Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 3
L'efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale comporta che esse hanno effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate. Tale principio vale anche nel caso delle sentenze non meramente ablative ma "additive", quelle cioè che dichiarano la illegittimità di una disposizione nella parte in cui non preveda una determinata statuizione. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire).
Ai fini dell'applicazione della sent. n. 495 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire, devono ritenersi irrilevanti sia il fatto che il pensionato, titolare della pensione di reversibilità, sia deceduto prima della citata pronuncia, in quanto egli aveva acquisito il diritto, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'ente previdenziale, alla integrazione al minimo sin dal momento in cui era divenuto titolare del trattamento di reversibilità, sia il fatto che il pensionato non abbia presentato la domanda amministrativa di riliquidazione, perché tale omissione non può essere considerata rinuncia a quel diritto e la domanda amministrativa ha la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, che l'ente pubblico è tenuto ad espletare, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.
Il giudizio relativo a una domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità sul presupposto del diritto del titolare della pensione diretta alla integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, rientra tra quelli che, in base all'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, riguardando le questioni di cui ai commi centottantuno e centottantadue e dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, e in particolare il pagamento delle somme maturate sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere d'ufficio dichiarati estinti, con compensazione tra le parti delle relative spese anche per i pregressi gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI RI, SI TA, SI LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 2175/98 del Tribunale di, TORINO, depositata il 21/09/98 R.G.N. 68/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il, rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 21 settembre 1998 il Tribunale di Torino ha respinto la domanda. già disattesa dal Pretore, con la quale RI, SS e GI IS, quali eredi di NT La DA, invocando l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/93, avevano chiesto la condanna dell'IN a corrispondere loro le differenze tra i ratei della pensione di reversibilità erogati alla loro dante causa e i maggiori importi dipendenti dal ricalcolo di tale pensione in misura corrispondente al 60% dell'ammontare della pensione diretta integrata al minimo.
Il Tribunale ha giustificato la decisione osservando che la pensionata era deceduta anteriormente alla invocata sentenza costituzionale, senza aver presentato domanda amministrativa di riliquidazione della pensione, e che ciò impediva di ritenere acquisito al suo patrimonio il credito fatto valere dagli credi, dal momento che la retroattività delle pronunce del giudice delle leggi trova un limite nella circostanza della esistenza in vita, che rappresenta la condizione essenziale di riconoscibilità di qualunque posizione giuridicamente tutelata per le persone sia fisiche che giuridiche.
Contro questa sentenza ricorrono RI, SS e GI IS, nella qualità, con un motivo.
L'IN ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione
Con l'unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 136 Cost., degli artt. 456, 457, 459 e altri del cod. civ., dell'art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 603, dell'art. 6 legge 11 novembre 1983 n. 638, anche in relazione alla sentenza costituzionale n. 495/93.
nonché vizi di motivazione, assumono che il diritto al ricalcolo della pensione, per l'effetto retroattivo proprio della sentenza costituzionale n. 495/94, era già entrato nel patrimonio della loro dante causa alla data della morte e, in seguito a tale evento, si era automaticamente trasferito agli eredi che, pertanto, lo hanno legittimamente esercitato.
Pronunciando sul ricorso, osserva la Corte che l'efficacia retroattiva propria delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, comporta che esse hanno effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate.
Ne consegue. nel caso di pronunce di accoglimento non meramente ablative ma cosiddette "additive"', quelle cioè che concernono una "parte" della norma in quanto non preveda (vale a dire, non enunci esplicitamente) una determinata statuizione - qual è, nella specie, la sentenza n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe avuto comunque diritto di percepire - che, sin dall'origine (fino cioè dal momento in cui è entrata in vigore), la norma giuridica incisa dalla sentenza dichiarativa della sua parziale illegittimità costituzionale deve considerarsi come non comprensiva della implicita disposizione anticostituzionale che la decisione di accoglimento della Corte ha fatto venir meno (argomenta da Cass. 23 giugno 1992 n. 7671, S.U. 12 aprile 1976 n. 1268). Ora, con riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903. l'implicita disposizione venuta meno - e con efficacia ex tunc - a seguito della sentenza n. 495 del 1993 è chiaramente individuabile nel divieto di commisurare la pensione di reversibilità all'importo della pensione diretta determinato su base contributiva (c.d. importo a calcolo).
Eliminato "ab origine" il detto divieto, appare evidente che, fin da quando era divenuta titolare del trattamento di reversibilità (1^ agosto 1978) NT La DA, dante causa degli attuali ricorrenti, aveva acquisito il diritto alla sua corresponsione sulla base della pensione diretta integrata al minimo (sempre che. naturalmente, fosse dovuta la integrazione su questa pensione).
Alla data, quindi, del decesso della stessa La DA (3 marzo 1992) il credito alla maggiore prestazione pensionistica, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'ente previdenziale, era già sorto in capo alla pensionata ed era quindi entrato nel suo patrimonio. diventando, come tale, trasmissibile agli eredi e legittimandoli a farlo valere, ciascuno nei limiti della propria quota, nei confronti dell'IN (vedi Cass. 17 marzo 1992 n. 3247, 3 febbraio 1975 n. 408). Irrilevante è la circostanza che la pensionata non avesse presentato la domanda amministrativa di riliquidazione, in quanto tale omissione di per sè non può essere considerata rinuncia al ripetuto diritto e, d'altro canto, la domanda amministrativa ha, nel caso, la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione che l'ente pubblico debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un atto avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.
Certa dovendo, dunque, ritenersi la legittimazione degli attuali ricorrenti, osserva la Corte che la questione da essi prospettata - non essendo controversa la spettanza al dante causa di NT La DA del diritto alla integrazione al minimo della pensione diretta - risulta compresa tra quelle per cui l'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sostituendo, con efficacia di ius superveniens la previsione - di contenuto analogo - dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, impone la declaratoria di estinzione di ufficio dei giudizi pendenti (come la presente controversia) alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 448/98, con compensazione tra le parti delle relative spese. La norma fa, invero, specifico riferimento alle "questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662" e, fra le questioni anzidette, la disposizione richiamata (art. 1, comma 182) espressamente include il "pagamento delle somme maturate....sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994..." (vedi Cass. 11 gennaio 2000 n. 229, 28 agosto 1999 n. 9099, 19 giugno 1999 n. 6171, 26 maggio 1999 n. 5601, 11 maggio 1999 n. 4665). Il presente giudizio, pertanto, va dichiarato estinto. Quanto al regolamento delle spese processuali ritiene la Corte, anche in questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (per tutte, le sentenze sopra citate) che la previsione legale di integrale compensazione di cui all'art. 36 della legge n. 448/98 debba operare con riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, in quanto la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662/96 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo e al suo esito finale.
Vanno, di conseguenza, compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte., pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002