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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1162/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.6490/2021 pubblicata il 17/11/2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Palombi e Nilia Aversa
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuoco CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il deduceva di aver lavorato CP_1 alle dipendenze della con inquadramento Parte_1 nel livello 3 del CCNL Telecomunicazioni, qualifica di addetto al call center, ma di aver diritto all'inquadramento nel livello 5 di
Operatore Specialista di Customer Care o, in subordine, nel livello 4 di Operatore di Call Center Customer Care, con condanna della resistente al pagamento delle correlate differenze retributive. La società resistente contestava la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto, eccependo che il ricorrente, nell'ambito delle singole commesse a cui era stato assegnato, aveva sempre operato in totale assenza di autonomia esecutiva o decisionale nella gestione della clientela, seguendo procedure e metodologie definite e sotto il controllo di diretti superiori gerarchici –
Team Leader -, senza alcuna attività specialistica né elevata conoscenza tecnica;
eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 27 febbraio 2020.
Istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso quanto al riconoscimento della richiesta subordinata di inquadramento nel quarto livello ritenendo che dalla prova testimoniale espletata nonché da quella acquisita dal giudizio RG 24099/2019 (con analogo oggetto) fosse emerso che che l'attività svolta dal ricorrente non si era limitata alla mera informazione generale, al supporto commerciale e alla vendita di servizi, ma si era estesa all'assistenza commerciale, tecnica e amministrativa dell'utenza. Quanto all'eccezione di prescrizione il GL la disattendeva atteso il rapporto di lavoro ancora in essere. Conclusivamente con la sentenza appellata il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1 luglio 2008 e condannava parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dal 1 aprile 2008; compensava le spese di lite per un terzo, condannando la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi delle spese nella misura di euro 1.600,00 con distrazione.
pag. 2/18 Propone appello la eccependo: Parte_1
-la non corretta applicazione del CCNL Telecomunicazioni avendo il
GL proceduto ad una semplificazione eccessiva dei tratti caratterizzanti ciascuna posizione professionale, giungendo quindi ad individuare in maniera erronea il “discrimine” tra il contenuto delle mansioni afferenti al IV e di quelle riferibili al III indicato nello svolgimento di “attività di interfaccia sui servizi e funzioni delle reti” e nella “assistenza commerciale con interfaccia verso la rete commerciale”, richiedendo, al contrario, il terzo livello solo specifiche cognizioni teorico-pratiche (e non “conoscenze”) circoscritte ai metodi di lavoro ed alle procedure definite, mentre i lavoratori inquadrati al IV livello sono in possesso di “qualificate conoscenze di tipo specialistico”, ovvero capacità più generali della mera cognizione di una specifica procedura (cioè abilità “qualificate”),
-che il ricorrente non aveva provato il possesso di conoscenze qualificate di tipo specialistico, di capacità di valutazione ed elaborazione di più elementi delle attività di competenza, di autonomia adeguata nello svolgimento dei compiti assegnati,
-che la testimonianza dei sig.ri e doveva essere Tes_1 CP_2 dichiarata inammissibile o comunque integralmente stralciata ovvero, in ultima istanza, quantomeno valutata come scarsamente attendibile poiché parti in un giudizio (allora) pendente nei confronti della odierna appellante avente il medesimo oggetto,
-che nessuno dei testimoni aveva provato in capo al ricorrente: il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico,
l'adeguata complessità delle operazioni svolte, la capacità di valutazione ed elaborazione rispetto alle procedure definite,
l'autonomia e responsabilità del proprio operato, lo svolgimento di percorsi formativi idonei, lo svolgimento di attività di coordinamento di altri lavoratori,
pag. 3/18 -che il ricorrente aveva sempre operato in totale assenza di autonomia esecutiva o decisionale nella gestione dei clienti, basandosi su procedure standardizzate e metodologie imposte dai committenti, presenti sui sistemi di CRM dei committenti stessi, seguendo tra l'altro le indicazioni operative dei responsabili
(Team Leader), né aveva mai svolto attività di tipo specialistico né di elevata conoscenza tecnica, né aveva mai coordinato altre risorse,
-che erroneamente il GL non aveva applicato la prescrizione ritualmente eccepita godendo il ricorrente della garanzia di stabilità del rapporto all'indomani della legge n.92/2012 confermata nei principi dal d.lgs. 23/2015, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del doppio grado. avversa l'appello rilevando: CP_1
-che il GL, dopo aver richiamato le diverse figure professionali riconducibili al 3°, 4° e 5° livello e le relative declaratorie, aveva correttamente evidenziato i principali elementi di differenziazione fra detti livelli, valutando le risultanze istruttorie proprio alla luce dei predetti tratti caratterizzanti,
-che nell'ambito della commessa egli, interloquendo CP_3 con l'utente, operava in autonomia e con capacità di valutazione personale per la risoluzione delle problematiche su servizi telefonici (voce e dati), rimborsi, sospensioni di sim, piani tariffari, ecc.,
-che nell'ambito dell'assistenza amministrativa vagliava autonomamente la fondatezza del reclamo, stabilendo se procedere o meno al rimborso ovvero se disattivare o meno il servizio contestato,
-che nell'ambito dell'assistenza commerciale non si era limitato alla mera informazione all'utenza delle offerte commerciali pag. 4/18 disponibili, ma nell'ambito di un'attività di “retention” di clienti insoddisfatti aveva il compito di proporre offerte fidelizzanti, individuando tra le varie proposte commerciali attive in quel momento quella più idonea al profilo dell'interlocutore,
-che nell'ambito dell'assistenza tecnica egli utilizzava le conoscenze acquisite durante la formazione e sul campo, i manuali informatici e le varie procedure del portale Jack, interfacciandosi con la clientela risolvendo le problematiche e i disservizi di natura tecnica che si presentavano su collegamenti telefonici, internet, sms ecc.,
-che nel IV livello erano previste “qualificate conoscenze di tipo specialistico conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”,
-che per i testi e l'eccezione ex art. 246 c.p.c. Tes_1 CP_2
è stata sollevata tardivamente dalla società (solo in appello) e, comunque, è infondata secondo i principi dettati dalla S.C. in materia,
-che, al contrario, i testi indicati dalla erano Pt_1 inattendibili: la teste era una “business manager” quindi Tes_2 non in grado di riferire sulla specifica prestazione lavorativa di esso lavoratore ed inoltre la stessa si era contraddetta in merito alle competenze sui rimborsi,
-che il requisito del coordinamento di altri lavoratori previsto nella declaratoria del IV livello non è un requisito necessario per sussumere l'attività svolta da un lavoratore in tale livello
(essendo usato l'avverbio “inoltre”),
-che è infondata l'eccezione di prescrizione alla luce della sentenza n.26246/2022 della Cassazione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente pag. 5/18 relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
L'appello è infondato;
la questione oggetto di appello è stata già oggetto di plurime decisioni da parte di questa Corte (da ultimo sentenza n.723/25), le cui condivisibili motivazioni possono essere richiamate anche in questa sede (art.118 disp. att. cpc).
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore “Il giudice di merito … deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono
i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata” (cfr. ex multis
Cass. n. 14608/01, n.3069/2005, n.8589/15).
In altre parole “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, sulla non adeguata complessità dei compiti svolti dal ricorrente, in relazione al IV livello pag. 6/18 riconosciuto nella impugnata sentenza, sostenendosi invece che le mansioni svolte consistano in attività di tipo operativo, caratterizzate da un livello di complessità medio-basso, con il supporto di un manuale di istruzioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al IV livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico- operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Al III livello appartengono, secondo la relativa declaratoria, “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Il CCNL delinea poi, nell'ambito delle mansioni di IV livello, il profilo professionale di “operatore di call center/customer care”:
pag. 7/18 “lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale
e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.
Tra le mansioni afferenti al III livello, il CCNL individua il profilo professionale dell'“addetto al call center”, ossia:
“lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità al IV livello retributivo del CCNL di settore delle mansioni svolte dal ricorrente.
Il teste (dipendente della dal 2007 e Testimone_3 Pt_1 collega di lavoro del ha riferito “Abbiamo fatto lo CP_1 stesso percorso, fino al 2009 abbiamo lavorato nella commessa
pag. 8/18 892000 e poi nella commessa sempre nel CP_3 CP_3 servizio Night. Da gennaio 2017 entrambi siamo assegnati alla commessa Trenitalia. Posso dire che le attività e le mansioni del servizio Vodafone Night sono le stesse del servizio Day. Sia io che il ricorrente abbiamo fatto specifici corsi di formazione di durata di diversi giorni per apprendere l'uso degli applicativi da utilizzare per le mansioni lavorative;
poi abbiamo avuto anche aggiornamenti sul campo. Tale formazione era curata da personale
. Posso confermare integralmente i capi 13 e 13.a del Pt_1 ricorso, precisando che il ricorrente ha gestito i reclami sia per le utenze ricaricabili – SIM, sia per gli abbonamenti e che per i rimborsi per le prime si utilizzava l'applicativo Orione e per le altre l'applicativo Mercurio. Circa i reclami tecnici, il ricorrente provvedeva a seguire le procedure degli applicativi per risolvere il problema, se non si riusciva si faceva una segnalazione, sempre con il sistema applicativo, al Supporto tecnico , che poi provvedeva. Confermo che si utilizzava CP_3 gli applicativi Arte, Nevian e Omnimap. L'operatore procedeva alle verifiche indicate dall'applicativo in contatto con l'utente, in caso di mancata risoluzione si indicava nell'applicativo, mediante il c.d. TT, cioè un Trouble Ticket, cioè la segnalazione alla struttura tecnica. Posso confermare il capo 13.b. e il capo 14 del ricorso. Posso precisare che per ogni cliente che ci contattava si apriva, nella schermata personale, un “semaforo” che consigliava di proporre determinate offerte, tra le quali noi dovevamo scegliere quale proporre al cliente, in base alle sue caratteristiche che vedevamo dai dati di utilizzo della SIM. Oltre
a tali offerte, in caso in cui il cliente manifestava la volontà di cambiare gestore, si poteva proporre altre promozioni più favorevoli. Bisognava verificare il singolo cliente, capire il livello di insoddisfazione e proporgli una promozione adeguata.
