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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/05/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 240/2021 vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1
Liquidatore Dott. , con l'avv. FRANCESCA TILLI Controparte_1
Appellante
E
(P. Iva: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. ELISABETTA SOLLE
Appellata
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 le parti hanno concluso come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la
[...]
ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 319/2020 con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha respinto la domanda proposta dalla coatta Pt_1 Parte_1 amministrativa nei confronti della ha condannato parte Controparte_2 ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, che si sono liquidate in complessivi Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato la Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato
[...]
Tribunale la esponendo: di essere titolare della azienda Controparte_2 corrente in Rieti, Viale Kennedy snc e avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano”; che detta attività si svolgeva all'interno dei locali posti al piano terra dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, e, quindi di proprietà della di Rieti, in virtù del contratto 31.08.2001 della CP_3 durata di sei anni e con canone mensile di € 432,79 per i primi otto mesi e € 1.084,56 a partire dal nono mese, oltre rivalutazione Istat, poi, rinnovato, alla prima scadenza per altri sei anni e, quindi, sino al 31.08.2013; che la a causa della CP_3 CP_4 morosità della , aveva disdettato il contratto in data 7.6.2012 e ottenuto Parte_1 decreto Ingiuntivo dal Tribunale di Rieti n.568/2017 del 6.11.2017 per € 145.037,19, oltre Iva e interessi di cui al D. Lgs. N.231/02 per ciascun canone, dalle singole scadenze al soddisfo;
che in virtù di detto decreto, la aveva presentato Parte_2
Istanza di ammissione alla massa passiva ex art. 208 R.D. 16 marzo 1942 n.267; che con contratto Notaio Rep. n.92437 Raccolta n. 30564 del 19.11.2014, Persona_1 la e la avevano dichiarato di comune Parte_1 CP_5 accordo di “rescindere” il contratto di affitto di azienda Notaio del Persona_2
17.12.2007 Rep n.5327 Rcc. N.3698 con effetto dal 30.11.2014 e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra; che la aveva Parte_1 ceduto in comodato gratuito alla lo stesso ramo d'azienda Controparte_2 commerciale corrente in Rieti, Viale Kennedy snc avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano” dotata di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività suddetta;
che con D.M. 09/10/2017 n.472/2017 la Parte_1 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del Dott. a Commissario Liquidatore;
che con lettera del 02.07.2018, Controparte_1 inviata via pec dal Commissario Liquidatore alla si era Controparte_2 provveduto ad esercitare – ai sensi dell'art.1810 c.c. e dell'art. 2) del contratto stesso
- il diritto di recesso dal contratto di comodato rep. n. 92437 racc. n. 30654 del 19.11.2014, nei tempi e modi di cui all'art. 2 del contratto stesso;
che la lettera era rimasta priva di riscontro e la società resistente continuava a svolgere la attività di
2 cui al sopra richiamato contratto di comodato;
che era stato esperito il procedimento di mediazione previsto dall'art 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, con esito negativo, come da verbale in atti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, in accoglimento della domanda, ordinasse alla resistente la restituzione della predetta azienda in proprio favore. La costituitasi in Controparte_2 giudizio, in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità della domanda per omissione e/o assoluta incertezza della stessa e nel merito concludeva per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo, tra l'altro, che con atto del 16/9/2015 la le aveva ceduto il ramo d'azienda già oggetto Controparte_6 del contratto di comodato gratuito di cui sopra - cessione comprensiva dell'avviamento commerciale e delle autorizzazioni già citate, con esclusione dei Contro beni mobili ovvero giacenze e attrezzature, già acquistate dalla in data
31/12/2014 e 28/2/2015, come da documenti contabili prodotti - e che, di conseguenza, controparte non aveva titolo alcuno per richiedere la restituzione del compendio aziendale. La causa, di natura documentale, era discussa e decisa all'udienza odierna, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 83, VII co., lett. f) D.L. n. 18 del 17.03.2020, come da provvedimento del 29.06.2020.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della domanda per omissione ed incertezza della domanda, avanzata dalla difesa di parte resistente, dalla lettura del ricorso evincendosi in modo sufficientemente specifico l'oggetto della stessa, costituito dalla richiesta di restituzione dell'azienda concessa in comodato dalla ricorrente alla resistente con il contratto del 19.11.2014, sull'implicito assunto del recesso della soc. dell dal contratto medesimo ex art. 1810 c.c.. Pt_1
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, parte resistente ha allegato e documentato l'intervenuta stipula in data 16.09.2015, con la , di un contratto di cessione di Pt_1 Parte_1 azienda in virtù del quale la stessa azienda già oggetto del rapporto di comodato le veniva, per l'appunto, ceduta dietro versamento del corrispettivo di €7.000,00. Ne segue che parte ricorrente non ha titolo per promuovere la presente domanda di restituzione, essendosi privata – successivamente alla data (19.11.2014) di stipula del contratto di comodato - della titolarità dell'azienda di cui oggi pretenderebbe la restituzione. Né può sostenersi l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità alla dell'atto di Parte_1 cessione, in ragione della mancata stipula dello stesso in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e della sua mancata iscrizione nel Registro delle Imprese, come sostenuto dalla difesa della ricorrente. Ed invero, per giurisprudenza costante, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., secondo cui i contratti di cui al
I co. (e cioè quelli aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento
3 dell'azienda, relativamente alle imprese soggette a registrazione), in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni, deve essere interpretata nel senso di richiedere tali adempimenti ai fini non della validità del contratto, bensì esclusivamente dell'opponibilità ai terzi dello stesso, in piena coerenza, del resto, con la previsione di cui al citato I co. secondo cui la stipula in forma scritta è prevista ai soli fini della prova (v. art. 2556, I co., c.c.), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (Cass. civ., Sez. III, n. 18066/19). Stante quanto sopra, l'atto di cessione prodotto dalla deve Controparte_2 intendersi pienamente valido ed efficace inter partes, vertendo la presente controversia esclusivamente tra le parti del contratto e non ponendosi, quindi, un problema di opponibilità a terzi della scrittura privata. Si aggiunga che la disciplina in materia di effetti della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 201 L.F.
– che richiama, al riguardo, il Titolo II, Capo III, Sez. II e IV in tema di fallimento
- non prevede, quale conseguenza dell'ordine di liquidazione, l'inefficacia o l'inopponibilità agli organi della procedura dei contratti di cessione di azienda stipulati dalla società in bonis e che in applicazione dell'art. 72, I co. L.F., è financo esclusa la possibilità, per il commissario liquidatore, di sciogliersi dai contratti ad effetti reali che risultino compiutamente eseguiti o in cui, comunque, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (condizioni tutte pienamente integrate nel caso che ci occupa). Non rileva, del pari, il fatto che il contratto sia stato registrato successivamente all'apertura della liquidazione coatta, posto che la registrazione non integra un requisito di validità o di opponibilità a terzi del contratto medesimo. Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda della Parte_1
, in quanto giuridicamente infondata. La spese di lite spese seguono la
[...] soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.”
3.- La Parte_1
ha proposto appello per i motivi che di seguito si
[...] enunciano, mentre ha chiesto rigettarsi integralmente il Controparte_2 gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza per
“NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA PRONUNCIA, DELLA STESSA, MEDIANTE LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLE MOTIVAZIONI, ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.429 C.P.C.
L'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto vi sarebbe una violazione dell'art. 429 c.p.c.; il Tribunale avrebbe, infatti, erroneamente trattenuto la causa in 4 decisione all'udienza del 16.7.2020 e depositato la sentenza solo in data 18.7.2020, quando veniva trasmessa alle parti ai fini della comunicazione del relativo invio all'Agenzia delle entrate.
La censura è priva di pregio.
Dalla verifica del portale telematico risulta che il Tribunale ha emesso la sentenza n. 319 del 2020 all'esito della udienza di discussione del 16.07.2020, data in cui è stata depositata anche la relativa minuta. Successivamente, in data 18.07.2020 il giudice provvedeva a pubblicare il testo integrale della decisione che contestualmente veniva notificata alle parti a mezzo pec.
Con il secondo motivo l'appellante richiede la riforma della sentenza per
“ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (PROVE COSTITUITE) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2704
C.C. SULLA RILEVANZA DELLA DATA DELLE SCRITTURE PRIVATE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 200, 42 E 44, LEGGE FALLIMENTARE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.”
