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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/11/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 / 3116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021 /3116 promossa da:
Parte_1
n.q. di eredi di Parte_2 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHINI MARINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE –
e contro
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLI PATRIZIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO –
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come note di trattazione, depositate per via telematica. 1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e n.q. di eredi di agiscono in giudizio per vedersi Pt_1 Parte_2 Persona_1 riconosciuti la somma massima risarcibile per i danni patiti da a seguito del Persona_1 sinistro patito il 13.03.2017, a San Secondo.
La difesa degli attori sostiene che, in quell'occasione, il convenuto aveva omesso di CP_1 dare precedenza al veicolo che sopraggiungeva all'intersezione tra via Toscanini e via Verdi: la Ford
Focus (tg. CN 045 YN), guidata da Persona_1
Nel presente giudizio, si è costituita la compagnia assicurativa, Controparte_2 CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Oggetto del giudizio è solo la quantificazione del danno procurato: la Compagnia Assicurativa non ha contestato la dinamica, ma solo l'entità delle lesioni subite, affermando che l'offerta formulata ante causam (€ 26.650,00, oltre € 2.600,00 per compensi) era sufficiente a soddisfare l'intera pretesa economica avanzata dal danneggiato. Se si discute di alcuni profili ricostruttivi, è solo per sottolineare la minima vis lesiva dell'impatto: tale profilo, tuttavia, non incide – solo per attingere a un formulario noto alle discipline di settore (non più attuale) – sul cd danno evento, bensì piuttosto sul danno-conseguenza.
Sulla base della documentazione prodotta in atti, ricavata dal fascicolo personale di parte attrice, che consente di ricostruire con certezza il decorso post-traumatico, seguito all'impatto del
13.03.2017, il CTU, con ragionamento analitico e puntuale, fornendo appropriata risposta alle sollecitazioni delle parti, ha, infine, così quantificato il danno alla persona:
- Danno biologico, 12-13%;
- ITP, 60 giorni al 75%, 150 al 50%, 120 al 25%.
- spese mediche documentate per € 934,00.
Richiamati i valori della Tabella del Tribunale di Milano (qui ripresi quale modello convenzionale di quantificazione del danno alla persona), il dovuto ammonta a (45.344 + 934,00 =)
46.278,00 euro.
Parte attrice ha chiesto la personalizzazione massima del danno.
Invero, la nuova 'confezione' delle Tabelle contempla già una percentuale di sofferenza, considerata parte integrante della limitazione funzionale, da cui discende una riduzione delle utilità personali godibili dal danneggiato (sulla base della valutazione, sviluppata dalla scienza medico-legale che qualsiasi trauma determina una cifra irreversibile di sofferenza, legata a una fisicità irrimediabilmente e/o temporaneamente compromessa).
2 Sulla scorta di tale assunto, si può affermare che la personalizzazione del danno è procedura che pretende un'inferenza logica – fondata su riscontri obiettivabili – ulteriori e diversi dalla mera allegazione di una complicazione esistenziale legata al sinistro subito.
Nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute – rilevante nella vita di relazione
(cfr. art. 2043 c.c.) – si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria – teoricamente pensata per qualunque persona 'medio borghese' – sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo - riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio
(anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico e irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice ha appropriatamente citato le sentenze della S.C. che aprono al meccanismo risarcitorio integrativo, ma non ha spiegato quali sarebbero state le
'caratteristiche personali' uniche e irripetibili del danneggiato, non risarcibili dal valore forfettario tabellare riconosciuto in questa sede.
Per tutto quanto detto, si può concludere che:
- il risarcimento dovuto non era coperto dalla somma già riconosciuta ante causam, e questo, dunque, giustifica l'iniziativa giudiziale;
- il dovuto ammonta, conclusivamente, detratto l'acconto già ricevuto, a € 19.628,00.
L'importo già riscosso può essere sottratto alla somma algebrica degli importi dovuti. In linea astratta, gli importi riconosciuti andrebbero devalutati all'epoca del sinistro, per produrre interessi al saggio legale dal dì del sinistro, potendosi riconoscere incrementi differenziali per il danno da svalutazione (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.), per l'ipotesi in cui il peso della svalutazione superi (il controvalore del)l'interesse.
In questo caso, la svalutazione non è assorbita dagli interessi: gli importi vanno quindi riconosciuti all'attualità.
3 Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.: si riconoscono valori compresi tra minimi e medi dello scaglione superiore a 26.000,00 euro, dal momento che l'acconto è stato corrisposto solo dopo la notificazione dell'atto introduttivo. L'assicurazione ha già corrisposto €
2.600,00, che vengono già detratti dall'importo riconosciuto nel dispositivo;
non è stata depositata nota spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3116/21 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, accertato il diritto al risarcimento del danno degli attori, nella misura precisata in parte motiva, detratti gli acconti già riscossi, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore degli attori di € 19.628,00, oltre interessi al saggio legale, dal pagamento al saldo;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese legali in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre € 786,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Così deciso, in Parma 11/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021 /3116 promossa da:
Parte_1
n.q. di eredi di Parte_2 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RONCHINI MARINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE –
e contro
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARLI PATRIZIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO –
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 09.07.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come note di trattazione, depositate per via telematica. 1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e n.q. di eredi di agiscono in giudizio per vedersi Pt_1 Parte_2 Persona_1 riconosciuti la somma massima risarcibile per i danni patiti da a seguito del Persona_1 sinistro patito il 13.03.2017, a San Secondo.
La difesa degli attori sostiene che, in quell'occasione, il convenuto aveva omesso di CP_1 dare precedenza al veicolo che sopraggiungeva all'intersezione tra via Toscanini e via Verdi: la Ford
Focus (tg. CN 045 YN), guidata da Persona_1
Nel presente giudizio, si è costituita la compagnia assicurativa, Controparte_2 CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Oggetto del giudizio è solo la quantificazione del danno procurato: la Compagnia Assicurativa non ha contestato la dinamica, ma solo l'entità delle lesioni subite, affermando che l'offerta formulata ante causam (€ 26.650,00, oltre € 2.600,00 per compensi) era sufficiente a soddisfare l'intera pretesa economica avanzata dal danneggiato. Se si discute di alcuni profili ricostruttivi, è solo per sottolineare la minima vis lesiva dell'impatto: tale profilo, tuttavia, non incide – solo per attingere a un formulario noto alle discipline di settore (non più attuale) – sul cd danno evento, bensì piuttosto sul danno-conseguenza.
Sulla base della documentazione prodotta in atti, ricavata dal fascicolo personale di parte attrice, che consente di ricostruire con certezza il decorso post-traumatico, seguito all'impatto del
13.03.2017, il CTU, con ragionamento analitico e puntuale, fornendo appropriata risposta alle sollecitazioni delle parti, ha, infine, così quantificato il danno alla persona:
- Danno biologico, 12-13%;
- ITP, 60 giorni al 75%, 150 al 50%, 120 al 25%.
- spese mediche documentate per € 934,00.
Richiamati i valori della Tabella del Tribunale di Milano (qui ripresi quale modello convenzionale di quantificazione del danno alla persona), il dovuto ammonta a (45.344 + 934,00 =)
46.278,00 euro.
Parte attrice ha chiesto la personalizzazione massima del danno.
Invero, la nuova 'confezione' delle Tabelle contempla già una percentuale di sofferenza, considerata parte integrante della limitazione funzionale, da cui discende una riduzione delle utilità personali godibili dal danneggiato (sulla base della valutazione, sviluppata dalla scienza medico-legale che qualsiasi trauma determina una cifra irreversibile di sofferenza, legata a una fisicità irrimediabilmente e/o temporaneamente compromessa).
2 Sulla scorta di tale assunto, si può affermare che la personalizzazione del danno è procedura che pretende un'inferenza logica – fondata su riscontri obiettivabili – ulteriori e diversi dalla mera allegazione di una complicazione esistenziale legata al sinistro subito.
Nella prospettiva che pare preferibile, individuata nel cd 'danno biologico' una figura di sistema, razionale, per la liquidazione forfettaria del danno non patrimoniale (globalmente inteso) ordinariamente riconducibile ad una lesione del bene vita/salute – rilevante nella vita di relazione
(cfr. art. 2043 c.c.) – si dirà che è ben possibile procedere ad una personalizzazione ogni qual volta le circostanze del caso concreto o le condizioni individuali del danneggiato suggeriscano che la liquidazione forfettaria – teoricamente pensata per qualunque persona 'medio borghese' – sia inadeguata.
Le prime (le circostanze del caso concreto) possono rilevare ogni qual volta la dinamica del fatto lesivo - riconducibile ad un fatto di reato accertato incidentalmente - possono aprire le porte al riconoscimento di un patimento di ordine morale, ulteriore e diverso dalla condizione di disagio
(anche morale) normalmente assorbita, per dato condiviso della scienza medico-legale, dalla valutazione del danno biologico.
Le seconde (le condizioni individuali del soggetto leso) possono rilevare ogni qual volta le caratteristiche personali del danneggiato consentono di tratteggiarne un profilo, unico e irripetibile, particolarmente compromesso dalle conseguenze dannose patite, come ad altri normalmente non accadrebbe.
Nel caso di specie, la difesa di parte attrice ha appropriatamente citato le sentenze della S.C. che aprono al meccanismo risarcitorio integrativo, ma non ha spiegato quali sarebbero state le
'caratteristiche personali' uniche e irripetibili del danneggiato, non risarcibili dal valore forfettario tabellare riconosciuto in questa sede.
Per tutto quanto detto, si può concludere che:
- il risarcimento dovuto non era coperto dalla somma già riconosciuta ante causam, e questo, dunque, giustifica l'iniziativa giudiziale;
- il dovuto ammonta, conclusivamente, detratto l'acconto già ricevuto, a € 19.628,00.
L'importo già riscosso può essere sottratto alla somma algebrica degli importi dovuti. In linea astratta, gli importi riconosciuti andrebbero devalutati all'epoca del sinistro, per produrre interessi al saggio legale dal dì del sinistro, potendosi riconoscere incrementi differenziali per il danno da svalutazione (arg. ex art. 1224, co. 2 c.c.), per l'ipotesi in cui il peso della svalutazione superi (il controvalore del)l'interesse.
In questo caso, la svalutazione non è assorbita dagli interessi: gli importi vanno quindi riconosciuti all'attualità.
3 Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.: si riconoscono valori compresi tra minimi e medi dello scaglione superiore a 26.000,00 euro, dal momento che l'acconto è stato corrisposto solo dopo la notificazione dell'atto introduttivo. L'assicurazione ha già corrisposto €
2.600,00, che vengono già detratti dall'importo riconosciuto nel dispositivo;
non è stata depositata nota spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3116/21 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, accertato il diritto al risarcimento del danno degli attori, nella misura precisata in parte motiva, detratti gli acconti già riscossi, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore degli attori di € 19.628,00, oltre interessi al saggio legale, dal pagamento al saldo;
condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese legali in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre € 786,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
Così deciso, in Parma 11/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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