pag. 9/18 Ancora si potevano proporre offerte di nuovi contratti ad esempio ai clienti di rete mobile, per farli passare a CP_3 CP_3 anche su linea fissa. Preciso che la linea ADSL si attiva su utenza fissa. Per la sospensione di SIM si procede a identificazione dell'utente, con controllo dei dati anagrafici e anche di quelli relativi all'utilizzo della SIM, dati che si traggono dall'applicativo OCA. Le domande per l'identificazione erano standard, ma poteva il singolo operatore approfondire, pur sempre in relazione ai dati forniti dal sistema. Nel caso di identificazione con esito negativo, si poteva negare la sospensione. In ordine ai rimborsi per indebiti addebiti,
l'operatore poteva fare il riaccredito fino a euro 99 per gli abbonamenti e fino a euro 50 per le SIM. Fatti i dovuti controlli con gli applicativi, l'operatore poteva disporre il rimborso che per le SIM avveniva subito, mentre per gli abbonamenti era inserito nella fatturazione successiva. Nei limiti degli importi di cui sopra non è necessaria alcuna autorizzazione dei Team
Leader, è il singolo operatore che, ripeto fatti i controlli, provvede al rimborso, assumendosi la relativa responsabilità”.
La teste (ex dipendente da novembre 2011 Tes_4 Pt_1 fino al dicembre 2019 come collega di lavoro del ha CP_1 dichiarato di aver lavorato anche ella alla commessa servizio
190 fino al 2017; in merito alle mansioni svolte ha CP_3 richiamato quanto dichiarato nella causa n.24099/19 (i cui verbali di prova sono stati acquisiti dal GL) e cioè “Circa i reclami e altre attività tecniche, e in particolare per la configurazione degli apparati e per i problemi lamentati dal cliente al telefono, in genere riguardanti l'impossibilità di navigazione in internet, si effettuavano verifiche preliminari circa il credito residuo, attivazione delle promozioni per la navigazione, residuo di traffico dati secondo la promozione attiva, configurazione del
pag. 10/18 cellulare per cui si chiedeva al cliente di entrare nel menu di
“impostazioni” del telefono e verificare se era attiva la connessione dati e se risultava il punto di accesso a internet. In caso in cui, dopo i predetti controlli, il problema persisteva, si procedeva con una sospensione e successiva riattivazione della
SIM, dopo i controlli di sistema mediante l'applicativo OCA. A volte era necessario lavorare tali pratiche in back office perché
i controlli di sistema erano più lunghi e quindi eravamo noi a contattare i clienti per comunicare la riattivazione della SIM, che avevamo avuto dal sistema. Il sistema Jack era un motore di ricerca, che l'azienda ci forniva per risolvere una serie di problematiche tecniche che potevano verificarsi per la clientela.
In base al problema, alla tipologia di cliente, si interrogava il sistema, digitando la richiesta e venivano visualizzate le indicazioni da seguire per la risoluzione del problema. Erano indicazioni di cornice, con le eventuali verifiche da fare insieme ai clienti, poi noi operatori davamo ai clienti le indicazioni caso per caso. Se non si risolveva con le soluzioni fornite da
Jack, si apriva il c.d. trouble ticket, cioè si inseriva
l'annotazione in un altro programma, se ben ricordo il CCM, che arrivava alla struttura tecnica, cioè allo STU, che poi la lavorava secondo la loro organizzazione. Attraverso lo stesso sistema noi potevamo verificare gli esiti degli interventi tecnici
e ciò era utile anche per regolarci per i casi analoghi successivi;
“Circa l'attività di fidelizzazione dei clienti, posso dire che si proponevano eventuali promozioni e offerte, secondo una lista che compariva in CCM, dove c'era un “semaforo” mediante cui si apriva una finestra e all'interno di essa comparivano le promozioni. Ricordo che se il semaforo era verde significava che
c'erano promozioni dedicate. Si proponevano le varie offerte in base alla tipologia del cliente, del consumo abituale i cui dati
pag. 11/18 potevano essere desunti con verifica dal sistema OCA. Così se si verificava un uso notevole di un servizio, ad es. sms, si proponeva l'offerta corrispondente ove presente. Preciso che tale attività veniva svolta a margine della telefonata di segnalazione di guasto tecnico oppure di altri disservizi anche inerenti a reclami con rimborso. Preciso che oltre a quelle segnalate dal sistema CCM, potevamo anche proporre altre offerte tra quelle esistenti e di cui venivamo messi a conoscenza con la periodica attività di formazione e aggiornamento. Preciso ancora che le offerte erano messe in serie nel sistema, ma l'operatore poteva scegliere quale proporre in base alla tipologia specifica del cliente, scegliendo quella più confacente. (….) Per la c.d fidelizzazione posso precisare che quando il cliente chiamava, il sistema lanciava dei pop-up, in cui apparivano delle promozioni da proporre al cliente. Oltre a tali promozioni che ci venivano suggerite, era poi nostro compito verificare, in base ai programmi in uso, se ci fossero altre proposte compatibili con i profili dei clienti e le loro richieste, anche specificamente precisate nel corso della chiamata. Se i clienti prestavano il loro consenso potevamo attivare le promozioni”.
La teste ha riferito: “Posso confermare che gli Tes_5 operatori potevano procedere ai rimborsi, sempre per le SIM, nel caso si riscontrasse in base all'applicativo Jack che il rimborso fosse dovuto;
in tal caso per importi fino a euro 14.99
l'operatore procedeva in autonomia utilizzando l'applicativo
Orione; per importi superiori a euro 14,99 e fino a 99 euro era necessaria l'autorizzazione del Team Leader”.
Con riguardo alle testimonianze di e , come già CP_2 Tes_1 evidenziato dal Giudice di primo grado, non è configurabile alcuna incapacità a testimoniare per il solo fatto che avessero un contenzioso in atto con la datrice di lavoro (l'interesse pag. 12/18 presupposto dall'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale e non quello di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
Cass. civ. n.
11034/2006) tanto più che il GL ha evidenziato come le dichiarazioni dei predetti testi fossero dotate di un adeguato grado di attendibilità, trovando riscontro nelle altre risultanze istruttorie e non contrastando, in particolare, con la sostanza delle dichiarazioni rese dai testi escussi su istanza di parte resistente.
Dalle richiamate deposizioni si evince la peculiarità delle attività svolte, in particolare nell'ambito della commessa
, non limitate alla mera informazione generale ed offerta CP_3 commerciale, ma finalizzate anche alla risoluzione di problemi, di natura commerciale, amministrativa e tecnica, sia in relazione alla linea telefonica sia alla rete internet. Emerge anche l'autonomia operativa e decisionale, di cui disponeva il lavoratore, nel provvedere direttamente ai rimborsi fino ad un determinato importo, nel risolvere guasti e disservizi mediante le indicazioni di cornice fornite dal sistema Jack da adattare al caso specifico, nel proporre offerte commerciali e fornire le relative informazioni nell'ambito di una lista o comunque presenti nel sistema. Tali attività, sotto il profilo contenutistico, caratterizzano il IV livello e lo distinguono rispetto al III livello, il cui profilo professionale dell'addetto al call center svolge un'attività circoscritta alla informazione commerciale o alla vendita di servizi, senza occuparsi della risoluzione di pag. 13/18 problemi tecnici o di natura amministrativa, oggetto di segnalazioni o reclami da parte degli utenti.
Inoltre, la , tra le attività svolte dal ricorrente indica CP_2 anche quella di back office, che certamente non rientra tra quelle espletate dall'addetto al call center, il quale, come anzi detto, si limita a fornire informazioni commerciali alla clientela.
La società appellante eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale con decorrenza in corso di rapporto.
Con la recente sentenza n. 26246/2022 pubblicata il 6/9/2022, la
Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infatti “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022,
n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel pag. 14/18 posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'… Così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione 'contro ogni illegittima risoluzione' nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del
2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”. La S.C. ha quindi “escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della pag. 15/18 sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. n. 26246/2022 cit.).
Partendo da tali arresti ed esaminando la nuova disciplina del licenziamento posta dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs n. 23 del 2015, è agevole notare che questa, a differenza del regime originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento, mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria. Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012
(Legge Fornero) all'art. 18 L. n. 300 del 1970 e poi dal D.Lgs.
23/2015 (cd. Jobs Act), la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro. L'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria.
Nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di pag. 16/18 lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si può non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, compensate per 1/3 per via della controvertibilità dell'interpretazione giurisprudenziale sulla prescrizione ed i suoi mutamenti, si liquidano come da dispositivo per il residuo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che, compensate per un terzo, liquida per la residua parte in complessivi euro 1.937,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 17/18 Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1162/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.6490/2021 pubblicata il 17/11/2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Palombi e Nilia Aversa
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cuoco CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il deduceva di aver lavorato CP_1 alle dipendenze della con inquadramento Parte_1 nel livello 3 del CCNL Telecomunicazioni, qualifica di addetto al call center, ma di aver diritto all'inquadramento nel livello 5 di
Operatore Specialista di Customer Care o, in subordine, nel livello 4 di Operatore di Call Center Customer Care, con condanna della resistente al pagamento delle correlate differenze retributive. La società resistente contestava la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto, eccependo che il ricorrente, nell'ambito delle singole commesse a cui era stato assegnato, aveva sempre operato in totale assenza di autonomia esecutiva o decisionale nella gestione della clientela, seguendo procedure e metodologie definite e sotto il controllo di diretti superiori gerarchici –
Team Leader -, senza alcuna attività specialistica né elevata conoscenza tecnica;
eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data 27 febbraio 2020.
Istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso quanto al riconoscimento della richiesta subordinata di inquadramento nel quarto livello ritenendo che dalla prova testimoniale espletata nonché da quella acquisita dal giudizio RG 24099/2019 (con analogo oggetto) fosse emerso che che l'attività svolta dal ricorrente non si era limitata alla mera informazione generale, al supporto commerciale e alla vendita di servizi, ma si era estesa all'assistenza commerciale, tecnica e amministrativa dell'utenza. Quanto all'eccezione di prescrizione il GL la disattendeva atteso il rapporto di lavoro ancora in essere. Conclusivamente con la sentenza appellata il Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 4° livello, profilo professionale di operatore di call center, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1 luglio 2008 e condannava parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, da quantificarsi in separato giudizio, con decorrenza dal 1 aprile 2008; compensava le spese di lite per un terzo, condannando la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi delle spese nella misura di euro 1.600,00 con distrazione.
pag. 2/18 Propone appello la eccependo: Parte_1
-la non corretta applicazione del CCNL Telecomunicazioni avendo il
GL proceduto ad una semplificazione eccessiva dei tratti caratterizzanti ciascuna posizione professionale, giungendo quindi ad individuare in maniera erronea il “discrimine” tra il contenuto delle mansioni afferenti al IV e di quelle riferibili al III indicato nello svolgimento di “attività di interfaccia sui servizi e funzioni delle reti” e nella “assistenza commerciale con interfaccia verso la rete commerciale”, richiedendo, al contrario, il terzo livello solo specifiche cognizioni teorico-pratiche (e non “conoscenze”) circoscritte ai metodi di lavoro ed alle procedure definite, mentre i lavoratori inquadrati al IV livello sono in possesso di “qualificate conoscenze di tipo specialistico”, ovvero capacità più generali della mera cognizione di una specifica procedura (cioè abilità “qualificate”),
-che il ricorrente non aveva provato il possesso di conoscenze qualificate di tipo specialistico, di capacità di valutazione ed elaborazione di più elementi delle attività di competenza, di autonomia adeguata nello svolgimento dei compiti assegnati,
-che la testimonianza dei sig.ri e doveva essere Tes_1 CP_2 dichiarata inammissibile o comunque integralmente stralciata ovvero, in ultima istanza, quantomeno valutata come scarsamente attendibile poiché parti in un giudizio (allora) pendente nei confronti della odierna appellante avente il medesimo oggetto,
-che nessuno dei testimoni aveva provato in capo al ricorrente: il possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico,
l'adeguata complessità delle operazioni svolte, la capacità di valutazione ed elaborazione rispetto alle procedure definite,
l'autonomia e responsabilità del proprio operato, lo svolgimento di percorsi formativi idonei, lo svolgimento di attività di coordinamento di altri lavoratori,
pag. 3/18 -che il ricorrente aveva sempre operato in totale assenza di autonomia esecutiva o decisionale nella gestione dei clienti, basandosi su procedure standardizzate e metodologie imposte dai committenti, presenti sui sistemi di CRM dei committenti stessi, seguendo tra l'altro le indicazioni operative dei responsabili
(Team Leader), né aveva mai svolto attività di tipo specialistico né di elevata conoscenza tecnica, né aveva mai coordinato altre risorse,
-che erroneamente il GL non aveva applicato la prescrizione ritualmente eccepita godendo il ricorrente della garanzia di stabilità del rapporto all'indomani della legge n.92/2012 confermata nei principi dal d.lgs. 23/2015, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del doppio grado. avversa l'appello rilevando: CP_1
-che il GL, dopo aver richiamato le diverse figure professionali riconducibili al 3°, 4° e 5° livello e le relative declaratorie, aveva correttamente evidenziato i principali elementi di differenziazione fra detti livelli, valutando le risultanze istruttorie proprio alla luce dei predetti tratti caratterizzanti,
