Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 12.20, avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Santoro Presidente relatore dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
in relazione al giudizio di rinvio n. 1170/2023 R.G. da Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 8526/2023 pubblicata in data 24/3/2023, vertente tra
(appellante in riassunzione) Parte_1
e
(convenuto in riassunzione) Controparte_1
e quali eredi di (convenuti in riassunzione), CP_2 CP_3 Persona_1 sono comparsi:
-per l'appellante in riassunzione , l'avv. Michele Dell'Agnese; Parte_1
-per il , l'avv. Pier Vettor Grimani;
Controparte_1
-nessuno compare per e quali eredi di che, in questa CP_2 CP_3 Persona_2 sede, vengono dichiarati contumaci.
La Corte invita le parti a precisare le conclusioni e quindi a discutere la causa.
L'avv. Dell'Agnese per precisa le conclusioni come da foglio di p.c. depositato in Parte_1
PCT il 18.3.2025, e quindi nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, applicati i principi di diritto sanciti dalla Corte
Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 8526/2023, richiamate tutte le difese, domande, eccezioni già dispiegate nel giudizio di merito pregresso, ogni diversa e contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa e reietta, così decidere:
- in totale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 254/2015 e della sentenza confermativa della Corte d'Appello di Venezia n. 2885/2016, previo annullamento e/o disapplicazione e/o declaratoria incidentale di nonché di tutti gli altri inerenti atti e provvedimenti del e/o di altre pubbliche amministrazioni incluso l' “Elenco strade vicinali Controparte_1 pubbliche” del 1965, accertarsi e dichiararsi che l'immobile distinto in catasto Comune di , CP
Foglio 12, mappali 58 e 591 è di esclusiva proprietà di e non è gravato di alcuna Parte_1 servitù di uso pubblico a beneficio della collettività e/o del Comune di Salzano (VE) e che il diritto del proprietario è libero da qualsivoglia onere o peso pregiudizievole;
-1-
- di conseguenza, ordinarsi al di cessare ogni turbativa o molestia alla Controparte_1 proprietà dell'attore;
- condannarsi il al risarcimento del danno patito dall'attore per le turbative e Controparte_1 molestie al suo diritto poste in essere dalla P.A. con tutti gli atti e provvedimenti volti ad affermare la presunta natura vicinale del viottolo di proprietà di , da determinarsi in via Parte_1 equitativa nei limiti di competenza e di valore indicati;
- rigettarsi la domanda riconvenzionale del di accertare e dichiarare che il Controparte_1 tratto di strada per cui é causa sarebbe vicinale pubblico ovvero assoggettato a servitù di uso pubblico, siccome totalmente infondata in fatto e in diritto, oltreché del tutto indimostrata;
- con refusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio”
L'avv. Pier Vettor Grimani per il precisa le conclusioni come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, e quindi nei seguenti termini:
“Costituendosi in giudizio, come sopra rappresentato e difeso, il chiede che Controparte_1 codesta Ecc.ma Corte voglia rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado, con rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio”
Le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti. La Corte si ritira in camera di consiglio ad ore 12.30.
Alle ore 14.00 la Corte, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
R.G. 1170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e impresa
riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di: dott. Guido Santoro Presidente rel.
-2- dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTE NZ A nella causa civile iscritta a ruolo il 22/06/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Michele Dell'Agnese con domicilio eletto presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attore in riassunzione contro
(P.IVA in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 in giudizio dall'Avv.to Pier Vettor Grimani con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione;
convenuto in riassunzione
E quali eredi di CP_2 CP_3 Persona_1 convenuti in riassunzione contumaci
Oggetto: Servitù - Giudizio di rinvio da Corte di Cassazione disposto con ordinanza n. 8526/2023 pubblicata in data 24/3/2023, avverso sentenza pronunciata dalla II sezione Corte d'Appello di
Venezia in data 21/12/16 n. 2885/2016.
Causa discussa e decisa all'odierna udienza del 20 marzo 2025 in relazione alle conclusioni sopra riportate.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1.Con atto di citazione notificato in data 28/09/2009, riassumeva davanti al Parte_1
Tribunale ordinario di Venezia, il giudizio avviato avanti il tribunale amministrativo regionale del
Veneto, convenendo il e , per ottenere l'accertamento Controparte_1 Persona_1 dell'esclusiva sua proprietà dell'immobile distinto al catasto Comune di foglio 12 mapp. 58 CP
e 591, libero da alcuna servitù di uso pubblico a beneficio della collettività e/o del CP
, dichiarando per l'effetto non sussistenti i presupposti per la classificazione della parte del
[...] tracciato di via SA incluso nella proprietà del come vicinale di uso pubblico, ordinando al Pt_1
-3- di cessare ogni turbativa o molestia e con condanna del al Controparte_1 CP risarcimento del danno patito per le turbative e molestie al suo diritto posto in essere dalla pubblica amministrazione con tutti gli atti e provvedimenti volti ad affermare la presunta natura vicinale e risarcimento da determinarsi in via equitativa.
1.1. Il giudizio trae origine dalla delibera consiliare del 27.3.2007 con la quale il CP
stabilì di aggiornare l'elenco delle strade vicinali pubbliche, inserendovi anche la via
[...]
SA, (già via dei Miele), nel cui tratto finale il aveva posizionato un cancello;
avverso detto Pt_1 provvedimento dell'amministrazione il proprietario aveva reagito impugnando la delibera comunale innanzi al TAR, il quale tuttavia si era dichiarato carente di giurisdizione.
1.2. Il convenuto , ritualmente citato in giudizio perché, in sede amministrativa, aveva Persona_1 interloquito con il a favore dell'inclusione di via SA nell'elenco delle vie ad uso pubblico, CP restava contumace.
1.3. Si costituiva il , chiedendo il rigetto delle domande attoree e proponendo in Controparte_1 via riconvenzionale, rispetto al tratto di strada censito al catasto Comune di fg 12 mapp CP
58 e 591, domanda di accertamento della servitù di uso pubblico e della natura di strada vicinale pubblica.
Assunte le prove orali, disposta ed espletata la c.t.u., il Tribunale di Venezia, con sentenza n.
254/2015 rigettava le domande attoree.
1.4.Il Tribunale riteneva fornita la prova da parte del , dell'asservimento Controparte_1 pubblico della via posto che “l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico se non ha alcuna natura costitutiva e portata assoluta, posto che riveste funzione puramente dichiarativa delle pretesa del pone tuttavia una presunzione di pubblicità CP dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dall'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività (Cass. civ. Sez. Un., n.1624/2010 e 6406/2010)”. Al contrario, giudicava che non fosse stata fornita la prova dalla parte attrice del cessato uso pubblico dell'immobile, a fronte dell'inclusione del tratto di strada oggetto di causa, unitamente all'intera strada cd “via del Miele” nell'elenco delle strade vicinali locali sin dal 1965. Di conseguenza, rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dal CP
, dichiarando che il tratto di strada in questione era vicinale pubblica assoggettata a servitù
[...] di uso pubblico. Condannava l'attore al pagamento delle spese processuali e delle spese di ctu.
1.4.1 Il giudice non condivideva l'opinamento del c.t.u. (secondo il quale la strada, sino alla chiusura della parte terminale avvenuta dopo l'istallazione del cancello nel 2005 era funzionale al transito dei soli abitanti del luogo), giudicando che tali valutazioni non potevano costituire validi elementi di prova finalizzati a riscontrare un oggettivo cessato uso pubblico. Sulla base delle prove
-4- testimoniali assunte (deposizioni rese da , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
: v. verbali udienze del 8/1/2023 e 28/1/2014) il giudice accertava l'utilizzazione della Tes_4 strada da parte dei cittadini.
2.Proponeva appello lamentandosi della carenza di motivazione della sentenza e Parte_1 dell'erronea valutazione da parte del giudice delle prove assunte e sostenendo che il Tribunale errava nel valorizzare l'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico, nel quale era ricompresa anche la stradina in contestazione, redatto nel 1965, posto che detto elenco non era mai stato adottato a mezzo della necessaria delibera comunale e lamentando l'erronea applicazione dei criteri in materia di distribuzione dell'onere della prova, i quali, ove correttamente applicati, avrebbero condotto all'accoglimento della domanda.
2.1. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, il convenuto fosse Parte_1 condannato ad astenersi dal continuare ad esercitare il passaggio e che fosse condannato al risarcimento del danno patito dall'attore per le turbative e molestie al suo diritto poste in essere dalla P.A. da determinarsi in via equitativa nei limiti di competenza e di valore indicati;
chiedeva,
infine, fosse rigettata la domanda riconvenzione del;
Controparte_1
2.2. Il si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello con rifusione delle spese. Controparte_1
2.3. , regolarmente citato, restava contumace. Persona_1
2.4.Con sentenza n. 2885/2016, pubblicata il 21/12/2016, la Corte d'appello di Venezia, sezione seconda, rigettava l'appello.
2.4.1La Corte rilevava che “il giudice di primo grado sia pervenuto a riconoscere l'esistenza di una servitù di uso pubblico, sulla porzione di strada di proprietà dell'appellante, valutando il materiale probatorio disponibile in modo coerente e immune da vizi logici”.
2.4.2Osservava che con delibera consiliare, il aveva stabilito di aggiornare Controparte_1
l'elenco delle strade vicinali pubbliche (già redatto dal comune nel 1965, ma mai approvato in
Consiglio Comunale) inserendovi anche il tratto di strada in contestazione. La Corte riteneva non dirimente la circostanza che l'originario elenco delle strade vicinali pubbliche, risalente all'anno
1965, non fosse mai stato approvato dal , con apposita delibera attesa la Controparte_1 natura meramente dichiarativa che deve riconoscersi all'inserimento delle strade in detti elenchi.
La Corte soggiungeva che, come correttamente statuito dal tribunale, la conformazione dello stato dei luoghi e gli esiti dell'istruttoria orale espletata confermavano che, prima dell'apposizione del cancello, la strada era percorsa dai cittadini, con la conseguenza che il fatto, evidenziato dal ctu - secondo cui la conformazione dello stato dei luoghi portava a ritenere come sporadico il passaggio di cittadini diversi dai frontisti a piedi o in bicicletta - non impediva di ravvisare la servitù di uso pubblico, che non comportava necessariamente il passaggio carraio.
-5- 3. ricorreva per cassazione, formulando otto motivi di impugnazione ( con il primo Parte_1 motivo si doleva della statuizione della Corte d'appello nel punto in cui pur considerando non dirimente l'inserimento della strada contesa nell'elenco redatto approvato nel 1965, non ne traeva la logica conseguenza giuridica di addossare al l'onere di dimostrare la natura Controparte_1 asseritamente vicinale del tratto di strada;
con il secondo lamentava un'errata valutazione complessiva delle prove;
con il terzo motivo, denunciava la carenza di motivazione della Corte
d'appello nel punto in cui il ricorrente, in secondo grado, censurava la pronuncia per il fatto che il
Tribunale avesse ignorato le risultanze del c.t.u.; con il quarto motivo, si doleva della mancata pronuncia della Corte d'Appello sul contenuto della relazione tecnica resa dall'Ufficio Tecnico
Comunale di;
con il quinto motivo, il ricorrente lamentava un'omessa pronuncia del CP giudice di seconde cure sulle deduzioni concernenti la presenza di un cancello sulla strada privata installato dal a chiudere la strada privata nonché la dichiarazione di ritrattazione proveniente Pt_1 dai 19 cittadini sull'utilizzo della strada, i quali avevano precisato di voler ottenere il ripristino di altra strada laterale, ritirando la precedente “petizione”; con il sesto motivo, deplorava il difetto di esame delle deposizioni delle singole testimonianze, assumendo come vero un fatto pacificamento infondato: l'affaccio della strada in causa su una pista ciclabile;
con il settimo motivo, lamentava la mancata considerazione, nella decisione impugnata, dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza per definire una strada come vicinale pubblica;
con l'ottavo motivo, si denunciava l'inversione della prova effettuato dal giudice d'appello, considerato che spettava al dimostrare l'esistenza CP di una servitù pubblica e l'effettiva sussistenza dell'asserito transito).
3.1. Il depositava controricorso. Controparte_1
3.2. regolarmente intimato non si costituiva. Persona_1
3.3. Con ordinanza n. 8526/2023 del 24/03/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e dichiarava assorbiti i restanti.
3.3.1. La Corte di Cassazione ha così motivato: “La corte d'appello ha, infatti, riconosciuto una servitù di uso pubblico sulla porzione di strada privata di proprietà del ricorrente senza rispettare i principi enunciati da questa Corte concernenti i requisiti per la sussistenza di una servitù di uso pubblico su strada privata. Secondo un orientamento consolidato, che questo Collegio intende confermare, una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico, ovvero nel caso in cui l'uso pubblico
(per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai finì dell'acquisto per usucapione (Cass. 2 civ. n. 10059/2019;
-6- Cass. n. 28632 del 2017; Cass., Sez. 2, n. 6401 del 24/03/2005; Sez. 2, n. 9077 del 16/04/2007;
Sez. 2, n. 5113 del 26/05/1999).