L'impugnante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel respingere la domanda di restituzione dell'azienda proposta dalla , società in Parte_1 liquidazione coatta amministrativa, mentre avrebbe dovuto riconoscere il legittimo recesso esercitato dal Commissario Liquidatore. L'argomentazione della parte si fonda sull'assunto per cui la non coincida con la società Parte_3
in bonis che ha stipulato la scrittura privata del 16.9.2015 con cui si Parte_1 cedeva il ramo di azienda alla . Rispetto alla scrittura privata, Parte_4 la in l.c.a. sarebbe soggetto terzo. Peraltro, sulla certezza della data, Parte_1
l'appellante afferma che la data del 16.9.2015 sarebbe riportata su un semplice foglio e tramite timbro ad inchiostro e, dunque, l'unica data che rileverebbe ai fini dell'opponibilità sarebbe quella della registrazione avvenuta il 1.3.2018, successiva alla liquidazione coatta amministrativa disposta con D.M.
9.10.2017. L'unico contratto vincolante sarebbe quello di comodato gratuito del 19.11.2014.
Il motivo è fondato.
La Società ha stipulato un contratto di comodato gratuito Parte_1 Par con la società cooperativa in data 19.11.2014, depositato presso la CCIAA di
Rieti il 21.11.2014, e un successivo contratto di cessione di azienda in data 16.09.2015 registrato all'Agenzia delle Entrate il 1° 3 2018.
Con D.M. 09/10/2017 n.472/2017 la è stata posta Controparte_7 in liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del Commissario- Liquidatore.
5 A partire da detta data, in virtù del richiamo dell'art. 200 L.F., vigente ratione temporis, agli-artt. 42, 44-e-45, si è realizzato l'effetto di spossessamento e pignoramento generale dei beni del debitore, l'inefficacia degli atti e dei pagamenti e della le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi.
Tutto ciò, evidentemente, per la tutela della concorsualità dei creditori e per evitare collusioni tra il soggetto sottoposto a procedura concorsuale e creditori.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte , difatti, il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale, la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art 2704 cod. civ. (Cass. n. 1016 del 1993).
A ciò aggiungasi che, in materia di cessione dell'azienda, ai sensi dell'art. 2556 c.c., i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, relativamente alle imprese soggette a registrazione devono avvenire in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e devono, altresì, essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni. Detti incombenti sono richiesti ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi (Cass. civ. 18066 del 2019).
Sulla base delle predette considerazioni generali e sistematiche, il subentro ope legis nel contratto di cessione del ramo d'azienda si sarebbe verificato solo "se e nei limiti in cui" quest'ultimo risultasse opponibile alla massa dei creditori. Nel caso di specie, il contratto di cessione del ramo d'azienda, registrato solo successivamente alla liquidazione coatta, non è opponibile ai creditori sotto il profilo della data certa anteriore alla procedura concorsuale ex art. 2704 cod. civ.
Ne consegue che, a fronte del contratto del di comodato gratuito stipulato il 19.11.2014 e depositato il successivo 21.11, intervenuto tra le parti, il Commissario può esercitare il diritto di recesso ex art. 1810 cod. civ. e 2 del medesimo contratto.
In riforma della decisione di primo grado, la domanda di restituzione del ramo di azienda avanzata dal commissario liquidatore va, in definitiva, accolta.
5.- In conclusione, l'appello di Parte_1
è parzialmente fondato e deve
[...] trovare accoglimento.
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. Parte_1
319/2020 del Tribunale Ordinario di Rieti, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) condanna la alla restituzione, in favore della Parte_4 [...]
, del ramo di azienda Parte_1 avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano”, corrente in Rieti, Viale Kennedy snc;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_4
liquidate, Parte_1 per il giudizio innanzi al tribunale in 4.000 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive;
per questo grado di giudizio, in 3.500,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive oltre spese generali ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 7.05.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 240/2021 vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Commissario
[...] P.IVA_1
Liquidatore Dott. , con l'avv. FRANCESCA TILLI Controparte_1
Appellante
E
(P. Iva: ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. ELISABETTA SOLLE
Appellata
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 le parti hanno concluso come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la
[...]
ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 319/2020 con cui il Tribunale ordinario di Rieti ha respinto la domanda proposta dalla coatta Pt_1 Parte_1 amministrativa nei confronti della ha condannato parte Controparte_2 ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, che si sono liquidate in complessivi Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente depositato e notificato la Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato
[...]
Tribunale la esponendo: di essere titolare della azienda Controparte_2 corrente in Rieti, Viale Kennedy snc e avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano”; che detta attività si svolgeva all'interno dei locali posti al piano terra dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, e, quindi di proprietà della di Rieti, in virtù del contratto 31.08.2001 della CP_3 durata di sei anni e con canone mensile di € 432,79 per i primi otto mesi e € 1.084,56 a partire dal nono mese, oltre rivalutazione Istat, poi, rinnovato, alla prima scadenza per altri sei anni e, quindi, sino al 31.08.2013; che la a causa della CP_3 CP_4 morosità della , aveva disdettato il contratto in data 7.6.2012 e ottenuto Parte_1 decreto Ingiuntivo dal Tribunale di Rieti n.568/2017 del 6.11.2017 per € 145.037,19, oltre Iva e interessi di cui al D. Lgs. N.231/02 per ciascun canone, dalle singole scadenze al soddisfo;
che in virtù di detto decreto, la aveva presentato Parte_2
Istanza di ammissione alla massa passiva ex art. 208 R.D. 16 marzo 1942 n.267; che con contratto Notaio Rep. n.92437 Raccolta n. 30564 del 19.11.2014, Persona_1 la e la avevano dichiarato di comune Parte_1 CP_5 accordo di “rescindere” il contratto di affitto di azienda Notaio del Persona_2
17.12.2007 Rep n.5327 Rcc. N.3698 con effetto dal 30.11.2014 e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra; che la aveva Parte_1 ceduto in comodato gratuito alla lo stesso ramo d'azienda Controparte_2 commerciale corrente in Rieti, Viale Kennedy snc avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano” dotata di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività suddetta;
che con D.M. 09/10/2017 n.472/2017 la Parte_1 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del Dott. a Commissario Liquidatore;
che con lettera del 02.07.2018, Controparte_1 inviata via pec dal Commissario Liquidatore alla si era Controparte_2 provveduto ad esercitare – ai sensi dell'art.1810 c.c. e dell'art. 2) del contratto stesso
- il diritto di recesso dal contratto di comodato rep. n. 92437 racc. n. 30654 del 19.11.2014, nei tempi e modi di cui all'art. 2 del contratto stesso;
che la lettera era rimasta priva di riscontro e la società resistente continuava a svolgere la attività di
2 cui al sopra richiamato contratto di comodato;
che era stato esperito il procedimento di mediazione previsto dall'art 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, con esito negativo, come da verbale in atti. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, in accoglimento della domanda, ordinasse alla resistente la restituzione della predetta azienda in proprio favore. La costituitasi in Controparte_2 giudizio, in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità della domanda per omissione e/o assoluta incertezza della stessa e nel merito concludeva per il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo, tra l'altro, che con atto del 16/9/2015 la le aveva ceduto il ramo d'azienda già oggetto Controparte_6 del contratto di comodato gratuito di cui sopra - cessione comprensiva dell'avviamento commerciale e delle autorizzazioni già citate, con esclusione dei Contro beni mobili ovvero giacenze e attrezzature, già acquistate dalla in data
31/12/2014 e 28/2/2015, come da documenti contabili prodotti - e che, di conseguenza, controparte non aveva titolo alcuno per richiedere la restituzione del compendio aziendale. La causa, di natura documentale, era discussa e decisa all'udienza odierna, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 83, VII co., lett. f) D.L. n. 18 del 17.03.2020, come da provvedimento del 29.06.2020.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della domanda per omissione ed incertezza della domanda, avanzata dalla difesa di parte resistente, dalla lettura del ricorso evincendosi in modo sufficientemente specifico l'oggetto della stessa, costituito dalla richiesta di restituzione dell'azienda concessa in comodato dalla ricorrente alla resistente con il contratto del 19.11.2014, sull'implicito assunto del recesso della soc. dell dal contratto medesimo ex art. 1810 c.c.. Pt_1
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, parte resistente ha allegato e documentato l'intervenuta stipula in data 16.09.2015, con la , di un contratto di cessione di Pt_1 Parte_1 azienda in virtù del quale la stessa azienda già oggetto del rapporto di comodato le veniva, per l'appunto, ceduta dietro versamento del corrispettivo di €7.000,00. Ne segue che parte ricorrente non ha titolo per promuovere la presente domanda di restituzione, essendosi privata – successivamente alla data (19.11.2014) di stipula del contratto di comodato - della titolarità dell'azienda di cui oggi pretenderebbe la restituzione. Né può sostenersi l'invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità alla dell'atto di Parte_1 cessione, in ragione della mancata stipula dello stesso in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e della sua mancata iscrizione nel Registro delle Imprese, come sostenuto dalla difesa della ricorrente. Ed invero, per giurisprudenza costante, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., secondo cui i contratti di cui al
I co. (e cioè quelli aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento
3 dell'azienda, relativamente alle imprese soggette a registrazione), in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni, deve essere interpretata nel senso di richiedere tali adempimenti ai fini non della validità del contratto, bensì esclusivamente dell'opponibilità ai terzi dello stesso, in piena coerenza, del resto, con la previsione di cui al citato I co. secondo cui la stipula in forma scritta è prevista ai soli fini della prova (v. art. 2556, I co., c.c.), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (Cass. civ., Sez. III, n. 18066/19). Stante quanto sopra, l'atto di cessione prodotto dalla deve Controparte_2 intendersi pienamente valido ed efficace inter partes, vertendo la presente controversia esclusivamente tra le parti del contratto e non ponendosi, quindi, un problema di opponibilità a terzi della scrittura privata. Si aggiunga che la disciplina in materia di effetti della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 201 L.F.
– che richiama, al riguardo, il Titolo II, Capo III, Sez. II e IV in tema di fallimento
- non prevede, quale conseguenza dell'ordine di liquidazione, l'inefficacia o l'inopponibilità agli organi della procedura dei contratti di cessione di azienda stipulati dalla società in bonis e che in applicazione dell'art. 72, I co. L.F., è financo esclusa la possibilità, per il commissario liquidatore, di sciogliersi dai contratti ad effetti reali che risultino compiutamente eseguiti o in cui, comunque, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (condizioni tutte pienamente integrate nel caso che ci occupa). Non rileva, del pari, il fatto che il contratto sia stato registrato successivamente all'apertura della liquidazione coatta, posto che la registrazione non integra un requisito di validità o di opponibilità a terzi del contratto medesimo. Ne segue l'inevitabile reiezione della domanda della Parte_1
, in quanto giuridicamente infondata. La spese di lite spese seguono la
[...] soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.”
3.- La Parte_1
ha proposto appello per i motivi che di seguito si
[...] enunciano, mentre ha chiesto rigettarsi integralmente il Controparte_2 gravame condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza per
“NULLITA' DELLA SENTENZA PER MANCATA PRONUNCIA, DELLA STESSA, MEDIANTE LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLE MOTIVAZIONI, ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.429 C.P.C.
L'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto vi sarebbe una violazione dell'art. 429 c.p.c.; il Tribunale avrebbe, infatti, erroneamente trattenuto la causa in 4 decisione all'udienza del 16.7.2020 e depositato la sentenza solo in data 18.7.2020, quando veniva trasmessa alle parti ai fini della comunicazione del relativo invio all'Agenzia delle entrate.
La censura è priva di pregio.
Dalla verifica del portale telematico risulta che il Tribunale ha emesso la sentenza n. 319 del 2020 all'esito della udienza di discussione del 16.07.2020, data in cui è stata depositata anche la relativa minuta. Successivamente, in data 18.07.2020 il giudice provvedeva a pubblicare il testo integrale della decisione che contestualmente veniva notificata alle parti a mezzo pec.
Con il secondo motivo l'appellante richiede la riforma della sentenza per
“ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (PROVE COSTITUITE) - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2704
C.C. SULLA RILEVANZA DELLA DATA DELLE SCRITTURE PRIVATE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 200, 42 E 44, LEGGE FALLIMENTARE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.”
L'impugnante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel respingere la domanda di restituzione dell'azienda proposta dalla , società in Parte_1 liquidazione coatta amministrativa, mentre avrebbe dovuto riconoscere il legittimo recesso esercitato dal Commissario Liquidatore. L'argomentazione della parte si fonda sull'assunto per cui la non coincida con la società Parte_3
in bonis che ha stipulato la scrittura privata del 16.9.2015 con cui si Parte_1 cedeva il ramo di azienda alla . Rispetto alla scrittura privata, Parte_4 la in l.c.a. sarebbe soggetto terzo. Peraltro, sulla certezza della data, Parte_1
l'appellante afferma che la data del 16.9.2015 sarebbe riportata su un semplice foglio e tramite timbro ad inchiostro e, dunque, l'unica data che rileverebbe ai fini dell'opponibilità sarebbe quella della registrazione avvenuta il 1.3.2018, successiva alla liquidazione coatta amministrativa disposta con D.M.
9.10.2017. L'unico contratto vincolante sarebbe quello di comodato gratuito del 19.11.2014.
Il motivo è fondato.
La Società ha stipulato un contratto di comodato gratuito Parte_1 Par con la società cooperativa in data 19.11.2014, depositato presso la CCIAA di
Rieti il 21.11.2014, e un successivo contratto di cessione di azienda in data 16.09.2015 registrato all'Agenzia delle Entrate il 1° 3 2018.
Con D.M. 09/10/2017 n.472/2017 la è stata posta Controparte_7 in liquidazione coatta amministrativa, con contestuale nomina del Commissario- Liquidatore.
5 A partire da detta data, in virtù del richiamo dell'art. 200 L.F., vigente ratione temporis, agli-artt. 42, 44-e-45, si è realizzato l'effetto di spossessamento e pignoramento generale dei beni del debitore, l'inefficacia degli atti e dei pagamenti e della le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi.
Tutto ciò, evidentemente, per la tutela della concorsualità dei creditori e per evitare collusioni tra il soggetto sottoposto a procedura concorsuale e creditori.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte , difatti, il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale, la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art 2704 cod. civ. (Cass. n. 1016 del 1993).
A ciò aggiungasi che, in materia di cessione dell'azienda, ai sensi dell'art. 2556 c.c., i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, relativamente alle imprese soggette a registrazione devono avvenire in forma pubblica o per scrittura privata autenticata e devono, altresì, essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro trenta giorni. Detti incombenti sono richiesti ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi (Cass. civ. 18066 del 2019).
Sulla base delle predette considerazioni generali e sistematiche, il subentro ope legis nel contratto di cessione del ramo d'azienda si sarebbe verificato solo "se e nei limiti in cui" quest'ultimo risultasse opponibile alla massa dei creditori. Nel caso di specie, il contratto di cessione del ramo d'azienda, registrato solo successivamente alla liquidazione coatta, non è opponibile ai creditori sotto il profilo della data certa anteriore alla procedura concorsuale ex art. 2704 cod. civ.
Ne consegue che, a fronte del contratto del di comodato gratuito stipulato il 19.11.2014 e depositato il successivo 21.11, intervenuto tra le parti, il Commissario può esercitare il diritto di recesso ex art. 1810 cod. civ. e 2 del medesimo contratto.
In riforma della decisione di primo grado, la domanda di restituzione del ramo di azienda avanzata dal commissario liquidatore va, in definitiva, accolta.
5.- In conclusione, l'appello di Parte_1
è parzialmente fondato e deve
[...] trovare accoglimento.
6.- Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. Parte_1
319/2020 del Tribunale Ordinario di Rieti, così provvede:
1) accoglie l'appello;
2) condanna la alla restituzione, in favore della Parte_4 [...]
, del ramo di azienda Parte_1 avente ad oggetto l'attività di bar, tavola calda e gastronomia sotto l'insegna “Caffè Campoloniano”, corrente in Rieti, Viale Kennedy snc;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_4
liquidate, Parte_1 per il giudizio innanzi al tribunale in 4.000 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive;
per questo grado di giudizio, in 3.500,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive oltre spese generali ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 7.05.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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