Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3305/2024 R.G.L.
TRA
, in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa
Vitale, Paola Pepe
RICORRENTE
E
contumace CONVENUTO Controparte_1
OGGETTO: obblighi previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.04.2024, l ha adito l'Intestato Tribunale chiedendo la Pt_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di €.114.246,74, di cui Controparte_1
€.78.824,41 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2012 al 2019 e €.35.422,33
a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per l'anno 2004 e dal 2009 al 2019. Vinte le spese di lite.
Sebbene evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
Lo scopo dell Ente di diritto privato, è lo svolgimento di tutte quelle attività connesse alla Pt_1
gestione ed erogazione della previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, con particolare riferimento alla corresponsione delle pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, reversibilità e indirette,
pagina 1 di 7
L'art. 7 del suddetto Statuto prevede, tra le altre cose, che l' ricavi i mezzi finanziari necessari Pt_1
allo svolgimento dei propri scopi da “a) contributi obbligatori, volontari e facoltativi versati dai
Consulenti del Lavoro ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di previdenza e assistenza;
b) sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti;
c) redditi patrimoniali;
d) ogni altra eventuale entrata”.
L'obbligo del versamento della contribuzione soggettiva è prescritto dall'art. 12 L. 249/91 (“1) Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari a lire 2.520.000 ed è frazionabile in dodicesimi secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente nell'anno solare”, dall'art. 9 dello Statuto dell'Ente (“1. I Consulenti del Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali: a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249, se iscritti all b) del solo contributo Pt_1
integrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249 se, pur avendo optato in via facoltativa per altro ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l'iscrizione agli Albi dei
Consulenti del Lavoro;
c) del contributo per maternità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nonché di ogni altro contributo dovuto per effetto di disposizioni di legge.
2. La percentuale da applicare sul reddito professionale ai fini della determinazione del contributo soggettivo, la misura del contributo integrativo minimo nonché la percentuale da applicare sul volume d'affari ai fini della determinazione del contributo integrativo, sono variate con delibera dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”).
La misura del contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è prescritta dalle delibere adottate annualmente dall dall'art. 40 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al Pt_1
31.12.2009, dall'art. 49 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2012, dall'art. 37 dei Regolamenti di attuazione dell'Ente in vigore rispettivamente sino al 31.12.2017, 31.12.2019 e
31.12.2020 nonché dall'art. 37 del nuovo Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal
01.01.2021 (“1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano iscritti all'Ente, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo la cui misura è annua.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in pagina 2 di 7 misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale.
È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00. 3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, in base al tasso di cui al precedente articolo 5, comma 3, con arrotondamento alla unità di euro più prossima. Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione annuale è determinata in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.
4. Per i periodi di iscrizione inferiori all'anno solare, il contributo soggettivo è rapportato a mese ... 6. I giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono all'Ente, sono tenuti, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l'applicazione del cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l'applicazione dell'aliquota intera. - Pt_1
Regolamento di previdenza e assistenza pg.23 7. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia Pt_1
anticipata, anche in regime di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi, iscritti all'Ente, sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di optare annualmente, in occasione della presentazione della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 40, per la riduzione al cinquanta per cento dell'aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione
è applicata dalla decorrenza del pensionamento ovvero, per gli anni successivi, dal primo giorno dell'anno della richiesta.
8. La riduzione di cui ai precedenti commi 6 e 7 si applica anche al contributo soggettivo minimo previsto al comma 2 del presente articolo”).
L'obbligo del versamento della contribuzione integrativa è prescritto dall'art. 13 L. 249/91 (“1. A partire dal 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
e versarne all'Ente l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo”), dall'art. 9 dello Statuto dell'Ente (“1. I Consulenti del Lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali: a) dei contributi soggettivi ed integrativi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249, se iscritti all b) del solo contributo Pt_1
integrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n. 249 se, pur avendo optato in via pagina 3 di 7 facoltativa per altro ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l'iscrizione agli Albi dei
Consulenti del Lavoro;
c) del contributo per maternità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, nonché di ogni altro contributo dovuto per effetto di disposizioni di legge.
2. La percentuale da applicare sul reddito professionale ai fini della determinazione del contributo soggettivo, la misura del contributo integrativo minimo nonché la percentuale da applicare sul volume d'affari ai fini della determinazione del contributo integrativo, sono variate con delibera dell'Assemblea dei Delegati, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”).
La misura del contributo integrativo dovuto per ciascun anno è prescritta dall'art. 41 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2009, dall'art. 52 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore sino al 31.12.2012, dall'art. 38 dei Regolamenti di attuazione dell'Ente in vigore rispettivamente sino al 31.12.2017, 31.12.2019 e 31.12.2020 nonché dall'art. 38 del nuovo
Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 01.01.2021 (“1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge
5 agosto 1991 n.249 e dell'articolo 9 dello Statuto dell'Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del
Lavoro, ivi compresi i pensionati dell'Ente, sono obbligati al versamento di un contributo integrativo.
Sono tenuti al medesimo versamento anche i Consulenti del Lavoro cancellati nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione pari al quattro per cento su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e versarne all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. … 5. Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, dovuto anche in assenza di volume d'affari o di partita
IVA, con delibera del Consiglio di Amministrazione è rivalutato annualmente in base al tasso di cui al precedente articolo 5, comma 3, con arrotondamento alla unità di euro più prossima. Sino a tutto il 31 dicembre 2019, la rivalutazione annuale è determinata in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, con arrotondamento alla unità di euro più prossima.
