Articolo 1 della Legge 26 maggio 1966, n. 538
Articolo 2
Versione
4 agosto 1966
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370 .
Entrata in vigore il 4 agosto 1966