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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO : AFFARI PERSONE , MINORI e FAMIGLIE
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA ………….… Presidente est
Dott. RI IR …………………….Giudice
Dott. CLAUDIA NO ……………… .…Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1564/2021 RGAC
Vertente tra n. RU 3.1.1962 rapp.tata e difesa da avv. U.Caccia Parte_1
……………………………………………………………....…..ricorrente
E
n. Comiziano 23.7.1948 rapp.tato e difeso da avv. G.de Risi Controparte_1
…………………………………..……………………………..…resistente Nonché
PM IN SEDE………………………………………...…INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.6.2025 i difensori concludevano come da rispettivi atti introduttivi ed atti del giudizio
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2021 formulava domanda di Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi nei confronti di e premesso di Controparte_1
aver contratto matrimonio concordatario con questi in data 17.4.1988 in RU , dalla cui unione nascevano due figli, n. 10.6.1989 e n. 24.10.1990 , Per_1 Per_2
entrambi attualmente autonomi economicamente , assumeva che detta unione era fallita a causa del comportamento del resistente , poco incline ad interessarsi delle vicende familiari, sempre dedito al gioco d'azzardo ; la parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso , previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali : precipuamente determinazione in euro 600,00 del contributo al proprio mantenimento a carico di controparte
All'udienza presidenziale del 17.11.2021 compariva la ricorrente che ribadiva le proprie richieste;
si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione , chiedeva il rigetto della domanda di addebito svolta da controparte , chiedeva che nulla venisse determinato per il mantenimento della ricorrente
Il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
quindi adottava i provvedimenti ex art. 708 cpc , nominando il Giudice Istruttore per il prosieguo istruttorio.
Durante la fase istruttoria le parti costituite ribadivano richieste e difese .
Esaurita la fase istruttoria , con espletamento della prova, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , le risultanze istruttorie , nonché
l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla ricorrente il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa gli assunti di parte ricorrente , ovvero disinteresse totale da parte del alle vicende familiari e tendenza alla ludopatia provocando CP_1
sofferenze economiche alla famiglia, come evidenziati in ricorso, non sono suffragati da tranquillizzante e pieno supporto probatorio.
Invero l'unico teste di parte ricorrente , figlio delle parti in causa, Testimone_1
riferisce quanto segue : “ mia madre è stata costretta dalla situazione che c'era con mio padre, continui litigi, conflitti, varie bugie, …. mio padre era molto condizionato dalle pressioni della propria famiglia di origine. Pertanto mio padre spesso ricorreva a sotterfugi o bugie per nascondere determinate situazioni ….. si è vero;
mio padre disprezzava molto mia madre anche davanti a noi figli;
disprezzava anche noi figli quindi mia madre preferiva stargli lontano….. Mia madre aveva normali contatti con la propria famiglia di origine… mio padre aveva un rapporto di amore-odio con la propria famiglia;
mio padre è un po' particolare, anche nei modi di fare, era un po' fumantino e lunatico, nel senso che una volta diceva una cosa, una volta ne diceva un'latra; le espressioni che usava erano sempre accese. ADR: mia madre non ha mia interferito nei rapporti tar mio padre e la famiglia di origine…mio padre aveva il vizio del gioco, l'ho scoperto io tante volte. Ricordo in particolare nel 2018-2019, io l'ho seguito, l'ho visto che si recava al distributore dinanzi al e l'ho visto giocare Parte_2
alle macchinette. Ho avvisato anche il di lui fratello. ADR: posso dire che sin da quando ero bambino ho ricordi di averlo visto spesso giocare alle slot machine;
quando ero piccolo mi ci portava davanti….mia madre faceva piccoli lavori di sartoria compensati in natura con cose da mangiare……andava nella sartoria di Roccarainola, la accompagnavo io, come in tante altre cose la accompagnavo o, poi faceva aggiusti sartoriali ma sempre senza compensi….. ero io che già a 19 anni fui costretto ad andare a lavorare e provvedevo alle esigenze di casa. Fino a quel momento presumibilmente di queste spese si occupa mio padre ma posso dire che ci siamo trovati con debiti….. mia madre non aveva reddito, non ha mai avuto un reddito;
per quanto mi consta questi finanziamenti venivano contratti per far fronte ad esposizioni debitore pregresse .
I testi di parte resistente , e , rispettivamente Testimone_2 Testimone_3
Parte fratello e cognata del resistente , riferiscono di un improvviso allontanamento della dalla casa familiare , negano che il congiunto abbiamo avuto debiti per gioco e che quindi fosse ludopatico , riferivano che il provvedeva alle spese di casa e CP_1
Parte che la svolgeva lavori saltuari come badante e come sartina.
In primo luogo il Tribunale evidenzia che le circostanze riferite dal figlio Per_1
caratterizzanti un contegno disamorato del dedito al gioco ed incurante della CP_1
famiglia non trovano ulteriore riscontro risultando essere stato escusso come unico teste di detta parte .
Le circostanze riferite dai testi di parte resistente risultano vaghe , generiche non circostanziate a tratti valutative
Ebbene il Tribunale osserva che sicuramente dalle complessive risultanze istruttorie in atti ( tenore atti, tenore dichiarazioni rese dalle parti, tenore deposizioni testimoniali) emerge che le parti in causa hanno avuto frequenti alterchi ed atteggiamenti di distacco , dovuti sicuramente a divergenze di temperamento , ma anche a divergenze di vedute , di mentalità e quindi incapacità di trovare un condiviso indirizzo di vita familiare, probabilmente anche per disaffezione reciproca e quindi per stanchezza nel rapporto .
Il contegno disfunzionale di coppia ha inevitabilmente coinvolto la serenità familiare ed in particolare dei figli che sicuramente hanno risentito della crisi dei genitori , ed il tenore della deposizione del figlio , risultante emotivamente coinvolto e quindi sofferente , né è evidente riflesso .
Alla luce dei fatti così come emergenti dal panorama istruttorio in atti il Tribunale ritiene che non risulta quindi acquisita la prova piena e tranquillizzante di un comportamento del resistente da considerarsi preponderante punto di partenza e perciò causa scatenante della crisi coniugale, comportamento inteso come dolosamente e consapevolmente proiettato a determinare la rottura della comunione coniugale .
Tali rilievi così come emergenti non giustificano l'accoglimento della domanda di addebito a carico di parte resistente .
Sul punto si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 21 settembre 2016, n. 18541 (Pres. Ragonesi, rel. Bisogni) ha statuito che non può essere resa la pronuncia di addebito ove emerga che la crisi coniugale abbia radice in una irriducibile incompatibilità caratteriale piuttosto che in un comportamento dell'uno o dell'altro coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio cui attribuire la sua crisi irreversibile.
Quanto alle determinazioni accessorie dalle esigue risultanze in atti emerge che il sig.
è pensionato , ( ex operaio Alfa Sud) , con rateo di euro 1300,00 , risulta CP_1
essere onerato da finanziamenti , non è chiaro con quale scadenza , è comproprietario di un fondo , è assegnatario di casa popolare
Parte
La sig. stando alle risultanze acquisite al processo svolge lavori saltuari ( come badante , come sartina) con introiti modesti tenuto conto anche dell'avanzata età della donna che non le consente di svolgere molte ore di lavoro , sembra che continui a vivere con una di lei sorella
Ebbene, in assenza di ulteriori allegati probatori esaurienti sul tenore di vita goduto durante il matrimonio nonché sulla condizione economica delle parti , tenuto conto della durata del matrimonio (circa trenta anni, risultando separati già da qualche tempo prima del deposito del ricorso ) , preso atto che parte resistente, tenuto conto che tra le parti è prospettabile una evidente differenza di condizioni economiche il Tribunale ritiene equo determinare in euro 220,00 il contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente .
A riguardo si osserva che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica .
Nel caso che ci occupa come si è detto si ravvisano i presupposti per la determinazione di contributo al mantenimento a favore della ricorrente a carico del resistente .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del
2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi n. RU 3.1.1962 e Parte_1
n. Comiziano 23.7.1948 che hanno contratto matrimonio in Controparte_1
RU in data 17.4.1988 ( atto n.12 P.II S.A a.1988)
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig nei confronti Parte_1
di ; Controparte_1
3) determina in euro 220,00 il contributo al mantenimento della sig Parte_1
da porre carico del sig da versare entro il 5 di ogni mese con vaglia Controparte_1
postale o bonifico bancario o contanti con indicizzazione annuale ISTAT
4) spese compensate
Così deciso in Nola addì 18.10.2025
Il Presidente est Dott. Vincenza Barbalucca