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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Patrizia ZAFFAGNINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ravenna, Viale V. Randi, n. 36, RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...](C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Marica MORARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), Via Appia, n. 65 RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 25 ottobre 1998 a Parte_1 Controparte_1
Castel del Rio. Dall'unione è nata , il [...]. ER
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2527/2022 pubblicata l'11 ottobre 2022. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stata disposta la collocazione della figlia presso la madre ed è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla signora a somma CP_1
pagina 1 di 2 mensile di 700,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di , oltre al 50% delle ER spese straordinarie. Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 il signor dato atto che la figlia si è T_ trasferita presso di lui e che la stessa, avendo reperito un'occupazione a tempo pieno, ha raggiunto l'autosufficienza economica, ha domandato la revoca degli obblighi di mantenimento previsti a proprio carico. La resistente si è costituita dichiarando che nelle more i litiganti sono giunti a un accordo. In data 23 aprile 2025 le parti hanno depositato istanza di trattazione scritta dell'udienza di comparizione e precisazione congiunta delle conclusioni. Il 13 maggio 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente essendo ER la stessa dipendente a tempo pieno presso la “C.A.R.S. s.c.” e, pertanto, gli obblighi di mantenimento posti in capo a entrambi i genitori devono essere revocati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2527/2022 pubblicata l'11 ottobre 2022 1) a far data dalla sottoscrizione del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor di T_ corrispondere alla signora l contributo al mantenimento ordinario per;
CP_1 ER
2) a far data dalla sottoscrizione del ricorso revoca l'obbligo in capo a entrambi i genitori di sostenere le spese straordinarie per la figlia;
3) prende atto che le parti hanno concordato che il signor provvederà a versare T_ alla signora la somma di 156,09 euro a titolo di arretrati ISTAT sul contributo al CP_1 mantenimento sinora dovuto per la figlia e che la resistente, ricevuto tale importo, null'altro potrà pretendere a tale titolo;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Patrizia ZAFFAGNINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ravenna, Viale V. Randi, n. 36, RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...](C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Marica MORARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), Via Appia, n. 65 RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 25 ottobre 1998 a Parte_1 Controparte_1
Castel del Rio. Dall'unione è nata , il [...]. ER
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 2527/2022 pubblicata l'11 ottobre 2022. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stata disposta la collocazione della figlia presso la madre ed è stato posto a carico del padre l'obbligo di versare alla signora a somma CP_1
pagina 1 di 2 mensile di 700,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di , oltre al 50% delle ER spese straordinarie. Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025 il signor dato atto che la figlia si è T_ trasferita presso di lui e che la stessa, avendo reperito un'occupazione a tempo pieno, ha raggiunto l'autosufficienza economica, ha domandato la revoca degli obblighi di mantenimento previsti a proprio carico. La resistente si è costituita dichiarando che nelle more i litiganti sono giunti a un accordo. In data 23 aprile 2025 le parti hanno depositato istanza di trattazione scritta dell'udienza di comparizione e precisazione congiunta delle conclusioni. Il 13 maggio 2025 la Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza che hanno confermato il contenuto dell'accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che è economicamente autosufficiente essendo ER la stessa dipendente a tempo pieno presso la “C.A.R.S. s.c.” e, pertanto, gli obblighi di mantenimento posti in capo a entrambi i genitori devono essere revocati. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 2527/2022 pubblicata l'11 ottobre 2022 1) a far data dalla sottoscrizione del ricorso revoca l'obbligo a carico del signor di T_ corrispondere alla signora l contributo al mantenimento ordinario per;
CP_1 ER
2) a far data dalla sottoscrizione del ricorso revoca l'obbligo in capo a entrambi i genitori di sostenere le spese straordinarie per la figlia;
3) prende atto che le parti hanno concordato che il signor provvederà a versare T_ alla signora la somma di 156,09 euro a titolo di arretrati ISTAT sul contributo al CP_1 mantenimento sinora dovuto per la figlia e che la resistente, ricevuto tale importo, null'altro potrà pretendere a tale titolo;
4) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 14 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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