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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 08/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.: 2307 /2017
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2307 /2017 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to Parte_1 C.F._1 ine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGN i elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N.12 85042 LAGONEGRO;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. LUZI CP_1 P.IVA_1
O , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente do IA PRETORIA C/O SEDE CP_1 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 8.11.2017 (poi iscritto al n. R.G. 2307/2017), Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “AN ZO” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – dal 18.3.2011 al 20.08.2011 per n. 108 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta 4° elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda AN ZO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online dal 10.03 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosame erito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2011, alle dipendenze della ditta AN ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 ricorso per carenza di legittimazione processuale ovv pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da escutere;
ammetteva la prova diretta articolata dall abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi per la parte ricorrente, CP_1 CP_2
ed .
[...] Controparte_3 Esa usa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 09.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data CP_1 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato in data 8.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 agric ncese ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che Il disconoscimento non deriva da mera CP_ sproporzione tra giornate denunciate all ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavor po alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da AN ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di str i o macchinari agricoli con il CP_ quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'i ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP_ denunciati all per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) ch spettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda CP_ ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento oro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal AN quali titoli CP_ sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Ag delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, CP_ nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal AN all come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie l figlio di AN ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la CP_ sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la ione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di CP_ lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ri nte considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito di essere amico del marito della da tanti anni, Controparte_3 Pt_1 CP
. “ La signora è di Pedali di Viggianello, non siamo parenti. Ho cause contro l in quanto mi hanno Controparte_4 agricole lavorate sia per l'azienda che per l'azienda francese. Quando ci sia osciuti, nel 2011, la CP_4 ricorrente lavorava per la ditta francese, mentre io lavo 'azienda Mi pare abbia lavorato da Marzo ad agosto, del CP_4 2011, mentre io ho lavorato da maggio a settembre, ho finito di lavorare . Il marito mi disse che le serviva un passaggio per andare al lavoro siccome le aziende erano vicine;
Io utilizzavo la mia macchina. Qualche volta davo un passaggio anche ad un'amica della quando perdeva il pullman, di cui non so dire il nome, so che era di Viggianello. Che io ricordi, la ricorrente ha Pt_1 lavor francese soltanto nel 2011. Non so che mansioni svolgesse la nel periodo in cui ha lavorato da AN. Posso Pt_1 riferire che quando io ho lavorato negli anni 2014-2015-2016 ci occupav lla coltivazione di pomodori, melanzane
[...] e altri ortaggi. Durante il viaggio in auto non parlavamo di lavoro, pertanto non so riferire circa le mansioni in concreto Parte_2 la ricorrente. L'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 15.00, facevamo lo stesso orario anche se lavoravamo per aziende diverse. Prima di viaggiare con me, la signora viaggiava con l'autobus della ditta Sam. Poi ha deciso di viaggiare con me per Pt_1 comodità dell'orario, partivamo più tardi e ar o prima . Nel corso della giornata lavorativa non ci vedevamo incontravamo nonostante la vicinanza delle aziende i terreni delle due aziende erano confinanti (…).” Il teste ha, invece, riferito: “(…) ho lavorato per AN ZO per 31 anni circa. Ho lavorato CP_2 sempre con lui;
so circa 10 anni fa ho lavorato per AN e per un'altra azienda. L' mi ha cancellato le CP_1 giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari c cora in corso. (…) lavoravamo a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il AN aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i Persona_1 braccianti nei vari terreni c UCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di AN ZO l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il AN;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda AN ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione Per_ (SICILIA – ). I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono Pt_3 le celle frigorif li operati, ed un'altra linea di produzione pe ncentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di AN sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Non Controparte_5 CP_6 ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano sempre. I ri ine maggi r la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di , sino in Cassano e distante 5-6 km da Controparte_7 Persona_3 q In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ale dell – non ricordo l'anno. A CP_1 contrada Garda aveva terreni in affitto AN. Non ricordo gli anni. I terreni erano di a ¾ anni non li abbiamo Per_4 coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Parte_4 Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Gard orenzo la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Persona_5 Persona_6 Caposquadra/operaio. L'orario er co te dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di AN ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. AN ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a Persona_7 lavoro da 4 anni. La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava AN in Per_7 contanti. Adesso solo ava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori
– Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato CP_1 di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha CP_1 Parte_5 lavo AN per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. AN è un uomo al a i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di AN ZO, a Castrovillari. (…)
la conosco perché ha lavorato per francese, credo dal 2011, per tre anni il suo periodo di lavoro era da Marzo Parte_1 signora non molto alta, aveva i capelli scuri e corti, era robusta, diciamo normale. Viaggiava con il pullman della SAM. …” CP_
Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di fa ella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lav fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che CP_2 anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso anche in det rasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, CP_8 appare evide ta inattendibilità del teste . Inoltre, non ha prestato attività lavorativa CP_2 CP_3 insieme alla ricorrente nell'anno 2011, deducendo d vorato p da in quell'anno. Inoltre il CP_4 teste ha dichiarato che la ricorrente viaggiava con lui, mentre il tes ha dichiarato che la CP_3 CP_2 a il luogo di lavoro con l'autobus della SAM. Il teste ltresì, della presenza Pt_1 CP_3 eni di Contrada Prainetta di piante di agrumi, sebbene poche. smentisce la circostanza: Nel CP_2 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due ann l 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Controparte_5 CP_6 e è anc indicato dai due testimoni: il teste riferisce di un orario CP_3 fisso dalle 7 alle 15 mentre il teste riferisce che “L'orario era dalle 7 un'ora di pausa. In estate CP_2 dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di p Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto, il teste non ha affatto lavorato unitamente alla ricorrente CP_3 nell'anno 2011, sicché nulla può riferire in punto di eterodirezione e subordinazione, mentre il teste CP_2 non può ritenersi attendibile avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fin di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9/10/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2307 /2017 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to Parte_1 C.F._1 ine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGN i elett.te domicilia in PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA N.12 85042 LAGONEGRO;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. LUZI CP_1 P.IVA_1
O , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente do IA PRETORIA C/O SEDE CP_1 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 8.11.2017 (poi iscritto al n. R.G. 2307/2017), Parte_1 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “AN ZO” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – dal 18.3.2011 al 20.08.2011 per n. 108 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta 4° elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda AN ZO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online dal 10.03 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei CP_1 lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosame erito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2011, alle dipendenze della ditta AN ZO, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Viggianello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_1 ricorso per carenza di legittimazione processuale ovv pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da escutere;
ammetteva la prova diretta articolata dall abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi per la parte ricorrente, CP_1 CP_2
ed .
[...] Controparte_3 Esa usa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 09.10.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data CP_1 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato in data 8.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda CP_1 agric ncese ZO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tale elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che Il disconoscimento non deriva da mera CP_ sproporzione tra giornate denunciate all ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavor po alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da AN ZO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di str i o macchinari agricoli con il CP_ quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'i ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN ZO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli CP_ denunciati all per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) ch spettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda CP_ ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento oro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal AN quali titoli CP_ sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Ag delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, CP_ nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal AN all come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie l figlio di AN ZO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la CP_ sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la ione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni. 3.1. Entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di CP_ lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ri nte considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito di essere amico del marito della da tanti anni, Controparte_3 Pt_1 CP
. “ La signora è di Pedali di Viggianello, non siamo parenti. Ho cause contro l in quanto mi hanno Controparte_4 agricole lavorate sia per l'azienda che per l'azienda francese. Quando ci sia osciuti, nel 2011, la CP_4 ricorrente lavorava per la ditta francese, mentre io lavo 'azienda Mi pare abbia lavorato da Marzo ad agosto, del CP_4 2011, mentre io ho lavorato da maggio a settembre, ho finito di lavorare . Il marito mi disse che le serviva un passaggio per andare al lavoro siccome le aziende erano vicine;
Io utilizzavo la mia macchina. Qualche volta davo un passaggio anche ad un'amica della quando perdeva il pullman, di cui non so dire il nome, so che era di Viggianello. Che io ricordi, la ricorrente ha Pt_1 lavor francese soltanto nel 2011. Non so che mansioni svolgesse la nel periodo in cui ha lavorato da AN. Posso Pt_1 riferire che quando io ho lavorato negli anni 2014-2015-2016 ci occupav lla coltivazione di pomodori, melanzane
[...] e altri ortaggi. Durante il viaggio in auto non parlavamo di lavoro, pertanto non so riferire circa le mansioni in concreto Parte_2 la ricorrente. L'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 15.00, facevamo lo stesso orario anche se lavoravamo per aziende diverse. Prima di viaggiare con me, la signora viaggiava con l'autobus della ditta Sam. Poi ha deciso di viaggiare con me per Pt_1 comodità dell'orario, partivamo più tardi e ar o prima . Nel corso della giornata lavorativa non ci vedevamo incontravamo nonostante la vicinanza delle aziende i terreni delle due aziende erano confinanti (…).” Il teste ha, invece, riferito: “(…) ho lavorato per AN ZO per 31 anni circa. Ho lavorato CP_2 sempre con lui;
so circa 10 anni fa ho lavorato per AN e per un'altra azienda. L' mi ha cancellato le CP_1 giornate relative a 10 anni, dal 2006-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari c cora in corso. (…) lavoravamo a Cassano allo ionio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e Sibari, dove il AN aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i Persona_1 braccianti nei vari terreni c UCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di AN ZO l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il AN;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda AN ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione Per_ (SICILIA – ). I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono Pt_3 le celle frigorif li operati, ed un'altra linea di produzione pe ncentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di AN sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Non Controparte_5 CP_6 ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a Cassano sempre. I ri ine maggi r la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l in quella occasione. Eravamo in un terreno di , sino in Cassano e distante 5-6 km da Controparte_7 Persona_3 q In quella occasione eravamo oltre 100 operai;
ale dell – non ricordo l'anno. A CP_1 contrada Garda aveva terreni in affitto AN. Non ricordo gli anni. I terreni erano di a ¾ anni non li abbiamo Per_4 coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del 2010, ed abbiamo coltivato Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Parte_4 Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Gard orenzo la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Persona_5 Persona_6 Caposquadra/operaio. L'orario er co te dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di AN ZO. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. AN ZO ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a Persona_7 lavoro da 4 anni. La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava AN in Per_7 contanti. Adesso solo ava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori
– Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato CP_1 di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha CP_1 Parte_5 lavo AN per 9 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. AN è un uomo al a i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di AN ZO, a Castrovillari. (…)
la conosco perché ha lavorato per francese, credo dal 2011, per tre anni il suo periodo di lavoro era da Marzo Parte_1 signora non molto alta, aveva i capelli scuri e corti, era robusta, diciamo normale. Viaggiava con il pullman della SAM. …” CP_
Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di fa ella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN ZO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP_ denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lav fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che CP_2 anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come era in corso anche in det rasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, CP_8 appare evide ta inattendibilità del teste . Inoltre, non ha prestato attività lavorativa CP_2 CP_3 insieme alla ricorrente nell'anno 2011, deducendo d vorato p da in quell'anno. Inoltre il CP_4 teste ha dichiarato che la ricorrente viaggiava con lui, mentre il tes ha dichiarato che la CP_3 CP_2 a il luogo di lavoro con l'autobus della SAM. Il teste ltresì, della presenza Pt_1 CP_3 eni di Contrada Prainetta di piante di agrumi, sebbene poche. smentisce la circostanza: Nel CP_2 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due ann l 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a , vicino a di Corigliano. Controparte_5 CP_6 e è anc indicato dai due testimoni: il teste riferisce di un orario CP_3 fisso dalle 7 alle 15 mentre il teste riferisce che “L'orario era dalle 7 un'ora di pausa. In estate CP_2 dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di p Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di FR non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto, il teste non ha affatto lavorato unitamente alla ricorrente CP_3 nell'anno 2011, sicché nulla può riferire in punto di eterodirezione e subordinazione, mentre il teste CP_2 non può ritenersi attendibile avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fin di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) fissa in giorni sessanta ex art. 429 c.p.c. il termine per il deposito della motivazione. LAGONEGRO, 9/10/2024 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo