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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9462 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 32042/2024
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Milano, Piazza
[...] C.F._2 Sant'Alessandro 6, presso lo studio degli Avv.ti VERNA FRANCESCA e TORRESI NICOLO'
ATTRICI OPPONENTI contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Fontana n. 14, presso lo studio dell'Avv. VERDI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
- in via preliminare di rito, dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo n.
14698/2011 emesso in data 6 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, r.g. 19080/2011 nei confronti di e/o in quanto emesso da Parte_2 Parte_1 giudice territorialmente incompetente per tutte le ragioni di cui in narrativa degli atti difensivi;
- in via principale di merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 14698/2011, emesso in data
6 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, r.g. n. 19080/2011 nei confronti di Parte_2
e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti
[...] Parte_1 difensivi;
- accertare e dichiarare la non debenza di alcun importo in capo a Parte_2
e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti difensivi;
Parte_1
- disporsi CTU come indicato in narrativa dagli atti difensivi.
- in ogni caso, condannare la società a rimborsare alle attrici opponenti le spese del CP_1 pagina 1 di 6 presente giudizio.
Parte convenuta precisa come segue:
Piaccia all'Ill.moTribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso promossa e tutte le domande con la stessa formulate in quanto inammissibili e comunque manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione in giudizio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo valido ed efficace.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.09.2024, le signore e Parte_1
hanno proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 14698/2011 (R.G. n. 19080/2011), emesso dal Tribunale di Milano il 06.05.2011, intimante il pagamento dell'importo di € 578.452,08 oltre alle spese della procedura, in favore della società
a titolo di saldo debitorio ed interessi relativi ad un contratto di conto Controparte_2 corrente intestato alla società , ora , ed Parte_3 Controparte_3 assistito da fideiussione omnibus delle opponenti.
Hanno premesso che:
- la società succeduta a ha promosso nei confronti delle opponenti, sulla CP_1 Controparte_2 base del decreto ingiuntivo qui opposto e di altro decreto ingiuntivo, azione esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Bari (r.g.e. n. 166/2022);
- il competente Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, con ordinanza resa il 18.04.2024 e notificata alle opponenti in data 02.08.2024, rilevato che il titolo esecutivo azionato “è costituito da decreti ingiuntivi non opposti, privi di riferimento al profilo della verifica su eventuali clausole abusive, emessi nei confronti di soggetti astrattamente qualificabili quale consumatori a favore di un soggetto qualificabile come professionista ai sensi del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)”, vista la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. N. 9479/2023, considerato che la verifica dell'effettiva sussistenza di
“clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”, non può essere rimessa all'attività cognitiva del G.E., privo di poteri in tal senso, ha concesso alle odierne opponenti termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva “per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole”;
- nei confronti delle attrici opponenti il credito deriva dalla garanzia prestata per le obbligazioni contratte da nei confronti di (al tempo Banca Popolare di Intra S.p.A.) in forza Parte_3 CP_2 di fideiussione omnibus n. 128169 rilasciata in data 7.03.2007 per l'importo massimo di € 1.350.000,00
(doc. 7).
Hanno esposto, a fondamento dell'opposizione, che:
- la procedura esecutiva immobiliare è improcedibile e da estinguere in quanto in data 29 CP_1 settembre 2022, è già stata soddisfatta del proprio credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società che pure aveva rilasciato garanzia;
Pt_4
pagina 2 di 6 - la banca non ha provato il proprio credito nei confronti della società (poi Pt_3 Parte_3 CP_4
, non avendo prodotto gli estratti conto da cui risulterebbe il debito di € 578.452,08 e neppure il
[...] contratto di apertura del 6.03.1989, bensì unicamente un contratto sottoscritto dalla banca in data
17.03.2008;
- il contratto di conto corrente del 17.03.2008 presente delle condizioni contrattuali abusive in quanto i tassi ivi indicati risultano usurari, risultando, invero, il saldo del conto corrente a credito della correntista per € 762.778,54 (come da perizia di parte prodotta al doc. 10);
- le opponenti hanno rivestito, al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, la qualifica di consumatrici, avendo rilasciato le garanzie unicamente in ragione del rapporto familiare con il signor a cui unicamente competeva la gestione della società Parte_5 Parte_3
Hanno perciò dedotto, in virtù della rivestita qualifica di consumatrici, ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del Consumo, la nullità per vessatorietà delle seguenti clausole del contratto di fideiussione: la clausola di reviviscenza di cui all'art. 2, che prevede l'obbligo del fideiussore di rimborsare la banca delle somme che quest'ultima aveva incassato e che si trova a dover restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti;
l'art. 6 di dispensa dall'onere di agire, che prevede la rinuncia alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, in deroga all'art. 1957 c.c.; l'art. 7, che prevede la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta e l'estensione della decadenza dal beneficio del termine anche al fideiussore;
la clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8, che prevede che la garanzia resti valida anche se l'obbligazione principale viene dichiarata invalida. Ha rilevato che le clausole di cui agli artt. 2 e 8 non risultano neppure oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c..
Hanno in particolare eccepito, per effetto della nullità delle suddette clausole, la riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, la decadenza della creditrice opposta per non avere promosso alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi.
Hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, in favore di quello di Novara, in ragione dell'inderogabilità della competenza del Tribunale ove è residente il consumatore.
Hanno quindi concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalle opponenti.
Si è costituita la società la quale ha Controparte_5 contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile e in ogni caso infondata.
Ha rilevato preliminarmente che è inconferente, rispetto al tema del presente giudizio, ogni questione relativa all'eventuale soddisfazione in sede esecutiva del credito complessivamente vantato nei confronti delle opponenti e di altri soggetti.
Ha dedotto che l'opposizione è inammissibile in quanto, con scrittura privata sottoscritta in data 01.07.2016 (doc. 6), la società ha concluso con le opponenti un accordo con il quale le CP_2 stesse si sono riconosciute debitrici dell'importo di cui al decreto ingiuntivo qui opposto, hanno rinunciato a qualsivoglia opposizione e dichiarato altresì espressamente che, a seguito delle rinunce formulate dalle parti e delle pattuizioni ivi assunte, lo stesso è da intendersi passato in giudicato e definitivamente esecutivo. pagina 3 di 6 Ad ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione tardiva, ha rilevato che non è neppure invocabile la disciplina consumeristica in quanto, come emerge dall'esame della visura camerale della società garantita P.R. S.r.l. in liquidazione (doc. 13), al momento della sottoscrizione della fideiussione omnibus, la GN era socia della suddetta società per la quota pari al 20%, nonché Parte_1 amministratore Unico della a sua volta socia per la quota pari all'80% (doc. 13 fascicolo Parte_4 monitorio); mentre, per quanto riguarda la GN , la stessa risultava essere Parte_2
Amministratore Unico della società . Controparte_3
Ha contestato in ogni caso nel merito la doglianza di usurarietà del rapporto di conto corrente, in quanto non provata e comunque erronea, rilevando che la domanda di ricalcolo e ristorno è prescritta in quanto il conto corrente è stato chiuso in data 28.9.2010.
Ha eccepito la manifesta infondatezza della doglianza inerente alla pretesa vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione in quanto, da un lato, non idonee a determinare un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale e, dall'altro lato, neppure concretamente applicate. Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., ha rilevato che la clausola di deroga non rientra neppure tra quelle per le quali è prevista, ai fini della sua validità, la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Dopo il deposito delle memorie istruttorie ed i rinvii disposti in pendenza di trattative tra le parti, non finalizzate, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente causa è stata instaurata a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari -presso cui attualmente pende procedura di pignoramento immobiliare a carico delle opponenti- in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023, in forza del quale, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” (…); c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto ingiuntivo su cui è fondata l'esecuzione non ha analizzato il profilo relativo alla possibile qualifica di consumatori in capo alle signore e , ha Parte_1 Parte_2 rimesso in termini le ingiunte, affinché potessero proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Nel caso in esame, tuttavia, l'opposizione proposta è infondata e deve, pertanto, essere integralmente rigettata, non potendosi ritenere che le opponenti abbiano rivestito, all'epoca della sottoscrizione delle pagina 4 di 6 fideiussioni, la qualifica di consumatrici.
Infatti, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della relativa tutela, “la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale
o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (v. Cass. n. 8419/19); ed ancora, “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una Per_2 propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 5868/2023).
Orbene, risulta documentato dall'opposta (doc. 13 prodotto con la comparsa di risposta), che, al momento del rilascio della fideiussione nel 2007, la GN deteneva una Parte_1 partecipazione diretta nella società garantita per la quota del 20%, oltre ad una partecipazione indiretta, nella medesima società, attraverso la società con partecipazione nella per Parte_4 Parte_3 la rilevante quota dell'80% e di cui, dal 2011, l'opposta è divenuta amministratrice (doc. 13 fascicolo monitorio); mentre, per quanto riguarda la GN , la stessa ha rivestito sin dal Parte_2
1996 la carica di Amministratore Unico della stessa società garantita e tale è rimasta Parte_3 sino al 2009.
[... Sebbene le opponenti abbiano allegato e richiesto di provare che la gestione della società CP_3
(già e della sua controllante fosse in capo al signor CP_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
definito vero amministratore di fatto, non può affermarsi che le medesime abbiano sottoscritto
[...] il contratto per scopi estranei alla loro vita imprenditoriale e professionale ma che al più si trattasse di interessi economici, commerciali, professionali di tutta la famiglia.
Da un lato, si osserva infatti che, quand'anche fornita, la prova della diretta partecipazione alla gestione della vita societaria da parte di altro soggetto non è sintomatica della totale estraneità dell'amministratore di diritto ovvero dei suoi soci, anche ove si consideri che le opponenti, con la seconda memoria istruttoria, hanno chiesto di provare (cfr. capp. nn. 1 e 5) che ciascuna di esse “veniva interpellata solo per apporre la firma in documenti ufficiali già elaborati dal signor per la società”, con ciò confermando Parte_2 che l'amministratrice fosse comunque a conoscenza delle operazioni societarie, che venivano dalla stessa autorizzate.
Dall'altro lato, si rileva che, in ogni caso, non sono stati neppure offerti elementi diversi per provare che le opponenti svolgessero altra attività, al fine di escludere eventualmente che le medesime partecipassero pagina 5 di 6 ai redditi di impresa.
Deve riconoscersi che le prove prodotte in questo giudizio dimostrano l'interesse economico- commerciale diretto e prevalente delle opponenti nell'impresa e l'effettivo coinvolgimento delle odierne opponenti nell'attività gestoria e decisionale dell'impresa familiare, al momento del rilascio della fideiussione, escludendosi altresì che le garanzie prestate siano state sottoscritte per scopi estranei, quali consumatrici, e dovendosi invece ritenere che esse siano state prestate, quali professioniste, a sostegno dell'attività imprenditoriale nella quale è sempre stata coinvolta tutta la famiglia.
In considerazione dell'esclusione della qualità di consumatore in capo alle opponenti, l'opposizione tardiva deve essere integralmente rigettata, risultando altresì inapplicabile l'art. 66 bis del Codice del
Consumo in tema di foro esclusivo del consumatore.
La pronuncia resa dalle SS.UU. legittima infatti il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, peraltro, che con riferimento a tutti gli ulteriori profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano né dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, siccome abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Infine, neppure possono essere esaminate in questa sede eventuali doglianze relative all'improcedibilità dell'esecuzione, per asserita intervenuta estinzione del credito, in quanto da proporsi avanti al Giudice dell'esecuzione, unico competente a conoscerne, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e le opponenti vanno condannate a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei medi le prime due fasi e nei minimi le seconde due considerata l'istruttoria meramente documentale e la ripetizione di argomentazioni già dedotte.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e Parte_1 [...]
; Parte_2
- condanna e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore della società delle spese di giudizio, Controparte_1 che si liquidano nell'importo di euro 18.420,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, martedì 9 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 32042/2024
DA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Milano, Piazza
[...] C.F._2 Sant'Alessandro 6, presso lo studio degli Avv.ti VERNA FRANCESCA e TORRESI NICOLO'
ATTRICI OPPONENTI contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Fontana n. 14, presso lo studio dell'Avv. VERDI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
- in via preliminare di rito, dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo n.
