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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
6556/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Abrusci Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fiore Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 12.12.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 22.01.2009 in Acquaviva delle Fonti
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acquaviva delle Fonti al n. 3, parte
II, serie A, anno 2009; dalla loro unione nasceva la figlia in Acquaviva delle Fonti il 02.11.2010; Per_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 22.01.2009 in Acquaviva delle Fonti (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Acquaviva delle Fonti al n. 3, parte II, serie A, anno 2009 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 12.12.2024 iscritto al n. r.g. vg 6556/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11.03.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo