Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 161/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 21 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 161/2025 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avvocati
Renna e Campione, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
6400/24 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 4
118/71, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa. - Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 22 gennaio
2025 e ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”
In esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 4 Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 19 dicembre 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 29 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “Cerebrovasculopatia multinfartuale in soggetto con diabete mellito non insulino-dipendente e cervicoartrosi a discreta incidenza funzionale, sindrome depressiva”, osservando “La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia neurologica
- disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale, è assimilabile al codice 2202 (fisso 36), valutabile nella misura del 36%; il diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III), è assimilabile al codice 9309 (range valutativo 41-50), valutabile nella misura del 35%; la patologia osteoarticolare -anchilosi rachide lombare, è assimilabile al codice 7010 (range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 25%; la patologia psichiatrica -sindrome depressiva endoreattiva media, è assimilabile al codice
2205 (fisso 25), valutabile nella misura del 25%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 77%”.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetta da ““Vasculopatia cerebrale cronica multinfartuale con deterioramento cognitivo di grado medio in soggetto con episodi critici di ndd, in trattamento con Leviracetam. Diabete mellito NID. Spondilodiscoartrosi cervicale a minima incidenza funzionale. Anamnestiche ipertensione arteriosa, dislipidemia e sindrome depressiva, in terapia farmacologica”, ritenendo “che la sunnominata, già riconosciuta con riduzione perma1nente CP_3 della capacità lavorativa con percentuale del 75% alla data dell'istanza del 27/02/2024, debba essere valutata quale con riduzione permanente della capacità lavorativa CP_3 ex art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale dell'82% a partire dal mese di ottobre 2024”.
pagina 3 di 4 Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei consulenti tecnici d'ufficio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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