14698/2011 emesso in data 6 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, r.g. 19080/2011 nei confronti di e/o in quanto emesso da Parte_2 Parte_1 giudice territorialmente incompetente per tutte le ragioni di cui in narrativa degli atti difensivi;
- in via principale di merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 14698/2011, emesso in data
6 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, r.g. n. 19080/2011 nei confronti di Parte_2
e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti
[...] Parte_1 difensivi;
- accertare e dichiarare la non debenza di alcun importo in capo a Parte_2
e/o per tutte le ragioni esposte in narrativa degli atti difensivi;
Parte_1
- disporsi CTU come indicato in narrativa dagli atti difensivi.
- in ogni caso, condannare la società a rimborsare alle attrici opponenti le spese del CP_1 pagina 1 di 6 presente giudizio.
Parte convenuta precisa come segue:
Piaccia all'Ill.moTribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
-nel merito: rigettare l'opposizione ex adverso promossa e tutte le domande con la stessa formulate in quanto inammissibili e comunque manifestamente infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della presente comparsa di costituzione in giudizio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo valido ed efficace.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 06.09.2024, le signore e Parte_1
hanno proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 14698/2011 (R.G. n. 19080/2011), emesso dal Tribunale di Milano il 06.05.2011, intimante il pagamento dell'importo di € 578.452,08 oltre alle spese della procedura, in favore della società
a titolo di saldo debitorio ed interessi relativi ad un contratto di conto Controparte_2 corrente intestato alla società , ora , ed Parte_3 Controparte_3 assistito da fideiussione omnibus delle opponenti.
Hanno premesso che:
- la società succeduta a ha promosso nei confronti delle opponenti, sulla CP_1 Controparte_2 base del decreto ingiuntivo qui opposto e di altro decreto ingiuntivo, azione esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Bari (r.g.e. n. 166/2022);
- il competente Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari, con ordinanza resa il 18.04.2024 e notificata alle opponenti in data 02.08.2024, rilevato che il titolo esecutivo azionato “è costituito da decreti ingiuntivi non opposti, privi di riferimento al profilo della verifica su eventuali clausole abusive, emessi nei confronti di soggetti astrattamente qualificabili quale consumatori a favore di un soggetto qualificabile come professionista ai sensi del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)”, vista la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. N. 9479/2023, considerato che la verifica dell'effettiva sussistenza di
“clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”, non può essere rimessa all'attività cognitiva del G.E., privo di poteri in tal senso, ha concesso alle odierne opponenti termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva “per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole”;
- nei confronti delle attrici opponenti il credito deriva dalla garanzia prestata per le obbligazioni contratte da nei confronti di (al tempo Banca Popolare di Intra S.p.A.) in forza Parte_3 CP_2 di fideiussione omnibus n. 128169 rilasciata in data 7.03.2007 per l'importo massimo di € 1.350.000,00
(doc. 7).
Hanno esposto, a fondamento dell'opposizione, che:
- la procedura esecutiva immobiliare è improcedibile e da estinguere in quanto in data 29 CP_1 settembre 2022, è già stata soddisfatta del proprio credito nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società che pure aveva rilasciato garanzia;
Pt_4
pagina 2 di 6 - la banca non ha provato il proprio credito nei confronti della società (poi Pt_3 Parte_3 CP_4
, non avendo prodotto gli estratti conto da cui risulterebbe il debito di € 578.452,08 e neppure il
[...] contratto di apertura del 6.03.1989, bensì unicamente un contratto sottoscritto dalla banca in data
17.03.2008;
- il contratto di conto corrente del 17.03.2008 presente delle condizioni contrattuali abusive in quanto i tassi ivi indicati risultano usurari, risultando, invero, il saldo del conto corrente a credito della correntista per € 762.778,54 (come da perizia di parte prodotta al doc. 10);
- le opponenti hanno rivestito, al momento della sottoscrizione delle fideiussioni, la qualifica di consumatrici, avendo rilasciato le garanzie unicamente in ragione del rapporto familiare con il signor a cui unicamente competeva la gestione della società Parte_5 Parte_3
Hanno perciò dedotto, in virtù della rivestita qualifica di consumatrici, ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del Consumo, la nullità per vessatorietà delle seguenti clausole del contratto di fideiussione: la clausola di reviviscenza di cui all'art. 2, che prevede l'obbligo del fideiussore di rimborsare la banca delle somme che quest'ultima aveva incassato e che si trova a dover restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti;
l'art. 6 di dispensa dall'onere di agire, che prevede la rinuncia alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, in deroga all'art. 1957 c.c.; l'art. 7, che prevede la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta e l'estensione della decadenza dal beneficio del termine anche al fideiussore;
la clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8, che prevede che la garanzia resti valida anche se l'obbligazione principale viene dichiarata invalida. Ha rilevato che le clausole di cui agli artt. 2 e 8 non risultano neppure oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, c. 2, c.c..
Hanno in particolare eccepito, per effetto della nullità delle suddette clausole, la riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, la decadenza della creditrice opposta per non avere promosso alcuna azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi.
Hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano, in favore di quello di Novara, in ragione dell'inderogabilità della competenza del Tribunale ove è residente il consumatore.
Hanno quindi concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalle opponenti.
Si è costituita la società la quale ha Controparte_5 contestato integralmente quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile e in ogni caso infondata.
Ha rilevato preliminarmente che è inconferente, rispetto al tema del presente giudizio, ogni questione relativa all'eventuale soddisfazione in sede esecutiva del credito complessivamente vantato nei confronti delle opponenti e di altri soggetti.
Ha dedotto che l'opposizione è inammissibile in quanto, con scrittura privata sottoscritta in data 01.07.2016 (doc. 6), la società ha concluso con le opponenti un accordo con il quale le CP_2 stesse si sono riconosciute debitrici dell'importo di cui al decreto ingiuntivo qui opposto, hanno rinunciato a qualsivoglia opposizione e dichiarato altresì espressamente che, a seguito delle rinunce formulate dalle parti e delle pattuizioni ivi assunte, lo stesso è da intendersi passato in giudicato e definitivamente esecutivo. pagina 3 di 6 Ad ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione tardiva, ha rilevato che non è neppure invocabile la disciplina consumeristica in quanto, come emerge dall'esame della visura camerale della società garantita P.R. S.r.l. in liquidazione (doc. 13), al momento della sottoscrizione della fideiussione omnibus, la GN era socia della suddetta società per la quota pari al 20%, nonché Parte_1 amministratore Unico della a sua volta socia per la quota pari all'80% (doc. 13 fascicolo Parte_4 monitorio); mentre, per quanto riguarda la GN , la stessa risultava essere Parte_2
Amministratore Unico della società . Controparte_3
Ha contestato in ogni caso nel merito la doglianza di usurarietà del rapporto di conto corrente, in quanto non provata e comunque erronea, rilevando che la domanda di ricalcolo e ristorno è prescritta in quanto il conto corrente è stato chiuso in data 28.9.2010.
Ha eccepito la manifesta infondatezza della doglianza inerente alla pretesa vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione in quanto, da un lato, non idonee a determinare un significativo squilibrio del sinallagma contrattuale e, dall'altro lato, neppure concretamente applicate. Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., ha rilevato che la clausola di deroga non rientra neppure tra quelle per le quali è prevista, ai fini della sua validità, la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Dopo il deposito delle memorie istruttorie ed i rinvii disposti in pendenza di trattative tra le parti, non finalizzate, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente causa è stata instaurata a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari -presso cui attualmente pende procedura di pignoramento immobiliare a carico delle opponenti- in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023, in forza del quale, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere - da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” (…); c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione, rilevato che il decreto ingiuntivo su cui è fondata l'esecuzione non ha analizzato il profilo relativo alla possibile qualifica di consumatori in capo alle signore e , ha Parte_1 Parte_2 rimesso in termini le ingiunte, affinché potessero proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato in via monitoria.
