Articolo 10 della Legge 26 luglio 1965, n. 965
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 agosto 1965
Art. 10.
Con effetto dal 1 luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonche' la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo , secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, numero 379 . Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1 luglio 1965 fino alla data di cessazione e' computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.
Entrata in vigore il 31 agosto 1965
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