Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9243 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLIC ITALIA9243/0 1 NOME PO OIT LIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente- R.G.N. 17836/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.21327 - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: ON NN, elettivamente domiciliata in ROMA VLE LIBIA 174, presso lo studio dell'avvocato IVANO TOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LANDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT VE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato DIEGO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SACCHI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente la sentenza n. 476/99 del Tribunale di 1660 avversO -1- SALERNO, depositata il 22/06/99 R.G.N. 376/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corradoudienza del 06/04/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 22.6.99, ha confermato la decisione del Pretore della stessa città-sezione distaccata di Eboli- che adito dalla sign. EL CA, con ricorso del 5.10.91, ha condannato la sign. NA NG a pagarle lire 89.769. 669 per differenze retributive relative al lavoro di commessa espletato presso un negozio di abbigliamento dal gennaio 1985 al 14.4.91. Secondo il Tribunale era dall'istruttoria testimoniale risultato che l'appellata provvedeva alla preparazione delle vetrine, alla vendita dei capi d'abbigliamento ed alla riscossione dei relativi prezzi. Esso ha quindi ritenuto che la sign. CA potesse essere attribuita, in via parametrica, la qualifica di commessa nella quale il ccnl comprendeva anche “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari". Ha quindi rilevato che la c.t.u. nel determinare le spettanze della lavoratrice si era attenuta solo in via parametrica ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. La sign. NG chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. La sign. CA resiste con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme dettate in materia di qualifiche e livelli retributivi dal ccnl per i dipendenti delle imprese industriali del 20.3.87,e precedenti, e del 14.12.90. Con essa addebita al Tribunale di aver inquadrato nel quarto livello la lavoratrice pur limitandosi essa a mostrare i capi in vendita ai clienti, mentre la relativa declaratoria richiede ben altra professionalità. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione e si lamenta che il Tribunale abbia fondato la propria valutazione attributiva della qualifica in esame su elementi inidonei quali quelli predetti. Con il terzo motivo si addebita al Tribunale di non aver svolto una rigorosa e penetrante indagine circa la continuità, la rilevanza e l'impegno temporale giornaliero profuso dalla ricorrente nell'esercizio delle diverse mansioni svolte dando per scontato l'esercizio delle mansioni rivendicate. Le censure, che per la loro connessione ed interdipendenza devono esaminarsi congiuntamente, sono infondate. Il Tribunale, come si è detto, ha attribuito la qualifica in questione sulla base delle risultanze testimoniali dalle quali, inequivocamente, emergeva l'espletamento di mansioni quali la preparazione delle vetrine, la vendita dei capi di abbigliamento, la riscossione e la registrazione del prezzo. Tali mansioni, ha rilevato il Tribunale, rispondono in pieno alla declaratoria contrattuale la quale attribuisce la qualifica di commesso- quarto livello- anche ai 2 lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari. Pertanto, alcun addebito può esser mosso al Tribunale nell'accertamento dei fatti rilevanti per l'attribuzione della qualifica, avendo esso individuato dalle testimonianze quelli idonei a sorreggere lo stesso. Né alcun errore ha commesso il Tribunale nel processo logico giuridico attributivo della qualifica in esame avendo esso correttamente individuato il contenuto della qualifica in esame procedendo,quindi, al giudizio di sussumibilità in essa delle mansioni svolte dalla lavoratrice. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite 38.000, oltre lire 4.000.000 per onorari. Roma 6 aprile 2001 Il Consigliere es. Coscodo Suylelinm. Il Presidente Л ажно выбрали IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria * 7 LUG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE T R O C N E E S C E E A R L L E D 3