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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12007 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice Rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16977/2022 RG promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Conte (C.F. ), con studio sito in C.F._3
Eboli (SA), alla via Talete n. 5 attori in riassunzione nei confronti di
Controparte_1
con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X n. 30/32, P.VA , in
[...] P.VA_1 persona del l. r. p. t. rappresentata e difesa dall'avv. Rago Giovanni (C.F.
) con studio sito in Salerno alla via Leopoldo Cassese n.12 C.F._4 convenuta in riassunzione
con sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, (C.F. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t. e, per essa, la mandataria con sede P.VA_2 CP_3 legale in Verona, al viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F. ), in persona della dott.ssa P.VA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli (C.F. Controparte_4
) con studio in Grosseto alla via Cesare Battisti n. 85 C.F._5 convenuta in riassunzione
Conclusioni 2
All'udienza del 07.10.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori in riassunzione evocavano, davanti al Tribunale di Salerno, la per sentir Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus concluso in data 22.06.2006.
In punto di fatto, gli attori premettevano:
- che in data 22.06.2006 veniva stipulato tra la e la Parte_3 Controparte_1
un contratto di mutuo fondiario con il quale era concessa la somma
[...] CP_1 pari ad euro 600.000,00;
- che in pari data, i signori e , si erano costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 omnibus della società e, pertanto, si erano impegnati a garantire qualsiasi Parte_3 tipo di obbligazione dipendente da operazioni bancarie concluse dal debitore principale con la predetta banca;
- che la garanzia prevedeva un importo massimo di euro 900.000,00;
- che, in data 19.01.2011, veniva notificata al sig. e alla sig.ra Parte_1 Pt_2 ingiunzione di pagamento da parte della banca;
- che, con sentenza del 01.07.2019, il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della
Parte_3
- che al fine di avere contezza della posizione debitoria rivestita, gli attori conferivano mandato alla dott.ssa la quale redigeva apposito elaborato peritale per il Persona_1 quale gli attori affrontavano la spesa di € 1.068,80.
In diritto, i sigg. e , richiamando il provvedimento n. 55 del Parte_1 Parte_2
02.05.2005 della BA D'AL con il quale veniva stabilito che le clausole previste agli artt.
2, 6, 8, dello schema ABI, applicate in modo uniforme, risultavano essere in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, asserivano la nullità dell'intero contratto fideiussorio. Più nel dettaglio affermavano che le clausole sanzionate - e, più in generale, tutto il contratto - fossero state applicate uniformemente, nonostante il citato provvedimento fosse precedente rispetto alla sottoscrizione della fideiussione omnibus in argomento. Inoltre, richiamando il capoverso dell'art. 1418 c.c. secondo cui: «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative» sostenevano che, nel caso di specie, la norma di ordine pubblico violata fosse l'art. 2 della legge n. 287/90. 3
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di garanzia personale da loro sottoscritto.
Si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Salerno, la
[...] eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per Controparte_1 materia del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
Materia d'Impresa.
Nel corso del giudizio spiegava intervento volontario - e, per essa, la Controparte_2 mandataria - in qualità di successore a titolo particolare - a seguito di CP_3 cessione pro soluto dei crediti - della Controparte_1
eccependo anch'essa l'incompetenza per materia del Tribunale di
[...]
Salerno in favore della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
Successivamente il G.I., con ordinanza del 10.04.2022 dichiarava l'incompetenza del
Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, sezione Specializzata in Materia
d'Impresa.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo PEC del 10.07.2022.
Gli odierni attori in riassunzione, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni:
«dichiarare la nullità del contratto conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori Parte_1
e a mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della Parte_2 società nei rapporti con la , C.F/ Parte_3 CP_1 Controparte_1
P.VA , con sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti P.VA_4 della e per essa quale subentrante a seguito di intervento Controparte_2 CP_3 volontario rispetto alla quale si intende estesa la domanda;
condannare la , C.F/ P.VA con sede Controparte_1 P.VA_4 in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021, nonché la e per essa Controparte_2 CP_3 quale subentrante, alla refusione delle spese sostenute dalle parti attrici per la espletata
C.T.P. e pari ad € 1.068,80; condannare le società convenute, per come legalmente rapp.te, alla refusione delle spese e delle spettanze professionali del presente giudizio, oltre 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge, al procuratore antistatario».
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto
[...] 4
i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti erano stati oggetto di cessione in favore della giusto avviso pubblicato, ai sensi della legge 130/1999, sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale in data 05.12.2019 al foglio intersezioni n. 143.
Sempre in via preliminare, l'istituto di credito convenuto sollevava eccezione di giudicato in quanto l'attuale vicenda processuale era già stata definita con sentenza di rigetto n. 1639 del
14.05.2018 del Tribunale di Salerno.
In quella sede, infatti, i medesimi attori, nel proporre opposizione al d.i. n. 49 del 2011 - ottenuto dalla di Credito e dei Comuni nei CP_1 Controparte_1 Controparte_1 loro confronti in virtù del rapporto fideiussorio del 22.06.2006 - contestavano la nullità delle clausole vessatorie ivi contenute.
La banca, in aggiunta, asseriva che, posto che il giudicato copre dedotto e deducibile, la nullità lamentata nel presente giudizio e basata sulla violazione della normativa antitrust, ben poteva essere sollevata in sede di opposizione a d.i.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
«In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
Accogliere l'eccezione di giudicato in virtù della Sentenza n° 1639 del 14/05/2018 del
Tribunale di Salerno;
Nel merito dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Controparte_5
e dei per le circostanze esposte dall'attore in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto;
Condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge».
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito.
A tal scopo precisava che in base alle pattuizioni del contratto di cessione era previsto che rimanessero in capo alla banca cedente, gli impegni e gli obblighi, presenti o futuri, di natura restitutoria o risarcitoria se inerenti a fatti risalenti ad epoca anteriore alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 05.12.2019).
Rappresentava, quindi, di essere succeduta nel lato attivo del rapporto di credito oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex. artt.
1-4 legge n. 130/1999 (tra gli 5 altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria creditrice, circostanza a cui non poteva che conseguire la carenza di legittimazione predetta.
Inoltre, eccepiva la sussistenza del giudicato sui fatti di causa, in quanto questi erano stati posti a fondamento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
Salerno definito con sentenza, passata in giudicato n. 1639/2018.
Concludeva, pertanto, in tal senso: «in via preliminare, - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3 circa ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria;
in via principale, - accogliere l'eccezione di giudicato in virtù della sentenza 1639/2018
Tribunale di Salerno;
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo a e per Controparte_2 essa la mandataria per le circostanze dedotte in giudizio in quanto infondate CP_3 in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge».
Celebrata la prima udienza in data 02.02.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c. gli attori precisavano le conclusioni nel seguente modo: «dichiarare la nullità del contratto, per violazione della normativa antitrust, conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori e a Parte_1 Parte_2 mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della società Parte_3 nei rapporti con la , C.F/ P.VA , con Controparte_1 P.VA_4 sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti della Controparte_2
e per essa quale subentrante a seguito di intervento volontario rispetto alla CP_3 quale si intende estesa la domanda;
in subordine, dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, degli articoli n. 2,6,8 del contratto conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori e Parte_1
a mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della Parte_2 società nei rapporti con la , C.F/ Parte_3 Controparte_1
P.VA , con sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti P.VA_4 della e per essa quale subentrante a seguito di intervento Controparte_2 CP_3 volontario rispetto alla quale si intende estesa la domanda, che riproducono le clausole n.
2,6,8 dichiarate illegittime dalla BA d'AL con la decisione n. 55 del 2005 e, per 6
l'effetto, dichiarare la decadenza ex art 1957 c.c. della Controparte_1
, nonché della e, per essa, quale subentrante a
[...] Controparte_2 CP_3 seguito di intervento volontario;
condannare la , C.F/ P.VA con sede Controparte_1 P.VA_4 in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021, nonché la e per essa Controparte_2 CP_3 quale subentrante, alla refusione delle spese sostenute dalle parti attrici per la espletata
C.T.P. e pari ad € 1.068,80; condannare le società convenute, per come legalmente rapp.te, alla refusione delle spese e delle spettanze professionali del presente giudizio, oltre 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge, al procuratore antistatario».
All'udienza del 07.10.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone con i termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Con riguardo, anzitutto, all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito (cedente) per aver ceduto pro-soluto i propri crediti, incluso quello per cui è causa, alla società veicolo cessionaria dei crediti “giusto avviso pubblicato ai sensi della Legge 130/1999 sulla gazzetta Ufficiale in data 05/12/2019 al foglio intersezioni n. 143”, il Collegio rileva che tale eccezione non può essere accolta, in quanto il giudizio concerne, oltre alla validità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, rispetto a cui è legittimato solo il cessionario, anche la pretesa risarcitoria, rispetto a cui è legittimato solo il cedente.
Con riferimento poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, par lecito rammentare da un dato incontrovertibile: in virtù del disposto dell'art. 1263, comma 1
c.c., le garanzie personali accessorie al credito vengono cedute unitamente allo stesso, sicché la posizione del fideiubente è allora da inquadrarsi in quella del debitore ceduto, anche per quanto attiene alla disciplina delle eccezioni opponibili dal debitore al cessionario.
Tuttavia, diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272 c.c.), il codice civile non detta per la cessione del credito un regime specifico delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario.
Tale vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che ha cristallizzato il principio per cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 7 al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (ex multis, Cass. nn. 575/2001, 8373/2009).
In altri termini, si è affermato che tale vicenda traslativa non possa determinare una modifica
“in peius” della posizione originaria del debitore.
Detto principio consolidato è stato, di recente, ribadito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione proprio in relazione alle operazioni di cartolarizzazione del credito, affermandosi che i possessori dei titoli cartolarizzati possono essere solo soggetti al “rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori” (cfr. Cass. n. 21843/2019).
Si è, pertanto, chiarito che il debitore ceduto – e parimenti il fideiussore, con riguardo al rapporto fideiussorio – può, anzi deve, opporre unicamente alla cessionaria del credito le eccezioni fondate su nullità contrattuali idonee ad accertare l'inesistenza del credito, incardinando nei confronti di quest'ultima le domande giudiziali a ciò rivolte.
Ne discende che la domanda proposta da parte attrice, in qualità di fideiubente, in data successiva all'intervenuta cessione del credito garantito e rivolta all'accertamento della sostanziale inesistenza del credito fideiussorio – stante l'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa Antitrust – è stata correttamente proposta nei confronti della cessionaria del credito, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius titolarità del rapporto, sollevata dalla
[...]
che va, pertanto, disattesa. CP_2
Il Collegio ritiene inoltre che merita accoglimento l'eccezione di giudicato spiegata da entrambe le società convenute.
Invero, è dato incontestato e documentato che l'istituto di credito convenuto ha ottenuto dal
Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3298/2010 nei confronti degli attuali attori in riassunzione in ragione della medesima fideiussione oggetto del presente giudizio. Avverso il 8 predetto decreto ingiuntivo, gli ingiunti proponevano opposizione, giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1639/2018 del 14.05.2018, passata in cosa giudicata.
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo di opposizione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021).
Sebbene nessuna delle parti ponga il tema della prova del passaggio in giudicato della predetta statuizione, non essendo stato prodotto da parte convenuta l'attestazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., mette conto segnalare un recentissimo arresto della
Suprema Corte che si sofferma sulla non indispensabilità di tale certificazione a dimostrare il passaggio in giudicato di una sentenza.
Si riporta il cuore della motivazione della pronuncia che si pone sulla scia anche della giurisprudenza amministrativa peraltro citata nella sentenza che ritiene non indispensabile tale certificazione: “…appare evidente che l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n.
4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti.
Tale approdo, d'altro canto, risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo, e, per il giudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione del ricorso” (cfr. Cass. n. 2827 del 05.02.2025). 9
Laddove non si ritenesse adeguatamente provato il passaggio in cosa giudicata della sentenza per il difetto di produzione della certificazione ex art. 124 cit., comunque nel merito la domanda deve essere disattesa.
Mette conto evidenziare che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito l'istituto di credito convenuto tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
(2006) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la BA d'AL (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_6
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione). 10
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, a suo tempo, predisposto dall' CP_6 occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla Controparte_1
e dei Comuni
[...] CP_1
Ciò trova conferma anche nella recente ordinanza n. 1170/2025 della Suprema Corte di
Cassazione che rappresenta l'ultimo e prevalente approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema, che si è espressa nei seguenti termini: «la rilevazione della nullità – sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima» e, tra le circostanze fattuali, viene in rilievo anche «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa, in quanto non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'Istituto di credito convenuto in data 22.06.2006 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 – maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito italiani.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», la domanda proposta dagli attori diretta ad accertare e far dichiarare la nullità assoluta e, in 11 subordine, parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Conseguentemente va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata in citazione.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
Non vi sono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
e di e, per essa, della mandataria disattesa ogni altra Controparte_2 CP_3 istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore di
[...]
e di Controparte_1 [...]
e, per essa, della mandataria delle spese processuali che Controparte_2 CP_3 liquida per ciascuna delle controparti in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr. Adriano DEL BENE Giudice Rel. dr. Arminio Salvatore RABUANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16977/2022 RG promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Mario Conte (C.F. ), con studio sito in C.F._3
Eboli (SA), alla via Talete n. 5 attori in riassunzione nei confronti di
Controparte_1
con sede in Agropoli (SA) alla via S. Pio X n. 30/32, P.VA , in
[...] P.VA_1 persona del l. r. p. t. rappresentata e difesa dall'avv. Rago Giovanni (C.F.
) con studio sito in Salerno alla via Leopoldo Cassese n.12 C.F._4 convenuta in riassunzione
con sede legale in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, (C.F. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t. e, per essa, la mandataria con sede P.VA_2 CP_3 legale in Verona, al viale dell'Agricoltura n. 7, (C.F. ), in persona della dott.ssa P.VA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli (C.F. Controparte_4
) con studio in Grosseto alla via Cesare Battisti n. 85 C.F._5 convenuta in riassunzione
Conclusioni 2
All'udienza del 07.10.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori in riassunzione evocavano, davanti al Tribunale di Salerno, la per sentir Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus concluso in data 22.06.2006.
In punto di fatto, gli attori premettevano:
- che in data 22.06.2006 veniva stipulato tra la e la Parte_3 Controparte_1
un contratto di mutuo fondiario con il quale era concessa la somma
[...] CP_1 pari ad euro 600.000,00;
- che in pari data, i signori e , si erano costituiti fideiussori Parte_1 Parte_2 omnibus della società e, pertanto, si erano impegnati a garantire qualsiasi Parte_3 tipo di obbligazione dipendente da operazioni bancarie concluse dal debitore principale con la predetta banca;
- che la garanzia prevedeva un importo massimo di euro 900.000,00;
- che, in data 19.01.2011, veniva notificata al sig. e alla sig.ra Parte_1 Pt_2 ingiunzione di pagamento da parte della banca;
- che, con sentenza del 01.07.2019, il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della
Parte_3
- che al fine di avere contezza della posizione debitoria rivestita, gli attori conferivano mandato alla dott.ssa la quale redigeva apposito elaborato peritale per il Persona_1 quale gli attori affrontavano la spesa di € 1.068,80.
In diritto, i sigg. e , richiamando il provvedimento n. 55 del Parte_1 Parte_2
02.05.2005 della BA D'AL con il quale veniva stabilito che le clausole previste agli artt.
2, 6, 8, dello schema ABI, applicate in modo uniforme, risultavano essere in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, asserivano la nullità dell'intero contratto fideiussorio. Più nel dettaglio affermavano che le clausole sanzionate - e, più in generale, tutto il contratto - fossero state applicate uniformemente, nonostante il citato provvedimento fosse precedente rispetto alla sottoscrizione della fideiussione omnibus in argomento. Inoltre, richiamando il capoverso dell'art. 1418 c.c. secondo cui: «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative» sostenevano che, nel caso di specie, la norma di ordine pubblico violata fosse l'art. 2 della legge n. 287/90. 3
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di garanzia personale da loro sottoscritto.
Si costituiva in giudizio, innanzi il Tribunale di Salerno, la
[...] eccependo, preliminarmente, l'incompetenza per Controparte_1 materia del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
Materia d'Impresa.
Nel corso del giudizio spiegava intervento volontario - e, per essa, la Controparte_2 mandataria - in qualità di successore a titolo particolare - a seguito di CP_3 cessione pro soluto dei crediti - della Controparte_1
eccependo anch'essa l'incompetenza per materia del Tribunale di
[...]
Salerno in favore della Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Napoli.
Successivamente il G.I., con ordinanza del 10.04.2022 dichiarava l'incompetenza del
Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, sezione Specializzata in Materia
d'Impresa.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo PEC del 10.07.2022.
Gli odierni attori in riassunzione, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni:
«dichiarare la nullità del contratto conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori Parte_1
e a mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della Parte_2 società nei rapporti con la , C.F/ Parte_3 CP_1 Controparte_1
P.VA , con sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti P.VA_4 della e per essa quale subentrante a seguito di intervento Controparte_2 CP_3 volontario rispetto alla quale si intende estesa la domanda;
condannare la , C.F/ P.VA con sede Controparte_1 P.VA_4 in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021, nonché la e per essa Controparte_2 CP_3 quale subentrante, alla refusione delle spese sostenute dalle parti attrici per la espletata
C.T.P. e pari ad € 1.068,80; condannare le società convenute, per come legalmente rapp.te, alla refusione delle spese e delle spettanze professionali del presente giudizio, oltre 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge, al procuratore antistatario».
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto
[...] 4
i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti erano stati oggetto di cessione in favore della giusto avviso pubblicato, ai sensi della legge 130/1999, sulla Controparte_2
Gazzetta Ufficiale in data 05.12.2019 al foglio intersezioni n. 143.
Sempre in via preliminare, l'istituto di credito convenuto sollevava eccezione di giudicato in quanto l'attuale vicenda processuale era già stata definita con sentenza di rigetto n. 1639 del
14.05.2018 del Tribunale di Salerno.
In quella sede, infatti, i medesimi attori, nel proporre opposizione al d.i. n. 49 del 2011 - ottenuto dalla di Credito e dei Comuni nei CP_1 Controparte_1 Controparte_1 loro confronti in virtù del rapporto fideiussorio del 22.06.2006 - contestavano la nullità delle clausole vessatorie ivi contenute.
La banca, in aggiunta, asseriva che, posto che il giudicato copre dedotto e deducibile, la nullità lamentata nel presente giudizio e basata sulla violazione della normativa antitrust, ben poteva essere sollevata in sede di opposizione a d.i.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
«In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
Accogliere l'eccezione di giudicato in virtù della Sentenza n° 1639 del 14/05/2018 del
Tribunale di Salerno;
Nel merito dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Controparte_5
e dei per le circostanze esposte dall'attore in quanto infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto;
Condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge».
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali pretese risarcitorie e restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito.
A tal scopo precisava che in base alle pattuizioni del contratto di cessione era previsto che rimanessero in capo alla banca cedente, gli impegni e gli obblighi, presenti o futuri, di natura restitutoria o risarcitoria se inerenti a fatti risalenti ad epoca anteriore alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 05.12.2019).
Rappresentava, quindi, di essere succeduta nel lato attivo del rapporto di credito oggetto del contendere nella sola ed esclusiva veste di cessionaria ex. artt.
1-4 legge n. 130/1999 (tra gli 5 altri) del credito precedentemente facente capo all'originaria creditrice, circostanza a cui non poteva che conseguire la carenza di legittimazione predetta.
Inoltre, eccepiva la sussistenza del giudicato sui fatti di causa, in quanto questi erano stati posti a fondamento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di
Salerno definito con sentenza, passata in giudicato n. 1639/2018.
Concludeva, pertanto, in tal senso: «in via preliminare, - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3 circa ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria;
in via principale, - accogliere l'eccezione di giudicato in virtù della sentenza 1639/2018
Tribunale di Salerno;
- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo a e per Controparte_2 essa la mandataria per le circostanze dedotte in giudizio in quanto infondate CP_3 in fatto e in diritto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge».
Celebrata la prima udienza in data 02.02.2023, il G.I. concedeva i termini ex art. 183 comma
6 c.p.c. richiesti dalle parti.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6, I termine c.p.c. gli attori precisavano le conclusioni nel seguente modo: «dichiarare la nullità del contratto, per violazione della normativa antitrust, conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori e a Parte_1 Parte_2 mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della società Parte_3 nei rapporti con la , C.F/ P.VA , con Controparte_1 P.VA_4 sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti della Controparte_2
e per essa quale subentrante a seguito di intervento volontario rispetto alla CP_3 quale si intende estesa la domanda;
in subordine, dichiarare la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, degli articoli n. 2,6,8 del contratto conclusosi in data 22/06/2006 tra i signori e Parte_1
a mezzo del quale questi ultimi si costituivano fideiussori omnibus della Parte_2 società nei rapporti con la , C.F/ Parte_3 Controparte_1
P.VA , con sede in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021 nonché nei confronti P.VA_4 della e per essa quale subentrante a seguito di intervento Controparte_2 CP_3 volontario rispetto alla quale si intende estesa la domanda, che riproducono le clausole n.
2,6,8 dichiarate illegittime dalla BA d'AL con la decisione n. 55 del 2005 e, per 6
l'effetto, dichiarare la decadenza ex art 1957 c.c. della Controparte_1
, nonché della e, per essa, quale subentrante a
[...] Controparte_2 CP_3 seguito di intervento volontario;
condannare la , C.F/ P.VA con sede Controparte_1 P.VA_4 in Piazza Mercato a Buccino (SA) 84021, nonché la e per essa Controparte_2 CP_3 quale subentrante, alla refusione delle spese sostenute dalle parti attrici per la espletata
C.T.P. e pari ad € 1.068,80; condannare le società convenute, per come legalmente rapp.te, alla refusione delle spese e delle spettanze professionali del presente giudizio, oltre 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge, al procuratore antistatario».
All'udienza del 07.10.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone con i termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
Con riguardo, anzitutto, all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito (cedente) per aver ceduto pro-soluto i propri crediti, incluso quello per cui è causa, alla società veicolo cessionaria dei crediti “giusto avviso pubblicato ai sensi della Legge 130/1999 sulla gazzetta Ufficiale in data 05/12/2019 al foglio intersezioni n. 143”, il Collegio rileva che tale eccezione non può essere accolta, in quanto il giudizio concerne, oltre alla validità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, rispetto a cui è legittimato solo il cessionario, anche la pretesa risarcitoria, rispetto a cui è legittimato solo il cedente.
Con riferimento poi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, par lecito rammentare da un dato incontrovertibile: in virtù del disposto dell'art. 1263, comma 1
c.c., le garanzie personali accessorie al credito vengono cedute unitamente allo stesso, sicché la posizione del fideiubente è allora da inquadrarsi in quella del debitore ceduto, anche per quanto attiene alla disciplina delle eccezioni opponibili dal debitore al cessionario.
Tuttavia, diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272 c.c.), il codice civile non detta per la cessione del credito un regime specifico delle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario.
Tale vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, che ha cristallizzato il principio per cui “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili 7 al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (ex multis, Cass. nn. 575/2001, 8373/2009).
In altri termini, si è affermato che tale vicenda traslativa non possa determinare una modifica
“in peius” della posizione originaria del debitore.
Detto principio consolidato è stato, di recente, ribadito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione proprio in relazione alle operazioni di cartolarizzazione del credito, affermandosi che i possessori dei titoli cartolarizzati possono essere solo soggetti al “rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori” (cfr. Cass. n. 21843/2019).
Si è, pertanto, chiarito che il debitore ceduto – e parimenti il fideiussore, con riguardo al rapporto fideiussorio – può, anzi deve, opporre unicamente alla cessionaria del credito le eccezioni fondate su nullità contrattuali idonee ad accertare l'inesistenza del credito, incardinando nei confronti di quest'ultima le domande giudiziali a ciò rivolte.
Ne discende che la domanda proposta da parte attrice, in qualità di fideiubente, in data successiva all'intervenuta cessione del credito garantito e rivolta all'accertamento della sostanziale inesistenza del credito fideiussorio – stante l'asserita nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa Antitrust – è stata correttamente proposta nei confronti della cessionaria del credito, con conseguente infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rectius titolarità del rapporto, sollevata dalla
[...]
che va, pertanto, disattesa. CP_2
Il Collegio ritiene inoltre che merita accoglimento l'eccezione di giudicato spiegata da entrambe le società convenute.