Nel caso in esame, tuttavia, l'opposizione proposta è infondata e deve, pertanto, essere integralmente rigettata, non potendosi ritenere che le opponenti abbiano rivestito, all'epoca della sottoscrizione delle pagina 4 di 6 fideiussioni, la qualifica di consumatrici.
Infatti, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della relativa tutela, “la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale
o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (v. Cass. n. 8419/19); ed ancora, “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una Per_2 propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 5868/2023).
Orbene, risulta documentato dall'opposta (doc. 13 prodotto con la comparsa di risposta), che, al momento del rilascio della fideiussione nel 2007, la GN deteneva una Parte_1 partecipazione diretta nella società garantita per la quota del 20%, oltre ad una partecipazione indiretta, nella medesima società, attraverso la società con partecipazione nella per Parte_4 Parte_3 la rilevante quota dell'80% e di cui, dal 2011, l'opposta è divenuta amministratrice (doc. 13 fascicolo monitorio); mentre, per quanto riguarda la GN , la stessa ha rivestito sin dal Parte_2
1996 la carica di Amministratore Unico della stessa società garantita e tale è rimasta Parte_3 sino al 2009.
[... Sebbene le opponenti abbiano allegato e richiesto di provare che la gestione della società CP_3
(già e della sua controllante fosse in capo al signor CP_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
definito vero amministratore di fatto, non può affermarsi che le medesime abbiano sottoscritto
[...] il contratto per scopi estranei alla loro vita imprenditoriale e professionale ma che al più si trattasse di interessi economici, commerciali, professionali di tutta la famiglia.
Da un lato, si osserva infatti che, quand'anche fornita, la prova della diretta partecipazione alla gestione della vita societaria da parte di altro soggetto non è sintomatica della totale estraneità dell'amministratore di diritto ovvero dei suoi soci, anche ove si consideri che le opponenti, con la seconda memoria istruttoria, hanno chiesto di provare (cfr. capp. nn. 1 e 5) che ciascuna di esse “veniva interpellata solo per apporre la firma in documenti ufficiali già elaborati dal signor per la società”, con ciò confermando Parte_2 che l'amministratrice fosse comunque a conoscenza delle operazioni societarie, che venivano dalla stessa autorizzate.
Dall'altro lato, si rileva che, in ogni caso, non sono stati neppure offerti elementi diversi per provare che le opponenti svolgessero altra attività, al fine di escludere eventualmente che le medesime partecipassero pagina 5 di 6 ai redditi di impresa.
Deve riconoscersi che le prove prodotte in questo giudizio dimostrano l'interesse economico- commerciale diretto e prevalente delle opponenti nell'impresa e l'effettivo coinvolgimento delle odierne opponenti nell'attività gestoria e decisionale dell'impresa familiare, al momento del rilascio della fideiussione, escludendosi altresì che le garanzie prestate siano state sottoscritte per scopi estranei, quali consumatrici, e dovendosi invece ritenere che esse siano state prestate, quali professioniste, a sostegno dell'attività imprenditoriale nella quale è sempre stata coinvolta tutta la famiglia.
In considerazione dell'esclusione della qualità di consumatore in capo alle opponenti, l'opposizione tardiva deve essere integralmente rigettata, risultando altresì inapplicabile l'art. 66 bis del Codice del
Consumo in tema di foro esclusivo del consumatore.
La pronuncia resa dalle SS.UU. legittima infatti il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, peraltro, che con riferimento a tutti gli ulteriori profili di possibile contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano né dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, siccome abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata, che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Infine, neppure possono essere esaminate in questa sede eventuali doglianze relative all'improcedibilità dell'esecuzione, per asserita intervenuta estinzione del credito, in quanto da proporsi avanti al Giudice dell'esecuzione, unico competente a conoscerne, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e le opponenti vanno condannate a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei medi le prime due fasi e nei minimi le seconde due considerata l'istruttoria meramente documentale e la ripetizione di argomentazioni già dedotte.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da e Parte_1 [...]
; Parte_2
- condanna e al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore della società delle spese di giudizio, Controparte_1 che si liquidano nell'importo di euro 18.420,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, martedì 9 dicembre 2025 Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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