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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZA Parte_1 C.F._1
MAURO elettivamente domiciliato in CALLE SQUERO 4 CAORLE presso lo studio dell'avv.
SCARAMUZZA MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ) + ALTRI Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile situato in Caorle, per come catastalmente identificato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta il suddetto immobile e di avere sullo stesso esercitato una signoria piena ed esclusiva.
Nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti.
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
pagina 1 di 4 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dell'immobile in oggetto.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'immobile oggetto di causa, per come evincibile dalla documentazione in atti, è quello sito in Caorle, ubicato nell'angolo tra Campiello delle Grazie e Via Falconera, con accesso in Campiello delle Grazie.
Rispetto al suddetto immobile devono ritenersi maturati in capo all'odierno attore sia i presupposti oggettivi sia i presupposti soggettivi.
Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001).
Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004).
Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierna attore provvedere alla manutenzione dello stesso bene;
il teste infatti, ha riferito di aver Testimone_1 visto l'attore utilizzare il magazzino come “deposito per bici e reti” .
Ad ulteriore conferma dell'estensione del possesso e della sua continuità, anche il teste ha riferito di aver visto Testimone_2 l'effettuazione delle suddette attività ad opera dello stesso attore, nonché di aver visto l'attore provvedere alla pulizia e sistemazione del magazzino in questione e di provvedere al deposito nello stesso anche di ombrelloni e sdraio.
Tali comportamenti, trattandosi di magazzino, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, in ragione delle plurime attività di deposito e di manutenzione ordinaria effettuate sul bene in questione.
Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare che il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che, per come già sopra premesso, entrambi i testi hanno riferito di aver visto l'odierno attore occuparsi del magazzino in questione sin dal 1965.
Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
Ad ulteriore conferma dell'esclusività del possesso esercitato da parte attrice sull'immobile in questione, invero, si evidenzia che gli stessi testi hanno riferito di aver sempre visto solo l'attore entrare nell'immobile oggetto di causa ed avere le chiavi per l'accesso.
Oltre agli elementi oggettivi della continuità, esclusività e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999).
Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755).
Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera del convenuto, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998).
Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuta usucapione dell'immobile in oggetto a favore di parte attrice.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà, a favore di Parte_1
a) Dell'immobile situato in Comune di Caorle (VE) censito in catasto al foglio 43 particella n. 230 sub 3, cat C/2, classe 8, consistenza 14 mq
DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1278,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1134/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZA Parte_1 C.F._1
MAURO elettivamente domiciliato in CALLE SQUERO 4 CAORLE presso lo studio dell'avv.
SCARAMUZZA MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ) + ALTRI Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile situato in Caorle, per come catastalmente identificato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta il suddetto immobile e di avere sullo stesso esercitato una signoria piena ed esclusiva.
Nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti.
La causa è stata istruita tramite prove orali ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata.
pagina 1 di 4 Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dell'immobile in oggetto.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'immobile oggetto di causa, per come evincibile dalla documentazione in atti, è quello sito in Caorle, ubicato nell'angolo tra Campiello delle Grazie e Via Falconera, con accesso in Campiello delle Grazie.
Rispetto al suddetto immobile devono ritenersi maturati in capo all'odierno attore sia i presupposti oggettivi sia i presupposti soggettivi.
Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001).
Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004).
Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierna attore provvedere alla manutenzione dello stesso bene;
il teste infatti, ha riferito di aver Testimone_1 visto l'attore utilizzare il magazzino come “deposito per bici e reti” .
Ad ulteriore conferma dell'estensione del possesso e della sua continuità, anche il teste ha riferito di aver visto Testimone_2 l'effettuazione delle suddette attività ad opera dello stesso attore, nonché di aver visto l'attore provvedere alla pulizia e sistemazione del magazzino in questione e di provvedere al deposito nello stesso anche di ombrelloni e sdraio.
Tali comportamenti, trattandosi di magazzino, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, in ragione delle plurime attività di deposito e di manutenzione ordinaria effettuate sul bene in questione.
Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare che il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che, per come già sopra premesso, entrambi i testi hanno riferito di aver visto l'odierno attore occuparsi del magazzino in questione sin dal 1965.
Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.
Ad ulteriore conferma dell'esclusività del possesso esercitato da parte attrice sull'immobile in questione, invero, si evidenzia che gli stessi testi hanno riferito di aver sempre visto solo l'attore entrare nell'immobile oggetto di causa ed avere le chiavi per l'accesso.
Oltre agli elementi oggettivi della continuità, esclusività e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999).
Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755).
Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera del convenuto, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998).
Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuta usucapione dell'immobile in oggetto a favore di parte attrice.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 DICHIARA l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà, a favore di Parte_1
a) Dell'immobile situato in Comune di Caorle (VE) censito in catasto al foglio 43 particella n. 230 sub 3, cat C/2, classe 8, consistenza 14 mq
DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
CONDANNA i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 1278,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4