Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370 .
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370 .