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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4692 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2023, – premesso di essere titolare di Parte_1
pensione ai superstiti cat. SO n. 20059556, con decorrenza 1.1.2004 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver presentato, in data 30.1.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza dall'1.1.2017, siccome invalida ultraottantenne affetta da “cardiopatia ipertensiva.
Aterosclerosi delle arterie carotidi bilateralmente. Diabete mellito nid. Gonartrosi tricompartimentale”; che, in data 23.3.2023, aveva ricevuto una missiva con la quale le era CP_ stato comunicato dall' il ricalcolo della prestazione pensionistica in suo godimento a decorrere dall'1.1.2023; che, in data 13.4.2023, aveva presentato ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale;
che, con provvedimento del 19.5.2023, l' aveva CP_2 parzialmente accolto l'anzidetto rimedio, riconoscendo gli ANF dall'1.11.2022; che, tuttavia, anche tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto considerarsi illegittimo, sussistendo sin dall'1.1.2017 il requisito sanitario sotteso alla fruizione del trattamento.
Tanto esposto in punto di fatto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. SO n.°20059556 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni CP_1 familiari a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la decadenza CP_2 dall'azione nonchè l'improcedibilità del ricorso, per “difetto di accertamento tecnico preventivo”.
Contestava, nel merito, la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, ricorre la decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 30.1.2023, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 1.6.2023.
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto, sia pure nei ristretti limiti di seguito esposti.
3.1. Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L.
13.3.1988 n. 69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli
2 enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
7688 del 20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
3.2. Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha
3 introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018,
n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass.
n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez. Lav. n. 16710/2022 cit.).
3.3. Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacchè “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta
C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, l'ausiliario a tal uopo officiato, sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “In base alla storia clinica della sig.ra e dopo aver preso visione della documentazione medica Parte_1 allegata agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “DIABETE MELLITO NID.
IPERTENSIONE ARTERIOSA ATEROMASIA CAROTIDEA. ARTROPROTESI DI
GINOCCHIO DX PER GRAVE GONARTROSI”. Nel nostro caso la sig.ra Parte_1
risulta affetta da un diabete mellito con ipertensione arteriosa che determinano astenia generalizzata ed una compromissione della funzione deambulatoria per la presenza di gonartrosi delle ginocchia che l'hanno costretta all'impianto di artroprotesi al ginocchio destro. Tali patologie determinano un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ai fini della retrodatazione di tale quadro invalidante, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, è possibili farlo decorrere non prima del 20 settembre
4 2022, come risulta dalla consulenza cardiologica più remota rilasciata dalla dott.ssa Per_1
” (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott. depositata in data
[...] Persona_2
31.12.2024, pagg. 3-4).
Le conclusioni diagnostiche innanzi trascritte possono essere condivise, siccome basate su seri e completi accertamenti clinici, immuni da vizi logici e sorrette da convincenti argomentazioni medico-legali.
Occorre pure soggiungere che la parte ricorrente, pur avendo formulato osservazioni critiche avverso la bozza dell'elaborato (con le quali auspicava una retrodatazione dell'epoca di insorgenza del requisito sanitario a partire “dai cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda amministrativa”), non ha più insistito in una siffatta rivendicazione, invocando “l'accoglimento della domanda con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità
a far data dal 20.09.2022 e fino al 1° novembre 2022 -data dalla quale il beneficio è stato riconosciuto dall' resistente con provvedimento del 15.05.2023 (all.5 al ricorso CP_2 introduttivo)” (cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate in data 26.3.2025).
3.4. Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2017 al 2021: cfr. doc. 7), alcuna contestazione specifica è stata sollevata CP_ dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
3.5. Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n.
3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 30.1.2018 (ovvero cinque
5 anni prima della presentazione della domanda amministrativa), secondo la rettifica operata nelle note di trattazione depositate in data 20.11.2023.
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire dal 20.9.2022, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli Parte_1
assegni per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO n. 20059556 a decorrere dal 20.9.2022 e fino all'1.11.2022 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del CP_ 15.5.2023), con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n.
412/1991.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea e della sostanziale sovrapponibilità dell'accertamento compiuto dal C.T.U. con quello operato dai sanitari CP_ dell' (cfr., in proposito, la relazione medico-legale versata in atti dall'Istituto, doc. 3).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4692/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti cat. Parte_1
SO n. 20059556 a decorrere dal 20.9.2022 e fino all'1.11.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4692 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Costa Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2023, – premesso di essere titolare di Parte_1
pensione ai superstiti cat. SO n. 20059556, con decorrenza 1.1.2004 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver presentato, in data 30.1.2023, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il trattamento di famiglia quale titolare inabile, con decorrenza dall'1.1.2017, siccome invalida ultraottantenne affetta da “cardiopatia ipertensiva.
Aterosclerosi delle arterie carotidi bilateralmente. Diabete mellito nid. Gonartrosi tricompartimentale”; che, in data 23.3.2023, aveva ricevuto una missiva con la quale le era CP_ stato comunicato dall' il ricalcolo della prestazione pensionistica in suo godimento a decorrere dall'1.1.2023; che, in data 13.4.2023, aveva presentato ricorso amministrativo, onde ottenere la concessione del trattamento di famiglia con decorrenza retrodatata nei limiti della prescrizione quinquennale;
che, con provvedimento del 19.5.2023, l' aveva CP_2 parzialmente accolto l'anzidetto rimedio, riconoscendo gli ANF dall'1.11.2022; che, tuttavia, anche tale ultimo provvedimento avrebbe dovuto considerarsi illegittimo, sussistendo sin dall'1.1.2017 il requisito sanitario sotteso alla fruizione del trattamento.
Tanto esposto in punto di fatto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. SO n.°20059556 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l' all'erogazione degli assegni CP_1 familiari a decorrere dall'1.01.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, eccependo la decadenza CP_2 dall'azione nonchè l'improcedibilità del ricorso, per “difetto di accertamento tecnico preventivo”.
Contestava, nel merito, la fondatezza del ricorso, invocandone il rigetto.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio, quale l'assegno per il nucleo familiare, che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, ricorre la decadenza triennale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, posto che, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data 30.1.2023, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 1.6.2023.
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e vada, pertanto, accolto, sia pure nei ristretti limiti di seguito esposti.
3.1. Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L.
13.3.1988 n. 69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli
2 enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti (come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n.
7688 del 20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
3.2. Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha
3 introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018,
n. 8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e Cass.
n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez. Lav. n. 16710/2022 cit.).
3.3. Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacchè “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta
C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Orbene, l'ausiliario a tal uopo officiato, sottoposta a visita la parte ricorrente e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti, ha riferito quanto segue: “In base alla storia clinica della sig.ra e dopo aver preso visione della documentazione medica Parte_1 allegata agli Atti, è possibile formulare la seguente diagnosi: “DIABETE MELLITO NID.
IPERTENSIONE ARTERIOSA ATEROMASIA CAROTIDEA. ARTROPROTESI DI
GINOCCHIO DX PER GRAVE GONARTROSI”. Nel nostro caso la sig.ra Parte_1
risulta affetta da un diabete mellito con ipertensione arteriosa che determinano astenia generalizzata ed una compromissione della funzione deambulatoria per la presenza di gonartrosi delle ginocchia che l'hanno costretta all'impianto di artroprotesi al ginocchio destro. Tali patologie determinano un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Ai fini della retrodatazione di tale quadro invalidante, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, è possibili farlo decorrere non prima del 20 settembre
4 2022, come risulta dalla consulenza cardiologica più remota rilasciata dalla dott.ssa Per_1
” (cfr., in tal senso, la relazione a firma del dott. depositata in data
[...] Persona_2
31.12.2024, pagg. 3-4).
Le conclusioni diagnostiche innanzi trascritte possono essere condivise, siccome basate su seri e completi accertamenti clinici, immuni da vizi logici e sorrette da convincenti argomentazioni medico-legali.
Occorre pure soggiungere che la parte ricorrente, pur avendo formulato osservazioni critiche avverso la bozza dell'elaborato (con le quali auspicava una retrodatazione dell'epoca di insorgenza del requisito sanitario a partire “dai cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda amministrativa”), non ha più insistito in una siffatta rivendicazione, invocando “l'accoglimento della domanda con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità
a far data dal 20.09.2022 e fino al 1° novembre 2022 -data dalla quale il beneficio è stato riconosciuto dall' resistente con provvedimento del 15.05.2023 (all.5 al ricorso CP_2 introduttivo)” (cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate in data 26.3.2025).
3.4. Quanto al requisito reddituale, si osserva poi che, a fronte della puntuale allegazione compiuta in tal senso nel ricorso introduttivo (anche attraverso i modelli 730 relativi agli anni d'imposta dal 2017 al 2021: cfr. doc. 7), alcuna contestazione specifica è stata sollevata CP_ dall' dovendosi soltanto rimarcare che il diniego in via amministrativa della prestazione atteneva esclusivamente all'impossibilità di retrodatazione, per asserito difetto del requisito sanitario.
3.5. Da ultimo, occorre rilevare che la domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l'insorgenza del diritto alla prestazione.
Difatti, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n.
3745/2002, n. 3247/1992).
Nella specie, la ricorrente ha espressamente limitato il diritto al periodo non coperto da prescrizione, invocando la concessione del beneficio a partire dal 30.1.2018 (ovvero cinque
5 anni prima della presentazione della domanda amministrativa), secondo la rettifica operata nelle note di trattazione depositate in data 20.11.2023.
E poiché la predetta parte poteva considerarsi inabile al lavoro solo a partire dal 20.9.2022, come acclarato dal C.T.U., deve riconoscersi il diritto di al pagamento degli Parte_1
assegni per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO n. 20059556 a decorrere dal 20.9.2022 e fino all'1.11.2022 (v., in tal senso, la riliquidazione comunicata dall'Istituto con missiva del CP_ 15.5.2023), con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n.
412/1991.
4. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del significativo ridimensionamento della domanda attorea e della sostanziale sovrapponibilità dell'accertamento compiuto dal C.T.U. con quello operato dai sanitari CP_ dell' (cfr., in proposito, la relazione medico-legale versata in atti dall'Istituto, doc. 3).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4692/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
CP_
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti cat. Parte_1
SO n. 20059556 a decorrere dal 20.9.2022 e fino all'1.11.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in solido.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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