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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 17/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
8/01/2025
d a
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
[...]
, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBIANCHI 8 24121 BERGAMO presso il difensore avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
Parte_1
RECLAMATO, CONTUMACE pagina 1 di 17 PROCURA GENERALE C/O CORTE APPELLO BRESCIA
RECLAMATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/03/2025, avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
09/12/2024 con il n. 418/2024
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante
In via principale: revocare la sentenza n. 418/2024 del Tribunale di Brescia
impugnata per incompetenza territoriale a decidere essedo competente il
Tribunale di Cremona;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e in totale riforma della sentenza n.
418/2024 del Tribunale di Brescia revocare, per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto l'apertura della liquidazione giudiziale per insussistenza dello stato di insolvenza;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per la Procura Generale
si chiede il rigetto del reclamo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n.418/2024 il Tribunale di Brescia, accogliendo la pagina 2 di 17 richiesta del Pubblico Ministero, visto l'art.49 CCII, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1
limitata semplificata (c.f. ), avente il centro degli
[...] P.IVA_1
interessi principali in Castelcovati (BS), Via Alighieri n.19, nominando giudice delegato la dott.ssa Angelina Baldissera e curatore la dott.ssa ha Persona_1
pertanto ordinato al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
ha contestualmente avvertito il debitore del dovere, ai sensi dell'art. 198, comma secondo CCII, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 gg.
dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ha fissato per la data del 03/04/2025
ore 11:15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di
Giustizia di Brescia, sezione IV civile, l'udienza per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione; ha infine autorizzato il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione pagina 3 di 17 del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ha infine dato ordine per la comunicazione della sentenza e per la relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 45 CCII.
A tale determinazione il giudice di prime cure è pervenuto rilevando:
- che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40
CCII;
- essere infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, e ciò nonostante le risultanze del Registro delle Imprese indicassero quale sede legale della società il Comune di San Controparte_1
Bassano (Cremona), perché, essendo il centro degli interessi principali del debitore in Castelcovati (BS) via Alighieri n.19 (BS), doveva ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 CCII il Tribunale di Brescia;
- che, infatti, la Procura ricorrente aveva offerto elementi univoci e concordanti pagina 4 di 17 idonei a superare la presunzione di coincidenza di cui al citato secondo comma dell'art. 27 CCII: a) dalle verifiche in loco presso il citato indirizzo nel comune di San Bassano la sede era risultata “del tutto inesistente” (cfr. anche memoria del p.m. dep. il 15.11.2024); b) la società a fronte di detta risultanza non aveva offerto elementi concreti atti a dimostrare l'effettività della sede, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 27 secondo comma CCII, che tuttavia non è assoluta;
c) la Procura della Repubblica aveva individuato quale centro effettivo degli interessi della società il comune di Castelcovati, via Alighieri n.
19, residenza dei soggetti ritenuti amministratori di fatto, e Persona_2
in cui gli stessi gestivano la società (cfr. le dichiarazioni del Persona_3
legale rappresentante “formale” della società, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, della perquisizione domiciliare e del sequestro preventivo d'urgenza, richiamati nel ricorso e nella citata nota del 15.11.2024), ivi svolgendo le attività amministrative e di direzione della società;
- che la società convenuta è imprenditore che esercita attività commerciale ed è
pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- che il debitore non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII e che, anzi, il superamento delle soglie emergeva chiaramente dagli accertamenti di cui al PVC della Guardia di
Finanza -Gruppo Cremona del 2.8.24 (doc. prodotto dalla Procura) , da cui pagina 5 di 17 risultava un volume di affari per oltre € 500,000 e l'evasione d'imposta pari ad
€ 514.310,48 oltre sanzioni e interessi,
- che la citata esposizione valeva anche a dimostrare lo stato di insolvenza della convenuta, conclusione avvalorata dall'omessa effettuazione del deposito del bilancio di esercizio relativo al 2023;
- che non poteva trovare accoglimento l'obiezione che il PVC, in quanto atto endoprocedimentale, non avrebbe presentato il carattere della definitività, e ciò
perché la convenuta in concreto non aveva specificamente contestato alcun dato emerso in tale sede;
- che, inoltre, e deposita, anche il preteso bilancio di esercizio 2023 datato
30.4.204 (doc.2) prodotto per confutare l'asserita insolvenza non poteva ritenersi a tal fine rilevante, in quanto trattasi di atto privo di approvazione assembleare e non iscritto nel registro delle imprese, come da visura prodotta dalla stessa società e datata 12.9.24 (doc.4 resistente.), come tale non idoneo ad esser definito quale bilancio di esercizio;
- che per le considerazioni che precedono dovesse disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
***
La società propone reclamo avverso la predetta Controparte_1
decisione lamentando l'erroneità della statuizione sulla competenza e di quella pagina 6 di 17 in ordine allo stato di insolvenza.
