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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2169/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUSAROLI Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 24/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CHIUSAROLI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LUPI Controparte_1
EDOARDO ( VIALE GIUSEPPE MAZZINI N.2 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il notaio ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro , a favore della quale aveva rogato un atto di compravendita ed un Parte_1 mutuo, con l'intesa che le spese sarebbero state poste interamente a carico a lei, per l'importo di euro nove mila. Si oppone affermando di aver concluso un preliminare di vendita di Parte_1 immobili, con prezzo pattuito pari a 350 mila euro, con la indefettibile condizione di versare a parte venditrice dalla parte promissaria acquirente entro il 30 settembre 2014 nel momento in cui la parte promissaria acquirente avrà venduto l'appartamento di sua proprietà sito in Teramo alla via Oberdan.
Ove tale vendita non fosse andata a buon fine sarebbe stato ridotto il corrispettivo e l'oggetto della vendita. Non essendosi verificata la condizioni, le parti comunque decisero di modificare il contratto, e pertanto si concordò sulla soluzione di consegnare due titoli di credito dell'importo mancante da depositare presso lo studio notarile e tali titoli non sarebbero stati incassati prima di due anni.
[...] chiese di cristallizzare tale soluzione ma il notaio non si adoperò in tal senso, affermando che Pt_1 non vi era tempo utile, ed avrebbe privato il venditore della possibilità di entrare in possesso subito della somma di 90 mila euro, indispensabile al venditore per proseguire i lavori dell'intero complesso che comprendeva l'immobile oggetto di compravendita. Grazie ad un'operazione di anticipo sul mutuo complessivo attraverso uno scoperto del conto corrente di il 24 novembre 2014 venne Parte_1 disposto il bonifico della somma richiesta pari a 90 mila euro in favore del costruttore promissario venditore. Nell'estate del 2015 si doveva procedere alla stipula dell'atto di compravendita e dell'atto di mutuo relativo alla parte residua. Qui il venditore pretese il pagamento dell'intera somma residua, pari ad euro 355.383, in questo supportato dal notaio. Sostiene quindi che il notaio agì Parte_1 negligentemente non formalizzando l'accordo del deposito dei due titoli di credito che sarebbero stati incassati dal venditore non prima dei due anni, con il che procurando un danno, consistito nella necessità per l'acquirente di operare ulteriore operazione di prestito e rilascio di ipoteca su altri due immobili di sua proprietà , con relative spese per tali formalità pari ad 11.100 euro, diretta responsabilità dell'omissione della formalizzazione dell'accordo dei titoli di credito del notaio. Per cui chiedeva nullità dell'ingiunzione ed in subordine riconvenzionale per danni. Il notaio nega qualsiasi responsabilità, peraltro basata su presunte trattative verbali destituite di prova. Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In sede di interrogatorio, il
Notaio ha premesso che egli nel rogito assisteva entrambe le parti, non la signora solamente;
Pt_1 ha negato che per il preliminare di vendita vi fosse la conditio sine qua non che 90 mila euro dovevano essere versati dalla parte promissaria acquirente entro il 30 settembre 2014 nel momento in cui la promissaria acquirente avrebbe venduto l'appartamento di sua proprietà in Teramo Via Oberdan. Ha pure negato fosse vera la circostanza che nel preliminare si stabiliva che nell'ipotesi in cui la promissaria acquirente non fosse riuscita ad alienare l'appartamento in Teramo Via Oberdan il corrispettivo complessivo sarebbe stato ridotto a 240 mila euro e oggetto di trasferimento sarebbe stata la porzione di fabbricato contornata di verde nella planimetria, con posto auto esterno, vano ad uso taverna e fondaco. Ha negato che nel mese di settembre 2014 nei locali dell'Istituto San Paolo si fosse discusso della mancata vendita dell'appartamento di Via Oberdan e della conseguente impossibilità per la signora di acquistare l'unità immobiliare porzione di fabbricato per civile abitazione, con Pt_1 area adibita a giardino box auto, vano interrato, locali di deposito, posto auto scoperto;
si è dichiarato all'oscuro del patto dei 90 mila euro in titoli di credito;
e quindi all'oscuro della possibilità di vendere l'appartamento più piccolo con attesa di due anni perché la signora reperisse le risorse Pt_1 necessarie;
non ha quindi confermato la circostanza, foriera di danni secondo la opponente, di essersi rifiutato di cristallizzare l'ipotesi di accordo che prevedeva la consegna di due titoli di credito per l'importo di 90 mila euro;
ignorando le vicende del bonifico e del fatto che il venditore pretendesse tutta la somma originariamente prevista, ha riconosciuto la propria scrittura di un brogliaccio. ( ove si pagina 2 di 4 legge mutuo 260 mila, casa 240 mila). Il teste escusso non ha confermato alcuna Testimone_1 delle circostanze sopra indicate. Lamenta parte opponente che non siano stati escussi il signor ed il signor . In realtà, nel verbale di udienza 3 ottobre 2023, si legge: le parti Parte_2 Parte_3 chiedono concordemente il rinvio per la precisazione delle conclusioni. I testi avrebbero dovuto essere sentiti il 6 ottobre 2021; udienza rinviata con due provvedimenti al 20 settembre 2022, cui le parti non comparvero. Comparvero alla successiva udienza del 13 dicembre 2022, ed entrambe chiesero rinvio per bonario componimento. Seguì altro 309 l'8 maggio 2023, cui fece seguito la già citata udienza del 3 ottobre 2023, quando entrambe le parti chiesero rinvio per precisare le conclusioni. Come insegna
Cassazione 1926/21, In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). E' pacifico che l'udienza che doveva servire per escutere i testi non si tenne per volontà delle parti, che infine concordemente chiesero la precisazione delle conclusioni. Si aggiunga che la memoria di partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ha avuto il seguente tenore, per parte opponente: … impugnando e contestando illimitatamente tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito la difesa di parte opposta ( sic) si riporta a tutti gli scritti difensivi dei quali chiede l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Come affermato dalla Corte di Appello di Milano, 1457/23, Qualora il giudice di primo grado rigetti alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate è tenuta a reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni, in maniera specifica, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, in quanto, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in appello;
tuttavia, siffatta presunzione può essere ritenuta superata dal giudice di merito, ove dalla valutazione globale del contegno processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni formulate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta rigettata, mediante lo scrutinio degli scritti difensivi. Quindi non vi è alcun modo di rimettere la causa in istruttoria per assumere prove da cui non solo la parte è decaduta, ma a cui ha espressamente rinunciato per ben due volte. Pertanto, la vicenda, che dovrebbe consistere nella manchevole assistenza prestata dal Notaio alla opponente, prima ancora che da valutare quanto Per_1 alla manchevolezza dell'opera del Notaio, è risultata sfornita di prova. Solo nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 comma 2 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo;
né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18924 del
05/11/2012; Cass., Sez. L., Sentenza n. 19661 del 2019; Cass., Sez.
6 - L., Ordinanza n. 12550 del 2020); un tale principio non vale nel processo civile ordinario. E pertanto, che nella sede dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo di Teramo si trovarono a discutere della questione , ovverosia del non pagina 3 di 4 avveramento della condizione per l'acquisto anche della porzione immobiliare contrassegnata dalla lettera C di cui al preliminare , in quanto l'appartamento dell' non era stato venduto, la signora Pt_1
il di lei coniuge, il direttore della Filiale, il promissario venditore, un'impiegata della Banca Pt_1 ed il Notaio è rimasto non solo fatto sfornito di prova, ma anche negato in sede di interrogatorio, che fa piena prova anche dei fatti favorevoli all'interrogato ove quelle parti non siano contestate espressamente dalla parte che ha chiesto l'interrogatorio; il che non è accaduto, come può evincersi dall'esame del relativo verbale di assunzione della prova. Ne consegue pertanto che prima ancora di valutare se nella specie il Notaio abbia assunto una posizione di garanzia per cui fidando nel suo operato la opponente abbia ricevuto dei consigli che alla fine fortemente la danneggiarono, ed atti non conformi al suo effettivo volere che era conforme alla legge, va evidenziato che la narrativa posta alla base della responsabilità è rimasta sfornita di prova per fatto e colpa di parte opponente che ammessa a provarlo per testi è decaduta dalla prova e vi ha espressamente rinunciato. A nulla può valere la resipiscenza in sede di comparsa conclusionale. Unica cosa provata e del resto pacifica è la linea di credito di cui ha goduto parte opponente;
ma che questa linea che la ha fatta indebitare oltre misura sia frutto della carente assistenza professionale ricevuta dal notaio è rimasto sfornito di prova, anche sotto il profilo dell'accadimento materiale degli eventi;
e secondo le regole processuali può essere data per provata pienamente una concatenazione di eventi del tutto contraria rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo, non contestato per l'attività professionale ivi esposta e le tariffe applicate, va confermato e dichiarato esecutorio con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutorio e condanna Parte_1 alle spese, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2169/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIUSAROLI Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 24/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. CHIUSAROLI MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. LUPI Controparte_1
EDOARDO ( VIALE GIUSEPPE MAZZINI N.2 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il notaio ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro , a favore della quale aveva rogato un atto di compravendita ed un Parte_1 mutuo, con l'intesa che le spese sarebbero state poste interamente a carico a lei, per l'importo di euro nove mila. Si oppone affermando di aver concluso un preliminare di vendita di Parte_1 immobili, con prezzo pattuito pari a 350 mila euro, con la indefettibile condizione di versare a parte venditrice dalla parte promissaria acquirente entro il 30 settembre 2014 nel momento in cui la parte promissaria acquirente avrà venduto l'appartamento di sua proprietà sito in Teramo alla via Oberdan.
Ove tale vendita non fosse andata a buon fine sarebbe stato ridotto il corrispettivo e l'oggetto della vendita. Non essendosi verificata la condizioni, le parti comunque decisero di modificare il contratto, e pertanto si concordò sulla soluzione di consegnare due titoli di credito dell'importo mancante da depositare presso lo studio notarile e tali titoli non sarebbero stati incassati prima di due anni.
[...] chiese di cristallizzare tale soluzione ma il notaio non si adoperò in tal senso, affermando che Pt_1 non vi era tempo utile, ed avrebbe privato il venditore della possibilità di entrare in possesso subito della somma di 90 mila euro, indispensabile al venditore per proseguire i lavori dell'intero complesso che comprendeva l'immobile oggetto di compravendita. Grazie ad un'operazione di anticipo sul mutuo complessivo attraverso uno scoperto del conto corrente di il 24 novembre 2014 venne Parte_1 disposto il bonifico della somma richiesta pari a 90 mila euro in favore del costruttore promissario venditore. Nell'estate del 2015 si doveva procedere alla stipula dell'atto di compravendita e dell'atto di mutuo relativo alla parte residua. Qui il venditore pretese il pagamento dell'intera somma residua, pari ad euro 355.383, in questo supportato dal notaio. Sostiene quindi che il notaio agì Parte_1 negligentemente non formalizzando l'accordo del deposito dei due titoli di credito che sarebbero stati incassati dal venditore non prima dei due anni, con il che procurando un danno, consistito nella necessità per l'acquirente di operare ulteriore operazione di prestito e rilascio di ipoteca su altri due immobili di sua proprietà , con relative spese per tali formalità pari ad 11.100 euro, diretta responsabilità dell'omissione della formalizzazione dell'accordo dei titoli di credito del notaio. Per cui chiedeva nullità dell'ingiunzione ed in subordine riconvenzionale per danni. Il notaio nega qualsiasi responsabilità, peraltro basata su presunte trattative verbali destituite di prova. Condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. In sede di interrogatorio, il
Notaio ha premesso che egli nel rogito assisteva entrambe le parti, non la signora solamente;
Pt_1 ha negato che per il preliminare di vendita vi fosse la conditio sine qua non che 90 mila euro dovevano essere versati dalla parte promissaria acquirente entro il 30 settembre 2014 nel momento in cui la promissaria acquirente avrebbe venduto l'appartamento di sua proprietà in Teramo Via Oberdan. Ha pure negato fosse vera la circostanza che nel preliminare si stabiliva che nell'ipotesi in cui la promissaria acquirente non fosse riuscita ad alienare l'appartamento in Teramo Via Oberdan il corrispettivo complessivo sarebbe stato ridotto a 240 mila euro e oggetto di trasferimento sarebbe stata la porzione di fabbricato contornata di verde nella planimetria, con posto auto esterno, vano ad uso taverna e fondaco. Ha negato che nel mese di settembre 2014 nei locali dell'Istituto San Paolo si fosse discusso della mancata vendita dell'appartamento di Via Oberdan e della conseguente impossibilità per la signora di acquistare l'unità immobiliare porzione di fabbricato per civile abitazione, con Pt_1 area adibita a giardino box auto, vano interrato, locali di deposito, posto auto scoperto;
si è dichiarato all'oscuro del patto dei 90 mila euro in titoli di credito;
e quindi all'oscuro della possibilità di vendere l'appartamento più piccolo con attesa di due anni perché la signora reperisse le risorse Pt_1 necessarie;
non ha quindi confermato la circostanza, foriera di danni secondo la opponente, di essersi rifiutato di cristallizzare l'ipotesi di accordo che prevedeva la consegna di due titoli di credito per l'importo di 90 mila euro;
ignorando le vicende del bonifico e del fatto che il venditore pretendesse tutta la somma originariamente prevista, ha riconosciuto la propria scrittura di un brogliaccio. ( ove si pagina 2 di 4 legge mutuo 260 mila, casa 240 mila). Il teste escusso non ha confermato alcuna Testimone_1 delle circostanze sopra indicate. Lamenta parte opponente che non siano stati escussi il signor ed il signor . In realtà, nel verbale di udienza 3 ottobre 2023, si legge: le parti Parte_2 Parte_3 chiedono concordemente il rinvio per la precisazione delle conclusioni. I testi avrebbero dovuto essere sentiti il 6 ottobre 2021; udienza rinviata con due provvedimenti al 20 settembre 2022, cui le parti non comparvero. Comparvero alla successiva udienza del 13 dicembre 2022, ed entrambe chiesero rinvio per bonario componimento. Seguì altro 309 l'8 maggio 2023, cui fece seguito la già citata udienza del 3 ottobre 2023, quando entrambe le parti chiesero rinvio per precisare le conclusioni. Come insegna
Cassazione 1926/21, In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). E' pacifico che l'udienza che doveva servire per escutere i testi non si tenne per volontà delle parti, che infine concordemente chiesero la precisazione delle conclusioni. Si aggiunga che la memoria di partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ha avuto il seguente tenore, per parte opponente: … impugnando e contestando illimitatamente tutto quanto dedotto richiesto ed eccepito la difesa di parte opposta ( sic) si riporta a tutti gli scritti difensivi dei quali chiede l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Come affermato dalla Corte di Appello di Milano, 1457/23, Qualora il giudice di primo grado rigetti alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate è tenuta a reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni, in maniera specifica, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, in quanto, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in appello;
tuttavia, siffatta presunzione può essere ritenuta superata dal giudice di merito, ove dalla valutazione globale del contegno processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni formulate e con la linea difensiva adottata nel giudizio, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta rigettata, mediante lo scrutinio degli scritti difensivi. Quindi non vi è alcun modo di rimettere la causa in istruttoria per assumere prove da cui non solo la parte è decaduta, ma a cui ha espressamente rinunciato per ben due volte. Pertanto, la vicenda, che dovrebbe consistere nella manchevole assistenza prestata dal Notaio alla opponente, prima ancora che da valutare quanto Per_1 alla manchevolezza dell'opera del Notaio, è risultata sfornita di prova. Solo nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 comma 2 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo;
né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18924 del
05/11/2012; Cass., Sez. L., Sentenza n. 19661 del 2019; Cass., Sez.
6 - L., Ordinanza n. 12550 del 2020); un tale principio non vale nel processo civile ordinario. E pertanto, che nella sede dell'Istituto di Credito Intesa San Paolo di Teramo si trovarono a discutere della questione , ovverosia del non pagina 3 di 4 avveramento della condizione per l'acquisto anche della porzione immobiliare contrassegnata dalla lettera C di cui al preliminare , in quanto l'appartamento dell' non era stato venduto, la signora Pt_1
il di lei coniuge, il direttore della Filiale, il promissario venditore, un'impiegata della Banca Pt_1 ed il Notaio è rimasto non solo fatto sfornito di prova, ma anche negato in sede di interrogatorio, che fa piena prova anche dei fatti favorevoli all'interrogato ove quelle parti non siano contestate espressamente dalla parte che ha chiesto l'interrogatorio; il che non è accaduto, come può evincersi dall'esame del relativo verbale di assunzione della prova. Ne consegue pertanto che prima ancora di valutare se nella specie il Notaio abbia assunto una posizione di garanzia per cui fidando nel suo operato la opponente abbia ricevuto dei consigli che alla fine fortemente la danneggiarono, ed atti non conformi al suo effettivo volere che era conforme alla legge, va evidenziato che la narrativa posta alla base della responsabilità è rimasta sfornita di prova per fatto e colpa di parte opponente che ammessa a provarlo per testi è decaduta dalla prova e vi ha espressamente rinunciato. A nulla può valere la resipiscenza in sede di comparsa conclusionale. Unica cosa provata e del resto pacifica è la linea di credito di cui ha goduto parte opponente;
ma che questa linea che la ha fatta indebitare oltre misura sia frutto della carente assistenza professionale ricevuta dal notaio è rimasto sfornito di prova, anche sotto il profilo dell'accadimento materiale degli eventi;
e secondo le regole processuali può essere data per provata pienamente una concatenazione di eventi del tutto contraria rispetto a quanto esposto nell'atto di citazione. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo, non contestato per l'attività professionale ivi esposta e le tariffe applicate, va confermato e dichiarato esecutorio con spese.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, dichiara il decreto ingiuntivo opposto esecutorio e condanna Parte_1 alle spese, che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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