Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3745
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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L'efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale comporta che esse hanno effetto anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definitivamente esauriti sul piano sostanziale per l'intervento di fatti che l'ordinamento riconosce idonei a renderli intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la decadenza ritualmente rilevate. Tale principio vale anche nel caso delle sentenze non meramente ablative ma "additive", quelle cioè che dichiarano la illegittimità di una disposizione nella parte in cui non preveda una determinata statuizione. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire).

Ai fini dell'applicazione della sent. n. 495 del 1993, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che costui avrebbe comunque avuto diritto di percepire, devono ritenersi irrilevanti sia il fatto che il pensionato, titolare della pensione di reversibilità, sia deceduto prima della citata pronuncia, in quanto egli aveva acquisito il diritto, sia pure condizionato alla verifica da parte dell'ente previdenziale, alla integrazione al minimo sin dal momento in cui era divenuto titolare del trattamento di reversibilità, sia il fatto che il pensionato non abbia presentato la domanda amministrativa di riliquidazione, perché tale omissione non può essere considerata rinuncia a quel diritto e la domanda amministrativa ha la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, che l'ente pubblico è tenuto ad espletare, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere.

Il giudizio relativo a una domanda volta ad ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità sul presupposto del diritto del titolare della pensione diretta alla integrazione al trattamento minimo in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, rientra tra quelli che, in base all'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, riguardando le questioni di cui ai commi centottantuno e centottantadue e dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, e in particolare il pagamento delle somme maturate sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere d'ufficio dichiarati estinti, con compensazione tra le parti delle relative spese anche per i pregressi gradi di giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3745
Data del deposito : 14 marzo 2002

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