Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 278/2021
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 278/2021 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 148/2020 emessa dal Giudice di
Pace di Poggio Mirteto a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub R.G. 126/2020, vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Averardi del Foro di Roma dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.Iva ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale in qualità di responsabile CP_2 degli Atti introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato giusta procura speciale autenticata per atto Notaio repertorio n. Persona_1
44953, raccolta n. 25857 del 25/07/2019, rilasciata da Controparte_1
,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo giusta procura in atti
APPELLATA
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dell'Avv. Barbara Battistella in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma, rep. Persona_2
1353 del 1 luglio 2020 e presso la stessa domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Presidente e CP_4 P.IVA_3 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 20.03.2013, per atto Notaio Dott. di Crotone, Repertorio n.69433, Persona_3
Raccolta n.43784, dall'avv. Andrea Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso il medesimo negli uffici dell'Avvocatura Generale in Roma
APPELLATA
E
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 22.01.2025 qui da intendersi ritrascritto
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1 cpc dinanzi al Giudice di
Poggio Mirteto all'intimazione di pagamento n. 125 2019 90055156630 notificatale dall in data 15.2.2020. Controparte_1
Con la suddetta intimazione di pagamento l stava Controparte_6 procedendo al recupero dell'importo complessivo di € 3.135,07 riferibile al mancato pagamento da parte della detta opponente degli importi oggetto delle cartelle esattoriali di seguito indicate: - cartella n. 125 2011 0010644229 notificata il 25.02.12, recante l'iscrizione Co a ruolo di importi a titolo di Ta.
- cartella n. 125 2011 0012305588 notificata il 25.02.12, recante l'iscrizione a ruolo di importi a titolo di Tassa automobilistica;
- cartella n. 125 2011 0014999457 notificata il 23.08.08, avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione al C.d.S. elevata dalla Polizia Urbana del Comune di;
CP_5
- cartella n. 125 2012 0000586157 notificata il 23.08.12, recante l'iscrizione a ruolo di importi a titolo di Tassa automobilistica;
- cartella n. 125 2012 0005720262 notificata il 12.12.12, recante l'iscrizione a ruolo di importi a titolo di Tassa automobilistica;
- cartella n. 125 2012 0011106982 notificata il 08.03.13, avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione al C.d.S. elevata dalla Polizia
Municipale di;
CP_3
- cartella n. 125 2012 0011319569 notificata il 07.08.12 avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione al C.d.S. elevata dalla Polizia
Municipale di;
CP_3
- cartelle n. 125 2011 0012863285 e n. 125 2011 0013163401.
La nell'opposizione eccepì la prescrizione dei crediti indicati Pt_1 nell'intimazione di pagamento e portati dalle dette cartelle sottese, e rassegnò le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito: In via preliminare: sospendere l'esecutorietà delle cartelle impugnate anche con decreto inaudita altera parte;
Nel merito: in via principale: dichiarare, p er le motivazioni di cui sopra, la decadenza dall'azione esecutiva e prescritto il diritto a riscuotere da parte del
Concessionario avendo riferimento alle cartelle n. 125.2011.0010644229.000
n. 125.2011.0012305588.000 n. 125.2011.0014999457.000 n. 125.201
2.0000586157.000 n. 125.2012.0005720262.000 n. 125.2012.
0011106982.000 n. 125.2012.0011319569.000, per un importo totale di €
2.682,79 e per l'effetto annullare e/o dichiarare di nulle e/o illegittime le citate cartelle, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, oltre somme accessorie (IVA e CAP) co me per legge, da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Il giudizio così instaurato dinanzi il Giudice di Pace veniva rubricato al R.G.
n. 126/2020. Si costituivano in giudizio , Controparte_1 Controparte_8
, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Poggio Mirteto emetteva la sentenza n. 148/2020 depositata in data 23.11.2020 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla parte dell'opposizione rivolta avverso le cartelle esattoriali n. 125 2011 0010644229, n. 125 2011 0012305588, n.
125 2012 0000586157 e n. 125 2012 0005720262, e accoglieva per il resto l'opposizione. ha proposto appello avverso tale sentenza, così Parte_1 introducendo il presente giudizio dinanzi questo Tribunale, impugnandola limitatamente al capo con il quale è stato dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Ha dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che il giudice di prime cure aveva travisato la causa petendi dell'opposizione nella parte in cui era rivolta avverso le cartelle da ultimo citate, in quanto aveva erroneamente ritenuto che essa opponente avesse contestato la mancata notifica di queste – facendo derivare da ciò la giurisdizione del giudice tributario per aver ritenuto che la contestazione fosse rivolta verso la pretesa tributaria - mentre in realtà essa opponente si era limitata ad eccepire la prescrizione del credito portato dalle cartelle stesse e quindi il fatto estintivo verificatosi dopo il consolidamento della pretesa tributaria che era avvenuto con la pregressa ma risalente notifica, appunto, della cartella.
Ha dedotto, quindi, che il giudice ordinario doveva conoscere del merito dell'opposizione anche con riguardo a tali cartelle, dichiarando la prescrizione dei crediti da esse portati;
prescrizione oggetto di eccezione reiterata anche nel presente grado di appello.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati CP_3
e , che hanno chiesto CP_4 Controparte_1 rigettarsi l'appello.
Il presente grado di giudizio è stato istruito documentalmente e all'udienza del 22 gennaio 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato.
Va rammentata al riguardo, la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla prospettata questione di prescrizione della pretesa fiscale che si colloca a monte della notifica della cartella di pagamento)” (così
Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 (Rv. 662122 - 01)).
Il Tribunale ritiene di dover dare continuità a tale principio nel caso di specie, nel quale l'opponente, come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio nel suo complesso, non ha posto nel giudizio il tema della definitività delle cartelle sopra specificate di pagamento, che ha dato invece per presupposta allorché ha invocato il decorso della prescrizione in ordine alla pretesa impositiva nelle stesse contenuta.
E dunque l'opponente ha fatto valere non già un fatto impeditivo alla formazione del tributo, ma un fatto estintivo dello stesso dopo che esso si era formato. E allora non è venuto in rilievo il sindacato sulla pretesa tributaria in sè (appartenente alla giurisdizione del giudice tributario), ma su un elemento esterno alla fattispecie impositiva e ad essa successivo che ha determinato l'estinzione della pretesa dopo che essa, mediante l'invio della cartella di pagamento si era consolidata. Tale elemento esterno è, appunto, il tempo. Tempo il cui decorso ha determinato la prescrizione, dedotta come fatto incidente sul già formato titolo in un momento successivo alla formazione stessa.
Il principio è chiaramente spiegato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 34447 del 24.12.2019: “la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni”. Quindi, sempre secondo tale chiara pronuncia, “quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata”.
Chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, va valutata da questo Tribunale, allora, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente con riguardo al credito portato dalle cartelle sopra specificate. Eccezione su cui il Giudice di prime cure non si è pronunciato in ragione del (qui non condiviso) rilievo del difetto di giurisdizione.
Tale eccezione è fondata.
In particolare, il credito portato dalla cartella n. 125.2011.0010644229.000 notificata il 25.02.12, traente origine dalla tassa per i rifiuti, si è prescritto con il decorso del termine quinquennale del 25.2.2017 ex art. 2948, n. 4 c.c.
Il credito portato dalla cartella n. 125.2011.0012305588.000 notificata il
25.02.12, traente origine dalla tassa per il possesso di automobile, si è prescritto con il decorso del termine triennale del 25.02.151.
Il credito portato dalla cartella n. 125.2012.0000586157.000 notificata il
23.08.12, traente origine dalla tassa per il possesso di automobile, si è prescritto con il decorso del termine triennale del 23.08.20152. 1 Il termine di prescrizione è fissato in 3 anni ex art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio
1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”; in cinque anni;
2 v. nota 1. Il credito portato dalla cartella n. 125.2012.0005720262.000 notificata il
12.12.12, traente origine dalla tassa per il possesso dell'automobile, si è prescritto con il decorso del termine triennale del 12.12.20153.
Del resto, non è stato provato da parte di alcun Controparte_1 atto interruttivo della prescrizione, come già ampiamente spiegato nella sentenza impugnata, alla quale si rinvia in ordine a tale questione (che fu affrontata nel merito dal giudice di prime cure nel pronunciarsi sulla prescrizione dei crediti portati da altre cartelle, in relazione ai quali non aveva declinato la propria giurisdizione).
Ne consegue che, in accoglimento dell'atto di appello, deve essere ora annullata l'intimazione di pagamento – già parzialmente annullata dal Giudice di prime cure - anche nella parte in cui inerisce ai crediti portati dalle dette cartelle.
3. Erroneamente, invece, ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e la , oltre che il (il quale ultimo, CP_3 CP_4 Controparte_5 in ogni caso, è rimasto contumace) pur non avendo essa proposto alcun motivo di opposizione e, ora, di gravame in relazione all'attività posta in essere dai detti enti territoriali e avendo, anzi, preso posizione solo sul punto concernente la prescrizione successiva alla formazione del titolo. In altri termini, le propugnate ragioni di annullamento dell'intimazione risiedono esclusivamente nell'attività del Concessionario che ha annunciato l'azione esecutiva senza che ve ne fossero i presupposti in ragione dell'intervenuta prescrizione dei tributi e non già in ragione dell'inesistenza originaria di questi.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2024, seguono la soccombenza.
In particolare, è soccombente nei confronti Controparte_1 dell'appellante I relativi importi devono essere corrisposti dalla Pt_1 soccombente al difensore dell'appellante, avv. Controparte_9
Marco Averardi, dichiaratosi antistatario.
invece, è soccombente nei confronti di Parte_1 CP_3
e nei confronti di , costituitesi nel presente grado di giudizio CP_4
e deve rifondere le spese a queste ultime, come liquidate in dispositivo sulla base della limitata attività processuale svolta da detti Enti territoriali..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 148/2020 emessa dal Giudice di Pace di Poggio
Mirteto, afferma la giurisdizione del giudice ordinario in merito all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima proposta nella sua interezza, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 125.2019.90055156630.000 notificatale da in relazione alle sottese cartelle Controparte_1 di pagamento n. 125.2011.0010644229.000, n. 125.2011.0012305588.000,
n. 125.2012.0000586157.000, n. 125.2012.0005720262.000 per intervenuta prescrizione dei crediti dalle stesse portati, fermo l'annullamento della detta intimazione di pagamento in relazione ai crediti consacrati nelle residue sottese cartelle di pagamento già pronunciato dal Giudice di Pace di Poggio
Mirteto con la sentenza impugnata;
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di , CP_4 [...]
, ; CP_3 Controparte_5
3) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite inerenti il presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 462,00 per compensi professionali, € 174,00 per esborsi, oltre
IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, da corrispondere al difensore della predetta avv. Marco Parte_1
Averardi, dichiaratosi antistatario;
4) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 262,00 per compenso professionale otre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014;
5) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_4 presente grado di giudizio, che liquida in € 262,00 per compenso professionale otre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014;
6) nulla per le spese quanto al rapporto processuale tra Parte_1
e in relazione al presente grado di giudizio. Controparte_5
Dato in Rieti il 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberto Colonnello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 v. nota 1.