Va, inoltre, ribadito il principio secondo cui «Una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico» (Cass. Sez. 6-2, n. 7091 del 12/03/2021; Cass. Sez. 2, n. 16864 del 05/07/2013, Rv.
627088).
Nel caso di specie la CA si è discostata da tali principi perché ha ravvisato l'uso pubblico unicamente in base allo stato dei luoghi e al fatto che alcuni cittadini vi transitavano (v. pagg. 5 e
6).
Si rende necessario nuovo esame.”
3.5 ha riassunto il processo, chiedendo al giudice del rinvio di accertare che Parte_1
l'immobile distinto in catasto Comune di , Foglio 12, mappali 58 e 591 è di sua esclusiva CP proprietà e libero da servitù di uso pubblico a beneficio della collettività, con accertamento della carenza dei presupposti per la classificazione della parte del tracciato di via SA (già “strada dei
Miele”) incluso nella proprietà di come vicinale di uso pubblico”; con ordine al Parte_1
di cessare ogni turbativa o molestia alla proprietà dell'attore, con condanna Controparte_1 del al risarcimento del danno patito dal per le turbative e molestie al suo diritto CP Pt_1 poste in essere dalla P.A. mediante tutti gli atti e provvedimenti volti ad affermare la presunta natura vicinale del viottolo di proprietà di e con rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale del . Controparte_1
3.6. Si costituiva nel processo riassunto il , chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza n. 254/2015 del Tribunale di Venezia con rifusione delle spese di tutti gradi di giudizio.
3.7 e , quali eredi di , regolarmente citati non si costituivano CP_2 CP_3 Persona_1 in giudizio.
4. All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come sopra descritte e la Corte, dichiarata la contumacia di e , nella qualità di eredi di , invitate le Pt_1 CP_3 Persona_1 parti alla discussione orale ex art.281 seixies cpc, ha pronunciato la seguente sentenza.
In diritto.-
5. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 2885/2016 aveva confermato il rigetto delle domande attore, affermando in motivazione l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla
-7- porzione di strada di proprietà dell'appellante sulla base della conformazione dello stato dei luoghi e degli esiti dell'istruttoria orale espletata.
6. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha annullato la sentenza n.2885/2016 della Corte
d'appello, ha affermato che l'uso pubblico della cosa non è ravvisabile unicamente in base allo stato dei luoghi o al transito di alcuni cittadini e non è compatibile con le modalità di esercizio della servitù indicate, secondo cui la strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblico ovvero nel caso in cui l'uso pubblico si sia protratto per un tempo necessario ai fini dell'acquisto dell'usucapione. Inoltre, per configurare il predetto uso pubblico non era sufficiente l'utilizzo di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario ma è necessario che la viabilità si ponga al servizio della generalità dei cittadini qualificati dall'appartenenza di una comunità territoriale, concludendo perciò che vi era stata violazione di tali principi.
7. Il convenuto in riassunzione ha sostenuto l'idoneità di via SA a soddisfare le esigenze di interesse generale, e cioè l'esigenza di collegare la viabilità esistente: in sostanza, essa veniva utilizzata per collegare via Villetta, e i territori da essa serviti, con il paese, funzione che, sempre secondo la p.a. locale, non era stata modificata dalla realizzazione della nuova lottizzazione. Ad avviso del inoltre, l'istruttoria svolta in causa avrebbe confermato la sussistenza del CP pubblico passaggio lungo la strada.
8. Ciò premesso, va ricordato che il giudice del rinvio è vincolato ai principi affermati dalla suprema
Corte e che è opportuno qui di seguito testualmente riportare:
a) “una strada privata può essere ritenuta soggetta a servitù di uso pubblico solo in presenza di convenzione tra il proprietario e l'ente pubblco, ovvero nel caso in cui l'uso pubblico (per la cui configurazione non è sufficiente l'utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario per raggiungere i terreni limitrofi, ma è necessario che essa sia al servizio della generalità dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione) si sia protratto per il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione”;
b) “Una strada rientra nelle categorie delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico”) e alle conseguenze tratte dal giudice di legittimità .
8.1. Secondo i principi richiamati nel provvedimento che ha dato origine a questo processo, dunque, affinché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è
-8- necessaria, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico generale interesse. Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione (Cass. Civ., II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, Sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728).
L'assoggettamento di una strada privata alla pubblica utilità richiede quindi un'adeguata verifica della concreta sua idoneità a soddisfare dette esigenze collettive nonché un titolo valido a sorreggere il diritto di uso pubblico come la protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, senza che l'eventuale iscrizione della strada fra quelle vicinali pubbliche negli elenchi comunali possa valere a invertire l'onere della prova.
9.Nel caso di specie, il c.t.u. così descrive il tratto di strada oggetto di causa: “l'ultima porzione a sud della Via SA (ex Via dei Miele) nel tratto che segue l'innesto perpendicolare da ovest del ramo privato della Via Comelico altezza civico 68 della lottizzazione SA, attualmente chiuso da rete di recinzione. Sino al tratto finale, quindi per complessivi 361,3 metri, la Via SA presenta piano asfaltato in normali condizioni, pianeggiante, pressoché rettilineo, con canalette di scolo laterali e ampiezza media di metri 4,8.
Il tratto di strada terminale completamente sterrato è lungo circa 91 metri di cui i primi 45 pianeggianti con manto ghiaioso e/o terra, privi di canali di scolo laterali, aventi larghezza media costante di 4,75 metri, utilizzati come via di accesso/uscita da nord ai civici prospicienti (in totale 3 passi carrai) mentre gli ultimi 46 metri in stato di abbandono si presentano pianeggianti con fondo erboso incolto e larghezza che da 4,75 metri scende a 4,4 metri al termine della strada.
Tale tratto di strada sterrata insiste, procedendo da nord, per poco più di dieci metri sul mappale
1166 di proprietà (praticamente sino al punto ove è installato il segnale di divieto di CP_4 accesso e proprietà privata) per poi estendersi sui mappali 1168, 1234 e 1236 di proprietà del
(che quindi è proprietario di parte dei primi 45 metri e dell'ultimo tratto della via di 46 m): tutti Pt_1
i mappali appartengono al foglio 12 (in allegato copia visura catastale e nella seguente in tav. 1 particolare della stessa). Facendo riferimento alla proprietà , il tratto insistente sul mappale Pt_1
1168 è costeggiato dalle recinzioni su cui si aprono i passi carrai di accesso mentre il tratto successivo insistente sui mappali 1234 e 1236 è costeggiato a ovest dalla recinzione del giardino dell'abitazione del sig. e ad est da rete di recinzione a protezione di Parte_1 appezzamento di terreno agricolo. Al termine di tale tratto sorge il cancello in legno installato dal
, dietro presentazione di regolare D.I.A. al Comune di , nel 2005 che si presenta Pt_1 CP
-9- chiuso da lucchetto. Il cancello si affaccia su un piccolo reliquato (a tale proposito si rimanda all'allegato 1 Relazione EZ e Associati) avente forma triangolare di proprietà dello stesso
che va formare una sorta di “cuscinetto” tra la strada e la ciclabile Via SA (prolungamento Pt_1 della Via Comelico ultimo tratto del complesso viario a servizio della Lottizzazione SA) con cui confina a sud sulla pista ciclabile. Si precisa come la Via Comelico termini non in corrispondenza del cancello ma circa 5 metri prima con apposita segnaletica e che la pista ciclabile venga a rappresentare il proseguimento, lungo percorso naturalistico ciclo pedonale, di quella realizzata nella lottizzazione SA” (pag. 7-9, perizia CTU).
Mentre non è stato neppure mai allegata l'esistenza di una convenzione fra il proprietario e l'ente pubblico, va ritenuto che, alla stregua della complessiva valutazione delle risultanze probatorie acquisite in causa, non risulta in alcun modo dimostrato per quanto riguarda al tratto di strada in questione il passaggio ed il transito jure servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale.
Tale passaggio non è risultato - ed è anzi stato positivamente escluso - sia dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. (9.1.) sia da quanto riferito in documenti di provenienza dello stesso Comune
(9.2.) sia dagli esiti delle prove testimoniali assunte (9.3.), nonché dalla circostanza dell'installazione del cancello da parte del (9.4.). Pt_1
9.1. Innanzi tutto, dagli accertamenti in proposito espletati dal c.t.u. Ing. che Per_3 nell'elaborato del 27/04/2012, ha affermato: “Circa l'uso della strada negli anni che vanno dal 1965 ad oggi si ritiene sia stata oggetto, almeno sino al 2005 anno di installazione di un cancello al termine della stessa, di modesto transito locale da e per il centro e/o i campi adiacenti da parte dei pochi abitanti delle abitazioni che si affacciavano sulla strada stessa, certamente la strada non sembrava avere un utilizzo pubblico inteso come transito da parte della collettività. Circa
l'attribuzione di qualifica pubblica della strada non si hanno pertanto elementi tecnicamente validi per poterla individuare”. Anche nella successiva integrazione di perizia, richiesta dal di CP
, il CTU ha confermato integralmente le proprie conclusioni, precisando inoltre che non vi CP era alcun “uso della strada come collegamento ciclo pedonale noto e permanente tra via SA e via Villetta aperto a chiunque, circostanza che in base agli elementi tecnici disponibili non trova riscontro e che quindi questo CTU ritiene di non poter affermare”.
9.2. In secondo luogo, è risultato, da quanto ritenuto dal a mezzo del Capo Ufficio CP
Tecnico Comunale nel documento prodotto dal sub n. 37 (denominato trib. doc B 13 - doc. Pt_1
4C), che “la parte nord della strada è demaniale per circa metri 320 ed è asfaltata nella prima parte per metri 160. La rimanente parte sud ha fondo naturale ed è privata. È funzionale ai residenti come collegamento alla strada comunale di via villetta. La parte sud, di proprietà privata,
-10- non viene manutenuta dall'Amministrazione Comunale. Il Sig. ha posto in tale Parte_1 parte, in sua proprietà, un cancello e trasmesso documentazione per dimostrare che tale porzione sud non è vicinale pubblica” (doc. 37 fascicolo ). Pt_1
9.3. In terzo luogo, dalle dichiarazioni dei testimoni assunti non è risultato il passaggio con le caratteristiche sopra specificate.
9.3.1. In merito alle deposizioni testimoniali, va richiamato che , tecnico del Testimone_5 di per quarant'anni, sentito all'udienza del'8/10/2013, ha affermato: “(…) Via CP CP
SA entrava da via Villetta e passava a margine della zona di nuova lottizzazione, per terminare davanti all'abitazione del sig. esistente già prima della lottizzazione. Oltre tale tratto, che Pt_1 originariamente era tutto fondo sterrato, non vi era altro tratto di strada. La via SA che corre perpendicolare, non era congiunta in alcun modo. Poiché quindi la strada sterrata congiungendosi su via Villetta non aveva sfogo verso il centro abitato, il tracciato era ad esclusivo servizio degli abitanti della strada: la strada era cieca. Originariamente la strada si interrompeva e non era chiusa da alcun cancello: c'erano campi coltivati. Il primo tratto di strada da 150 metri da via
Villetta, è stata asfaltata già prima della lottizzazione nuova e questo perché il ha sempre CP considerato la strada vicinale, per quel tratto. Il successivo tratto, invece, è sempre rimasto sterrato. Il quindi si è sempre occupato del primo tratto asfaltato di via SA e della via CP
SA che corre perpendicolare secondo la descrizione da me data, che corre in terra battuta.