6. La maggiorazione percentuale e il volume d'affari di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di
Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile”).
L'obbligo del versamento delle sanzioni relative alla contribuzione soggettiva ed integrativa nonché la misura delle stesse sono prescritti dall'art. 50 del nuovo Regolamento di attuazione dell'Ente entrato in vigore il 01.01.2021: “a) Sanzioni relative alla omissione della dichiarazione telematica della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 40. 1) L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà, non seguita da rettifica entro novanta giorni dalla scadenza del termine, sono sanzionati ai pagina 4 di 7 sensi dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249 limitatamente alla contribuzione integrativa. 2)
Il Consulente del Lavoro che non provvede all'invio della comunicazione obbligatoria deve la sanzione di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione è dovuta altresì nel caso di comunicazione infedele, tale da determinare un contributo soggettivo e/o integrativo inferiore al dovuto. 3) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all'invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d'affari e di un reddito professionale uguale a zero non si applica la sanzione di cui al comma 2). 4) Al Consulente del Lavoro che provvede all'invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari o di un reddito professionale maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di euro 40,00. 5) Al Consulente del Lavoro che ottemperi all'obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di euro 200,00 anche nel caso in cui vengano dichiarati sia un volume d'affari che un reddito professionale pari a zero. 6) Le sanzioni fisse relative alla omissione della comunicazione non sono trasmissibili agli eredi. b) Sanzioni relative alla omissione del versamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo. 1) Il Consulente del
Lavoro che provvede al pagamento dei contributi soggettivo e integrativo nonché del contributo per maternità di cui all'articolo 9 dello Statuto dell entro novanta giorni da ciascuna delle Pt_1
scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per - Regolamento di Pt_1
previdenza e assistenza pg.33 tempo, aumentato di tre punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata. 2) Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di sei punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 20,00 per ciascuna rata. 3) La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale per ciascuna contribuzione. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni. 4)
Qualora l'Ente accerti la presenza di un volume d'affari ai fini IVA ovvero di un reddito professionale interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il Consulente del Lavoro deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al pagina 5 di 7 cento per cento di ciascun contributo dovuto. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46. Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi.
L'interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.”) e dall'art. 53 del nuovo Regolamento di attuazione dell'Ente entrato in vigore il 01.01.2021 (… “Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Titolo IV anche i contributi omessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Le somme versate ai sensi del precedente articolo 50 non concorrono alla formazione del montante contributivo di cui al precedente articolo 5, comma 3”).
Fatte queste premesse, occorre precisare quanto segue.
Il Consulente del Lavoro, sebbene iscritto ad non ottemperava o non Controparte_1 Pt_1
ottemperava nei termini all'obbligo dei pagamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi dell'art. 12-13 L. 249/1991, nonché dello Statuto dell'Ente.
Il Consulente del Lavoro non ha versato all'Ente i contributi dovuti, relativamente alla contribuzione soggettiva e alle relative sanzioni per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e alla contribuzione integrativa e alle relative sanzioni per gli anni 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Il termine di prescrizione quinquennale per la contribuzione, ai sensi dell'art. 42 co. 1 del Regolamento di previdenza e assistenza dell'Ente, in vigore dal 2021, comincia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Quanto invece alle sanzioni, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo, ai sensi dell'art. 42 co. 2 del citato Regolamento.
Orbene, in atti vi sono gli atti interruttivi della prescrizione e riferiti alla contribuzione oggetto del giudizio (all. 12).
In particolare, l ha provato che: Pt_1
- per le sanzioni riferite alla contribuzione integrativa dell'anno 2004, per le quali la prescrizione è decennale, ne è stato intimato il pagamento con pec notificata in data 4.10.2013 (all. 12, pag. 1-4);
- per la contribuzione integrativa dovuta per gli anni 2009, 2010 e 2011 ne è stato intimato il pagamento con la pec notificata in data 18.06.2014 (all. 12, pag. 6-9);
pagina 6 di 7 - per la contribuzione dovuta per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, oltre a quella già intimata con precedenti missive (ossia quella integrativa per gli anni dal 1009 al 2011), ne è stato intimato il pagamento con la pec notificata in data 7.09.2017 (all. 12, pag. 36-42);
- per la contribuzione dovuta per agli anni 2017, 2018 e 2019, oltre a quella relativa agli anni precedenti già intimata con precedenti missive, ne è stato intimato il pagamento con la raccomandata a/r notificata in data 9.08.2022 a mani dell'odierno ricorrente.
L'Ente ha quantificato un credito €.114.246,74, così suddiviso: €.78.824,41 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2012 al 2019 ed €.35.422,33 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per l'anno 2004 e dal 2009 al 2019 (all. 7).
Alla stregua di tutte le argomentazioni che precedono, il consulente deve dunque essere CP_1
condannato alla corresponsione in favore dell della complessiva somma di €.114.246,74, Pt_1
oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di €.114.246,74, per i titoli indicati in narrativa, oltre accessori;
Pt_1
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in €.6.114,00, oltre IVA, CPA, spese generali come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato di €.43,00.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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