Ordinanza presidenziale 29 maggio 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2023, n. 18120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18120 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 18120/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12688/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12688 del 2019, proposto da
AU AR, VI AB, RI RI, FR CE, NC NI, TA LI, IZ AS, CA De NI, IZ Di MI, AR AB, NC FA, EL TE SA, RA EL, AR GR, GE IO, UE RD, IA DO, IZ LO, NI RA, NA AN, PP MO, AR AR DO, NA RI, FR PE, MA MA, DR ZU, NA ER, ER HI, SI RE, RE DO, NE AM, ZI De NT, OL FR MP, TA Di AB, NC US, NI RB, AR PI AC, EN Di IO, EN OM, IZ Di AU, BE RÌ, IO IS, FF NC ed NA UC, rappresentati e difesi dall’Avvocato ER Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n. 6;
contro
il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale concorsi ed esami del 26 luglio 2019 per l'assunzione di n. 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario – F1 da inquadrare nell’Area Funzionale terza, Fascia Economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui prevede l’assunzione di n. 2242 Funzionari Giudiziari nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria nonché di ogni altro atto connesso collegato presupposto e/o consequenziale a quello impugnato;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’integrale scorrimento della graduatoria di merito dei cancellieri idonei, pubblicata con decreto n.9587 in data 3 novembre 2017, all’esito delle procedure selettive ex art.21 quater del D.L. n.83/2015 introdotto dalla legge di conversione n.132/1, con annullamento di ogni atto lesivo ed ostativo al suddetto scorrimento;
dell’obbligo del Ministero della Giustizia di dare immediata attuazione all’integrale scorrimento della graduatoria di merito dei cancellieri idonei, pubblicata con decreto n.9587 in data 3 novembre 2017 all’esito delle procedure selettive ex art.21 quater del D.L. n.83/2015 introdotto dalla legge di conversione n.132/15.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato preliminarmente che, con ordinanza presidenziale n. 2733 del 29 maggio 2023, si chiedeva se nelle more fosse stata adottata la graduatoria di merito del concorso e se questa fosse stata gravata, avvisandosi che la mancata sua impugnativa rendeva il ricorso improcedibile, e si chiedeva se in ogni caso permanesse o meno l’interesse ad una decisione di merito sul ricorso medesimo;
Considerato che:
in esito alla richiamata ordinanza, con deposito in data 27 giugno 2023, il Ministero della Giustizia informava che, con provvedimento del 14 giugno 2022, prot. n. 8810.ID, aveva approvato la graduatoria e che non risultava che alcuno dei candidati l’avesse impugnata;
stante quanto sopra rappresentato, in assenza di dichiarazioni espresse di sopravvenuto difetto di interesse da parte di tutti i ricorrenti, il ricorso in epigrafe è stato fissato alla camera di consiglio del 14 novembre 2023 ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a. (avvisi del 4 agosto 2023) e poi differito alla camera di consiglio del 28 novembre 2023, su istanza del difensore di parte ricorrente per legittimo impedimento;
Ritenuto preliminarmente, per le ragioni di seguito esposte, di non accogliere l’istanza di ulteriore rinvio per formalizzare la rinuncia al ricorso;
Rilevato al riguardo che:
con atto depositato il 24 novembre 2023, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che “il ricorso veniva iscritto al ruolo in data 19 ottobre 2019 e che solo successivamente il Ministero della Giustizia provvedeva con diversi provvedimenti allo scorrimento integrale della graduatoria della riqualificazione verticale ex art.21 quater DL 83/15 richiesto con il presente ricorso” e che, quindi, “in virtù di tali provvedimenti i ricorrenti sono stati inquadrati nella III° Area profilo professionale funzionario giudiziario – III° Area” , chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio ed allegando gli atti recanti i diversi scorrimenti della graduatoria della selezione interna, che si sono succeduti;
con ulteriore atto depositato sempre il 24 novembre 2023, il predetto difensore ha ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere, “in subordine, chiede[ndo] di voler rinviare la trattazione della presente causa per consentire ai ricorrenti di formalizzare la rinuncia al presente giudizio non avendo più interesse alla sua decisione essendo stata soddisfatta la pretesa azionata con il presente ricorso” ;
Ritenuto che:
ad un attento esame del ricorso e degli atti prodotti a corredo della predetta istanza eseguito dal Collegio, il ricorso possa dichiararsi estinto, per cessazione della materia del contendere, atteso che il nuovo inquadramento dei ricorrenti è riferibile allo scorrimento della graduatoria della selezione interna alla quale gli stessi avevano partecipato, il che è esattamente il bene della vita al quale aspiravano mediante la proposizione del ricorso in epigrafe con il quale, infatti, contestavano l’indizione di un ulteriore concorso per il reclutamento di personale con le medesime posizioni;
che le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, come anche richiesto dagli stessi ricorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO