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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9007/2023
Il Giudice dr Gustavo Danise
All'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art 127 ter cpc in data 10.09.2025
Lette le note scritte delle parti e le comparse conclusionali da intendersi integralmente richiamate per relationem
Redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr. Gustavo Danise, emette e pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9007/2023, a seguito dell'udienza del 10.09.25 vertente t r a
Dott. , nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio elett.te domicilia come da atti;
- Attore -
e
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Bartolomeo presso cui domicilia come da atti;
- Convenuta -
Nonché
nata a [...] [...], C.F. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dagli avv.ti Veronica Russo e Annacecilia Marrucci presso cui domicilia come da procura in atti
- Terza chiamata - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario – pagina 1 di 5 OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la sentenza viene redatta pubblicata dal Tribunale, in composizione monocratica, in persona dello scrivente magistrato, a cagione della modifica del testo dell'art 225 cpc operata dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”) per i giudizi introdotti successivamente al 01.03.23.
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 dichiarare la domanda come in atti, ammissibile e procedibile ricorrendone tutti i presupposti e requisiti di legge;
2) nel merito, accogliere la stessa poiché rituale e fondata alla luce di quanto sostenuto, argomentato ed invocato in assertiva, ravvisandosi un preminente ed indiscutibile interesse all'accertamento della falsità materiale e di contenuto ideologico-estrinseco in ordine alla notifica a mezzo posta con R. Cron 12189/2013 (RP765661314075 del 04.09.2013) in uno all'avviso di ricevimento cron. n. 19189/2013 con il quale l'agente postale dichiarava di “aver immesso in cassetta” l'avviso e, più precisamente, la falsità del contenuto ideologico estrinseco relativo alla affermazione dell'agente postale il quale nel tentare il recapito del plico contenente l'atto introduttivo del su menzionato giudizio, rubricato con il numero di cronologico n. 12189
(RP765661314075 del 02.09.2013), avrebbe affermato che in data 04.09.2013 ne avrebbe curato l'immissione del relativo avviso nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo abitativo dell'esponente e ne avrebbe dato notizia mediante l'invio di altra comunicazione a mezzo racc. al medesimo indirizzo attestando che il processo notificatorio si sarebbe di poi perfezionato con restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 16.09.2013. 3) vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri fiscali e contributivi come per legge.”.
In sintesi, parte querelante contesta l'affermazione dell'agente postale, contenuta nell'avviso di ricevimento (cron. n. 19189/2013), di aver "immesso in cassetta" l'avviso di deposito dell'atto introduttivo, sostenendo di non averlo mai ricevuto né avuto conoscenza del plico, e che l'indirizzo indicato sul plico fosse inesistente o generico.
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Su istanza di CP_1 parte attrice, nel verbale di prima udienza del 15.05.24 lo scrivente lo autorizzava ad integrare il contraddittorio nei confronti di e del PM sede. Controparte_2
A tanto ottemperava l'attore. Il Pm emetteva il visto agli atti mentre la si costituiva CP_2 contestando la fondatezza della querela di falso e chiedendone il rigetto.
Ritenuta la causa già matura per la decisione, veniva quindi fissata l'odierna udienza del 10.9.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va affrontata la eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 pagina 2 di 5 Tale eccezione è fondata e merita accoglimento. In materia di querela di falso civile, il principio di diritto consolidato stabilisce che legittimato passivo è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi può essere riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cassazione ex multis in Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, l'atto oggetto della querela di falso è l'attestazione dell'agente postale di avvenuta notifica (segnatamente, l'avviso riportante la dicitura "immesso in cassetta") relativa all'atto introduttivo del giudizio R.G. 6983/2013. Tale avviso di ricevimento è stato prodotto e depositato in originale dalla difesa della Sig.ra nell'ambito del procedimento R.G. 6983/2013. Controparte_2
È evidente, pertanto, che la Sig.ra è la parte che ha interesse a valersi e si è valsa Controparte_2 di tale documento per dimostrare il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nel giudizio pregresso. Di conseguenza, è la Sig.ra il soggetto legittimato passivo della querela di Controparte_2 falso, in quanto parte che si è avvalsa del documento impugnato per fondare su di esso una pretesa giuridica (nella fattispecie, la regolare instaurazione del contraddittorio nell'originario giudizio di risarcimento danni nei confronti del ). Parte_1
pur essendo l'ente che ha curato la notifica e il cui agente ha redatto Controparte_1
l'attestazione oggetto di contestazione, non è la parte che ha invocato tale documento per supportare una propria domanda o eccezione nel contesto del giudizio in cui la notifica è stata effettuata. Il suo ruolo si è esaurito nell'esecuzione del servizio di notifica. La giurisprudenza citata da a supporto Controparte_1 della propria eccezione, come la Cassazione Civile Sez. I, Sent. 30.08.2007, n.18323, e le sentenze del
Tribunale di Salerno n. 1692/2019 e 2051/2020, conferma tale orientamento, escludendo la legittimazione passiva dell'autore della presunta falsificazione quando non è questi a volersi avvalere del documento in giudizio.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti di deve essere dichiarata Controparte_1 inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda di querela di falso proposta dal Dott. è infondata. Parte_1
L'attore ha basato la sua pretesa sulla presunta inesistenza o genericità dell'indirizzo "Via Monti di
Eboli contrada Melito, Eboli" e sulla conseguente inverosimiglianza dell'affermazione dell'agente postale di aver immesso l'avviso in cassetta.
Tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della terza chiamata Sig.ra CP_2
emerge che il Dott. all'epoca dei fatti risiedeva proprio in Eboli (SA) e che
[...] Parte_1
l'indirizzo indicato sul plico "Via Monti di Eboli, Contrada Melito, Eboli" era quello presso cui riceveva la corrispondenza postale. pagina 3 di 5 In particolare, dalla documentazione in atti si evince che l'indirizzo "Via Monti di Eboli, Contrada
Melito, Eboli" è lo stesso indirizzo che il Dott. ha indicato come luogo di residenza in tutti gli Parte_1 atti giudiziari nei quali si è costituito e/o attraverso i quali ha proposto autonome domande;
più in dettaglio
“Via Monti di Eboli contrada Melito, Eboli” risulta essere l'indirizzo del indicato nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta tardivamente depositata nel giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti dalla
; nonché nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'azione revocatoria proposta CP_2 nei suoi confronti sempre dalla . CP_2
E' evidente la discrasia e l'incoerenza della prospettazione attorea che nell'odierno giudizio per querela di falso deduce l'inesistenza o genericità dell'indirizzo da lui stesso indicato come residenza in precedenti atti giudiziari.
Peraltro la parte non ha proposto prove concrete per dimostrare la falsità dell'attestazione da parte dell'agente postale notificatore.
Ed invero in citazione si chiede la prova testimoniale sulle seguenti circostanze: “a) Vero che il plico contenente l'atto introduttivo relativo al giudizio RG 6983/2013, rubricato con il numero di cronologico n. 12189
(RP765661314075 del 02.09.2013), è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 16.09.2013, in quanto non ritirato a seguito di racc. di recante la dicitura “immesso in cassetta” in data 04.09.2013. b) Vero che il dott. ha mai ricevuto l'atto di citazione come notificato a mezzo del servizio postale;
c) Vero che il plico Parte_1 contenente l'atto di citazione è mai entrato nella sua sfera di conoscenza e/o conoscibilità ovvero il relativo destinatario, odierno attore, ha mai potuto provvedere al successivo ritiro. d) Vero che l'avviso di giacenza ovvero di avvenuto deposito è stato consegnato nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo dell'abitazione del destinatario dott. e) Vero Parte_1 che l'indirizzo indicato sul plico racc. a.r. di notifica atti giudiziari contenente il su indicato atto di citazione ovvero Via
Monti di Eboli contrada Melito è inesistente nella toponomastica del Comune di Eboli”.
Nessuna di queste circostanze è idonea a dimostrare il falso ideologico dell'agente notificatore;
ad es. l'attore non ha dedotto di non possedere una cassetta postale di guisa che l'attestazione di immissione in cassetta del plico giudiziarie sarebbe stata falsa;
inoltre, indipendentemente dalla veridicità o meno della affermazione secondo cui “Via Monti di Eboli contrada Melito” è inesistente nella toponomastica del
[...]
è indubbio che quello era all'epoca dei fatti l'indirizzo del , che ivi aveva ricevuto Pt_2 Parte_1 regolarmente la notifica dei precedenti atti giudiziari come dimostrato dalla documentazione in atti.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore Dott. nei Parte_1 confronti di e della Sig.ra nella misura liquidata come da Controparte_1 Controparte_2 dispositivo. In particolare, si ritiene di applicare i minimi tabellari delle cause di valore indeterminabile
(Cass. sentenza n. 12399/2007) nella liquidazione delle spese a favore di poste italiane a cagione della pagina 4 di 5 limitatezza dell'attività difensiva svolta;
e di applicare invece i parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari in favore della terza chiamata.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 C.P.C. avanzata dalla Sig.ra il Tribunale ritiene che, sebbene le doglianze espresse da parte attrice siano state Controparte_2 ritenute infondate e pretestuose, non sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria, non essendo provato il dolo o la colpa grave dell'attore nella proposizione della presente iniziativa giudiziale, atteso che il medesimo già nella comparsa di costituzione tardiva nel giudizio risarcitorio intentato nel 2013 aveva rappresentato di non aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione chiedendo la remissione in termini per citare ugualmente le compagnie assicurative da cui essere manlevato in caso di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9007/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_1
2. Rigetta la domanda di querela di falso nei confronti della terza chiamata;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. Condanna Dott. al pagamento delle spese di lite in favore della Sig.ra Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 5.500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come
[...] per legge;
5. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. formulata dalla Sig.ra
Controparte_2
Cosi deciso in Salerno,
10.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
Il Giudice dr Gustavo Danise
All'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art 127 ter cpc in data 10.09.2025
Lette le note scritte delle parti e le comparse conclusionali da intendersi integralmente richiamate per relationem
Redige e pubblica la presente sentenza ex art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr. Gustavo Danise, emette e pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 9007/2023, a seguito dell'udienza del 10.09.25 vertente t r a
Dott. , nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio elett.te domicilia come da atti;
- Attore -
e
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Bartolomeo presso cui domicilia come da atti;
- Convenuta -
Nonché
nata a [...] [...], C.F. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dagli avv.ti Veronica Russo e Annacecilia Marrucci presso cui domicilia come da procura in atti
- Terza chiamata - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario – pagina 1 di 5 OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la sentenza viene redatta pubblicata dal Tribunale, in composizione monocratica, in persona dello scrivente magistrato, a cagione della modifica del testo dell'art 225 cpc operata dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”) per i giudizi introdotti successivamente al 01.03.23.
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1 dichiarare la domanda come in atti, ammissibile e procedibile ricorrendone tutti i presupposti e requisiti di legge;
2) nel merito, accogliere la stessa poiché rituale e fondata alla luce di quanto sostenuto, argomentato ed invocato in assertiva, ravvisandosi un preminente ed indiscutibile interesse all'accertamento della falsità materiale e di contenuto ideologico-estrinseco in ordine alla notifica a mezzo posta con R. Cron 12189/2013 (RP765661314075 del 04.09.2013) in uno all'avviso di ricevimento cron. n. 19189/2013 con il quale l'agente postale dichiarava di “aver immesso in cassetta” l'avviso e, più precisamente, la falsità del contenuto ideologico estrinseco relativo alla affermazione dell'agente postale il quale nel tentare il recapito del plico contenente l'atto introduttivo del su menzionato giudizio, rubricato con il numero di cronologico n. 12189
(RP765661314075 del 02.09.2013), avrebbe affermato che in data 04.09.2013 ne avrebbe curato l'immissione del relativo avviso nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo abitativo dell'esponente e ne avrebbe dato notizia mediante l'invio di altra comunicazione a mezzo racc. al medesimo indirizzo attestando che il processo notificatorio si sarebbe di poi perfezionato con restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 16.09.2013. 3) vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre oneri fiscali e contributivi come per legge.”.
In sintesi, parte querelante contesta l'affermazione dell'agente postale, contenuta nell'avviso di ricevimento (cron. n. 19189/2013), di aver "immesso in cassetta" l'avviso di deposito dell'atto introduttivo, sostenendo di non averlo mai ricevuto né avuto conoscenza del plico, e che l'indirizzo indicato sul plico fosse inesistente o generico.
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Su istanza di CP_1 parte attrice, nel verbale di prima udienza del 15.05.24 lo scrivente lo autorizzava ad integrare il contraddittorio nei confronti di e del PM sede. Controparte_2
A tanto ottemperava l'attore. Il Pm emetteva il visto agli atti mentre la si costituiva CP_2 contestando la fondatezza della querela di falso e chiedendone il rigetto.
Ritenuta la causa già matura per la decisione, veniva quindi fissata l'odierna udienza del 10.9.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, preliminarmente va affrontata la eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 pagina 2 di 5 Tale eccezione è fondata e merita accoglimento. In materia di querela di falso civile, il principio di diritto consolidato stabilisce che legittimato passivo è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione, e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi può essere riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (Cassazione ex multis in Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, l'atto oggetto della querela di falso è l'attestazione dell'agente postale di avvenuta notifica (segnatamente, l'avviso riportante la dicitura "immesso in cassetta") relativa all'atto introduttivo del giudizio R.G. 6983/2013. Tale avviso di ricevimento è stato prodotto e depositato in originale dalla difesa della Sig.ra nell'ambito del procedimento R.G. 6983/2013. Controparte_2
È evidente, pertanto, che la Sig.ra è la parte che ha interesse a valersi e si è valsa Controparte_2 di tale documento per dimostrare il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nel giudizio pregresso. Di conseguenza, è la Sig.ra il soggetto legittimato passivo della querela di Controparte_2 falso, in quanto parte che si è avvalsa del documento impugnato per fondare su di esso una pretesa giuridica (nella fattispecie, la regolare instaurazione del contraddittorio nell'originario giudizio di risarcimento danni nei confronti del ). Parte_1
pur essendo l'ente che ha curato la notifica e il cui agente ha redatto Controparte_1
l'attestazione oggetto di contestazione, non è la parte che ha invocato tale documento per supportare una propria domanda o eccezione nel contesto del giudizio in cui la notifica è stata effettuata. Il suo ruolo si è esaurito nell'esecuzione del servizio di notifica. La giurisprudenza citata da a supporto Controparte_1 della propria eccezione, come la Cassazione Civile Sez. I, Sent. 30.08.2007, n.18323, e le sentenze del
Tribunale di Salerno n. 1692/2019 e 2051/2020, conferma tale orientamento, escludendo la legittimazione passiva dell'autore della presunta falsificazione quando non è questi a volersi avvalere del documento in giudizio.
Pertanto, la domanda proposta nei confronti di deve essere dichiarata Controparte_1 inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda di querela di falso proposta dal Dott. è infondata. Parte_1
L'attore ha basato la sua pretesa sulla presunta inesistenza o genericità dell'indirizzo "Via Monti di
Eboli contrada Melito, Eboli" e sulla conseguente inverosimiglianza dell'affermazione dell'agente postale di aver immesso l'avviso in cassetta.
Tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della terza chiamata Sig.ra CP_2
emerge che il Dott. all'epoca dei fatti risiedeva proprio in Eboli (SA) e che
[...] Parte_1
l'indirizzo indicato sul plico "Via Monti di Eboli, Contrada Melito, Eboli" era quello presso cui riceveva la corrispondenza postale. pagina 3 di 5 In particolare, dalla documentazione in atti si evince che l'indirizzo "Via Monti di Eboli, Contrada
Melito, Eboli" è lo stesso indirizzo che il Dott. ha indicato come luogo di residenza in tutti gli Parte_1 atti giudiziari nei quali si è costituito e/o attraverso i quali ha proposto autonome domande;
più in dettaglio
“Via Monti di Eboli contrada Melito, Eboli” risulta essere l'indirizzo del indicato nella comparsa di Parte_1 costituzione e risposta tardivamente depositata nel giudizio risarcitorio intentato nei suoi confronti dalla
; nonché nella comparsa di costituzione e risposta depositata nell'azione revocatoria proposta CP_2 nei suoi confronti sempre dalla . CP_2
E' evidente la discrasia e l'incoerenza della prospettazione attorea che nell'odierno giudizio per querela di falso deduce l'inesistenza o genericità dell'indirizzo da lui stesso indicato come residenza in precedenti atti giudiziari.
Peraltro la parte non ha proposto prove concrete per dimostrare la falsità dell'attestazione da parte dell'agente postale notificatore.
Ed invero in citazione si chiede la prova testimoniale sulle seguenti circostanze: “a) Vero che il plico contenente l'atto introduttivo relativo al giudizio RG 6983/2013, rubricato con il numero di cronologico n. 12189
(RP765661314075 del 02.09.2013), è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data 16.09.2013, in quanto non ritirato a seguito di racc. di recante la dicitura “immesso in cassetta” in data 04.09.2013. b) Vero che il dott. ha mai ricevuto l'atto di citazione come notificato a mezzo del servizio postale;
c) Vero che il plico Parte_1 contenente l'atto di citazione è mai entrato nella sua sfera di conoscenza e/o conoscibilità ovvero il relativo destinatario, odierno attore, ha mai potuto provvedere al successivo ritiro. d) Vero che l'avviso di giacenza ovvero di avvenuto deposito è stato consegnato nella cassetta postale corrispondente all'indirizzo dell'abitazione del destinatario dott. e) Vero Parte_1 che l'indirizzo indicato sul plico racc. a.r. di notifica atti giudiziari contenente il su indicato atto di citazione ovvero Via
Monti di Eboli contrada Melito è inesistente nella toponomastica del Comune di Eboli”.
Nessuna di queste circostanze è idonea a dimostrare il falso ideologico dell'agente notificatore;
ad es. l'attore non ha dedotto di non possedere una cassetta postale di guisa che l'attestazione di immissione in cassetta del plico giudiziarie sarebbe stata falsa;
inoltre, indipendentemente dalla veridicità o meno della affermazione secondo cui “Via Monti di Eboli contrada Melito” è inesistente nella toponomastica del
[...]
è indubbio che quello era all'epoca dei fatti l'indirizzo del , che ivi aveva ricevuto Pt_2 Parte_1 regolarmente la notifica dei precedenti atti giudiziari come dimostrato dalla documentazione in atti.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda è infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore Dott. nei Parte_1 confronti di e della Sig.ra nella misura liquidata come da Controparte_1 Controparte_2 dispositivo. In particolare, si ritiene di applicare i minimi tabellari delle cause di valore indeterminabile
(Cass. sentenza n. 12399/2007) nella liquidazione delle spese a favore di poste italiane a cagione della pagina 4 di 5 limitatezza dell'attività difensiva svolta;
e di applicare invece i parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari in favore della terza chiamata.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 C.P.C. avanzata dalla Sig.ra il Tribunale ritiene che, sebbene le doglianze espresse da parte attrice siano state Controparte_2 ritenute infondate e pretestuose, non sussistano i presupposti per la condanna per lite temeraria, non essendo provato il dolo o la colpa grave dell'attore nella proposizione della presente iniziativa giudiziale, atteso che il medesimo già nella comparsa di costituzione tardiva nel giudizio risarcitorio intentato nel 2013 aveva rappresentato di non aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione chiedendo la remissione in termini per citare ugualmente le compagnie assicurative da cui essere manlevato in caso di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in pers. del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9007/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_1
2. Rigetta la domanda di querela di falso nei confronti della terza chiamata;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.809,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
4. Condanna Dott. al pagamento delle spese di lite in favore della Sig.ra Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 5.500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come
[...] per legge;
5. Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. formulata dalla Sig.ra
Controparte_2
Cosi deciso in Salerno,
10.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Gustavo Danise
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