Sul primo punto afferma in diritto che la competenza a provvedere in ordine all'istanza di liquidazione giudiziale spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale e che la presunzione
"iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è
superabile solo attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio.
Tanto premesso sostiene l'effettività nel caso di specie della sede legale della società in San Bassano (CR), e ciò in quanto essa coincide con l'abitazione del sig. . E' infatti legittimo e comune che una società abbia sede CP_2
presso un'abitazione privata. La Procura della Repubblica non avrebbe fornito alcuna prova che nella sede legale così individuata non sia stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa. Non
avrebbe fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che il centro direttivo e amministrativo si trova effettivamente a Castelcovati, che le decisioni strategiche sono state assunte in tale località, che gli asset aziendali principali sono ivi ubicati. Sostiene, infatti, che le risultanze delle indagini preliminari citate dal PM (intercettazioni telefoniche, accessi ai file LOG
dell'indirizzo PEC) non costituirebbero prova idonea della fittizietà della sede pagina 7 di 17 legale, essendo invece fisiologico che una moderna impresa operi attraverso strumenti informatici accessibili da remoto e che i propri dipendenti e amministratori si muovano sul territorio. Erroneamente, quindi, il Tribunale di
Brescia avrebbe valorizzato l'accesso alla PEC societaria e ai conti correnti da utenze riferibili alla sig.ra in Castelcovati. Tale circostanza, Persona_3
infatti, ben lungi dal dimostrare lo spostamento del centro decisionale,
troverebbe una sua spiegazione nel fatto che la dipendente Per_3
amministrativa della società, era per ciò stesso legittimamente autorizzata ad accedere agli strumenti informatici aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni, avendo, come tale, accesso alla PEC e ai conti correnti societari, e potendo quindi operare da remoto attraverso i propri dispositivi, senza che ciò
comportasse alcuno spostamento del centro decisionale dell'impresa. A seguito di sequestro preventivo d'urgenza presso l'abitazione della non si era poi Per_3
rinvenuta documentazione contabile o societaria di rilievo, ma unicamente un contratto d'appalto e un timbro della società, elementi compatibili e coerenti con il ruolo di impiegata amministrativa, essendo a dire della reclamante normale che una dipendente possa detenere materiale di lavoro presso la propria abitazione, specie in un contesto lavorativo moderno caratterizzato da forme di lavoro agile e flessibile.
Conclusivamente la reclamante sostiene che dalla complessiva valutazione degli elementi probatori offerti non emergere il superamento della presunzione pagina 8 di 17 di coincidenza del centro direzionale dell'attività dell'impresa con la sede legale della società. Di qui la richiesta di declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Cremona, in conformità
con l'eccezione tempestivamente formulata e qui riproposta.
***
La Procura replica rilevando che a seguito delle attività investigative Pt_2
effettuate dalla GdF – era emerso che la Parte_3 Controparte_1
era società dedita alla somministrazione illecita di manodopera, che tale
[...]
società, infatti, era del tutto priva di qualsiasi effettiva struttura aziendale
(contratti di locazione, macchinari, magazzini o altro); che essa operava quale società “serbatoio”, datrice di lavoro dei dipendenti (almeno 37 unità),
destinati a svolgere l'attività lavorativa presso altra impresa, ossia la BM
COSTRUZIONI (principale cliente della . La società Controparte_1
era gestita, di fatto, da e dalla moglie i Persona_2 Persona_3
quali, in sede di interrogatorio, avevano riconosciuto come vere le circostanze testè indicate. Nell'assenza di strutture aziendali la manodopera veniva quindi a costituire l'unico elemento di consistenza “aziendale” della ditta, e quindi era con riferimento ad essa che doveva individuarsi il centro operativo effettivo dell'impresa, tale risultando la località a partire dalla quale venivano regolati tempi e modi di prestazione lavorativa delle maestranze;
pertanto, trovandosi la residenza dei dipendenti nel comune di Castelcovati o in località limitrofe, ed pagina 9 di 17 essendo la manodopera impiegata ed organizzata sulla base delle determinazioni della coppia il centro operativo Parte_4
effettivo dell'impresa finiva per coincidere con l'abitazione della coppia in Castelcovati via Dante Alighieri n. 19; in tale Parte_4
località si erano poi rinvenuti, in sede di perquisizione e sequestro da parte della GdF, documenti riconducibili alla società (un contratto di lavoro autonomo professionale tra le e Controparte_1 CP_3
il timbro della un verbale della GdF –
[...] Controparte_1
redatto nei confronti di dipendente della Parte_3 Tes_1
all'interno della memoria di massa degli Controparte_1
apparati informatici in uso agli amministratori di fatto della venivano CP_1
poi rinvenuti documenti di vario genere afferenti alla società in questione. La
Procura rileva, inoltre, che in capo ad utenze riferibili a si Persona_3
era riscontrata la possibilità di accedere alla PEC e ai conti correnti della società. Osserva, ancora, che e Persona_2 Persona_3
interloquivano tra loro o con gli operai assunti dalla agganciando celle CP_1
quasi sempre compatibili con l'indirizzo di Castelcovati, via Dante Alighieri n.
19, e che i file di LOG utilizzati per l'accesso all'indirizzo pec erano assegnati a diverse compagnie telefoniche, i cui Email_1
indirizzi IP permettevano di appurare che tutte le connessioni risultavano effettuate da utenze telefoniche, sia mobili che fisse, intestate a Per_3
pagina 10 di 17 ovvero alla BM COSTRUZIONI, intestata al figlio Per_3 Per_4
; aggiunge esser di particolare rilevanza il fatto che gran parte degli
[...]
accessi erano stati effettuati dall'utenza fissa 030.7080570, relativa all'abitazione della i Castelcovati. Per_3
La Procura rileva, inoltre, che la sede formalmente dichiarata ed emergente da visura camerale era risultata del tutto inesistente, come appurato in sede di
PVC redatto dalla GdF – già allegato al ricorso per la Parte_3
dichiarazione di liquidazione giudiziale: si trattava, in effetti, di un indirizzo corrispondente alla abitazione privata di coincidente peraltro CP_2
con quello di altra società, la PM s.rl.s. (di cui il è legale CP_2
rappresentante).
***
Il collegio ritiene persuasive le considerazioni espresse dalla Procura Generale
a sostegno del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, e ne fa proprio, condividendolo, il contenuto.
Osserva, inoltre, quanto all'affermazione di parte reclamante secondo cui non è
incompatibile col carattere di sede effettiva della società la sua collocazione presso una civile abitazione, che la stessa può essere sì condivisa, a condizione dell'accertata sussistenza di un nesso, di una relazione, tra il soggetto che abbia in godimento il bene immobile e lo svolgimento di attività che, anche in senso pagina 11 di 17 lato, possano ricondursi alla gestione economica, produttiva o anche solo amministrativa dell'impresa. In assenza del quale è evidente il carattere fittizio dell'individuazione in tale luogo della sede sociale.
Ciò premesso, occorre considerare il fatto che nella specie, secondo le indicazioni provenienti dagli stessi signori e Persona_2 [...]
il primo era l'effettivo dominus, il gestore, dell'attività aziendale, Per_3
mentre il signor nel godimento dell'unità abitativa presso la CP_2
quale era stata indicata la sede sociale, era un semplice muratore. Se dunque a dirigere la società era il ed il era invece un prestatore d'opera Per_2 CP_2
manuale, è chiaro che non poteva essere l'abitazione del il centro CP_2
direzionale dell'impresa.
Quindi correttamente identificato nell'abitazione della coppia Per_2
e da cui partivano, per le ragioni chiaramente esposte
[...] Persona_3
dalla Procura Generale e fatte proprie da questa corte, le indicazioni e le determinazioni destinate ai lavoratori assunti come dipendenti dalla società.
Ritiene pertanto la corte di dover confermare la statuizione del Tribunale con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale.
***
Con riferimento al secondo motivo di gravame, relativo al ritenuto stato di insolvenza, la reclamante lamenta anzitutto come erronea la decisione del pagina 12 di 17 Tribunale di assegnare rilevanza decisiva al Processo Verbale di Constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza, attribuendo ad esso un valore probatorio che non gli spetterebbe, non potendo esso costituire prova dello stato di insolvenza.
Il PVC infatti costituirebbe un mero atto endoprocedimentale inidoneo a comprovare l'esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile. Il PVC nel caso di specie non aveva ancora dato luogo ad alcun avviso di accertamento o atto impositivo definitivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quindi mancava sia la cristallizzazione delle contestazioni in un atto impositivo, sia la quantificazione definitiva degli importi asseritamente dovuti.
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare gli indicatori di solidità
patrimoniale dell'impresa risultanti dalla situazione patrimoniale al 24.08.2024
in atti, facendo invece unico riferimento al bilancio d'esercizio 2023 ritenuto non rilevante perché non approvato;
dalla situazione patrimoniale al
24.08.2024 sarebbe emerso quanto segue: a) che vi era presenza di rilevanti asset aziendali, rappresentati da - rimanenze e lavori in corso per € 192.500 -
crediti commerciali di qualità per € 674.196 - fatture da emettere per €
342.000; b) che vi era inoltre una significativa capacità reddituale dell'impresa,
attestata da: - un fatturato 2023 di oltre 3 milioni di euro - la presenza di lavori in corso per € 120.000 - un utile di esercizio 2023 di € 12.369,37.
Il giudice di prime cure avrebbe ancora errato nel ritenere che la perdita infrannuale di € 355.964,20 evidenziata nel bilancio provvisorio al 31.08.2024
pagina 13 di 17 fosse sintomo di insolvenza irreversibile, trattandosi invece di una situazione temporanea potenzialmente recuperabile entro la chiusura dell'esercizio.
La reclamante sostiene che l'esposizione debitoria attuale sarebbe fisiologica rispetto al volume d'affari e riguarderebbe principalmente debiti commerciali e previdenziali, in assenza di procedure esecutive in corso e con il mantenimento della fiducia dei fornitori.
Non sussisterebbero pertanto i presupposti per ritenere la società in stato di insolvenza, mancando sia debiti certi, liquidi ed esigibili (non potendo considerarsi tale il presunto debito emergente dal PVC), sia una situazione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni,
mantenendo la società una solida struttura patrimoniale e una significativa capacità reddituale.
***
La Procura Generale replica osservando che i due conti della società, recanti importanti movimentazioni finanziarie, presentano un saldo di modesta entità;
che i crediti per circa 300 mila euro sono in gran parte verso la
[...]
essa pure coinvolta nel sodalizio criminale, e devono CP_4
pertanto ritenersi di assai ardua soddisfazione;
che, in riferimento alle rimanenze di magazzino, le attività di intercettazione e di perquisizione svolte avevano dato atto dell'assenza di qualsivoglia struttura dove stoccare materiali pagina 14 di 17 o attrezzature mai acquistate dalla che, pertanto, i Controparte_1
dati riportati nei bilanci depositati dalla dovevano ritenersi del tutto CP_1
inattendibili. Tanto premesso, conclude affermando che la
[...]
pertanto, sebbene dotata dei requisiti dimensionali per la CP_1
declaratoria di liquidazione giudiziale, possiede una assoluta inconsistenza patrimoniale, tale per cui è pressoché impossibile una sua capacità di far fronte ai debiti di cui è gravata. Essa, infatti, è del tutto priva di beni mobili o immobili, come emerge dalle indagini complessivamente svolte e, del pari, non ha mai avuto in dotazione alcun locale, magazzino o capannone di sorta ove custodire attrezzature o altro.
La Procura osserva, ancora, che la stessa ammissione degli addebiti resa in interrogatorio dagli indagati in sede penale fornisce chiara conferma del fatto che la ditta si è avvalsa ed ha utilizzato false fatture;
da ciò deduce, quale conseguenza, che il debito tributario che conseguentemente grava sulla stessa,
valutato unitamente alla totale incapienza patrimoniale, rende impossibile per l'impresa la prosecuzione dell'attività sociale.
***
Il collegio ritiene persuasive le considerazioni espresse dalla Procura Generale
a conferma del contestato stato di insolvenza della reclamante, e ne fa proprio,
condividendolo, il contenuto.
pagina 15 di 17 Rileva, ancora, che dalla certificazione dei debiti contributivi dell' , ai CP_5
sensi dell'art.363 del d.lgs n.14/19, risulta una situazione non definita di inadempienza aperta per contributi omessi e sanzioni civili, ed una per crediti per contributi licenziamento;
risultano, inoltre, due posizioni definite mediante dilazione. Tale rilievo fornisce ulteriore dimostrazione, che si aggiunge a quelle poste in evidenza dalla Procura, del fatto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: trattandosi di impresa fornitrice di mera manodopera, essa è infatti prima di tutto tenuta ad adempiere regolarmente all'obbligazione contributiva;
l'inadempienza di tale obbligazione, così come la conseguente definizione mediante accordo di dilazione, costituiscono elementi chiaramente indiziari dell'incapacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni a suo carico.
Anche il secondo motivo di reclamo non può pertanto trovare accoglimento.
Il reclamo non può pertanto trovare accoglimento
***
Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Controparte_6
Giudiziale, rimasta contumace.
[...]
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto dalla società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.418/2024 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Curatela della società
rimasta contumace. Controparte_1
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27/05/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 17/ 2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data
8/01/2025
d a
Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
[...]
, elettivamente domiciliato in VIA ZAMBIANCHI 8 24121 BERGAMO presso il difensore avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO
RECLAMANTE
c o n t r o
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
Parte_1
RECLAMATO, CONTUMACE pagina 1 di 17 PROCURA GENERALE C/O CORTE APPELLO BRESCIA
RECLAMATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/03/2025, avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
09/12/2024 con il n. 418/2024
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante
In via principale: revocare la sentenza n. 418/2024 del Tribunale di Brescia
impugnata per incompetenza territoriale a decidere essedo competente il
Tribunale di Cremona;
In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e in totale riforma della sentenza n.
418/2024 del Tribunale di Brescia revocare, per tutti i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto l'apertura della liquidazione giudiziale per insussistenza dello stato di insolvenza;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per la Procura Generale
si chiede il rigetto del reclamo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n.418/2024 il Tribunale di Brescia, accogliendo la pagina 2 di 17 richiesta del Pubblico Ministero, visto l'art.49 CCII, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Parte_1
limitata semplificata (c.f. ), avente il centro degli
[...] P.IVA_1
interessi principali in Castelcovati (BS), Via Alighieri n.19, nominando giudice delegato la dott.ssa Angelina Baldissera e curatore la dott.ssa ha Persona_1
pertanto ordinato al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
ha contestualmente avvertito il debitore del dovere, ai sensi dell'art. 198, comma secondo CCII, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 gg.
dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ha fissato per la data del 03/04/2025
ore 11:15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di
Giustizia di Brescia, sezione IV civile, l'udienza per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione; ha infine autorizzato il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione pagina 3 di 17 del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ha infine dato ordine per la comunicazione della sentenza e per la relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 45 CCII.
A tale determinazione il giudice di prime cure è pervenuto rilevando:
- che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40
CCII;
- essere infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, e ciò nonostante le risultanze del Registro delle Imprese indicassero quale sede legale della società il Comune di San Controparte_1
Bassano (Cremona), perché, essendo il centro degli interessi principali del debitore in Castelcovati (BS) via Alighieri n.19 (BS), doveva ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 CCII il Tribunale di Brescia;
- che, infatti, la Procura ricorrente aveva offerto elementi univoci e concordanti pagina 4 di 17 idonei a superare la presunzione di coincidenza di cui al citato secondo comma dell'art. 27 CCII: a) dalle verifiche in loco presso il citato indirizzo nel comune di San Bassano la sede era risultata “del tutto inesistente” (cfr. anche memoria del p.m. dep. il 15.11.2024); b) la società a fronte di detta risultanza non aveva offerto elementi concreti atti a dimostrare l'effettività della sede, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all'art. 27 secondo comma CCII, che tuttavia non è assoluta;
c) la Procura della Repubblica aveva individuato quale centro effettivo degli interessi della società il comune di Castelcovati, via Alighieri n.
19, residenza dei soggetti ritenuti amministratori di fatto, e Persona_2
in cui gli stessi gestivano la società (cfr. le dichiarazioni del Persona_3
legale rappresentante “formale” della società, gli esiti delle intercettazioni telefoniche, della perquisizione domiciliare e del sequestro preventivo d'urgenza, richiamati nel ricorso e nella citata nota del 15.11.2024), ivi svolgendo le attività amministrative e di direzione della società;
- che la società convenuta è imprenditore che esercita attività commerciale ed è
pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- che il debitore non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII e che, anzi, il superamento delle soglie emergeva chiaramente dagli accertamenti di cui al PVC della Guardia di
Finanza -Gruppo Cremona del 2.8.24 (doc. prodotto dalla Procura) , da cui pagina 5 di 17 risultava un volume di affari per oltre € 500,000 e l'evasione d'imposta pari ad
€ 514.310,48 oltre sanzioni e interessi,
- che la citata esposizione valeva anche a dimostrare lo stato di insolvenza della convenuta, conclusione avvalorata dall'omessa effettuazione del deposito del bilancio di esercizio relativo al 2023;
- che non poteva trovare accoglimento l'obiezione che il PVC, in quanto atto endoprocedimentale, non avrebbe presentato il carattere della definitività, e ciò
perché la convenuta in concreto non aveva specificamente contestato alcun dato emerso in tale sede;
- che, inoltre, e deposita, anche il preteso bilancio di esercizio 2023 datato
30.4.204 (doc.2) prodotto per confutare l'asserita insolvenza non poteva ritenersi a tal fine rilevante, in quanto trattasi di atto privo di approvazione assembleare e non iscritto nel registro delle imprese, come da visura prodotta dalla stessa società e datata 12.9.24 (doc.4 resistente.), come tale non idoneo ad esser definito quale bilancio di esercizio;
- che per le considerazioni che precedono dovesse disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
***
La società propone reclamo avverso la predetta Controparte_1
decisione lamentando l'erroneità della statuizione sulla competenza e di quella pagina 6 di 17 in ordine allo stato di insolvenza.
Sul primo punto afferma in diritto che la competenza a provvedere in ordine all'istanza di liquidazione giudiziale spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale e che la presunzione
"iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è
superabile solo attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio.
Tanto premesso sostiene l'effettività nel caso di specie della sede legale della società in San Bassano (CR), e ciò in quanto essa coincide con l'abitazione del sig. . E' infatti legittimo e comune che una società abbia sede CP_2
presso un'abitazione privata. La Procura della Repubblica non avrebbe fornito alcuna prova che nella sede legale così individuata non sia stato posto in essere alcun atto di gestione o decisione effettiva per la vita dell'impresa. Non
avrebbe fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che il centro direttivo e amministrativo si trova effettivamente a Castelcovati, che le decisioni strategiche sono state assunte in tale località, che gli asset aziendali principali sono ivi ubicati. Sostiene, infatti, che le risultanze delle indagini preliminari citate dal PM (intercettazioni telefoniche, accessi ai file LOG
dell'indirizzo PEC) non costituirebbero prova idonea della fittizietà della sede pagina 7 di 17 legale, essendo invece fisiologico che una moderna impresa operi attraverso strumenti informatici accessibili da remoto e che i propri dipendenti e amministratori si muovano sul territorio. Erroneamente, quindi, il Tribunale di
Brescia avrebbe valorizzato l'accesso alla PEC societaria e ai conti correnti da utenze riferibili alla sig.ra in Castelcovati. Tale circostanza, Persona_3
infatti, ben lungi dal dimostrare lo spostamento del centro decisionale,
troverebbe una sua spiegazione nel fatto che la dipendente Per_3
amministrativa della società, era per ciò stesso legittimamente autorizzata ad accedere agli strumenti informatici aziendali per lo svolgimento delle proprie mansioni, avendo, come tale, accesso alla PEC e ai conti correnti societari, e potendo quindi operare da remoto attraverso i propri dispositivi, senza che ciò
comportasse alcuno spostamento del centro decisionale dell'impresa. A seguito di sequestro preventivo d'urgenza presso l'abitazione della non si era poi Per_3
rinvenuta documentazione contabile o societaria di rilievo, ma unicamente un contratto d'appalto e un timbro della società, elementi compatibili e coerenti con il ruolo di impiegata amministrativa, essendo a dire della reclamante normale che una dipendente possa detenere materiale di lavoro presso la propria abitazione, specie in un contesto lavorativo moderno caratterizzato da forme di lavoro agile e flessibile.
Conclusivamente la reclamante sostiene che dalla complessiva valutazione degli elementi probatori offerti non emergere il superamento della presunzione pagina 8 di 17 di coincidenza del centro direzionale dell'attività dell'impresa con la sede legale della società. Di qui la richiesta di declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Cremona, in conformità
con l'eccezione tempestivamente formulata e qui riproposta.
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La Procura replica rilevando che a seguito delle attività investigative Pt_2
effettuate dalla GdF – era emerso che la Parte_3 Controparte_1
era società dedita alla somministrazione illecita di manodopera, che tale
[...]
società, infatti, era del tutto priva di qualsiasi effettiva struttura aziendale
(contratti di locazione, macchinari, magazzini o altro); che essa operava quale società “serbatoio”, datrice di lavoro dei dipendenti (almeno 37 unità),
destinati a svolgere l'attività lavorativa presso altra impresa, ossia la BM
COSTRUZIONI (principale cliente della . La società Controparte_1
era gestita, di fatto, da e dalla moglie i Persona_2 Persona_3
quali, in sede di interrogatorio, avevano riconosciuto come vere le circostanze testè indicate. Nell'assenza di strutture aziendali la manodopera veniva quindi a costituire l'unico elemento di consistenza “aziendale” della ditta, e quindi era con riferimento ad essa che doveva individuarsi il centro operativo effettivo dell'impresa, tale risultando la località a partire dalla quale venivano regolati tempi e modi di prestazione lavorativa delle maestranze;
pertanto, trovandosi la residenza dei dipendenti nel comune di Castelcovati o in località limitrofe, ed pagina 9 di 17 essendo la manodopera impiegata ed organizzata sulla base delle determinazioni della coppia il centro operativo Parte_4
effettivo dell'impresa finiva per coincidere con l'abitazione della coppia in Castelcovati via Dante Alighieri n. 19; in tale Parte_4
località si erano poi rinvenuti, in sede di perquisizione e sequestro da parte della GdF, documenti riconducibili alla società (un contratto di lavoro autonomo professionale tra le e Controparte_1 CP_3
il timbro della un verbale della GdF –
[...] Controparte_1
redatto nei confronti di dipendente della Parte_3 Tes_1
all'interno della memoria di massa degli Controparte_1
apparati informatici in uso agli amministratori di fatto della venivano CP_1
poi rinvenuti documenti di vario genere afferenti alla società in questione. La
Procura rileva, inoltre, che in capo ad utenze riferibili a si Persona_3
era riscontrata la possibilità di accedere alla PEC e ai conti correnti della società. Osserva, ancora, che e Persona_2 Persona_3
interloquivano tra loro o con gli operai assunti dalla agganciando celle CP_1
quasi sempre compatibili con l'indirizzo di Castelcovati, via Dante Alighieri n.
19, e che i file di LOG utilizzati per l'accesso all'indirizzo pec erano assegnati a diverse compagnie telefoniche, i cui Email_1
indirizzi IP permettevano di appurare che tutte le connessioni risultavano effettuate da utenze telefoniche, sia mobili che fisse, intestate a Per_3
pagina 10 di 17 ovvero alla BM COSTRUZIONI, intestata al figlio Per_3 Per_4
; aggiunge esser di particolare rilevanza il fatto che gran parte degli
[...]
accessi erano stati effettuati dall'utenza fissa 030.7080570, relativa all'abitazione della i Castelcovati. Per_3
La Procura rileva, inoltre, che la sede formalmente dichiarata ed emergente da visura camerale era risultata del tutto inesistente, come appurato in sede di
PVC redatto dalla GdF – già allegato al ricorso per la Parte_3
dichiarazione di liquidazione giudiziale: si trattava, in effetti, di un indirizzo corrispondente alla abitazione privata di coincidente peraltro CP_2
con quello di altra società, la PM s.rl.s. (di cui il è legale CP_2
rappresentante).
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Il collegio ritiene persuasive le considerazioni espresse dalla Procura Generale
a sostegno del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, e ne fa proprio, condividendolo, il contenuto.
Osserva, inoltre, quanto all'affermazione di parte reclamante secondo cui non è
incompatibile col carattere di sede effettiva della società la sua collocazione presso una civile abitazione, che la stessa può essere sì condivisa, a condizione dell'accertata sussistenza di un nesso, di una relazione, tra il soggetto che abbia in godimento il bene immobile e lo svolgimento di attività che, anche in senso pagina 11 di 17 lato, possano ricondursi alla gestione economica, produttiva o anche solo amministrativa dell'impresa. In assenza del quale è evidente il carattere fittizio dell'individuazione in tale luogo della sede sociale.
Ciò premesso, occorre considerare il fatto che nella specie, secondo le indicazioni provenienti dagli stessi signori e Persona_2 [...]
il primo era l'effettivo dominus, il gestore, dell'attività aziendale, Per_3
mentre il signor nel godimento dell'unità abitativa presso la CP_2
quale era stata indicata la sede sociale, era un semplice muratore. Se dunque a dirigere la società era il ed il era invece un prestatore d'opera Per_2 CP_2
manuale, è chiaro che non poteva essere l'abitazione del il centro CP_2
direzionale dell'impresa.
Quindi correttamente identificato nell'abitazione della coppia Per_2
e da cui partivano, per le ragioni chiaramente esposte
[...] Persona_3
dalla Procura Generale e fatte proprie da questa corte, le indicazioni e le determinazioni destinate ai lavoratori assunti come dipendenti dalla società.
Ritiene pertanto la corte di dover confermare la statuizione del Tribunale con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale.
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Con riferimento al secondo motivo di gravame, relativo al ritenuto stato di insolvenza, la reclamante lamenta anzitutto come erronea la decisione del pagina 12 di 17 Tribunale di assegnare rilevanza decisiva al Processo Verbale di Constatazione
redatto dalla Guardia di Finanza, attribuendo ad esso un valore probatorio che non gli spetterebbe, non potendo esso costituire prova dello stato di insolvenza.
Il PVC infatti costituirebbe un mero atto endoprocedimentale inidoneo a comprovare l'esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile. Il PVC nel caso di specie non aveva ancora dato luogo ad alcun avviso di accertamento o atto impositivo definitivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quindi mancava sia la cristallizzazione delle contestazioni in un atto impositivo, sia la quantificazione definitiva degli importi asseritamente dovuti.
