifestamente illogica in ordine alla valutazione della ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa AR BE: i giudici di appello avrebbero ritenuto inaffidabile il riconoscimento effettuato dalla BE in considerazione «delle differenze fisiognomiche» indicate da ciascuna delle persone offese, tesi la cui manifesta illogicità sarebbe resa evidente dal fatto che il primo episodio di truffa in danno della BE è avvenuto a distanza di quasi un mese rispetto a quello contestato al capo B) e che l'identità fisica dell'autore delle due truffe sarebbe frutto di una mera ipotesi investigativa degli inquirenti. La priorità dell'episodio di cui al capo A) e l'assenza di significative incongruenze valorizzabili riguardo alla ricognizione effettuata dalla BE nella fase delle indagini preliminari «avrebbe richiesto ben altra motivazione rispetto a quella dell'ipotizzata discrasia fra le descrizioni dell'autore dei delitti operata dalle rispettive persone offese» (vedi pagg. 3 e 4 del ricorso). 6. Il difensore dell'imputato, in data 10 novembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La Corte di merito avrebbe correttamente ritenuto di assolvere il TO dal reato di cui al capo A) per ragioni strettamente connesse alla labilità dei risultati delle individuazioni fotografiche, malamente effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, posto che se la sommaria descrizione del reo fornita dalla BE poteva trovare generica corrispondenza nella foto segnaletica del TO (ritraente solo il viso e risalente al 2005) certamente confliggeva con l'aspetto reale del medesimo, immortalato 13 anni dopo, in epoca coeva a quella dei fatti in contestazione. 7. L'unico motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte non consentito in sede di legittimità. 2 Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale in ordine alle emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. 8. La Corte territoriale ha ritenuto l'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa non idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in considerazione delle riscontrate e rilevanti incongruità fra la descrizione del truffatore fornita agli inquirenti dalla BE e le sembianze del TO quali raffigurate nelle fotografie mostrate alla medesima dapprima nell'immediatezza dei fatti e poi, a distanza di un mese (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede. Va, inoltre, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice solo l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi: «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01 dicembre 2023 La Presidente Il Consigfie estensore