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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 959/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 959 2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato SQUIZZATO JASTIN Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Sticchi Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, sancendo l'obbligo del reciproco rispetto: i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con reciproco impegno di comunicarsi tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o domicilio”
Per parte convenuta:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
PADOVA (PD) il 01/07/1976, contraevano matrimonio con rito civile in data 06.09.2014 in Padova
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 170, Parte I, vol. 1, anno 2014.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 22.10.2012 a Padova (PD), , il 04.03.2014 Persona_1 Persona_2
a Padova (PD), e , il 08.11.2018 a Padova (PD). Persona_3
In data 26.02.2025, depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione e di successivo divorzio, ha formulato, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite alla decisione finale;
4) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel. dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice dr.ssa Alina Rossato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 959 2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato SQUIZZATO JASTIN Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Sticchi Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, sancendo l'obbligo del reciproco rispetto: i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove crede, con reciproco impegno di comunicarsi tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o domicilio”
Per parte convenuta:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
PADOVA (PD) il 01/07/1976, contraevano matrimonio con rito civile in data 06.09.2014 in Padova
(PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 170, Parte I, vol. 1, anno 2014.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 22.10.2012 a Padova (PD), , il 04.03.2014 Persona_1 Persona_2
a Padova (PD), e , il 08.11.2018 a Padova (PD). Persona_3
In data 26.02.2025, depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi (e successivo divorzio), formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione e di successivo divorzio, ha formulato, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale va accolta e i coniugi possono vivere separati.
La causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore, come da separata ordinanza.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale tra e , che Parte_1 Controparte_1
potranno vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) spese di lite alla decisione finale;
4) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente
Cinzia Balletti
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