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare gli indicatori di solidità
patrimoniale dell'impresa risultanti dalla situazione patrimoniale al 24.08.2024
in atti, facendo invece unico riferimento al bilancio d'esercizio 2023 ritenuto non rilevante perché non approvato;
dalla situazione patrimoniale al
24.08.2024 sarebbe emerso quanto segue: a) che vi era presenza di rilevanti asset aziendali, rappresentati da - rimanenze e lavori in corso per € 192.500 -
crediti commerciali di qualità per € 674.196 - fatture da emettere per €
342.000; b) che vi era inoltre una significativa capacità reddituale dell'impresa,
attestata da: - un fatturato 2023 di oltre 3 milioni di euro - la presenza di lavori in corso per € 120.000 - un utile di esercizio 2023 di € 12.369,37.
Il giudice di prime cure avrebbe ancora errato nel ritenere che la perdita infrannuale di € 355.964,20 evidenziata nel bilancio provvisorio al 31.08.2024
pagina 13 di 17 fosse sintomo di insolvenza irreversibile, trattandosi invece di una situazione temporanea potenzialmente recuperabile entro la chiusura dell'esercizio.
La reclamante sostiene che l'esposizione debitoria attuale sarebbe fisiologica rispetto al volume d'affari e riguarderebbe principalmente debiti commerciali e previdenziali, in assenza di procedure esecutive in corso e con il mantenimento della fiducia dei fornitori.
Non sussisterebbero pertanto i presupposti per ritenere la società in stato di insolvenza, mancando sia debiti certi, liquidi ed esigibili (non potendo considerarsi tale il presunto debito emergente dal PVC), sia una situazione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni,
mantenendo la società una solida struttura patrimoniale e una significativa capacità reddituale.
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La Procura Generale replica osservando che i due conti della società, recanti importanti movimentazioni finanziarie, presentano un saldo di modesta entità;
che i crediti per circa 300 mila euro sono in gran parte verso la
[...]
essa pure coinvolta nel sodalizio criminale, e devono CP_4
pertanto ritenersi di assai ardua soddisfazione;
che, in riferimento alle rimanenze di magazzino, le attività di intercettazione e di perquisizione svolte avevano dato atto dell'assenza di qualsivoglia struttura dove stoccare materiali pagina 14 di 17 o attrezzature mai acquistate dalla che, pertanto, i Controparte_1
dati riportati nei bilanci depositati dalla dovevano ritenersi del tutto CP_1
inattendibili. Tanto premesso, conclude affermando che la
[...]
pertanto, sebbene dotata dei requisiti dimensionali per la CP_1
declaratoria di liquidazione giudiziale, possiede una assoluta inconsistenza patrimoniale, tale per cui è pressoché impossibile una sua capacità di far fronte ai debiti di cui è gravata. Essa, infatti, è del tutto priva di beni mobili o immobili, come emerge dalle indagini complessivamente svolte e, del pari, non ha mai avuto in dotazione alcun locale, magazzino o capannone di sorta ove custodire attrezzature o altro.
La Procura osserva, ancora, che la stessa ammissione degli addebiti resa in interrogatorio dagli indagati in sede penale fornisce chiara conferma del fatto che la ditta si è avvalsa ed ha utilizzato false fatture;
da ciò deduce, quale conseguenza, che il debito tributario che conseguentemente grava sulla stessa,
valutato unitamente alla totale incapienza patrimoniale, rende impossibile per l'impresa la prosecuzione dell'attività sociale.
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Il collegio ritiene persuasive le considerazioni espresse dalla Procura Generale
a conferma del contestato stato di insolvenza della reclamante, e ne fa proprio,
condividendolo, il contenuto.
pagina 15 di 17 Rileva, ancora, che dalla certificazione dei debiti contributivi dell' , ai CP_5
sensi dell'art.363 del d.lgs n.14/19, risulta una situazione non definita di inadempienza aperta per contributi omessi e sanzioni civili, ed una per crediti per contributi licenziamento;
risultano, inoltre, due posizioni definite mediante dilazione. Tale rilievo fornisce ulteriore dimostrazione, che si aggiunge a quelle poste in evidenza dalla Procura, del fatto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: trattandosi di impresa fornitrice di mera manodopera, essa è infatti prima di tutto tenuta ad adempiere regolarmente all'obbligazione contributiva;
l'inadempienza di tale obbligazione, così come la conseguente definizione mediante accordo di dilazione, costituiscono elementi chiaramente indiziari dell'incapacità di far fronte con regolarità alle obbligazioni a suo carico.
Anche il secondo motivo di reclamo non può pertanto trovare accoglimento.
Il reclamo non può pertanto trovare accoglimento
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Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Controparte_6
Giudiziale, rimasta contumace.
[...]
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto dalla società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.418/2024 del Tribunale di Brescia, che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Curatela della società
rimasta contumace. Controparte_1
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27/05/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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