Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2021, proposto da
CH LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Campa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della determina di rigetto di riesame/parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Registro SABAP-CO-LC, Prot. n. 22761 del 15 settembre 2021, Segnatura MIC|MIC_SABAP-CO-LC|15/09/2021|0022761-P, comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data 15 settembre 2021, a seguito della richiesta di chiarimenti e di riverifica della posizione del 16 agosto 2021, trasmessa in data 17 agosto 2021, Prot. 20579, con cui il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha affermato la sussistenza della tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004 sull'immobile sito in Delebio (SO), Via Roma n. 41, censito al Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 755;
- nonché di qualsiasi altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, tra cui la nota Prot. 7134 del 29 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame oggetto dell’odierno scrutinio il ricorrente, nella qualitas di titolare del diritto dominicale sugli immobili de quibus , insorgeva avanti questo TAR avverso il provvedimento in epigrafe individuato, pel tramite del quale la intimata Amministrazione - in riscontro alla richiesta di chiarimenti da esso ricorrente presentata in data 16 agosto 2021 - veniva ribadito, come già rilevato nella nota n. 7134 del 29 marzo 2021 - che l’immobile accessorio di “ CA ME ”, sito in Delebio, alla via Roma n. 41 -identificato catastalmente al foglio 15, particella 755- soggiaceva al vincolo a’ sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in quanto pertinenza di essa “ CA ME ”, già dichiarata di interesse culturale con provvedimenti dell’8 agosto 1931, a’ sensi della l. 20 giugno 1909 n. 364.
1.1. A mezzi di gravame il ricorrente essenzialmente deduceva:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, trattandosi di manufatto non mai riconducibile nel novero delle “pertinenze urbanistiche”, nozione quest’ultima avente caratteri più rigorosi e ristretti rispetto a quella civilistica; nella fattispecie, invero, si verterebbe di un manufatto affatto autonomo, di ca. 140 mq di superficie, ab origine destinato a stalla e fienili, non contiguo rispetto alla abitazione principale; anche l’elemento architettonico dell’arco, afferirebbe alla casa nobiliare, segnando l’accesso a quella, e non già alla stalla o ai fienili;
- eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, nonché per vizio di istruttoria – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41-42 della Costituzione; in ogni caso, lo stesso vincolo apposto nel 1931 alla “ CA ME ” non mai includerebbe la costruzione che ne occupa, la diversa particella 755 non essendo mai menzionata (cfr., certificazione del Comune di Delebio del 29 giugno 1977); ogni lettura “estensiva” di esso vincolo contrasterebbe, a tacer d’altro, con i principi fondamentali di cui agli artt. 41 e 42 Cost;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 45-47 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 13-16 del D. Lgs. n. 42/2004, mancando peraltro qualsivoglia inscindibilità tra la pertinenza in oggetto ed il bene principale, non essendo neanche stata esperita alcuna procedura volta alla apposizione di una tutela indiretta a’ sensi degli artt. 45-47 del d.lgs. 42/04.
1.2. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con scritto conclusionali, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto.
1.3. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al primo mezzo, valga il rilevare quanto appresso.
2.1. Non conferenti, ai fini che ne occupano, si appalesano le deduzioni afferenti alla nozione di pertinenza “in senso urbanistico”.
2.1.1. Trattasi, invero, di nozione:
- che viene in rilievo a fini esclusivamente edilizi e urbanistici, allo scopo cioè di individuare le opere la cui costruzione non è da assoggettare al titolo abilitativo; in questa ottica, indi, ben si comprende perché “ Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato ” (solo da ultimo, CdS, II, 8 luglio 2025, n. 5911);
- non mai rilevante in materia di tutela dei beni culturali, ove il concetto di pertinenzialità ha finalità e sostanza giuridica affatto diversa (sia rispetto alla nozione urbanistica che a quella civilistica), dovendo essa essere valutata, non già in ragione del regime dominicale dei beni interessati, ovvero dell’impatto dell’opera –in termini di volume e superficie- sull’assetto edilizio del territorio, ma alla luce delle finalità di tutela e, soprattutto, in ragione dei “nessi” che sussistono tra i diversi beni sotto il profilo dell'interesse culturale.
2.1.2. Nella fattispecie la rilevanza “culturale” dell’intiero complesso residenziale, comprensivo del manufatto che ne occupa, è da rinvenire nel carattere affatto contiguo di esso manufatto alla abitazione nobiliare, tale da costituirne parte integrante ed inscindibile.
D’altra parte, in assenza di dati catastali (non rinvenibili nel primigenio provvedimento di apposizione del vincolo del 1931) “ il perimetro dei beni tutelati ” discende dalle valutazioni di matrice storica, artistica, architettonica, della competente Amministrazione.
2.1.3. L’elemento dell’arco, di poi, costituisce una caratteristica architettonica che accomuna l’immobile in questione e l’edificio principale, proprio perché costituisce l’accesso residenziale al cortile e alla casa.
2.1.4. D’altra parte, è di intuitiva evidenza che, proprio perché si trattava di costruzione volta ad ospitare le stalle e i fienili, la sua funzione di servizio la rendeva inscindibile dalla casa signorile, alla quale è dunque storicamente, oltre che architettonicamente, legata.
2.1.5. Valga il rammentare, all’uopo, che nelle descrizioni di palazzi di quella epoca, e non solo, è frequente l’utilizzo della espressione omnicomprensiva “ casa con corte, fonte, fienile e stalla per uso dell’orto ”.
Talchè è tale ultima accezione che va ragionevolmente assegnata, in mancanza di previsioni eccettuative o limitative ed in ossequio alla stessa “interpretazione autentica” che ne ha fornito negli anni la Amministrazione competente, alla dictio “ CA ME- Sec. XVIII ” contenuta nel provvedimento del 1931.
2.1.6. Del resto:
- se “ il fatto che la motivazione del decreto impositivo del vincolo faccia specifico e prevalente riferimento ad alcune caratteristiche esterne dell'edificio, non è di per sé sufficiente per ritenere che il vincolo sia circoscritto alle sole parti ivi indicate. Anzi, la specificazione, oltre a rafforzare la motivazione del valore del bene, costituisce una ragione ulteriore della necessità di garantire un contesto di tutela adeguato anche alle singole peculiarità del bene ” (CdS, VI, 13 luglio 2021, n. 5302; Id., id., 4 novembre 2020, n. 6794);
- a fortiori , una lettura restrittiva del vincolo della specie di quella adombrata da ricorrente non può essere accreditata, appalesandosi non ragionevole e logica, tenuto conto che la dictio del primigenio provvedimento ministeriale si estende tout court alla “ CA ME – Sec. XVIII – in Delebio ”, per tali dovendo intendersi tutti i manufatti, risalenti alla medesima epoca, facenti parte del compendio immobiliare (abitazione signorile e locali accessori, posti a servizio della dimora nobiliare).
2.1.7. In proposito, altri coerenti arresti precisano che: “ Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di dover descrivere analiticamente, nel provvedimento di vincolo, il particolare pregio di ogni singola porzione dell'immobile, con l'effetto pratico di dover escludere dal regime di bene culturale quelle parti di minor prestigio e di rendere il vincolo stesso nel suo complesso contraddittorio e di assai difficile gestione. In realtà l'edificio sottoposto a vincolo storico — artistico va considerato, dal punto di vista della sua funzione di testimonianza materiale di civiltà come un organismo unitario, dove il carattere meritevole di tutela culturale di alcune sue porzioni si estende senz'altro alle altre, salvo che, nel caso concreto, non sia testualmente precisato il contrario per specifiche ragioni ” (CdS, VI, 4 novembre 2020, n. 6704; T.R.G.A. Bolzano, 31 agosto 2018, n. 264).
2.2. Anche il secondo mezzo non è fondato.
2.2.1. E, invero, siccome risultante dalle evidenze documentali quivi versate in atti, e dallo stesso preambolo del gravato provvedimento:
- il vincolo impresso ab origine , ex art. 5 l. 364/1909, afferisce sic et simpliciter alla “ CA ME – Sec. XVIII in Delebio ”, senza ulteriori riferimenti o specificazioni (provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione dell’8 agosto 1931);
- gli atti di certazione dell’importante interesse culturale del bene, adottati a’ sensi della l. 364/1909 -e determinanti, l’effetto della sottoposizione della res al regime “vincolistico”, id est alla conformazione del diritto dominicale, e di tutte le correlate facultates , su di esso in ossequio alle disposizioni della ridetta legge e della l. 688/1912- in effetti non erano in allora connotati (siccome non era, in concreto, connotato quello per cui è causa) dalla indicazione dei dati catastali dell’immobile dichiarato “ di particolare interesse ”, né erano corredati (siccome non era, in concreto, corredato il provvedimento che ne occupa) di “ relazioni descrittive o ad allegati cartografici ”;
- la stessa nota della Soprintendenza, n. 8654 del 6 luglio 1993, inserisce nell’elenco degli immobili tutelati l’immobile denominato “ CA Gusmaroli ”, all’uopo rinviando per relationem al provvedimento ministeriale dell’8 agosto 1931, privo, come detto, di qualsivoglia altro elemento specificativo, men che meno di matrice grafica, planimetrica o catastale;
- talchè, la retta individuazione della effettiva consistenza e latitudine del bene sottoposto a vincolo passa per il “guado necessitato” costituito dalla disamina della effettiva valenza storica, artistica e architettonica che connota detto bene, ovvero il complesso di beni o di res avvinti da una inscindibile connessione .
2.2.2. Tale inscindibile connessione -come nel caso di specie, tra il complesso residenziale ed il manufatto contiguo adibito in origine a stalla e fienile- va rinvenuta e delimitata, non già pel tramite dell’utilizzo di criteri ermeneutici di carattere civilistico o edilizio/urbanistico, bensì nel “prisma” giustappunto del giudizio tecnico di matrice culturale, storico, artistico, artistico in cui del resto risiede l’ ubi consistam della potestas di “apposizione del vincolo” de qua agitur .
2.2.3. Ora, tale giudizio -che invera l’esercizio di discrezionalità tecnica- si appalesa nel caso di specie congruamente motivato, resistendo al vaglio di intrinseca ed estrinseca coerenza, logicità e ragionevolezza, tenuto conto:
- della assoluta contiguità dei manufatti, facenti indissolubilmente “ parte di un unico compendio ”;
- della antichità di costruzione, trattandosi di costruzioni coeve;
- delle caratteristiche architettoniche, quale il pregnante elemento dell’arco che – costituendo, come peraltro pacificamente riconosciuto dal ricorrente, il portale di accesso residenziale al cortile e alla casa – vale a vieppiù persuadere del carattere “unitario” del complesso immobiliare, non mai suscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate.
2.2.4. Del resto, anche dal punto di vista catastale, il corpo principale della casa e l’immobile di servizio, oggi identificati da particelle catastali distinte, in allora risultavano compresi in un unico mappale, secondo le allegazioni del Ministero (che citanoprimo rilievo censuario del Comune di Delebio, risalente al 1812). In ogni caso –anche a tenere in non cale tale rilievo, contestato dal ricorrente nella memoria di replica comechè non suffragato da elementi probatori- valgano i superiori rilievi a rendere recessive le doglianze di esso ricorrente, a nulla potendo rilevare la certificazione del Comune di Delebio del 1977 -pure invocata nel gravame- affatto priva di significanza in subiecta materia , di esclusiva pertinenza e competenza della resistente Amministrazione statale.
2.2.5. Talchè, legittimamente il vincolo per cui è causa assume valenza omnicomprensiva del complesso immobiliare, “ parte integrante di un unico organismo architettonico identificabile come CA ME ”, includendo la abitazione nobiliare ed il manufatto –di coeva costruzione, di pregnante rilievo architettonico, indissolubilmente unito anche a mezzo dell’arco- all’epoca destinato a stalla e fienili, affatto inconferente appalesandosi la pronunzia del Consiglio di Stato (CdS, VI, 1430/96) invocata dal ricorrente, ove il vincolo si era esteso a terreni ed aree agricole, non già e non certo -come nel caso di specie- ad un manufatto facente parte integrante del complesso immobiliare di interesse.
2.3. Le superiori considerazioni valgono a deprivare di fondamento anche il terzo mezzo, atteso che il cd. “vincolo indiretto” è funzionale a preservare il contesto e la cornice, anche ambientale, di un bene, “altro”, ex se dichiarato di interesse culturale. L'aspetto caratterizzante l’istituto - definito anche vincolo di completamento - è il carattere di strumentalità o accessorietà delle relative prescrizioni rispetto alla tutela del bene culturale oggetto di protezione diretta; i beni oggetto di tutela indiretta vengono quindi asserviti ai beni culturali al fine di garantire a questi ultimi una “fascia di rispetto”, funzionale alla massima espressione del loro valore culturale (CdS, VI, 28 aprile 2025, n. 3575).
2.3.1. Di nessun vincolo indiretto, indi, è a parlarsi nella fattispecie in esame.
2.3.2. Nella fattispecie per cui è causa, invero, il manufatto “di servizio” è esso stesso rientrante nel nucleo immobiliare denominato “CA ME” e, indi, soggiace naturaliter al vincolo impresso proprio in ragione dell’unitario giudizio di peculiare interesse culturale che ad esso unitario compendio è riferibile.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
NI CH, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | NI CH |
IL SEGRETARIO