-che nell'ambito della commessa egli, interloquendo CP_3 con l'utente, operava in autonomia e con capacità di valutazione personale per la risoluzione delle problematiche su servizi telefonici (voce e dati), rimborsi, sospensioni di sim, piani tariffari, ecc.,
-che nell'ambito dell'assistenza amministrativa vagliava autonomamente la fondatezza del reclamo, stabilendo se procedere o meno al rimborso ovvero se disattivare o meno il servizio contestato,
-che nell'ambito dell'assistenza commerciale non si era limitato alla mera informazione all'utenza delle offerte commerciali pag. 4/18 disponibili, ma nell'ambito di un'attività di “retention” di clienti insoddisfatti aveva il compito di proporre offerte fidelizzanti, individuando tra le varie proposte commerciali attive in quel momento quella più idonea al profilo dell'interlocutore,
-che nell'ambito dell'assistenza tecnica egli utilizzava le conoscenze acquisite durante la formazione e sul campo, i manuali informatici e le varie procedure del portale Jack, interfacciandosi con la clientela risolvendo le problematiche e i disservizi di natura tecnica che si presentavano su collegamenti telefonici, internet, sms ecc.,
-che nel IV livello erano previste “qualificate conoscenze di tipo specialistico conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”,
-che per i testi e l'eccezione ex art. 246 c.p.c. Tes_1 CP_2
è stata sollevata tardivamente dalla società (solo in appello) e, comunque, è infondata secondo i principi dettati dalla S.C. in materia,
-che, al contrario, i testi indicati dalla erano Pt_1 inattendibili: la teste era una “business manager” quindi Tes_2 non in grado di riferire sulla specifica prestazione lavorativa di esso lavoratore ed inoltre la stessa si era contraddetta in merito alle competenze sui rimborsi,
-che il requisito del coordinamento di altri lavoratori previsto nella declaratoria del IV livello non è un requisito necessario per sussumere l'attività svolta da un lavoratore in tale livello
(essendo usato l'avverbio “inoltre”),
-che è infondata l'eccezione di prescrizione alla luce della sentenza n.26246/2022 della Cassazione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente pag. 5/18 relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello è infondato;
la questione oggetto di appello è stata già oggetto di plurime decisioni da parte di questa Corte (da ultimo sentenza n.723/25), le cui condivisibili motivazioni possono essere richiamate anche in questa sede (art.118 disp. att. cpc).
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore “Il giudice di merito … deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono
i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata” (cfr. ex multis
Cass. n. 14608/01, n.3069/2005, n.8589/15).
In altre parole “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, sulla non adeguata complessità dei compiti svolti dal ricorrente, in relazione al IV livello pag. 6/18 riconosciuto nella impugnata sentenza, sostenendosi invece che le mansioni svolte consistano in attività di tipo operativo, caratterizzate da un livello di complessità medio-basso, con il supporto di un manuale di istruzioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo.
Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al IV livello “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico- operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”. Al III livello appartengono, secondo la relativa declaratoria, “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Il CCNL delinea poi, nell'ambito delle mansioni di IV livello, il profilo professionale di “operatore di call center/customer care”:
pag. 7/18 “lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale
e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.
Tra le mansioni afferenti al III livello, il CCNL individua il profilo professionale dell'“addetto al call center”, ossia:
“lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità al IV livello retributivo del CCNL di settore delle mansioni svolte dal ricorrente.
Il teste (dipendente della dal 2007 e Testimone_3 Pt_1 collega di lavoro del ha riferito “Abbiamo fatto lo CP_1 stesso percorso, fino al 2009 abbiamo lavorato nella commessa
pag. 8/18 892000 e poi nella commessa sempre nel CP_3 CP_3 servizio Night. Da gennaio 2017 entrambi siamo assegnati alla commessa Trenitalia. Posso dire che le attività e le mansioni del servizio Vodafone Night sono le stesse del servizio Day. Sia io che il ricorrente abbiamo fatto specifici corsi di formazione di durata di diversi giorni per apprendere l'uso degli applicativi da utilizzare per le mansioni lavorative;
poi abbiamo avuto anche aggiornamenti sul campo. Tale formazione era curata da personale
. Posso confermare integralmente i capi 13 e 13.a del Pt_1 ricorso, precisando che il ricorrente ha gestito i reclami sia per le utenze ricaricabili – SIM, sia per gli abbonamenti e che per i rimborsi per le prime si utilizzava l'applicativo Orione e per le altre l'applicativo Mercurio. Circa i reclami tecnici, il ricorrente provvedeva a seguire le procedure degli applicativi per risolvere il problema, se non si riusciva si faceva una segnalazione, sempre con il sistema applicativo, al Supporto tecnico , che poi provvedeva. Confermo che si utilizzava CP_3 gli applicativi Arte, Nevian e Omnimap. L'operatore procedeva alle verifiche indicate dall'applicativo in contatto con l'utente, in caso di mancata risoluzione si indicava nell'applicativo, mediante il c.d. TT, cioè un Trouble Ticket, cioè la segnalazione alla struttura tecnica. Posso confermare il capo 13.b. e il capo 14 del ricorso. Posso precisare che per ogni cliente che ci contattava si apriva, nella schermata personale, un “semaforo” che consigliava di proporre determinate offerte, tra le quali noi dovevamo scegliere quale proporre al cliente, in base alle sue caratteristiche che vedevamo dai dati di utilizzo della SIM. Oltre
a tali offerte, in caso in cui il cliente manifestava la volontà di cambiare gestore, si poteva proporre altre promozioni più favorevoli. Bisognava verificare il singolo cliente, capire il livello di insoddisfazione e proporgli una promozione adeguata.
pag. 9/18 Ancora si potevano proporre offerte di nuovi contratti ad esempio ai clienti di rete mobile, per farli passare a CP_3 CP_3 anche su linea fissa. Preciso che la linea ADSL si attiva su utenza fissa. Per la sospensione di SIM si procede a identificazione dell'utente, con controllo dei dati anagrafici e anche di quelli relativi all'utilizzo della SIM, dati che si traggono dall'applicativo OCA. Le domande per l'identificazione erano standard, ma poteva il singolo operatore approfondire, pur sempre in relazione ai dati forniti dal sistema. Nel caso di identificazione con esito negativo, si poteva negare la sospensione. In ordine ai rimborsi per indebiti addebiti,
l'operatore poteva fare il riaccredito fino a euro 99 per gli abbonamenti e fino a euro 50 per le SIM. Fatti i dovuti controlli con gli applicativi, l'operatore poteva disporre il rimborso che per le SIM avveniva subito, mentre per gli abbonamenti era inserito nella fatturazione successiva. Nei limiti degli importi di cui sopra non è necessaria alcuna autorizzazione dei Team
Leader, è il singolo operatore che, ripeto fatti i controlli, provvede al rimborso, assumendosi la relativa responsabilità”.
La teste (ex dipendente da novembre 2011 Tes_4 Pt_1 fino al dicembre 2019 come collega di lavoro del ha CP_1 dichiarato di aver lavorato anche ella alla commessa servizio
190 fino al 2017; in merito alle mansioni svolte ha CP_3 richiamato quanto dichiarato nella causa n.24099/19 (i cui verbali di prova sono stati acquisiti dal GL) e cioè “Circa i reclami e altre attività tecniche, e in particolare per la configurazione degli apparati e per i problemi lamentati dal cliente al telefono, in genere riguardanti l'impossibilità di navigazione in internet, si effettuavano verifiche preliminari circa il credito residuo, attivazione delle promozioni per la navigazione, residuo di traffico dati secondo la promozione attiva, configurazione del
pag. 10/18 cellulare per cui si chiedeva al cliente di entrare nel menu di
“impostazioni” del telefono e verificare se era attiva la connessione dati e se risultava il punto di accesso a internet. In caso in cui, dopo i predetti controlli, il problema persisteva, si procedeva con una sospensione e successiva riattivazione della
SIM, dopo i controlli di sistema mediante l'applicativo OCA. A volte era necessario lavorare tali pratiche in back office perché
i controlli di sistema erano più lunghi e quindi eravamo noi a contattare i clienti per comunicare la riattivazione della SIM, che avevamo avuto dal sistema. Il sistema Jack era un motore di ricerca, che l'azienda ci forniva per risolvere una serie di problematiche tecniche che potevano verificarsi per la clientela.
In base al problema, alla tipologia di cliente, si interrogava il sistema, digitando la richiesta e venivano visualizzate le indicazioni da seguire per la risoluzione del problema. Erano indicazioni di cornice, con le eventuali verifiche da fare insieme ai clienti, poi noi operatori davamo ai clienti le indicazioni caso per caso. Se non si risolveva con le soluzioni fornite da
Jack, si apriva il c.d. trouble ticket, cioè si inseriva
l'annotazione in un altro programma, se ben ricordo il CCM, che arrivava alla struttura tecnica, cioè allo STU, che poi la lavorava secondo la loro organizzazione. Attraverso lo stesso sistema noi potevamo verificare gli esiti degli interventi tecnici
e ciò era utile anche per regolarci per i casi analoghi successivi;
“Circa l'attività di fidelizzazione dei clienti, posso dire che si proponevano eventuali promozioni e offerte, secondo una lista che compariva in CCM, dove c'era un “semaforo” mediante cui si apriva una finestra e all'interno di essa comparivano le promozioni. Ricordo che se il semaforo era verde significava che
c'erano promozioni dedicate. Si proponevano le varie offerte in base alla tipologia del cliente, del consumo abituale i cui dati
pag. 11/18 potevano essere desunti con verifica dal sistema OCA. Così se si verificava un uso notevole di un servizio, ad es. sms, si proponeva l'offerta corrispondente ove presente. Preciso che tale attività veniva svolta a margine della telefonata di segnalazione di guasto tecnico oppure di altri disservizi anche inerenti a reclami con rimborso. Preciso che oltre a quelle segnalate dal sistema CCM, potevamo anche proporre altre offerte tra quelle esistenti e di cui venivamo messi a conoscenza con la periodica attività di formazione e aggiornamento. Preciso ancora che le offerte erano messe in serie nel sistema, ma l'operatore poteva scegliere quale proporre in base alla tipologia specifica del cliente, scegliendo quella più confacente. (….) Per la c.d fidelizzazione posso precisare che quando il cliente chiamava, il sistema lanciava dei pop-up, in cui apparivano delle promozioni da proporre al cliente. Oltre a tali promozioni che ci venivano suggerite, era poi nostro compito verificare, in base ai programmi in uso, se ci fossero altre proposte compatibili con i profili dei clienti e le loro richieste, anche specificamente precisate nel corso della chiamata. Se i clienti prestavano il loro consenso potevamo attivare le promozioni”.
La teste ha riferito: “Posso confermare che gli Tes_5 operatori potevano procedere ai rimborsi, sempre per le SIM, nel caso si riscontrasse in base all'applicativo Jack che il rimborso fosse dovuto;
in tal caso per importi fino a euro 14.99
l'operatore procedeva in autonomia utilizzando l'applicativo
Orione; per importi superiori a euro 14,99 e fino a 99 euro era necessaria l'autorizzazione del Team Leader”.
Con riguardo alle testimonianze di e , come già CP_2 Tes_1 evidenziato dal Giudice di primo grado, non è configurabile alcuna incapacità a testimoniare per il solo fatto che avessero un contenzioso in atto con la datrice di lavoro (l'interesse pag. 12/18 presupposto dall'art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale e non quello di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
Cass. civ. n.
11034/2006) tanto più che il GL ha evidenziato come le dichiarazioni dei predetti testi fossero dotate di un adeguato grado di attendibilità, trovando riscontro nelle altre risultanze istruttorie e non contrastando, in particolare, con la sostanza delle dichiarazioni rese dai testi escussi su istanza di parte resistente.
Dalle richiamate deposizioni si evince la peculiarità delle attività svolte, in particolare nell'ambito della commessa
, non limitate alla mera informazione generale ed offerta CP_3 commerciale, ma finalizzate anche alla risoluzione di problemi, di natura commerciale, amministrativa e tecnica, sia in relazione alla linea telefonica sia alla rete internet. Emerge anche l'autonomia operativa e decisionale, di cui disponeva il lavoratore, nel provvedere direttamente ai rimborsi fino ad un determinato importo, nel risolvere guasti e disservizi mediante le indicazioni di cornice fornite dal sistema Jack da adattare al caso specifico, nel proporre offerte commerciali e fornire le relative informazioni nell'ambito di una lista o comunque presenti nel sistema. Tali attività, sotto il profilo contenutistico, caratterizzano il IV livello e lo distinguono rispetto al III livello, il cui profilo professionale dell'addetto al call center svolge un'attività circoscritta alla informazione commerciale o alla vendita di servizi, senza occuparsi della risoluzione di pag. 13/18 problemi tecnici o di natura amministrativa, oggetto di segnalazioni o reclami da parte degli utenti.
Inoltre, la , tra le attività svolte dal ricorrente indica CP_2 anche quella di back office, che certamente non rientra tra quelle espletate dall'addetto al call center, il quale, come anzi detto, si limita a fornire informazioni commerciali alla clientela.
La società appellante eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale con decorrenza in corso di rapporto.
Con la recente sentenza n. 26246/2022 pubblicata il 6/9/2022, la
Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infatti “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022,
n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere
“può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel pag. 14/18 posto di lavoro (Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'… Così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione 'contro ogni illegittima risoluzione' nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del
2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”. La S.C. ha quindi “escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della pag. 15/18 sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. n. 26246/2022 cit.).
Partendo da tali arresti ed esaminando la nuova disciplina del licenziamento posta dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs n. 23 del 2015, è agevole notare che questa, a differenza del regime originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento, mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria. Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012
(Legge Fornero) all'art. 18 L. n. 300 del 1970 e poi dal D.Lgs.
23/2015 (cd. Jobs Act), la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro. L'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria.
Nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di pag. 16/18 lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si può non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, compensate per 1/3 per via della controvertibilità dell'interpretazione giurisprudenziale sulla prescrizione ed i suoi mutamenti, si liquidano come da dispositivo per il residuo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello,
-condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che, compensate per un terzo, liquida per la residua parte in complessivi euro 1.937,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 17/18 Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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