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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 140/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 22/04/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Torrese per parte ricorrente e la dott.ssa Bisacchi per parte resistente.
L'avv. Torrese rende noto di aver rideterminato gli importi come da memorie depositate.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 140/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TORRESE LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA SEDIVOLA 85 TORRE DEL GRECO presso il difensore avv. TORRESE LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ente d IALE SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA CP_2
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. CP_2
TOMASELLI FRANCESCA Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI
[...] to in VIALE SALINATORE N. 24 CP_2 presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 11 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, individuato per la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato quale appartenente al personale A.T.A. (assistente amministrativo) presso il
II Circolo Didattico di Cesenatico, ha dedotto di avere sottoscritto in data 20.09.2018 un contratto di supplenza temporanea fino al 30.06.2019 per 36 ore e di essersi poi visto rettificare il punteggio attribuito in sede di graduatoria di Istituto di terza fascia personale A.T.A. in ragione del fatto che, a seguito di controlli espletati, sarebbero stati indebitamente valutati periodi di servizio che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto assolti presso istituto paritario con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, non utile sulla base del disposto del DM
640/2017, ed in ragione del mancato riconoscimento dell'attestato di dattilografia Part rilasciato dall'ente nell'anno 2016/2017, non trattandosi di ente pubblico.
Precisamente, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di assegnazione rettificava il punteggio assegnato al ricorrente come assistente amministrativo a punti 13,85 anziché
21,85.
Seguiva la rettifica del punteggio del rapporto e la conseguente risoluzione del contratto con decorrenza dal 5.12.2018.
Il ricorrente ha quindi dedotto di avere proposto ricorso giudiziario avverso detto provvedimento, rigettato in primo grado ed accolto a seguito di impugnazione da parte della Corte d'appello di Bologna che in accoglimento parziale del gravame aveva dichiarato che il punteggio da attribuire al ricorrente era pari a punti 20,85, stante la pagina 4 di 11 ritenuta rilevanza ai fini della graduatoria del servizio prestato presso l'istituto paritario
(e ritenuto non validabile il punteggio di ulteriori punti 1 per l'allegato diploma di dattilografia, in quanto non accreditabile).
All'esito della pronuncia d'appello, passata in giudicato, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo di:
“accertare e dichiarare che il resistente ha subito dalla riferita condotta illegittima datoriale danni materiali, morali e da perdita di chance;
- dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione
30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;
- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della illegittima risoluzione del contratto e fino a quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza (30.6.2019) anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di
Euro 13.276,41 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del resistente CP_1 condannando i resistenti al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale nella misura di
- Euro 17.410,98 per l'a.s. 2019/2020
- Euro 17.410,98 per l'.as. 2020/2021
- o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- Condannare dunque i resistenti complessivamente in virtù dei due precedenti capi al pagamento di complessivi euro 48.098,37 oltre interessi come per legge o quella maggiore o minore che sarà
pagina 5 di 11 ritenuta di giustizia accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da liquidare anche in via equitativa.
- condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (20.9.2018) alla data di cessazione
(5.12.2018) e, ancora, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto
(30.6.2019) a seguito della nomina quale A.A. per l'a.s. 2018/2019 presso il II Circolo Didattico di Cesenatico per un totale di punti 6 per l'a.s. 2018-2019 giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
- condannare inoltre il al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che CP_1 il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due successivi aa.ss.
2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
- condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
- In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al l'attribuzione CP_1 del punteggio spettante al ricorrente (punti 18), attribuire allo stesso il risarcimento per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno da liquidarsi CP_3 equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
pagina 6 di 11 - emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
2.
Si è costituito in giudizio il Controparte_4 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
3.
Con il presente giudizio il ricorrente, allegando l'accertata parziale illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato il 5 dicembre 2018 dal dirigente dell' ed afferente ai servizi svolti dal ricorrente presso la scuola Parte_3 paritaria non confermato dall' , agisce per ottenere il risarcimento Parte_3 del danno asseritamente patito e causato, in tesi, dalla illegittima risoluzione del contratto.
In tesi del ricorrente, qualora non vi fosse stata l'illegittima decurtazione del punteggio e quindi lo scivolamento in graduatoria, il contratto di supplenza per l'anno
2018 – 2019 avrebbe continuato ad avere effetti, con conseguente diritto alla retribuzione nel corso del suddetto anno e conseguente riconoscimento per il servizio prestato ai fini della graduatoria, con conseguente diritto a convocazione anche per gli anni successivi di validità delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021).
Quanto alla domanda del ricorrente di accertamento del “diritto a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del
pagina 7 di 11 trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo”, con ogni conseguente condanna del ministero al pagamento delle retribuzioni e al riconoscimento giuridico del servizio espletato prima della risoluzione e successivamente alla stessa, fino alla scadenza del contratto, si rileva che sulla stessa vi è già stata la pronuncia della Corte d'appello che ha rigettato la domanda evidenziando
(pag. 6) che “Dalla consultazione della graduatoria in atti emerge come l'accreditamento del minor punteggio di punti 20,85 determini la ricollocazione dell'appellante dalla pozione 84 a quella 97. Ne consegue che la risoluzione del contratto sottoscritto appare, anche nella rimodulazione del punteggio, come correttamente operata nella sussistenza di altri controinteressati aventi punteggi maggiori dell'appellato e meritevoli di essere individuati come destinatari della proposta di contratto riferita all'incarico già assegnato a . Parte_1
Le domande in parte qua devono pertanto essere dichiarate inammissibili, stante l'intervenuto giudicato sul punto.
Quanto alle ulteriori domande svolte con riferimento ai due successivi anni scolastici di vigenza delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021), si osserva quanto segue.
La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermare che il corretto punteggio da attribuire al ricorrente in sede di graduatoria, così come rettificato all'esito del giudizio di appello, tenendo in considerazione il servizio pregresso prestato in favore di istituto paritario, avrebbe consentito al ricorrente, negli anni successivi di validità delle graduatorie, di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2019 – 2020 e 2020 – 2021, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell'intero anno scolastico ai fini della graduatoria (cfr. risposte all'accesso agli atti da parte del ricorrente rese dagli istituti della provincia di Forlì – sub docc. 12 - 17). CP_2
pagina 8 di 11 La suddetta documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata agli istituti provinciali, evidenzia che il riconoscimento del corretto punteggio di 20,85 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di assistente amministrativo per l'intero anno scolastico 2019 – 2020, 2020 – 2021, emergendo come anche per incarichi di lunga durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi inferiori sia al punteggio del ricorrente così come correttamente rettificato, sia al punteggio erroneamente decurtato.
Il ricorrente ha peraltro dato prova di avere riscontrato tutte le convocazioni inviategli dagli istituti scolastici che hanno attinto alla graduatoria ai fini della stipulazione di contratti annuali o di minore durata;
per contro il resistente CP_1 non ha preso posizione su tale circostanza, risultando quindi dimostrata e incontestata, da un lato, la manifestazione di interesse agli incarichi da parte dell'aspirante ricorrente, dall'altro la incontestata e immotivata mancata individuazione dello stesso per la stipula dei relativi contratti.
Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2019 – 2020 e 2020 – 2021 e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il suddetto periodo, come da domanda.
Il resistente deve essere quindi condannato a riconoscere ai fini giuridici CP_1
e ad ogni effetto di legge il servizio che il ricorrente non ha prestato a causa della illegittima decurtazione del punteggio, attribuendogli il punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine.
Alla condotta illegittima del consegue anche la condanna al risarcimento CP_1 del danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della illegittima decurtazione del punteggio e conseguente mancata stipula dei contratti a termine, parametrato per la sua pagina 9 di 11 quantificazione sulla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito, quantificata per ciascuna annualità in € 17.410,98 e non specificamente contestata dal , detratti, CP_1 come da domanda, le somme percepite a titolo di Naspi (€ 1.185,56) e le somme percepite a titolo di retribuzione per il servizio svolto presso Istituto paritario come da estratto contributivo (€ 1.680 per l'anno 2019 ed € 1.068,00 per l'anno 2020 come risultante dall'estratto contributivo depositato dal ricorrente), per un totale di € CP_5
30.888,40.
Su tali somme riconosciute a titolo di danno – da intendersi liquidate all'attualità - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Non sono invece dovuti i contributi previdenziali ed assicurativi stante la mancanza del presupposto dell'obbligo di corresponsione degli stessi, cioè lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.
Le spese di lite in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) condanna il resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1 legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come assistente amministrativo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 attribuendo il punteggio di ulteriori punto 12 (6 per ciascun anno);
pagina 10 di 11 2) condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente della CP_1 somma di € 30.888,40 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate con riferimento alla risoluzione dell'incarico per l'a.s. 2018 – 2019;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Forlì, il 13/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 140/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 22/04/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Torrese per parte ricorrente e la dott.ssa Bisacchi per parte resistente.
L'avv. Torrese rende noto di aver rideterminato gli importi come da memorie depositate.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 11 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 140/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. TORRESE LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA SEDIVOLA 85 TORRE DEL GRECO presso il difensore avv. TORRESE LUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ente d IALE SALINATORE N. 24 resso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA CP_2
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIALE SALINATORE N. 24 presso il difensore avv. CP_2
TOMASELLI FRANCESCA Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI
[...] to in VIALE SALINATORE N. 24 CP_2 presso il difensore avv. TOMASELLI FRANCESCA
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 11 viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente, individuato per la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo determinato quale appartenente al personale A.T.A. (assistente amministrativo) presso il
II Circolo Didattico di Cesenatico, ha dedotto di avere sottoscritto in data 20.09.2018 un contratto di supplenza temporanea fino al 30.06.2019 per 36 ore e di essersi poi visto rettificare il punteggio attribuito in sede di graduatoria di Istituto di terza fascia personale A.T.A. in ragione del fatto che, a seguito di controlli espletati, sarebbero stati indebitamente valutati periodi di servizio che non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto assolti presso istituto paritario con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, non utile sulla base del disposto del DM
640/2017, ed in ragione del mancato riconoscimento dell'attestato di dattilografia Part rilasciato dall'ente nell'anno 2016/2017, non trattandosi di ente pubblico.
Precisamente, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di assegnazione rettificava il punteggio assegnato al ricorrente come assistente amministrativo a punti 13,85 anziché
21,85.
Seguiva la rettifica del punteggio del rapporto e la conseguente risoluzione del contratto con decorrenza dal 5.12.2018.
Il ricorrente ha quindi dedotto di avere proposto ricorso giudiziario avverso detto provvedimento, rigettato in primo grado ed accolto a seguito di impugnazione da parte della Corte d'appello di Bologna che in accoglimento parziale del gravame aveva dichiarato che il punteggio da attribuire al ricorrente era pari a punti 20,85, stante la pagina 4 di 11 ritenuta rilevanza ai fini della graduatoria del servizio prestato presso l'istituto paritario
(e ritenuto non validabile il punteggio di ulteriori punti 1 per l'allegato diploma di dattilografia, in quanto non accreditabile).
All'esito della pronuncia d'appello, passata in giudicato, il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo di:
“accertare e dichiarare che il resistente ha subito dalla riferita condotta illegittima datoriale danni materiali, morali e da perdita di chance;
- dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione
30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo;
- per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della illegittima risoluzione del contratto e fino a quella che sarebbe stata la sua naturale scadenza (30.6.2019) anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di
Euro 13.276,41 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- sempre per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del resistente CP_1 condannando i resistenti al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale nella misura di
- Euro 17.410,98 per l'a.s. 2019/2020
- Euro 17.410,98 per l'.as. 2020/2021
- o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- Condannare dunque i resistenti complessivamente in virtù dei due precedenti capi al pagamento di complessivi euro 48.098,37 oltre interessi come per legge o quella maggiore o minore che sarà
pagina 5 di 11 ritenuta di giustizia accertata in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate;
- condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da liquidare anche in via equitativa.
- condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (20.9.2018) alla data di cessazione
(5.12.2018) e, ancora, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto
(30.6.2019) a seguito della nomina quale A.A. per l'a.s. 2018/2019 presso il II Circolo Didattico di Cesenatico per un totale di punti 6 per l'a.s. 2018-2019 giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
- condannare inoltre il al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio che CP_1 il ricorrente non ha espletato a causa della illegittima condotta datoriale per i due successivi aa.ss.
2019-2020 – 2020-2021 di vigenza della graduatoria attribuendo il punteggio di ulteriori punti 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);
- condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;
- In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al l'attribuzione CP_1 del punteggio spettante al ricorrente (punti 18), attribuire allo stesso il risarcimento per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno da liquidarsi CP_3 equitativamente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
pagina 6 di 11 - emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e
15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
2.
Si è costituito in giudizio il Controparte_4 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
3.
Con il presente giudizio il ricorrente, allegando l'accertata parziale illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato il 5 dicembre 2018 dal dirigente dell' ed afferente ai servizi svolti dal ricorrente presso la scuola Parte_3 paritaria non confermato dall' , agisce per ottenere il risarcimento Parte_3 del danno asseritamente patito e causato, in tesi, dalla illegittima risoluzione del contratto.
In tesi del ricorrente, qualora non vi fosse stata l'illegittima decurtazione del punteggio e quindi lo scivolamento in graduatoria, il contratto di supplenza per l'anno
2018 – 2019 avrebbe continuato ad avere effetti, con conseguente diritto alla retribuzione nel corso del suddetto anno e conseguente riconoscimento per il servizio prestato ai fini della graduatoria, con conseguente diritto a convocazione anche per gli anni successivi di validità delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021).
Quanto alla domanda del ricorrente di accertamento del “diritto a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione 5.12.2018 fino a quella della data contrattualmente prevista di cessazione 30.6.2019 e accertare il suo diritto al riconoscimento del
pagina 7 di 11 trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL per la figura di assistente amministrativo”, con ogni conseguente condanna del ministero al pagamento delle retribuzioni e al riconoscimento giuridico del servizio espletato prima della risoluzione e successivamente alla stessa, fino alla scadenza del contratto, si rileva che sulla stessa vi è già stata la pronuncia della Corte d'appello che ha rigettato la domanda evidenziando
(pag. 6) che “Dalla consultazione della graduatoria in atti emerge come l'accreditamento del minor punteggio di punti 20,85 determini la ricollocazione dell'appellante dalla pozione 84 a quella 97. Ne consegue che la risoluzione del contratto sottoscritto appare, anche nella rimodulazione del punteggio, come correttamente operata nella sussistenza di altri controinteressati aventi punteggi maggiori dell'appellato e meritevoli di essere individuati come destinatari della proposta di contratto riferita all'incarico già assegnato a . Parte_1
Le domande in parte qua devono pertanto essere dichiarate inammissibili, stante l'intervenuto giudicato sul punto.
Quanto alle ulteriori domande svolte con riferimento ai due successivi anni scolastici di vigenza delle graduatorie (a.s. 2019 – 2020 e a.s. 2020 – 2021), si osserva quanto segue.
La documentazione versata in atti da parte ricorrente consente di affermare che il corretto punteggio da attribuire al ricorrente in sede di graduatoria, così come rettificato all'esito del giudizio di appello, tenendo in considerazione il servizio pregresso prestato in favore di istituto paritario, avrebbe consentito al ricorrente, negli anni successivi di validità delle graduatorie, di addivenire alla stipulazione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2019 – 2020 e 2020 – 2021, con conseguente riconoscimento di attribuzione del punteggio per il servizio svolto nell'intero anno scolastico ai fini della graduatoria (cfr. risposte all'accesso agli atti da parte del ricorrente rese dagli istituti della provincia di Forlì – sub docc. 12 - 17). CP_2
pagina 8 di 11 La suddetta documentazione versata in atti e proveniente da alcuni degli istituti comprensivi della provincia che hanno dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti indirizzata agli istituti provinciali, evidenzia che il riconoscimento del corretto punteggio di 20,85 avrebbe consentito al ricorrente di accedere ad un posto di assistente amministrativo per l'intero anno scolastico 2019 – 2020, 2020 – 2021, emergendo come anche per incarichi di lunga durata siano stati individuati altri aspiranti titolari di punteggi inferiori sia al punteggio del ricorrente così come correttamente rettificato, sia al punteggio erroneamente decurtato.
Il ricorrente ha peraltro dato prova di avere riscontrato tutte le convocazioni inviategli dagli istituti scolastici che hanno attinto alla graduatoria ai fini della stipulazione di contratti annuali o di minore durata;
per contro il resistente CP_1 non ha preso posizione su tale circostanza, risultando quindi dimostrata e incontestata, da un lato, la manifestazione di interesse agli incarichi da parte dell'aspirante ricorrente, dall'altro la incontestata e immotivata mancata individuazione dello stesso per la stipula dei relativi contratti.
Deve pertanto essere affermato il diritto del ricorrente all'incarico di supplenza per gli anni scolastici 2019 – 2020 e 2020 – 2021 e al riconoscimento del relativo punteggio giuridico derivante dai contratti stipulati dalle Istituzione scolastiche della provincia di Forlì Cesena per il suddetto periodo, come da domanda.
Il resistente deve essere quindi condannato a riconoscere ai fini giuridici CP_1
e ad ogni effetto di legge il servizio che il ricorrente non ha prestato a causa della illegittima decurtazione del punteggio, attribuendogli il punteggio di ulteriori 12 punti (6 per ciascun anno) in ragione della mancata stipula dei contratti a termine.
Alla condotta illegittima del consegue anche la condanna al risarcimento CP_1 del danno patrimoniale subito dal ricorrente in ragione della illegittima decurtazione del punteggio e conseguente mancata stipula dei contratti a termine, parametrato per la sua pagina 9 di 11 quantificazione sulla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito, quantificata per ciascuna annualità in € 17.410,98 e non specificamente contestata dal , detratti, CP_1 come da domanda, le somme percepite a titolo di Naspi (€ 1.185,56) e le somme percepite a titolo di retribuzione per il servizio svolto presso Istituto paritario come da estratto contributivo (€ 1.680 per l'anno 2019 ed € 1.068,00 per l'anno 2020 come risultante dall'estratto contributivo depositato dal ricorrente), per un totale di € CP_5
30.888,40.
Su tali somme riconosciute a titolo di danno – da intendersi liquidate all'attualità - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Non sono invece dovuti i contributi previdenziali ed assicurativi stante la mancanza del presupposto dell'obbligo di corresponsione degli stessi, cioè lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.
Le spese di lite in ragione della contrastante giurisprudenza pronunciatasi sul punto e del parziale accoglimento del ricorso, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) condanna il resistente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di CP_1 legge del servizio che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad espletare come assistente amministrativo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021 attribuendo il punteggio di ulteriori punto 12 (6 per ciascun anno);
pagina 10 di 11 2) condanna il resistente al pagamento a favore del ricorrente della CP_1 somma di € 30.888,40 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
3) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate con riferimento alla risoluzione dell'incarico per l'a.s. 2018 – 2019;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Forlì, il 13/05/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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