Invero, è dato incontestato e documentato che l'istituto di credito convenuto ha ottenuto dal
Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 3298/2010 nei confronti degli attuali attori in riassunzione in ragione della medesima fideiussione oggetto del presente giudizio. Avverso il 8 predetto decreto ingiuntivo, gli ingiunti proponevano opposizione, giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1639/2018 del 14.05.2018, passata in cosa giudicata.
Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo di opposizione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 31636 del 04/11/2021).
Sebbene nessuna delle parti ponga il tema della prova del passaggio in giudicato della predetta statuizione, non essendo stato prodotto da parte convenuta l'attestazione del cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c., mette conto segnalare un recentissimo arresto della
Suprema Corte che si sofferma sulla non indispensabilità di tale certificazione a dimostrare il passaggio in giudicato di una sentenza.
Si riporta il cuore della motivazione della pronuncia che si pone sulla scia anche della giurisprudenza amministrativa peraltro citata nella sentenza che ritiene non indispensabile tale certificazione: “…appare evidente che l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n.
4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti.
Tale approdo, d'altro canto, risponde anche ad una esigenza di semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve alla necessità di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di mantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con la qualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elemento normativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per la parte interessata, di dedurlo, e, per il giudice di legittimità, di conoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione del ricorso” (cfr. Cass. n. 2827 del 05.02.2025). 9
Laddove non si ritenesse adeguatamente provato il passaggio in cosa giudicata della sentenza per il difetto di produzione della certificazione ex art. 124 cit., comunque nel merito la domanda deve essere disattesa.
Mette conto evidenziare che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita «a monte», da cui discende la nullità dei contratti «a valle». Vero è che, secondo quanto riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, co. 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (cfr. Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, non risulta né dedotta né provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, a cui abbia aderito l'istituto di credito convenuto tra un ampio cartello di istituti al momento della sottoscrizione del contratto
(2006) di cui si predica la nullità delle relative clausole.
Vero è che con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 la BA d'AL (in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall' e l'art. 2 della legge n. 287/90 (con riferimento agli artt. 2, 6 CP_6
e 8 dello schema contrattuale uniforme) ed è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di «prova privilegiata» ai fini della dimostrazione di un'intesa collusiva «a monte» e della conseguente applicazione uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n. 13846/2019).
Tuttavia, il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto - coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005 (cfr., in termini, Trib. Milano
20/10/2021 e la costante giurisprudenza di questa Sezione specializzata sulla questione). 10
Non è predicabile, contrariamente a quanto sembra opinare parte attrice, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, a suo tempo, predisposto dall' CP_6 occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli odierni attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla Controparte_1
e dei Comuni
[...] CP_1
Ciò trova conferma anche nella recente ordinanza n. 1170/2025 della Suprema Corte di
Cassazione che rappresenta l'ultimo e prevalente approdo della giurisprudenza di legittimità sul tema, che si è espressa nei seguenti termini: «la rilevazione della nullità – sia pure
d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima» e, tra le circostanze fattuali, viene in rilievo anche «l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».
Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa, in quanto non è stato assolto l'onere della prova incombente su parte attrice.
Invero, il contratto di cui è causa è stato stipulato in favore dell'Istituto di credito convenuto in data 22.06.2006 e, dunque, a distanza di tempo rispetto al periodo (ottobre 2002 – maggio
2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla BA d'AL e sfociato nel provvedimento amministrativo n. 55/2005, per cui non può affatto ritenersi che tale provvedimento sia tout court idoneo a dimostrare che anche in relazione alla fideiussione oggetto di lite (ed al momento della sottoscrizione della stessa) sussistesse un accordo anticoncorrenziale tra gli istituti di credito italiani.
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita «a monte», la domanda proposta dagli attori diretta ad accertare e far dichiarare la nullità assoluta e, in 11 subordine, parziale della fideiussione in discussione per violazione della normativa antitrust, va rigettata.
Conseguentemente va, del pari, rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata in citazione.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile in virtù della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali di media complessità) ed applicando i minimi tabellari.
Non vi sono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
e di e, per essa, della mandataria disattesa ogni altra Controparte_2 CP_3 istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna gli attori in solido al pagamento in favore di
[...]
e di Controparte_1 [...]
e, per essa, della mandataria delle spese processuali che Controparte_2 CP_3 liquida per ciascuna delle controparti in € 3.809,00 per compenso, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA