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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in via V. Villareale 6 è ope legis domiciliato.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, sia unitamente, sia disgiuntamente, Controparte_1 dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, sito a Palermo in via Dante n.
322.
Appellato
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Marco Di Gloria e dall'avv. Giuseppe Bernocchi e presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo. CP_2
Appellato
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTVI
1 Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 5 maggio 2021,
, lavoratore a tempo determinato inserito nell'elenco speciale Controparte_1 degli operai forestali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal CIRL 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al relativo pagamento compresi i contributi previdenziali. A fondamento della sua pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di attività lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente aveva contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L' aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei CP_2 contributi correlati alla pretesa economica rivendicata, ove sussistente il diritto, nei limiti della prescrizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n.802/2023 (pubblicata il 9.03.2023) ha, in parte, accolto il ricorso (respingendo la domanda volta ad ottenere gli scatti di anzianità, previsti per i soli dipendenti della carriera impiegatizia) condannando l'Assessorato al pagamento, in favore del , delle indennità previste in CP_1 favore degli operai a tempo indeterminato dall'art.11, lettera c del CIR del 2001 e dell'art.4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n.387 della Giunta Regionale siciliana del 19.10.2018, nonché al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dell'appellato, compensandole nei rapporti con l' CP_2
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'accordo quadro – secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in punto di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto
2 a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina. Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 5.05.2023, ha proposto appello l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, chiedendone la riforma e l'integrale rigetto della domanda.
Col primo motivo l'appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozione di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché “la mancata previsione per i L.T.D. antincendio, dell'indennità legata all'anzianità di servizio costituisce un trattamento diversificato rispetto ai L.T.I. del tutto giustificato dalla ricorrenza di ragioni oggettive, date dalla natura agricola e stagionale del rapporto”. Argomenta, sul punto, che “le mansioni ricoperte dall'appellato sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessari dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”, talché non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti come l'appellato stabilmente nella propria organizzazione in pianta stabile, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza”. Ricollega, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata, renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio. Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configurassero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo Decidente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito, allegato e provato la natura stagionale e/o agricola delle mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di fornire alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili a quelle espletate dai dipendenti regionali di ruolo” sia “in ordine alla sussistenza di un'anzianità di
3 servizio e di una esperienza professionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”. Con il quarto motivo si duole della condanna alle spese, sollecitandone la compensazione sia in ragione della serialità del contenzioso che dell'accoglimento solo parziale dei ricorsi, quale conseguenza della fondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, con memoria depositata il 12.11.2024, per il rigetto del gravame, ribadendo le argomentazioni già proposte.
Si è costituito anche l' con memoria del 7.03.2025, per la conferma della CP_2 decisione di condanna al pagamento della contribuzione previdenziale in suo favore.
******
I motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomentazioni del
Tribunale, vanno disattesi.
Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno
Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non 4 discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4). Tale clausola, come già rilevato dal primo Decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del
22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della
Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 ( “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto
a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
5 collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OT) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OT pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OT) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”. Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”). Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-
2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto 6 riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OT e OT.
In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n.
14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi Pt_1 in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi
e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle 7 norme generali vigenti” ( art. 45bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45-ter) a mezzo del quale
“l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tribunale che
OT e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che trattasi.
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro. Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali
“avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r.
16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). 8 Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato”. In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento, la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli OT, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OT e
OT appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio, né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OT per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali, ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi.
9 Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali- occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017).
Il principio è valido anche nella fattispecie in esame.
Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014).
Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto.
Infondatamente l'appellante invoca la compensazione delle spese del primo grado, per il principio di “soccombenza reciproca”, correlata all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Il giudice ha tenuto conto della serialità del contenzioso, liquidandole in misura ben inferiore ai parametri minimi previsti per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
In ogni caso, ha stabilito la Cassazione (v. sent. S.U. del 31 Ottobre 2022 n.
32061, conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni siano stati accolti e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
10 La domanda del lavoratore è stata accolta, sicché la mera riduzione della pretesa economica per effetto della prescrizione non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, che resta per il Tribunale una mera eventualità, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92 c. 2 c.p.c.., non indicati dall'appellante. L'appello va, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano e distraggono come in dispositivo, secondo i parametri minimi (in ragione della serialità della causa) dello scaglione pari al valore della controversia
Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte con riguardo alla CP_2 domanda di versamento dei contributi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti conferma la sentenza n. 802/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Palermo il 9 marzo 2023.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dei difensori dell'appellato, quale distrattari, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Così deciso in Palermo, in data 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Michele De Maria
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Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
, in persona
[...] dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in via V. Villareale 6 è ope legis domiciliato.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, sia unitamente, sia disgiuntamente, Controparte_1 dagli avv.ti prof. Lorenzo Maria Dentici, Luigi Maini Lo Casto e Giorgio Petta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, sito a Palermo in via Dante n.
322.
Appellato
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Marco Di Gloria e dall'avv. Giuseppe Bernocchi e presso questi elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Laurana n. 59, sede dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo. CP_2
Appellato
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E MOTVI
1 Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 5 maggio 2021,
, lavoratore a tempo determinato inserito nell'elenco speciale Controparte_1 degli operai forestali di cui all'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal CIRL 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al relativo pagamento compresi i contributi previdenziali. A fondamento della sua pretesa aveva invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di attività lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente aveva contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
L' aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei CP_2 contributi correlati alla pretesa economica rivendicata, ove sussistente il diritto, nei limiti della prescrizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n.802/2023 (pubblicata il 9.03.2023) ha, in parte, accolto il ricorso (respingendo la domanda volta ad ottenere gli scatti di anzianità, previsti per i soli dipendenti della carriera impiegatizia) condannando l'Assessorato al pagamento, in favore del , delle indennità previste in CP_1 favore degli operai a tempo indeterminato dall'art.11, lettera c del CIR del 2001 e dell'art.4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n.387 della Giunta Regionale siciliana del 19.10.2018, nonché al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale e al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dell'appellato, compensandole nei rapporti con l' CP_2
La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'accordo quadro – secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in punto di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto
2 a quello a lui comparabile (operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina. Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 5.05.2023, ha proposto appello l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, chiedendone la riforma e l'integrale rigetto della domanda.
Col primo motivo l'appellante segnala l'errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozione di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché “la mancata previsione per i L.T.D. antincendio, dell'indennità legata all'anzianità di servizio costituisce un trattamento diversificato rispetto ai L.T.I. del tutto giustificato dalla ricorrenza di ragioni oggettive, date dalla natura agricola e stagionale del rapporto”. Argomenta, sul punto, che “le mansioni ricoperte dall'appellato sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria rese necessari dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”, talché non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti come l'appellato stabilmente nella propria organizzazione in pianta stabile, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza”. Ricollega, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata, renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio. Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configurassero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo Decidente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito, allegato e provato la natura stagionale e/o agricola delle mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di fornire alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili a quelle espletate dai dipendenti regionali di ruolo” sia “in ordine alla sussistenza di un'anzianità di
3 servizio e di una esperienza professionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”. Con il quarto motivo si duole della condanna alle spese, sollecitandone la compensazione sia in ragione della serialità del contenzioso che dell'accoglimento solo parziale dei ricorsi, quale conseguenza della fondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio il lavoratore, con memoria depositata il 12.11.2024, per il rigetto del gravame, ribadendo le argomentazioni già proposte.
Si è costituito anche l' con memoria del 7.03.2025, per la conferma della CP_2 decisione di condanna al pagamento della contribuzione previdenziale in suo favore.
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I motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomentazioni del
Tribunale, vanno disattesi.
Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno
Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non 4 discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4). Tale clausola, come già rilevato dal primo Decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del
22/05/2020).
Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della
Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 ( “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto
a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
5 collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate).
Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale-ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OT) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OT pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OT) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce.
Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”. Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”). Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006-
2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto 6 riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale.
Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OT e OT.
In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n.
14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi Pt_1 in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi
e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle 7 norme generali vigenti” ( art. 45bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45-ter) a mezzo del quale
“l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tribunale che
OT e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che trattasi.
La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro. Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali
“avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r.
16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). 8 Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come l'appellato, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione.
Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacché non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato”. In sostanza, se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento, la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa.
Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli OT, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OT e
OT appartenenti allo stesso livello professionale.
In ogni caso, l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio, né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata, ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OT per ogni anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e a quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali, ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine.
Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi.
9 Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali- occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n. 25673/ 2017).
Il principio è valido anche nella fattispecie in esame.
Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014).
Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto.
Infondatamente l'appellante invoca la compensazione delle spese del primo grado, per il principio di “soccombenza reciproca”, correlata all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Il giudice ha tenuto conto della serialità del contenzioso, liquidandole in misura ben inferiore ai parametri minimi previsti per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
In ogni caso, ha stabilito la Cassazione (v. sent. S.U. del 31 Ottobre 2022 n.
32061, conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni siano stati accolti e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
10 La domanda del lavoratore è stata accolta, sicché la mera riduzione della pretesa economica per effetto della prescrizione non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, che resta per il Tribunale una mera eventualità, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92 c. 2 c.p.c.., non indicati dall'appellante. L'appello va, dunque, respinto, con conseguente conferma della sentenza.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano e distraggono come in dispositivo, secondo i parametri minimi (in ragione della serialità della causa) dello scaglione pari al valore della controversia
Vanno compensate nei rapporti con l' litisconsorte con riguardo alla CP_2 domanda di versamento dei contributi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti conferma la sentenza n. 802/2023 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Palermo il 9 marzo 2023.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dei difensori dell'appellato, quale distrattari, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 962,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Compensa le spese nei rapporti con l' CP_2
Così deciso in Palermo, in data 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Cinzia Alcamo Michele De Maria
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