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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fabio LAURENZI Presidente
Dott.ssa Manuela SCUDIERI Consigliere
Dott.ssa Maria VICIDOMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23.09.2024 da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Agnisetta e dall'Avv. Silvana Dibenedetto,
[...] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Vetra n. 17,
Appellante nei confronti di
nato a [...] l'[...] (cod. fisc. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Pepe e dall'Avv. Sara Rendano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Pepe in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 22
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione n.7305/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 30688/2022, pronunciata in data 17.07.2024, pubblicata e comunicata alle parti in data 22.7.2024.
Con l'intervento: del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa M.V.Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
pagina 1 di 17 del curatore speciale dei minori (nata a [...] il [...]) e , Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) nella persona dell'Avv. Martini Federica il suo studio in
Milano, Via Fontana 5.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte Ecc.ma, previa sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata e assunti gli opportuni provvedimenti, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della Sentenza n. 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in Camera di
Consiglio in date 17 - 22 luglio 2024:
1) Addebitare al SI. la separazione fra le parti, ai sensi dell'art. 151, 2° comma CP_1 cod. civ.
2) Revocare l'affidamento dei minori e all'Ente Comune di Milano e Per_1 Persona_2 sostituirlo con un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
3) Reintegrare nella piena responsabilità genitoriale la madre e il padre dei minori e, se il SI.
non fosse ritenuto ancora pronto ad assumerla, reintegrare quantomeno la madre. Per_2
4) In via istruttoria
- ove non si ritenesse sufficiente la documentazione già agli atti, ammettere i capitoli di prova riproposti in narrativa e, se ritenuti necessari, tutti quelli di cui alla memoria del primo grado ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.;
- disporre, ove considerata opportuna, CTU sul nucleo familiare.
5) Emettere tutti i provvedimenti del caso, comunque connessi, o dipendenti dall'accoglimento delle domande della concludente.
6) Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
PER PARTE APPELLATA
1) in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 7305/2024 emessa del Tribunale Ordinario di Parte_1
Milano (R.G. 30688/2022 dott. Gennari), e per l'effetto, confermare in toto la sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
CURATORE SPECIALE DEI MINORI che Codesta Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'appello proposto dalla SI.ra vverso Pt_1 la Sentenza nr. 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 17-22.7. 2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta Sentenza.
pagina 2 di 17 IN FATTO E IN DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 2.06.2011, unione dalla Parte_1 CP_1 quale nascevano i figli , nata il [...], e nato il [...]. Per_1 Per_2
2. In data 24.02.2021 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, a seguito di relazione del Comune di Milano - GIC da cui emergeva una situazione di grave pregiudizio per i minori e presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Milano. Per_1 Per_2
3. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 15.03.2021, depositato il
28.03.2021, nell'ambito del procedimento R.G.N. 563/2021, statuiva quanto segue: “applicati gli artt. 333 – 336 terzo comma, cod. civ., 737 ss. – 741 comma 2 c.p.c. viste le richieste del P.M. deliberando, allo stato, in via d'urgenza, provvisoriamente e con efficacia immediata – impregiudicata ogni decisione definitiva, limita l'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. e della sig.ra , relativamente alle scelte di regolamento dei CP_1 Parte_1 rapporti tra i minori e il padre e gli incarichi, anche educativi, delegati all'Ente: per l'effetto affida i minori , nata il [...]3 e nato il [...] all'Ente Persona_1 Persona_2 territorialmente competente che vi è tenuto per legge, ed allo stato individua il Comune di
Milano. Incarica l'Ente affidatario, affinché - anche in collaborazione con le strutture specialistiche ed i Servizi specialistici del territorio, che potrà direttamente incaricare inviando il presente decreto se necessario a provveda a: - effettuare indagine psicosociale sull'intero nucleo, anche assumendo ogni opportuna informazione e documentazione presso enti ed uffici della pubblica amministrazione (in particolare scuola frequentata dalle minori, servizi specialistici, etc) per verificare una situazione di pregiudizio;
- regolamentare i rapporti dei minori con il padre secondo modalità ritenute idonee comunque inizialmente osservate;
- effettuare una accurata valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per valutare l'idoneità nell'esercizio delle funzioni genitoriali avviando la presa in carico se indicato e comunque un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- riferire a questo Tribunale (eventualmente anche con risposta interlocutoria, con indicazione in tal caso dell'ulteriore termine necessario) circa l'evoluzione della situazione del minore, gli interventi attuati ed il loro andamento, gli esiti dei delegati accertamenti nonché sull'osservazione delle relazioni e sui progetti entro 3 mesi (o immediatamente in caso di pregiudizio)”.
4. Con ricorso depositato in data 5.08.2022 dinnanzi al Tribunale ordinario di Milano Pt_1
premessa la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano,
[...] chiedeva: ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario;
pronunciarsi separazione personale delle parti con addebito a la reintegrazione CP_1 dei genitori nel pieno della responsabilità genitoriale con affidamento condiviso e collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'autorizzazione a sottoporre la figlia al percorso terapeutico suggerito dall' e a Pt_2 scegliere la Dottoressa Alessandra Crema quale terapeuta della minore, con suddivisione delle pagina 3 di 17 relative spese al 50% tra i genitori;
l'onere a carico del padre di versare a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori la somma di € 1.200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. In data 29.12.2022 si costituiva innanzi al Tribunale ordinario di Milano CP_1 chiedendo di rigettare le domanda di parte ricorrente e confermare integralmente quanto statuito in via provvisoria dal Tribunale per i Minorenni di Milano, con previsione di un assegno a suo carico a titolo di mantenimento indiretto dei minori pari a € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 19.1.2023 il Presidente f.f.: dava atto della competenza del
Tribunale ordinario;
autorizzava i coniugi a vivere separati;
confermava il decreto provvisorio del
Tribunale per i Minorenni del 15.03.2021; nominava curatore speciale per i minori l'avvocato
Lucia Bolzani;
poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole,
l'assegno di euro 720,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. Con ordinanza del 27.01.2023, vista l'istanza di sostituzione del curatore depositata dall'avv.
Bolzani in data 24.1.2023, veniva nominato curatore speciale l'Avv. Federica Martini.
8. In data 14.03.2024 il g.i. rimetteva la causa in decisione;
in data 28.03.2024 Parte_1 depositava istanza urgente, chiedendo di disporre c.t.u. al fine di valutare i comportamenti dei minori e rispetto alla figura del padre. Per_1 Per_2
9. Il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 23.05.2023 emetteva decreto a definizione del procedimento R.G.N. 563/2021 così disponendo:
“conferma l'affido dei minori e all'Ente territorialmente competente (Comune di Per_1 Per_2
Milano);
incarica l'ente affidatario anche in collaborazione con le Strutture Specialistiche e i Servizi
Specialistici del Territorio: - mantenere i minori collocati presso la madre e regolamentare i rapporti con il padre con le modalità ritenute più idonee;
proseguire gli interventi in atto a favore dei minori in particolare garantire la presa in carico psicoterapeutica a favore di e Per_1 il monitoraggio di presso la NPI, - proseguire la presa in carico specialistica per il padre Per_2 presso il Consultorio ed avviare un approfondimento per la madre al fine di valutare un percorso di sostegno volto a rielaborare i vissuti famigliari e consentire accesso alla figura patema;
- avviare ogni ulteriore intervento psico educativo utile, domiciliare o esterno a sostegno dei minori e della relazione;
riferire a questo Tribunale in caso di pregiudizio;
prescrive ai genitori di collaborare all'attuazione del provvedimento rispettando le regolamentazioni predisposte e gli interventi del Servizio Sociale, avvisandoli che in mancanza potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità”.
10. Con sentenza n. 7305/2024 depositata il 22.07.2024 il Tribunale ordinario di Milano, a definizione del procedimento r.g.n. 30688/2022 statuiva quanto segue:
pagina 4 di 17 “ 1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 CP_1
Verbania in data 2/6/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Genova - A.
2011 -N 149 – P II – S B);2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito;
3)
AFFIDA i minori e all'Ente Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno Per_1 Per_2 tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
5) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per
i figli minori relativamente a tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente, interventi di supporto psicologico per entrambi i minori, scelte sanitarie;
6) DELEGA i servizi sociali dell'Ente affidatario a disciplinare le visite dei minori con il padre con i tempi e le modalità meglio ritenute opportune e con facoltà di liberalizzazione in relazione al loro andamento;
7) DELEGA i servizi sociali dell'Ente affidatario a predisporre un percorso di sostegno genitoriale per le parti e a provvedere all'adozione di ogni misura di sostegno psicologico che venga ritenuta necessaria per i minori;
8) DISPONE che il genitore collocatario prevalente, previa comunicazione all'Ente affidatario, possa compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per i minori;
9) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 720,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2023 10) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie (…);
11) CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte nella misura della metà, pari ad euro 3.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte;
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente affidatario Comune di Milano per quanto delegato”.
11. Avverso detta sentenza ha presentato tempestivo appello, in data 23.09.2024, Pt_1
che ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo
[...] grado, deducendo che l'affidamento dei minori all'Ente poteva determinare un pregiudizio per la serena prosecuzione dei rapporti tra i genitori i quali, nella temporanea assenza dell'assistente sociale e dell'educatrice, stavano avendo un andamento positivo;
inoltre l'affido all'Ente era da ritenersi pregiudizievole per le scelte sanitarie relative ai minori, che richiedono per loro natura un intervento immediato.
Infine, anche il profilo economico la sentenza gravata, nella parte in cui la condannava al pagamento della metà delle spese legali maggiorata del 15%, del contributo previdenziale e pagina 5 di 17 dell'IVA, determinava per lei una notevole difficoltà, trovandosi di fatto a sostenere la quasi totalità di spese di gestione dei minori.
Nel merito l'appellante ha chiesto l'addebito della separazione al marito e la revoca dell'affido dei minori all'ente, con vittoria di spese e richieste istruttorie già dedotte in primo grado oltre ad una CTU sul nucleo familiare, ove ritenuta opportuna.
A sostegno dell'appello, ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
1. errata ricostruzione dei fatti e carente e illogica motivazione circa il rigetto della domanda di addebito.
Secondo l'appellante il provvedimento gravato ha omesso di considerare, riguardo all'infedeltà del marito, che i messaggi inviati dal ad un'altra donna e gli incontri avvenuti con Per_2 quest'ultima erano stati da lui stesso confermati alla moglie nella mail datata 18.02.2016.
Inoltre, quanto al disinteresse per la famiglia, nella medesima mail citata il confermava Per_2 questo suo atteggiamento.
Infine quanto ai comportamenti aggressivi del nei confronti della moglie la sentenza ha Per_2 omesso di considerare il verbale di Pronto Soccorso del 28.02.2017 attestante un morso al dorso della compatibile con morso umano, peraltro ammesso dall' appellato all'udienza innanzi Pt_1 al Tribunale per i Minorenni del 14.04.2021.
Conclusivamente, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questi fatti dedotti a sostegno dell'addebito erano anteriori alla crisi coniugale e alla decisione della di Pt_1 separarsi dal marito, considerato che i coniugi avevano anche avviato una terapia di coppia negli anni 2017-2018.
Parte appellante precisava altresì che il giudice di prime cure è incorso in errore, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 7388/2017 per sostenere la posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale, in quanto tale sentenza al contrario sancisce la preminenza delle violenze rispetto a qualsiasi preesistente crisi dell'affectio coniugalis.
2. errata ricostruzione dei fatti e carente motivazione, anche riguardo all'affidamento dei minori all'Ente.
In ordine al secondo motivo di gravame parte appellante deduceva che la sentenza gravata era errata anche nella parte in cui disponeva l'affido dei figli minori all'ente per altri due anni, ovvero cinque anni consecutivi dall'inizio dei vari iter processuali;
che l'affidamento all'ente poteva essere sostituito da un monitoraggio da parte dei Servizi, non essendovi rilievi recenti in merito all'inidoneità dei genitori;
che da giugno 2024 l'educatrice dott.ssa Bertocchi aveva lasciato l'incarico e non era stata nominata una sostituta;
che il giudice di prime cure aveva richiamato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che tuttavia aveva quale ultimo riscontro da parte dei Servizi incaricati una relazione del mese di settembre 2022; che il Tribunale ordinario aveva ricevuto ulteriori cinque relazioni successive rispetto a quelle cui faceva riferimento il Tribunale per i Minorenni;
che in tutte le recenti relazioni dei Servizi non veniva fatto alcun cenno ad un eventuale conflitto di lealtà in cui si troverebbero i minori, né comportamenti della madre volti ad ostacolare i rapporti tra i minori e il padre o conflitti tra i genitori;
che sin dall'incontro del 17.05.2023 vi era stato un notevole miglioramento di cui la stessa assistente sociale aveva dato atto nella mail del 20.05.2023; che il Tribunale nel pagina 6 di 17 provvedimento gravato non aveva riportato correttamente l'ultima relazione dei Servizi Sociali del 31.01.2024; che nessun incontro tra il padre e i minori era mai stato annullato su richiesta della madre;
che l'assunto secondo cui la madre non sarebbe in grado di garantire la figura paterna non era basato su una corretta ricostruzione dei fatti.
L'appellante aggiungeva che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'istanza del 28.03.2024 con la quale aveva chiesto la rimessione della causa in istruttoria con espletamento di c.t.u., riferendo che il minore a seguito di un incontro con il padre, aveva avuto una crisi psicomotoria Per_2 durata diversi giorni;
che il minore urlava, piangeva e batteva i pugni sul tavolo e contro la madre, dava calci alle cose e diceva di odiare la madre perché gli faceva vedere il padre;
che a seguito di consulto con il dott. (pediatra) quest'ultimo aveva redatto una relazione che era Per_3 stata allegata all'istanza di c.t.u., ove lo stesso esprimeva perplessità in merito alla prosecuzione delle visite tra il padre e il minore.
Infine, parte appellante quanto alla situazione attuale, indicava che da giugno 2024 non vi era più una educatrice;
che dal mese di agosto 2024 era venuta meno anche la figura dell'assistente sociale, attualmente in malattia;
che le parti si erano sempre organizzate autonomamente rispettando il calendario di incontri predisposto;
che la stessa aveva favorito gli incontri Pt_1
“liberi” tra il padre e i minori, proponendo l'aggiunta anche del sabato pomeriggio;
che anche stava accettando di recarsi dal padre, nonostante l'assenza dell'educatrice che lo Per_2 accompagnava e stava con loro;
che il ancora non sembrava voler partecipare a pieno Per_2 alla vita quotidiana dei figli, ma stava mostrando un maggior coinvolgimento.
3. erronea condivisione del padre del curatore speciale dei minori.
Relativamente al terzo motivo di gravame parte appellante esponeva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle lacune e delle inesattezze delle argomentazioni, nonché dell'errata citazione dei documenti richiamati, negli atti del curatore speciale dei minori.
12. In data 14.11.2024 si è costituito chiedendo: “1) in via principale, dichiarare CP_1 inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 7305/2024 emessa del Tribunale Ordinario di Milano (R.G. 30688/2022 dott. Gennari),
e per l'effetto, confermare in toto la sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Preliminarmente parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda: nello specifico ha dedotto che il fumus boni iuris non poteva essere riconosciuto in quanto la era stata Pt_1 ritenuta soccombente nelle proprie domande e con il ricorso in appello non introduceva alcun elemento significativo tale da far pensare che le domande possano essere accolte.
Nel merito, in relazione al primo motivo di gravame parte appellata esponeva: che la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di appello era pretestuosa, avendo peraltro la stessa nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado ammesso che i primi distacchi tra lei e il marito risalivano al momento della nascita del figlio (2014-2015), benché la volontà di separazione sia stata espressa dalla Per_2 nel 2018 e formalizzata nel 2020; che i comportamenti escludenti della moglie nei confronti Pt_1 pagina 7 di 17 del marito risalivano a una data antecedente rispetto a quella cui la controparte intenderebbe ricondurre la crisi coniugale;
che la non era stata in grado di fornire prova del nesso di Pt_1 causalità tra la contrarietà del comportamento del coniuge e l'insorgere della crisi coniugale;
che i capitoli di prova formulati dall'appellante a sostegno dell'addebito non erano tali da assolvere l'onere probatorio e pertanto anche in questa sede da rigettare.
In ordine al secondo motivo di gravame rappresentava che l'affidamento dei minori CP_1 all'Ente era stato disposto per un periodo limitato di due anni;
che nonostante l'andamento positivo delle visite paterne, la comunicazione tra i genitori non poteva ritenersi ripristinata;
che l'affidamento all'Ente era necessario per evitare il ripresentarsi delle medesime dinamiche parzialmente superate;
che solo tramite l'intervento dell'Ente il padre aveva gradualmente ripreso gli incontri con i figli minori;
che la richiesta di controparte di revocare l'affidamento dei minori all'Ente costituiva l'ennesimo tentativo di escludere il padre dalla vita dei minori;
che diversi incontri tra il padre e i figli erano stati rinviati o disdetti dalla madre, adducendo imprevisti dell'ultimo minuto;
che non corrispondeva al vero quanto sostenuto dall' in merito Pt_1 all'assenza di riferimenti nelle relazioni dei Servizi dei comportamenti oppositivi della stessa
(relazione del 27.02.2023; relazione del 19.05.2023; relazione del 31.01.2024); che solo recentemente la aveva mostrato aperture nei confronti del padre, coinvolgendolo nelle scelte Pt_1
e nelle regole da dare ai figli.
Relativamente alla situazione attuale, precisava che la nuova assistente sociale era subentrata nel mese di ottobre 2024; che era già stata programmato un incontro con i minori entro la fine del mese di novembre;
che il problema dell'assenza di un riferimento del Servizio Sociale si era presentato solo per il mese di agosto;
che le visite erano proseguite secondo le modalità in precedenza calendarizzate dal Servizio;
che le visite tra il padre e i minori avevano subito disdette o modifiche dell'ultimo minuto;
che, nonostante un miglioramento dei rapporti, per stessa ammissione della vi sarebbero ancora dei problemi tali da non consentire un reintegro nella responsabilità Pt_1 genitoriale.
13. In data 15.11.2024 si è costituito il curatore speciale dei minori e chiedendo “in Per_1 Per_2 via principale e nel merito rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza nr 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data Pt_1
17-22.7.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza”.
Il curatore speciale in merito all'addebito della separazione sosteneva che la riproposizione in questa sede della suddetta domanda fosse rappresentativa della conflittualità ancora oggi esistente tra i genitori dei minori, elemento che a parere del curatore non consentirebbe la possibilità di valutare un affido condiviso.
Quanto al secondo motivo di appello, il curatore rappresentava: che parte appellante aveva proposto doglianze già valutate nel giudizio di primo grado, cui aveva aggiunto elementi successivi non valutabili in sede di appello;
che tutti gli elementi di pregiudizio individuati prima dal Tribunale per i Minorenni e successivamente dal Tribunale Ordinario erano ancora presenti;
che i minori erano ancora oggi divisi in un conflitto di lealtà tra la madre e il padre e non pagina 8 di 17 riuscivano ad esprimere i propri sentimenti per il padre alla presenza della madre;
che seppur vero quanto affermato da parte appellante circa il deposito di relazioni dei Servizi Sociali successivamente alla definizione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni, al momento dell'emissione della sentenza del Tribunale ordinario le condotte dei genitori denotavano una forte carenza tale da giustificare un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale in assenza di una figura terza;
che l'affidamento dei minori all'Ente era stato un intervento cruciale e aveva consentito di delimitare il nucleo in una situazione di sicurezza e controllo;
che in caso affido condiviso dei minori si rischierebbe di comprimere la figura del padre a causa delle manifestazioni di sfiducia da parte della madre nei confronti del padre. Conclusivamente il curatore speciale ribadiva di ritenere essenziale l'affido dei minori all'Ente, non essendosi allo stato del tutto ripristinata la serena comunicazione tra le parti.
14. Con decreto del 26.09.2024 veniva rimesso l'esame dell'istanza di sospensiva proposta da ex art. 283 c.p.c. alla prima udienza di merito, contestualmente fissata per il Parte_1 giorno 10.12.2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
15. All'udienza del 10.12.2024 la Corte, viste le note depositate dalle parti ed il parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione
***
16.Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato1. Parte_1
Va in primo luogo respinta la richiesta di sospensiva di parte appellante, del tutto genericamente dedotta quanto alla sussistenza dei presupposti di legge con particolare riferimento al pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza non ravvisabile in relazione ai minori, stante la tutela del loro interesse offerta dall'affido all'Ente, anche in materia sanitaria: sussiste piuttosto il rischio che, in difetto della mediazione di un soggetto terzo, l'elevata conflittualità delle parti possa costituire un fattore di ostacolo all'attuazione degli interventi necessari a tutela dei minori. Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte appellante con le note scritte di udienza, puntualmente eccepita dal curatore speciale, in quanto non autorizzata e comunque irrilevante ai fini della presente decisione, a fronte delle risultanze dell'osservazione del nucleo condotta per lungo tempo dai Servizi Sociali di cui si dirà meglio in seguito.
pagina 9 di 17
17.Va altresì respinta la richiesta di addebito della separazione al formulata da parte Per_2 appellante.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Inoltre è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema
Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
18.Applicando tali principi al caso in esame, la Corte ritiene che non siano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione all'appellato CP_1
pagina 10 di 17 Ed invero, le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte del SI. contrarie ai doveri Per_2 nascenti dal matrimonio ma lasciano invece emergere un reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita intrapresa, maturato fin dal principio della loro relazione e convivenza che si è riverberato su ogni aspetto del loro rapporto, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale.
Secondo la prospettazione concorde di entrambe le parti infatti la crisi coniugale è maturata fin dai primi anni di matrimonio, in concomitanza con la nascita ravvicinata dei due figli negli anni
2013 -2104 ed il contemporaneo spostamento a Genova dell'attività lavorativa del il Per_2 quale, conseguentemente, non ha potuto seguire il nucleo familiare in una fase caratterizzata dalle due gravidanze ravvicinate e dai problemi sanitari di subito dopo il parto. Per_2
Emerge quindi nel caso in esame non tanto la rottura di un rapporto ma l'assenza di un consortium vitae e di rapporti interpersonali caratterizzati da affectio coniugalis, situazione sicuramente preesistente al verificarsi dei fatti che l'appellante deduce a fondamento della richiesta di addebito, rispetto ai quali, conclusivamente, difetta la prova di un nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò è a dirsi in primo luogo quanto all'asserita violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del , circostanza rimasta sprovvista di prova e peraltro contestata da parte appellata. In Per_2 contrario non rileva la mail del 18.02.2016 (doc.6) tenuto conto del fatto che nella medesima il
, pur scusandosi per le espressioni utilizzate evidentemente in scambi di comunicazioni Per_2 con un'altra donna, attestava fermamente che si trattava solo di un'amica di vecchia data e che dietro “non c'è stato né ci sarà mai nulla”. Alle stesse conclusioni si arriva quanto al morso che l'appellante avrebbe ricevuto dal , Per_2 oggetto del referto di Pronto Soccorso del 28.02.2017 (doc.9) atteso che nel medesimo atto si indica, riguardo alla che la signora “vive separata in casa da oltre un anno”, circostanza Pt_1 che ulteriormente corrobora l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'episodio in oggetto.
Nulla è dato invece sapere con precisione circa il morso del al figlio in ordine al Per_2 Per_2 quale l'appellante ha prodotto solo una fotografia che ritrae la guancia arrossata del minore, priva peraltro di riferimenti utili a collocarla temporalmente.
La comprovata anteriorità della crisi coniugale rispetto ai fatti dedotti a sostegno dell'addebito – la cui valutazione è rimessa al giudice di merito secondo quanto confermato dalla sentenza della
Cassazione n.7388/2017, a più riprese richiamata dall'appellante- rende superflui ed irrilevanti gli approfondimenti istruttori sollecitati in particolare dall'appellante, che reitera le richieste di cui alla memoria 183 c.p.c., correttamente respinte dal Giudice Istruttore con motivazione che la
Corte condivide: del resto sul punto non può non rilevarsi che a sua volta la nella Pt_1 memoria di replica del 2.02.2024 deduceva la superfluità e irrilevanza dei capitoli di prova di controparte atteso che “Si è sempre detto che la relazione fra le parti è peggiorata dopo la nascita dei figli e persino durante le gravidanze, non c'è bisogno di interrogare la signora
” Pt_1
pagina 11 di 17 19.Risulta conclusivamente evidente, sulla scorta delle medesime allegazioni delle parti, che i due coniugi non sono mai stati realmente una coppia, in quanto hanno avuto sin da subito importanti problemi a relazionarsi tra loro e sono stati incapaci di gestire adeguatamente l'impegno che la nascita di due bambini, a distanza di tempo ravvicinata, comportava.
In tale contesto le parti hanno tuttavia ostinatamente continuato a trascinare nel tempo una relazione di coppia compromessa fin dal principio e di fatto inesistente, incuranti delle pesanti ripercussioni che ciò poteva avere per i figli, di fatto esposti ad un rapporto genitoriale altamente conflittuale: solo l'intervento del Tribunale per i minorenni di marzo 2021, rilevando la situazione di pregiudizio per i minori e disponendo l'affido all'Ente dei bambini, ha costretto le parti ad un esame di realtà da cui è poi scaturito l'avvio formale delle pratiche di separazione.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, la richiesta di addebito formulata da parte appellante va respinta.
20. Anche la richiesta di revoca dell'affido all'Ente formulata da parte appellante va respinta.
Giova al riguardo richiamare le risultanze delle principali relazioni dei Servizi Sociali che hanno proceduto all'osservazione del nucleo:
-relazione del Servizio Sociale di San Donato Milanese datata 11.05.2023: da luglio 2022
e hanno iniziato a vedere il padre, dapprima in un parco cittadino. I minori hanno Per_1 Per_2 sempre dichiarato di non voler vedere il padre perché stano bene con la mamma e i nonni materni, sostenendo di non comprendere perché giudici e operatori insistano nel fargli incontrare il padre. A fronte di tali affermazioni tuttavia i minori quando sono col padre stanno bene, risultano sereni, decidono assieme cosa fare, gli e gli va spesso in Parte_3 Per_2 braccio. Da quando gli incontri avvengono in casa, i minori fanno merenda col padre e poi giocano con lui. Entrambi i bambini parlano col padre e giocano con lui. In certe occasioni sembra che i minori mettano il padre alla prova, dicendogli che avrebbero preferito rimanere a casa a giocare: inizialmente il reagiva a tali comportamenti, innervosendosi e Per_2 chiudendosi in sé; adesso invece il padre, quando i figli manifestano chiusura verso di lui, riesce a riconoscere il loro stato d'animo, mettendo in atto comportamenti che fanno superare la difficoltà. Durante gli incontri non si è mai parlato degli episodi del passato, quando il avrebbe assunto e maltrattanti verso ma capita che il bambino guardi il padre e Per_2 Per_2 usi con lui un tono di voce che sembra esprimere il bisogno del bambino d farlo: in una occasione si è rifiutato di vedere il padre, sostenendo di non credere che possa essere Per_2 cambiato. Ai colloqui con l'educatrice il bambino ha precisato di stare bene quando vede il papà ma di temere che stia fingendo di essere buono e che invece possa fargli del male come in passato. nell'occasione si è associata alla decisione di di non incontrare il Per_1 Per_2 padre. Dopo un confronto con gli operatori è stato effettuato un incontro tra i minori e il papà
e nell'occasione il è stato bravo a parlare con dando importanza ai suoi timori, Per_2 Per_2 non negando nulla delle fatiche del passato ma facendo sentire l'impegno affinchè si realizzi qualcosa di diverso adesso e in futuro. Dopo questo momento di chiarimento gli incontri padre/figli sono andati bene: in particolare ha condiviso col padre dialogo, gioco e Per_2 coccole;
anche è apparsa desiderosa di trascorrere tempo col padre. Il calendario di Per_1 pagina 12 di 17 incontri e videochiamate è stato sostanzialmente rispettato ad eccezione di una unica data.
Conclusivamente, permangono aspetti legati al trauma vissuto dai bambini che incidono nei momenti precedenti alla visita con il padre fino al punto di farli talora diventare oppositivi e decidere di non presentarsi;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 15.05.2023: è stata condivisa con la rete attiva la preoccupazione per alcuni comportamenti e agiti dei minori in concomitanza degli incontri col padre: il 23.02 ha dato due schiaffi alla madre, rifiutandosi di andare Per_2 dal padre;
all'incontro successivo il è riuscito a rassicurare il figlio, ammettendo i Per_2 propri sbagli del passato e spiegando ai figli di aver intrapreso un percorso per cambiare;
il
23.03 ha verbalizzato alla madre e all'educatrice di non voler vedere il padre mentre Per_1 era favorevole, però al rientro a casa, secondo quanto riferito dalla avrebbe Per_2 Pt_1 iniziato a urlare, lanciando indumenti conto la madre che lo obbliga a vedere “quella schifosa persona”, epiteto utilizzato anche da;
il 13.04 la ha segnalato che Per_1 Pt_1 Per_2 rifiutava di andare a scuola perché nel pomeriggio l'educatrice lo avrebbe portato dalla
“schifosa persona” e in seguito lamentava mal di pancia ma tornato a casa stava bene, anche si rifiutava di andare dal padre addirittura esternando il proposito di tagliargli la gola Per_1 con un coltello se si fosse presentato da loro, senza che la madre intervenisse quando la minore si era alzata per andare in cucina a prendere il coltello, con un comportamento valutato come artefatto dall'educatrice tanto più che si era poi seduta sul divano tranquilla. Nei Per_1 colloqui individuali e congiunti con i genitori è stato affrontato il tema della discrepanza tra i descritti comportamenti dei minori e la modalità serena di relazione col padre. In occasione del primo colloquio tra i due genitori fuori dal Tribunale, avvenuto il 3 maggio, gli operatori hanno osservato che nella comunicazione tra i due è ancora molto presente, per la il Pt_1 tema degli agiti nei confronti suoi e di mentre il mette l'attenzione sulle Per_2 Per_2 conseguenze che le denunce della signora hanno avuto su di lui. Non sempre è stato facile contenerli o riuscire a rimodulare la comunicazione. Gli operatori hanno quindi esplicitato ai genitori la forte preoccupazione per la crescita dei minori atteso che non può pretendersi che si mostrino sereni nel passaggio tra i due genitori se questi ultimi non riescono ad interagire, anteponendo i figli al conflitto;
i genitori sono stati altresì avvisati che il protrarsi della dinamica conflittuale e l'acuirsi del malessere dei minori potrebbero portare a ritenere necessario un collocamento extrafamiliare;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 2.11.2023: gli incontri successivi tra i genitori hanno evidenziato un netto miglioramento delle dinamiche relazionali e le resistenze che i minori hanno continuato a manifestare in certe occasioni sono state progressivamente smussate grazie all'aiuto degli operatori. Ulteriori momenti complessi si sono verificati in estate in particolare per la difficile gestione delle videochiamate;
da settembre con l'incremento della frequenza degli incontri col padre ad una volta a settimana non si sono più registrate resistenze dei bambini e anzi si è verificato un alleggerimento del clima. Ciononostante la continua a riferire agli operatori che e a lei Pt_1 Per_1 Per_2 dicono di non voler avere rapporti col padre e di voler restare solo con la madre e i nonni. La comunicazione tra i genitori appare limitata agli aspetti economici ma entrambi chiedono di pagina 13 di 17 essere aiutati in una genitorialità condivisa. Tuttavia la proposta di proseguire con gli “incontri di famiglia” per aiutare i minori a vivere con serenità la relazione con entrambi i genitori non è stata accolta. I genitori rimangono divisi rispetto all'affido all'Ente cui il è favorevole Per_2
e la contraria, invocando l'affido esclusivo dei figli. In tale contesto il Servizio ritiene Pt_1 necessario mantenere l'affido all'Ente per garantire la prosecuzione degli interventi in atto in particolare quanto alla presa in carico dei minori presso la e al sostegno alla Pt_2 genitorialità per la madre, oltre al supporto psicologico per i minori e al percorso di mediazione per i genitori. L'andamento positivo degli incontri col padre consente di ipotizzare un ulteriore incremento della frequenza ed una graduale liberalizzazione;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 31.01.2024 (prot. del 5.02.2024): in attesa di avviare il percorso psicologico peri minori presso l'Istituto San Vincenzo sui cui i genitori sono concordi, permane il rimando positivo dell'educatrice domiciliare sugli incontri di e col padre;
in particolare ha fatto numerosi passi avanti nella vicinanza Per_2 Per_1 Per_1 emotiva con il padre sebbene a volte sembri voler inibire il suo investimento verso di lui;
appare più spontaneo della sorella nel rapporto col padre ma in certe occasioni sembra Per_2 voler chiedere conferma all'educatrice di essere nei pensieri del papà. Rispetto alle cene col padre i minori, pur mostrandosi entrambi contenti di vedere il padre tutte le settimane, hanno espresso idee diverse: vorrebbe farne una con l'educatrice e una da soli col padre, Per_1 mentre preferisce ci sia sempre l'educatrice. Per_2
21.Gli elementi fin qui passati in rassegna valgono a dimostrare, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che l'affido dei minori all'Ente è indispensabile a tutela del loro superiore interesse.
Ed invero i ritardi e le omissioni nell'operato dei Servizi Sociali che la censura, Pt_1 essenzialmente correlati al cambio degli operatori di riferimento (correlato a maternità di qualche operatrice e/o al periodo estivo, notoriamente più complesso da gestire per i Servizi), non valgono a scalfire gli importantissimi risultati che la rete, pur con inevitabili difficoltà organizzative, è riuscita a raggiungere.
e hanno infatti progressivamente modificato l'atteggiamento di radicale chiusura Per_1 Per_2 verso il padre, arrivando da ultimo a manifestare entrambi la volontà di vederlo tutte le settimane ed un approccio connotato da maggiore vicinanza emotiva.
A fronte di ciò permangono ancora, in isolati momenti, resistenze dei minori al rapporto col padre, soprattutto secondo quanto la continua a riportare agli operatori, con una Pt_1 narrazione che la donna ripete ad ogni occasione utile e che, inevitabilmente, induce a ritenere possano derivarne condizionamenti sui figli: nell'arco del periodo di osservazione è infatti accaduto più volte che i minori manifestassero chiusura verso il padre, sfociata talora in atteggiamenti anche fisici valutati dall'educatrice come “artefatti” (così nell'episodio di Per_1 che cercava il coltello da usare contro il padre o ancora nei malesseri lamentati da per Per_2 rifiutarsi di vederlo).
Solo la mediazione degli educatori e l'approfondimento dai medesimi condotto con i minori sulle ragioni di tali ostilità ha consentito di far retrocedere i bambini da questi atteggiamenti, attesa la pagina 14 di 17 loro incapacità di ancorarli ad elementi obiettivi che non fossero mere prese di posizione, al pari della affermazione ripetuta -sempre secondo quanto riporta la del loro desiderio di stare Pt_1 con la mamma e i nonni materni.
22.Risulta quindi evidente il rischio che, in difetto dell'intervento dell'Ente, i bambini finiscano per essere nuovamente in balìa della conflittualità genitoriale che da sempre caratterizza il rapporto tra la e il e tuttora persiste, nonostante i timidi di segnali di Pt_1 Per_2 miglioramento che iniziano a registrarsi.
In questo complessivo contesto è impensabile disporre un affido esclusivo dei minori alla madre che, già in costanza dell'affido all'Ente, ha assunto iniziative autonome (la valutazione di Per_2 dal Dott. , senza nemmeno darne notizia al Servizio affidatario, con un comportamento che Per_3 denota il mancato recupero da parte dell'appellante della capacità genitoriale sotto l'essenziale profilo della garanzia di accesso dei minori all'altro genitore.
Nella fase attuale, in cui finalmente il rapporto tra i minori e il padre sembra giunto ad un punto di evoluzione positiva, la modifica delle disposizioni in tema di affido rischierebbe di vanificare i risultati raggiunti, riportando e al centro del conflitto genitoriale con evidente Per_1 Per_2 pregiudizio per il loro benessere psicofisico.
23. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello proposto da va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Parte_1
24. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, attesa l'integrale soccombenza e liquidate, in difetto di nota spese, come in dispositivo.
25. Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.7305/2024 pubblicata il 22.07.2024 dal CP_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
3) Riserva la liquidazione dei compensi del curatore speciale con separato decreto.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale, ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, 10.12.2024 pagina 15 di 17 Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Fabio Laurenzi
pagina 16 di 17
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 4.08.2022, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fabio LAURENZI Presidente
Dott.ssa Manuela SCUDIERI Consigliere
Dott.ssa Maria VICIDOMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 23.09.2024 da:
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Agnisetta e dall'Avv. Silvana Dibenedetto,
[...] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Vetra n. 17,
Appellante nei confronti di
nato a [...] l'[...] (cod. fisc. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Pepe e dall'Avv. Sara Rendano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Pepe in Milano, Piazza Sant'Agostino n. 22
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione n.7305/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. 30688/2022, pronunciata in data 17.07.2024, pubblicata e comunicata alle parti in data 22.7.2024.
Con l'intervento: del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa M.V.Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
pagina 1 di 17 del curatore speciale dei minori (nata a [...] il [...]) e , Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) nella persona dell'Avv. Martini Federica il suo studio in
Milano, Via Fontana 5.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte Ecc.ma, previa sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata e assunti gli opportuni provvedimenti, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma della Sentenza n. 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in Camera di
Consiglio in date 17 - 22 luglio 2024:
1) Addebitare al SI. la separazione fra le parti, ai sensi dell'art. 151, 2° comma CP_1 cod. civ.
2) Revocare l'affidamento dei minori e all'Ente Comune di Milano e Per_1 Persona_2 sostituirlo con un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
3) Reintegrare nella piena responsabilità genitoriale la madre e il padre dei minori e, se il SI.
non fosse ritenuto ancora pronto ad assumerla, reintegrare quantomeno la madre. Per_2
4) In via istruttoria
- ove non si ritenesse sufficiente la documentazione già agli atti, ammettere i capitoli di prova riproposti in narrativa e, se ritenuti necessari, tutti quelli di cui alla memoria del primo grado ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.;
- disporre, ove considerata opportuna, CTU sul nucleo familiare.
5) Emettere tutti i provvedimenti del caso, comunque connessi, o dipendenti dall'accoglimento delle domande della concludente.
6) Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
PER PARTE APPELLATA
1) in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 7305/2024 emessa del Tribunale Ordinario di Parte_1
Milano (R.G. 30688/2022 dott. Gennari), e per l'effetto, confermare in toto la sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
CURATORE SPECIALE DEI MINORI che Codesta Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni avversa domanda ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'appello proposto dalla SI.ra vverso Pt_1 la Sentenza nr. 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 17-22.7. 2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta Sentenza.
pagina 2 di 17 IN FATTO E IN DIRITTO
1. e contraevano matrimonio in data 2.06.2011, unione dalla Parte_1 CP_1 quale nascevano i figli , nata il [...], e nato il [...]. Per_1 Per_2
2. In data 24.02.2021 il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni, a seguito di relazione del Comune di Milano - GIC da cui emergeva una situazione di grave pregiudizio per i minori e presentava ricorso al Tribunale per i Minorenni di Milano. Per_1 Per_2
3. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 15.03.2021, depositato il
28.03.2021, nell'ambito del procedimento R.G.N. 563/2021, statuiva quanto segue: “applicati gli artt. 333 – 336 terzo comma, cod. civ., 737 ss. – 741 comma 2 c.p.c. viste le richieste del P.M. deliberando, allo stato, in via d'urgenza, provvisoriamente e con efficacia immediata – impregiudicata ogni decisione definitiva, limita l'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. e della sig.ra , relativamente alle scelte di regolamento dei CP_1 Parte_1 rapporti tra i minori e il padre e gli incarichi, anche educativi, delegati all'Ente: per l'effetto affida i minori , nata il [...]3 e nato il [...] all'Ente Persona_1 Persona_2 territorialmente competente che vi è tenuto per legge, ed allo stato individua il Comune di
Milano. Incarica l'Ente affidatario, affinché - anche in collaborazione con le strutture specialistiche ed i Servizi specialistici del territorio, che potrà direttamente incaricare inviando il presente decreto se necessario a provveda a: - effettuare indagine psicosociale sull'intero nucleo, anche assumendo ogni opportuna informazione e documentazione presso enti ed uffici della pubblica amministrazione (in particolare scuola frequentata dalle minori, servizi specialistici, etc) per verificare una situazione di pregiudizio;
- regolamentare i rapporti dei minori con il padre secondo modalità ritenute idonee comunque inizialmente osservate;
- effettuare una accurata valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per valutare l'idoneità nell'esercizio delle funzioni genitoriali avviando la presa in carico se indicato e comunque un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- riferire a questo Tribunale (eventualmente anche con risposta interlocutoria, con indicazione in tal caso dell'ulteriore termine necessario) circa l'evoluzione della situazione del minore, gli interventi attuati ed il loro andamento, gli esiti dei delegati accertamenti nonché sull'osservazione delle relazioni e sui progetti entro 3 mesi (o immediatamente in caso di pregiudizio)”.
4. Con ricorso depositato in data 5.08.2022 dinnanzi al Tribunale ordinario di Milano Pt_1
premessa la pendenza del procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano,
[...] chiedeva: ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario;
pronunciarsi separazione personale delle parti con addebito a la reintegrazione CP_1 dei genitori nel pieno della responsabilità genitoriale con affidamento condiviso e collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione materna;
la regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'autorizzazione a sottoporre la figlia al percorso terapeutico suggerito dall' e a Pt_2 scegliere la Dottoressa Alessandra Crema quale terapeuta della minore, con suddivisione delle pagina 3 di 17 relative spese al 50% tra i genitori;
l'onere a carico del padre di versare a titolo di mantenimento indiretto dei figli minori la somma di € 1.200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. In data 29.12.2022 si costituiva innanzi al Tribunale ordinario di Milano CP_1 chiedendo di rigettare le domanda di parte ricorrente e confermare integralmente quanto statuito in via provvisoria dal Tribunale per i Minorenni di Milano, con previsione di un assegno a suo carico a titolo di mantenimento indiretto dei minori pari a € 650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 19.1.2023 il Presidente f.f.: dava atto della competenza del
Tribunale ordinario;
autorizzava i coniugi a vivere separati;
confermava il decreto provvisorio del
Tribunale per i Minorenni del 15.03.2021; nominava curatore speciale per i minori l'avvocato
Lucia Bolzani;
poneva a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole,
l'assegno di euro 720,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. Con ordinanza del 27.01.2023, vista l'istanza di sostituzione del curatore depositata dall'avv.
Bolzani in data 24.1.2023, veniva nominato curatore speciale l'Avv. Federica Martini.
8. In data 14.03.2024 il g.i. rimetteva la causa in decisione;
in data 28.03.2024 Parte_1 depositava istanza urgente, chiedendo di disporre c.t.u. al fine di valutare i comportamenti dei minori e rispetto alla figura del padre. Per_1 Per_2
9. Il Tribunale per i Minorenni di Milano in data 23.05.2023 emetteva decreto a definizione del procedimento R.G.N. 563/2021 così disponendo:
“conferma l'affido dei minori e all'Ente territorialmente competente (Comune di Per_1 Per_2
Milano);
incarica l'ente affidatario anche in collaborazione con le Strutture Specialistiche e i Servizi
Specialistici del Territorio: - mantenere i minori collocati presso la madre e regolamentare i rapporti con il padre con le modalità ritenute più idonee;
proseguire gli interventi in atto a favore dei minori in particolare garantire la presa in carico psicoterapeutica a favore di e Per_1 il monitoraggio di presso la NPI, - proseguire la presa in carico specialistica per il padre Per_2 presso il Consultorio ed avviare un approfondimento per la madre al fine di valutare un percorso di sostegno volto a rielaborare i vissuti famigliari e consentire accesso alla figura patema;
- avviare ogni ulteriore intervento psico educativo utile, domiciliare o esterno a sostegno dei minori e della relazione;
riferire a questo Tribunale in caso di pregiudizio;
prescrive ai genitori di collaborare all'attuazione del provvedimento rispettando le regolamentazioni predisposte e gli interventi del Servizio Sociale, avvisandoli che in mancanza potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità”.
10. Con sentenza n. 7305/2024 depositata il 22.07.2024 il Tribunale ordinario di Milano, a definizione del procedimento r.g.n. 30688/2022 statuiva quanto segue:
pagina 4 di 17 “ 1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
e che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 CP_1
Verbania in data 2/6/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Genova - A.
2011 -N 149 – P II – S B);2) RESPINGE la domanda di addebito della separazione al marito;
3)
AFFIDA i minori e all'Ente Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno Per_1 Per_2 tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
5) LIMITA la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per
i figli minori relativamente a tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente, interventi di supporto psicologico per entrambi i minori, scelte sanitarie;
6) DELEGA i servizi sociali dell'Ente affidatario a disciplinare le visite dei minori con il padre con i tempi e le modalità meglio ritenute opportune e con facoltà di liberalizzazione in relazione al loro andamento;
7) DELEGA i servizi sociali dell'Ente affidatario a predisporre un percorso di sostegno genitoriale per le parti e a provvedere all'adozione di ogni misura di sostegno psicologico che venga ritenuta necessaria per i minori;
8) DISPONE che il genitore collocatario prevalente, previa comunicazione all'Ente affidatario, possa compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per i minori;
9) PONE a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro 720,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di febbraio 2023 10) PONE a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie (…);
11) CONDANNA parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte nella misura della metà, pari ad euro 3.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte;
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché all'Ente affidatario Comune di Milano per quanto delegato”.
11. Avverso detta sentenza ha presentato tempestivo appello, in data 23.09.2024, Pt_1
che ha chiesto preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo
[...] grado, deducendo che l'affidamento dei minori all'Ente poteva determinare un pregiudizio per la serena prosecuzione dei rapporti tra i genitori i quali, nella temporanea assenza dell'assistente sociale e dell'educatrice, stavano avendo un andamento positivo;
inoltre l'affido all'Ente era da ritenersi pregiudizievole per le scelte sanitarie relative ai minori, che richiedono per loro natura un intervento immediato.
Infine, anche il profilo economico la sentenza gravata, nella parte in cui la condannava al pagamento della metà delle spese legali maggiorata del 15%, del contributo previdenziale e pagina 5 di 17 dell'IVA, determinava per lei una notevole difficoltà, trovandosi di fatto a sostenere la quasi totalità di spese di gestione dei minori.
Nel merito l'appellante ha chiesto l'addebito della separazione al marito e la revoca dell'affido dei minori all'ente, con vittoria di spese e richieste istruttorie già dedotte in primo grado oltre ad una CTU sul nucleo familiare, ove ritenuta opportuna.
A sostegno dell'appello, ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
1. errata ricostruzione dei fatti e carente e illogica motivazione circa il rigetto della domanda di addebito.
Secondo l'appellante il provvedimento gravato ha omesso di considerare, riguardo all'infedeltà del marito, che i messaggi inviati dal ad un'altra donna e gli incontri avvenuti con Per_2 quest'ultima erano stati da lui stesso confermati alla moglie nella mail datata 18.02.2016.
Inoltre, quanto al disinteresse per la famiglia, nella medesima mail citata il confermava Per_2 questo suo atteggiamento.
Infine quanto ai comportamenti aggressivi del nei confronti della moglie la sentenza ha Per_2 omesso di considerare il verbale di Pronto Soccorso del 28.02.2017 attestante un morso al dorso della compatibile con morso umano, peraltro ammesso dall' appellato all'udienza innanzi Pt_1 al Tribunale per i Minorenni del 14.04.2021.
Conclusivamente, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questi fatti dedotti a sostegno dell'addebito erano anteriori alla crisi coniugale e alla decisione della di Pt_1 separarsi dal marito, considerato che i coniugi avevano anche avviato una terapia di coppia negli anni 2017-2018.
Parte appellante precisava altresì che il giudice di prime cure è incorso in errore, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 7388/2017 per sostenere la posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale, in quanto tale sentenza al contrario sancisce la preminenza delle violenze rispetto a qualsiasi preesistente crisi dell'affectio coniugalis.
2. errata ricostruzione dei fatti e carente motivazione, anche riguardo all'affidamento dei minori all'Ente.
In ordine al secondo motivo di gravame parte appellante deduceva che la sentenza gravata era errata anche nella parte in cui disponeva l'affido dei figli minori all'ente per altri due anni, ovvero cinque anni consecutivi dall'inizio dei vari iter processuali;
che l'affidamento all'ente poteva essere sostituito da un monitoraggio da parte dei Servizi, non essendovi rilievi recenti in merito all'inidoneità dei genitori;
che da giugno 2024 l'educatrice dott.ssa Bertocchi aveva lasciato l'incarico e non era stata nominata una sostituta;
che il giudice di prime cure aveva richiamato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che tuttavia aveva quale ultimo riscontro da parte dei Servizi incaricati una relazione del mese di settembre 2022; che il Tribunale ordinario aveva ricevuto ulteriori cinque relazioni successive rispetto a quelle cui faceva riferimento il Tribunale per i Minorenni;
che in tutte le recenti relazioni dei Servizi non veniva fatto alcun cenno ad un eventuale conflitto di lealtà in cui si troverebbero i minori, né comportamenti della madre volti ad ostacolare i rapporti tra i minori e il padre o conflitti tra i genitori;
che sin dall'incontro del 17.05.2023 vi era stato un notevole miglioramento di cui la stessa assistente sociale aveva dato atto nella mail del 20.05.2023; che il Tribunale nel pagina 6 di 17 provvedimento gravato non aveva riportato correttamente l'ultima relazione dei Servizi Sociali del 31.01.2024; che nessun incontro tra il padre e i minori era mai stato annullato su richiesta della madre;
che l'assunto secondo cui la madre non sarebbe in grado di garantire la figura paterna non era basato su una corretta ricostruzione dei fatti.
L'appellante aggiungeva che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'istanza del 28.03.2024 con la quale aveva chiesto la rimessione della causa in istruttoria con espletamento di c.t.u., riferendo che il minore a seguito di un incontro con il padre, aveva avuto una crisi psicomotoria Per_2 durata diversi giorni;
che il minore urlava, piangeva e batteva i pugni sul tavolo e contro la madre, dava calci alle cose e diceva di odiare la madre perché gli faceva vedere il padre;
che a seguito di consulto con il dott. (pediatra) quest'ultimo aveva redatto una relazione che era Per_3 stata allegata all'istanza di c.t.u., ove lo stesso esprimeva perplessità in merito alla prosecuzione delle visite tra il padre e il minore.
Infine, parte appellante quanto alla situazione attuale, indicava che da giugno 2024 non vi era più una educatrice;
che dal mese di agosto 2024 era venuta meno anche la figura dell'assistente sociale, attualmente in malattia;
che le parti si erano sempre organizzate autonomamente rispettando il calendario di incontri predisposto;
che la stessa aveva favorito gli incontri Pt_1
“liberi” tra il padre e i minori, proponendo l'aggiunta anche del sabato pomeriggio;
che anche stava accettando di recarsi dal padre, nonostante l'assenza dell'educatrice che lo Per_2 accompagnava e stava con loro;
che il ancora non sembrava voler partecipare a pieno Per_2 alla vita quotidiana dei figli, ma stava mostrando un maggior coinvolgimento.
3. erronea condivisione del padre del curatore speciale dei minori.
Relativamente al terzo motivo di gravame parte appellante esponeva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle lacune e delle inesattezze delle argomentazioni, nonché dell'errata citazione dei documenti richiamati, negli atti del curatore speciale dei minori.
12. In data 14.11.2024 si è costituito chiedendo: “1) in via principale, dichiarare CP_1 inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 7305/2024 emessa del Tribunale Ordinario di Milano (R.G. 30688/2022 dott. Gennari),
e per l'effetto, confermare in toto la sentenza di separazione personale dei coniugi;
2) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Preliminarmente parte appellata si è opposta alla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda: nello specifico ha dedotto che il fumus boni iuris non poteva essere riconosciuto in quanto la era stata Pt_1 ritenuta soccombente nelle proprie domande e con il ricorso in appello non introduceva alcun elemento significativo tale da far pensare che le domande possano essere accolte.
Nel merito, in relazione al primo motivo di gravame parte appellata esponeva: che la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di appello era pretestuosa, avendo peraltro la stessa nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado ammesso che i primi distacchi tra lei e il marito risalivano al momento della nascita del figlio (2014-2015), benché la volontà di separazione sia stata espressa dalla Per_2 nel 2018 e formalizzata nel 2020; che i comportamenti escludenti della moglie nei confronti Pt_1 pagina 7 di 17 del marito risalivano a una data antecedente rispetto a quella cui la controparte intenderebbe ricondurre la crisi coniugale;
che la non era stata in grado di fornire prova del nesso di Pt_1 causalità tra la contrarietà del comportamento del coniuge e l'insorgere della crisi coniugale;
che i capitoli di prova formulati dall'appellante a sostegno dell'addebito non erano tali da assolvere l'onere probatorio e pertanto anche in questa sede da rigettare.
In ordine al secondo motivo di gravame rappresentava che l'affidamento dei minori CP_1 all'Ente era stato disposto per un periodo limitato di due anni;
che nonostante l'andamento positivo delle visite paterne, la comunicazione tra i genitori non poteva ritenersi ripristinata;
che l'affidamento all'Ente era necessario per evitare il ripresentarsi delle medesime dinamiche parzialmente superate;
che solo tramite l'intervento dell'Ente il padre aveva gradualmente ripreso gli incontri con i figli minori;
che la richiesta di controparte di revocare l'affidamento dei minori all'Ente costituiva l'ennesimo tentativo di escludere il padre dalla vita dei minori;
che diversi incontri tra il padre e i figli erano stati rinviati o disdetti dalla madre, adducendo imprevisti dell'ultimo minuto;
che non corrispondeva al vero quanto sostenuto dall' in merito Pt_1 all'assenza di riferimenti nelle relazioni dei Servizi dei comportamenti oppositivi della stessa
(relazione del 27.02.2023; relazione del 19.05.2023; relazione del 31.01.2024); che solo recentemente la aveva mostrato aperture nei confronti del padre, coinvolgendolo nelle scelte Pt_1
e nelle regole da dare ai figli.
Relativamente alla situazione attuale, precisava che la nuova assistente sociale era subentrata nel mese di ottobre 2024; che era già stata programmato un incontro con i minori entro la fine del mese di novembre;
che il problema dell'assenza di un riferimento del Servizio Sociale si era presentato solo per il mese di agosto;
che le visite erano proseguite secondo le modalità in precedenza calendarizzate dal Servizio;
che le visite tra il padre e i minori avevano subito disdette o modifiche dell'ultimo minuto;
che, nonostante un miglioramento dei rapporti, per stessa ammissione della vi sarebbero ancora dei problemi tali da non consentire un reintegro nella responsabilità Pt_1 genitoriale.
13. In data 15.11.2024 si è costituito il curatore speciale dei minori e chiedendo “in Per_1 Per_2 via principale e nel merito rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto respingere l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza nr 7305/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data Pt_1
17-22.7.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza”.
Il curatore speciale in merito all'addebito della separazione sosteneva che la riproposizione in questa sede della suddetta domanda fosse rappresentativa della conflittualità ancora oggi esistente tra i genitori dei minori, elemento che a parere del curatore non consentirebbe la possibilità di valutare un affido condiviso.
Quanto al secondo motivo di appello, il curatore rappresentava: che parte appellante aveva proposto doglianze già valutate nel giudizio di primo grado, cui aveva aggiunto elementi successivi non valutabili in sede di appello;
che tutti gli elementi di pregiudizio individuati prima dal Tribunale per i Minorenni e successivamente dal Tribunale Ordinario erano ancora presenti;
che i minori erano ancora oggi divisi in un conflitto di lealtà tra la madre e il padre e non pagina 8 di 17 riuscivano ad esprimere i propri sentimenti per il padre alla presenza della madre;
che seppur vero quanto affermato da parte appellante circa il deposito di relazioni dei Servizi Sociali successivamente alla definizione del giudizio innanzi al Tribunale per i Minorenni, al momento dell'emissione della sentenza del Tribunale ordinario le condotte dei genitori denotavano una forte carenza tale da giustificare un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale in assenza di una figura terza;
che l'affidamento dei minori all'Ente era stato un intervento cruciale e aveva consentito di delimitare il nucleo in una situazione di sicurezza e controllo;
che in caso affido condiviso dei minori si rischierebbe di comprimere la figura del padre a causa delle manifestazioni di sfiducia da parte della madre nei confronti del padre. Conclusivamente il curatore speciale ribadiva di ritenere essenziale l'affido dei minori all'Ente, non essendosi allo stato del tutto ripristinata la serena comunicazione tra le parti.
14. Con decreto del 26.09.2024 veniva rimesso l'esame dell'istanza di sospensiva proposta da ex art. 283 c.p.c. alla prima udienza di merito, contestualmente fissata per il Parte_1 giorno 10.12.2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
15. All'udienza del 10.12.2024 la Corte, viste le note depositate dalle parti ed il parere del
Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione
***
16.Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato1. Parte_1
Va in primo luogo respinta la richiesta di sospensiva di parte appellante, del tutto genericamente dedotta quanto alla sussistenza dei presupposti di legge con particolare riferimento al pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza non ravvisabile in relazione ai minori, stante la tutela del loro interesse offerta dall'affido all'Ente, anche in materia sanitaria: sussiste piuttosto il rischio che, in difetto della mediazione di un soggetto terzo, l'elevata conflittualità delle parti possa costituire un fattore di ostacolo all'attuazione degli interventi necessari a tutela dei minori. Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte appellante con le note scritte di udienza, puntualmente eccepita dal curatore speciale, in quanto non autorizzata e comunque irrilevante ai fini della presente decisione, a fronte delle risultanze dell'osservazione del nucleo condotta per lungo tempo dai Servizi Sociali di cui si dirà meglio in seguito.
pagina 9 di 17
17.Va altresì respinta la richiesta di addebito della separazione al formulata da parte Per_2 appellante.
Al riguardo occorre ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Inoltre è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema
Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021).
18.Applicando tali principi al caso in esame, la Corte ritiene che non siano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione all'appellato CP_1
pagina 10 di 17 Ed invero, le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte del SI. contrarie ai doveri Per_2 nascenti dal matrimonio ma lasciano invece emergere un reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita intrapresa, maturato fin dal principio della loro relazione e convivenza che si è riverberato su ogni aspetto del loro rapporto, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale.
Secondo la prospettazione concorde di entrambe le parti infatti la crisi coniugale è maturata fin dai primi anni di matrimonio, in concomitanza con la nascita ravvicinata dei due figli negli anni
2013 -2104 ed il contemporaneo spostamento a Genova dell'attività lavorativa del il Per_2 quale, conseguentemente, non ha potuto seguire il nucleo familiare in una fase caratterizzata dalle due gravidanze ravvicinate e dai problemi sanitari di subito dopo il parto. Per_2
Emerge quindi nel caso in esame non tanto la rottura di un rapporto ma l'assenza di un consortium vitae e di rapporti interpersonali caratterizzati da affectio coniugalis, situazione sicuramente preesistente al verificarsi dei fatti che l'appellante deduce a fondamento della richiesta di addebito, rispetto ai quali, conclusivamente, difetta la prova di un nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò è a dirsi in primo luogo quanto all'asserita violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del , circostanza rimasta sprovvista di prova e peraltro contestata da parte appellata. In Per_2 contrario non rileva la mail del 18.02.2016 (doc.6) tenuto conto del fatto che nella medesima il
, pur scusandosi per le espressioni utilizzate evidentemente in scambi di comunicazioni Per_2 con un'altra donna, attestava fermamente che si trattava solo di un'amica di vecchia data e che dietro “non c'è stato né ci sarà mai nulla”. Alle stesse conclusioni si arriva quanto al morso che l'appellante avrebbe ricevuto dal , Per_2 oggetto del referto di Pronto Soccorso del 28.02.2017 (doc.9) atteso che nel medesimo atto si indica, riguardo alla che la signora “vive separata in casa da oltre un anno”, circostanza Pt_1 che ulteriormente corrobora l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'episodio in oggetto.
Nulla è dato invece sapere con precisione circa il morso del al figlio in ordine al Per_2 Per_2 quale l'appellante ha prodotto solo una fotografia che ritrae la guancia arrossata del minore, priva peraltro di riferimenti utili a collocarla temporalmente.
La comprovata anteriorità della crisi coniugale rispetto ai fatti dedotti a sostegno dell'addebito – la cui valutazione è rimessa al giudice di merito secondo quanto confermato dalla sentenza della
Cassazione n.7388/2017, a più riprese richiamata dall'appellante- rende superflui ed irrilevanti gli approfondimenti istruttori sollecitati in particolare dall'appellante, che reitera le richieste di cui alla memoria 183 c.p.c., correttamente respinte dal Giudice Istruttore con motivazione che la
Corte condivide: del resto sul punto non può non rilevarsi che a sua volta la nella Pt_1 memoria di replica del 2.02.2024 deduceva la superfluità e irrilevanza dei capitoli di prova di controparte atteso che “Si è sempre detto che la relazione fra le parti è peggiorata dopo la nascita dei figli e persino durante le gravidanze, non c'è bisogno di interrogare la signora
” Pt_1
pagina 11 di 17 19.Risulta conclusivamente evidente, sulla scorta delle medesime allegazioni delle parti, che i due coniugi non sono mai stati realmente una coppia, in quanto hanno avuto sin da subito importanti problemi a relazionarsi tra loro e sono stati incapaci di gestire adeguatamente l'impegno che la nascita di due bambini, a distanza di tempo ravvicinata, comportava.
In tale contesto le parti hanno tuttavia ostinatamente continuato a trascinare nel tempo una relazione di coppia compromessa fin dal principio e di fatto inesistente, incuranti delle pesanti ripercussioni che ciò poteva avere per i figli, di fatto esposti ad un rapporto genitoriale altamente conflittuale: solo l'intervento del Tribunale per i minorenni di marzo 2021, rilevando la situazione di pregiudizio per i minori e disponendo l'affido all'Ente dei bambini, ha costretto le parti ad un esame di realtà da cui è poi scaturito l'avvio formale delle pratiche di separazione.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, la richiesta di addebito formulata da parte appellante va respinta.
20. Anche la richiesta di revoca dell'affido all'Ente formulata da parte appellante va respinta.
Giova al riguardo richiamare le risultanze delle principali relazioni dei Servizi Sociali che hanno proceduto all'osservazione del nucleo:
-relazione del Servizio Sociale di San Donato Milanese datata 11.05.2023: da luglio 2022
e hanno iniziato a vedere il padre, dapprima in un parco cittadino. I minori hanno Per_1 Per_2 sempre dichiarato di non voler vedere il padre perché stano bene con la mamma e i nonni materni, sostenendo di non comprendere perché giudici e operatori insistano nel fargli incontrare il padre. A fronte di tali affermazioni tuttavia i minori quando sono col padre stanno bene, risultano sereni, decidono assieme cosa fare, gli e gli va spesso in Parte_3 Per_2 braccio. Da quando gli incontri avvengono in casa, i minori fanno merenda col padre e poi giocano con lui. Entrambi i bambini parlano col padre e giocano con lui. In certe occasioni sembra che i minori mettano il padre alla prova, dicendogli che avrebbero preferito rimanere a casa a giocare: inizialmente il reagiva a tali comportamenti, innervosendosi e Per_2 chiudendosi in sé; adesso invece il padre, quando i figli manifestano chiusura verso di lui, riesce a riconoscere il loro stato d'animo, mettendo in atto comportamenti che fanno superare la difficoltà. Durante gli incontri non si è mai parlato degli episodi del passato, quando il avrebbe assunto e maltrattanti verso ma capita che il bambino guardi il padre e Per_2 Per_2 usi con lui un tono di voce che sembra esprimere il bisogno del bambino d farlo: in una occasione si è rifiutato di vedere il padre, sostenendo di non credere che possa essere Per_2 cambiato. Ai colloqui con l'educatrice il bambino ha precisato di stare bene quando vede il papà ma di temere che stia fingendo di essere buono e che invece possa fargli del male come in passato. nell'occasione si è associata alla decisione di di non incontrare il Per_1 Per_2 padre. Dopo un confronto con gli operatori è stato effettuato un incontro tra i minori e il papà
e nell'occasione il è stato bravo a parlare con dando importanza ai suoi timori, Per_2 Per_2 non negando nulla delle fatiche del passato ma facendo sentire l'impegno affinchè si realizzi qualcosa di diverso adesso e in futuro. Dopo questo momento di chiarimento gli incontri padre/figli sono andati bene: in particolare ha condiviso col padre dialogo, gioco e Per_2 coccole;
anche è apparsa desiderosa di trascorrere tempo col padre. Il calendario di Per_1 pagina 12 di 17 incontri e videochiamate è stato sostanzialmente rispettato ad eccezione di una unica data.
Conclusivamente, permangono aspetti legati al trauma vissuto dai bambini che incidono nei momenti precedenti alla visita con il padre fino al punto di farli talora diventare oppositivi e decidere di non presentarsi;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 15.05.2023: è stata condivisa con la rete attiva la preoccupazione per alcuni comportamenti e agiti dei minori in concomitanza degli incontri col padre: il 23.02 ha dato due schiaffi alla madre, rifiutandosi di andare Per_2 dal padre;
all'incontro successivo il è riuscito a rassicurare il figlio, ammettendo i Per_2 propri sbagli del passato e spiegando ai figli di aver intrapreso un percorso per cambiare;
il
23.03 ha verbalizzato alla madre e all'educatrice di non voler vedere il padre mentre Per_1 era favorevole, però al rientro a casa, secondo quanto riferito dalla avrebbe Per_2 Pt_1 iniziato a urlare, lanciando indumenti conto la madre che lo obbliga a vedere “quella schifosa persona”, epiteto utilizzato anche da;
il 13.04 la ha segnalato che Per_1 Pt_1 Per_2 rifiutava di andare a scuola perché nel pomeriggio l'educatrice lo avrebbe portato dalla
“schifosa persona” e in seguito lamentava mal di pancia ma tornato a casa stava bene, anche si rifiutava di andare dal padre addirittura esternando il proposito di tagliargli la gola Per_1 con un coltello se si fosse presentato da loro, senza che la madre intervenisse quando la minore si era alzata per andare in cucina a prendere il coltello, con un comportamento valutato come artefatto dall'educatrice tanto più che si era poi seduta sul divano tranquilla. Nei Per_1 colloqui individuali e congiunti con i genitori è stato affrontato il tema della discrepanza tra i descritti comportamenti dei minori e la modalità serena di relazione col padre. In occasione del primo colloquio tra i due genitori fuori dal Tribunale, avvenuto il 3 maggio, gli operatori hanno osservato che nella comunicazione tra i due è ancora molto presente, per la il Pt_1 tema degli agiti nei confronti suoi e di mentre il mette l'attenzione sulle Per_2 Per_2 conseguenze che le denunce della signora hanno avuto su di lui. Non sempre è stato facile contenerli o riuscire a rimodulare la comunicazione. Gli operatori hanno quindi esplicitato ai genitori la forte preoccupazione per la crescita dei minori atteso che non può pretendersi che si mostrino sereni nel passaggio tra i due genitori se questi ultimi non riescono ad interagire, anteponendo i figli al conflitto;
i genitori sono stati altresì avvisati che il protrarsi della dinamica conflittuale e l'acuirsi del malessere dei minori potrebbero portare a ritenere necessario un collocamento extrafamiliare;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 2.11.2023: gli incontri successivi tra i genitori hanno evidenziato un netto miglioramento delle dinamiche relazionali e le resistenze che i minori hanno continuato a manifestare in certe occasioni sono state progressivamente smussate grazie all'aiuto degli operatori. Ulteriori momenti complessi si sono verificati in estate in particolare per la difficile gestione delle videochiamate;
da settembre con l'incremento della frequenza degli incontri col padre ad una volta a settimana non si sono più registrate resistenze dei bambini e anzi si è verificato un alleggerimento del clima. Ciononostante la continua a riferire agli operatori che e a lei Pt_1 Per_1 Per_2 dicono di non voler avere rapporti col padre e di voler restare solo con la madre e i nonni. La comunicazione tra i genitori appare limitata agli aspetti economici ma entrambi chiedono di pagina 13 di 17 essere aiutati in una genitorialità condivisa. Tuttavia la proposta di proseguire con gli “incontri di famiglia” per aiutare i minori a vivere con serenità la relazione con entrambi i genitori non è stata accolta. I genitori rimangono divisi rispetto all'affido all'Ente cui il è favorevole Per_2
e la contraria, invocando l'affido esclusivo dei figli. In tale contesto il Servizio ritiene Pt_1 necessario mantenere l'affido all'Ente per garantire la prosecuzione degli interventi in atto in particolare quanto alla presa in carico dei minori presso la e al sostegno alla Pt_2 genitorialità per la madre, oltre al supporto psicologico per i minori e al percorso di mediazione per i genitori. L'andamento positivo degli incontri col padre consente di ipotizzare un ulteriore incremento della frequenza ed una graduale liberalizzazione;
-relazione del Servizio Sociale del Comune di Milano del 31.01.2024 (prot. del 5.02.2024): in attesa di avviare il percorso psicologico peri minori presso l'Istituto San Vincenzo sui cui i genitori sono concordi, permane il rimando positivo dell'educatrice domiciliare sugli incontri di e col padre;
in particolare ha fatto numerosi passi avanti nella vicinanza Per_2 Per_1 Per_1 emotiva con il padre sebbene a volte sembri voler inibire il suo investimento verso di lui;
appare più spontaneo della sorella nel rapporto col padre ma in certe occasioni sembra Per_2 voler chiedere conferma all'educatrice di essere nei pensieri del papà. Rispetto alle cene col padre i minori, pur mostrandosi entrambi contenti di vedere il padre tutte le settimane, hanno espresso idee diverse: vorrebbe farne una con l'educatrice e una da soli col padre, Per_1 mentre preferisce ci sia sempre l'educatrice. Per_2
21.Gli elementi fin qui passati in rassegna valgono a dimostrare, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, che l'affido dei minori all'Ente è indispensabile a tutela del loro superiore interesse.
Ed invero i ritardi e le omissioni nell'operato dei Servizi Sociali che la censura, Pt_1 essenzialmente correlati al cambio degli operatori di riferimento (correlato a maternità di qualche operatrice e/o al periodo estivo, notoriamente più complesso da gestire per i Servizi), non valgono a scalfire gli importantissimi risultati che la rete, pur con inevitabili difficoltà organizzative, è riuscita a raggiungere.
e hanno infatti progressivamente modificato l'atteggiamento di radicale chiusura Per_1 Per_2 verso il padre, arrivando da ultimo a manifestare entrambi la volontà di vederlo tutte le settimane ed un approccio connotato da maggiore vicinanza emotiva.
A fronte di ciò permangono ancora, in isolati momenti, resistenze dei minori al rapporto col padre, soprattutto secondo quanto la continua a riportare agli operatori, con una Pt_1 narrazione che la donna ripete ad ogni occasione utile e che, inevitabilmente, induce a ritenere possano derivarne condizionamenti sui figli: nell'arco del periodo di osservazione è infatti accaduto più volte che i minori manifestassero chiusura verso il padre, sfociata talora in atteggiamenti anche fisici valutati dall'educatrice come “artefatti” (così nell'episodio di Per_1 che cercava il coltello da usare contro il padre o ancora nei malesseri lamentati da per Per_2 rifiutarsi di vederlo).
Solo la mediazione degli educatori e l'approfondimento dai medesimi condotto con i minori sulle ragioni di tali ostilità ha consentito di far retrocedere i bambini da questi atteggiamenti, attesa la pagina 14 di 17 loro incapacità di ancorarli ad elementi obiettivi che non fossero mere prese di posizione, al pari della affermazione ripetuta -sempre secondo quanto riporta la del loro desiderio di stare Pt_1 con la mamma e i nonni materni.
22.Risulta quindi evidente il rischio che, in difetto dell'intervento dell'Ente, i bambini finiscano per essere nuovamente in balìa della conflittualità genitoriale che da sempre caratterizza il rapporto tra la e il e tuttora persiste, nonostante i timidi di segnali di Pt_1 Per_2 miglioramento che iniziano a registrarsi.
In questo complessivo contesto è impensabile disporre un affido esclusivo dei minori alla madre che, già in costanza dell'affido all'Ente, ha assunto iniziative autonome (la valutazione di Per_2 dal Dott. , senza nemmeno darne notizia al Servizio affidatario, con un comportamento che Per_3 denota il mancato recupero da parte dell'appellante della capacità genitoriale sotto l'essenziale profilo della garanzia di accesso dei minori all'altro genitore.
Nella fase attuale, in cui finalmente il rapporto tra i minori e il padre sembra giunto ad un punto di evoluzione positiva, la modifica delle disposizioni in tema di affido rischierebbe di vanificare i risultati raggiunti, riportando e al centro del conflitto genitoriale con evidente Per_1 Per_2 pregiudizio per il loro benessere psicofisico.
23. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello proposto da va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Parte_1
24. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, attesa l'integrale soccombenza e liquidate, in difetto di nota spese, come in dispositivo.
25. Alla liquidazione dei compensi del curatore speciale si provvederà con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.7305/2024 pubblicata il 22.07.2024 dal CP_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri di legge.
3) Riserva la liquidazione dei compensi del curatore speciale con separato decreto.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale, ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, 10.12.2024 pagina 15 di 17 Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Fabio Laurenzi
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pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto il 4.08.2022, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.