Nego quindi che nel tratto antistante l'immobile di siano mai avvenuti transiti di cittadinanza Pt_1 per recarsi da via Villetta verso il centro del paese. All'epoca della manutenzione della via SA perpendicolare a cui mi sono già riferito si trovava in stato di abbandono (…) (verbale udienza dell'8/10/2013);
9.3.2. Anche il teste citato dal Comune, , dipendente del comune di per Testimone_1 CP quarant'anni ha riconosciuto che in passato nella via abitava soltanto la famiglia , che il Pt_1
Comune non effettuava la manutenzione nel tratto di strada della famiglia , che in zona vi era Pt_1 un transito di mezzi agricoli e che in alcune occasioni ha visto delle “biciclette transitare per accedere alla via SA” (verbale udienza 8/10/2013);
9.3.3. Inoltre, un altro teste del Comune sentito nella medesima circostanza, , Testimone_6 residente in quella zona nel periodo dal 1939 al 1962 ha riconosciuto che la via SA si interrompeva prima dell'abitazione del (verbale udienza 8/10/2013). Pt_1
9.3.4. All'udienza del 28/01/2014 il teste , residente nel posto da sempre, ha Tes_7 confermato che il tratto di stradina per cui è causa “non era transitata da persone salvo che, trattandosi di strada non recintata, qualche cacciatore o pedone avrebbe potuto ed ha potuto ivi passare. In quel tratto di strada passavano, prima del 2005, i mezzi agricoli di proprietà di . Pt_1
-11- Preciso che il tratto di strada di cui è causa è evidenziato dalle frecce rosse a pagina 4 della CTU
è una capezzagna ricoperta d'erba (..) l'antica strada vicinale “SA”era in stato di abbandono da oltre cinquant'anni (…) veniva impiegata talvolta a piedi da alcuni residenti per recarsi a messa, da est a ovest. Preciso che si trattava di 3-4 persone che passavano d'estate, la domenica e dovevano attraversare anche un fosso. Il pezzo specificato dalle frecce rosse non mi risulta fosse transitato” (verbale udienza del 28/01/2014).
9.3.5. La teste , cognata di e residente in loco dal 1976, ha Testimone_8 Parte_1 dichiarato che “quel tratto di strada antistante la proprietà di , è sempre stato Parte_1 percorso esclusivamente dall'attore e dai familiari. So che quando dovevano transitare per delle manifestazioni, telefonavano a mio cognato per ottenere l'autorizzazione. All'ingresso della proprietà è posizionato un cartello già da prima dei lavori di lottizzazione recante divieto di accesso. So che il Signor che aveva un vigneto, aveva chiesto il permesso a mio Persona_4 cognato per transitare e accedere al suo fondo. Nel tratto successivo alla fine dell'asfalto, la manutenzione della strada antistante la proprietà attorea è sempre stata curata da Parte_1
o dai familiari. La antica strada vicinale SA è sempre stata in stato di abbandono, era molto stretta e piena di rovi…confermo che i residenti provenienti da via Villetta transitavano per la strada evidenziata in giallo (doc. 2 attoreo) per accedere all'attuale via Comelico, sulla strada rossa non transitava nessuno…”. (verbale udienza del 28/01/2014);
9.3.6. Anche le ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte hanno confermato quanto già risultante alla stregua degli elementi sinora indicati, consentendo di ritenere che la strada in questione non era l'unica via per raggiungere il centro e che non vi era una prosecuzione del transito verso la proprietà dei . Pt_1
Si possono al riguardo richiamare le dichiarazioni rese dal testimone (“Posso Testimone_5 invece riferire che la cittadinanza proveniente da via Villetta avesse occasione di percorrere il tratto di strada asfaltato per poi svoltare a destra verso il centro ben prima del tratto del Signor
”] dal teste , fratello di [ “Escludo che nel tempo i residenti di via Pt_1 Testimone_9 Parte_1
Villetta a piedi o in bicicletta abbiano poi utilizzato il tratto di strada antistante la casa di mio fratello per andare in via SA e raggiungere il centro. Ed infatti era utilizzata una stradina di campagna che si dipartiva dal lato e ben prima del tratto antistante l'abitazione di mio fratello” (verbale udienza, 8/10/2013)] nonché ancora le risultanze della c.t.u. [(pag 8, foto n. 6 – particolare tratto sterrato finale a sud della Via SA (ex dei ). La freccia gialla indica il ramo di Via Comelico Pt_1 che raggiunge via SA (oggi chiuso)), risulta che prima della lottizzazione vi era un transito che dalla strada dei proseguiva per una strada che si dipartiva verso destra, oggi incrocio con Pt_1 proprietà oggi chiuso come affermato dallo stesso perito)]. CP_4
-12- 9.4. L'assenza dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza per ravvisare la qualificazione di una strada come vicinale pubblica nel caso di specie si evince anche dal fatto dell'installazione del cancello in seguito all'autorizzazione avuta dal CP
Contrariamente a quanto sostenuto dal va escluso che la strada privata sia collegata ad CP una pista ciclabile e che l'apposizione del cancello sia finalizzata ad impedire il transito della cittadinanza, appare verosimile, invece, che la richiesta sia stata avanzata per prevenire un possibile transito dovuto alla nuova lottizzazione. Nella sua relazione tecnica l'esperto dell'ufficio ha precisato “come la via Comelico termini non in corrispondenza del cancello ma circa 5 metri prima con apposita segnaletica e che la pista ciclabile venga a rappresentare il proseguimento, lungo percorso naturalistico e ciclo pedonale, di quella realizzata nella lottizzazione SA” (pag.
11). Inoltre, nei fatti, il ha sostanzialmente avallato l'installazione del cancello da parte del CP
sulla base di una denuncia di inizio attività (prot. n. 8698) presentata in data 28/04/2005 Pt_1 senza sollevare alcun rilievo o contestazione al riguardo. Significativo in proposito, quanto evidenziato nella nota del sindaco di in data 30/6/2005 [doc.51 denominato Tribunale doc. CP
B 26 (doc13) – fascicolo ], ove veniva riportato che il tecnico arch. , nella Pt_1 Testimone_10 relazione di accompagnamento alla DIA aveva dichiarato che “ il cancello sarà costruito in legno su proprietà privata e consentirà l'accesso alla proprietà privata del Sig. , non Parte_1 essendovi altri aventi diritto di passaggio” precisando, inoltre, che il cancello “ non crea limitazioni ai proprietari dei fondi finitimi in quanto la strada privata non è più oggetto di servitù di passaggio…”.
9.5. Va, infine, osservato che l'elenco delle strade del del 1965 non risulta Controparte_1 essere mai stato formalmente approvato da alcuna autorità, non essendo stato versato in atti alcun provvedimento di approvazione (deliberazione del Consiglio Comunale, ecc.), così come non vi è neppure la prova dell'avvenuto deposito di una sua copia nell'archivio della . CP_5
Nessuna copia è stata depositata in prefettura. Sono presenti in atti solo le copie delle delibere impugnate e quindi: deliberazione del Consiglio comunale di n.98 del 20/12/2017 con CP allegati e deliberazione n. 33 del 27/3/2007.
9.6. Quanto alla domanda risarcitoria formulata dal , la totale vaghezza delle allegazioni in Pt_1 uno alla completa mancanza di qualsiasi riscontro anche solo indiretto di natura probatoria in ordine ai non meglio precisati pregiudizi dei quali viene richiesto il ristoro, se ne impone il rigetto.
10. In conclusione, alla stregua dei concordanti elementi risultanti in causa, (conformazione del tratto di strada in questione e tipo di transito emerso in giudizio) deve accertarsi che l'immobile distinto in catasto Comune di , Foglio 12, mappali 58 e 591 è di esclusiva proprietà di CP
e non è gravato di alcuna servitù di uso pubblico a beneficio della collettività e/o Parte_1
-13- del Comune di Salzano (VE) e che il diritto del proprietario è libero da qualsivoglia onere o peso pregiudizievole;
Pertanto, non sussistono i presupposti per la classificazione della porzione di strada di via SA inclusa nella proprietà dei come vicinale di uso pubblico. Parte_1
11. Le spese processuali seguono la assolutamente prevalente soccombenza e vanno poste a carico del . Controparte_1
11.1. Alla liquidazione di esse si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente ex art. 15 c.p.c. (scaglione da € 26.001 a € 52.000), e relativamente al presente grado, tenuto conto dell'attività ivi svolta, secondo i parametri minimi per la fase decisionale, limitata alla discussione orale
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulle domande proposte da contro il Parte_1 CP
[...]
1. accerta che l'immobile distinto in catasto Comune di , Foglio 12, mappali 58 e 591 CP
è di esclusiva proprietà di e non è gravato di alcuna servitù di uso pubblico Parte_1
a beneficio della collettività e/o del Comune di Salzano (VE);
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1 [...]
delle spese processuali del giudizio così liquidate: Pt_1
- per il primo grado, € 7.616,00 per compenso professionale e € 348,00 per esborsi;
- per il secondo grado, € 9.991,00 per compenso professionale e € 804,00 per esborsi;
- per il giudizio in Cassazione, € 5.513,00 per compenso professionale e € 1.236,00 per esborsi;
- per il giudizio di rinvio, € 5.211,00 per compenso professionale e € 545,00 per esborsi;
- oltre per tutti i gradi di giudizio al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e all'IVA e CPA;
- pone le spese inerenti alla c.t.u. espletata, nella misura liquidata in separato provvedimento, a definitivo carico della parte appellata.-
Venezia, 20 marzo 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-14-