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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/10/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3942/2025 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. NAPPO CARMELA presso la quale elettivamente domiciliano in Torre
[...] Annunziata alla Via Plinio n. 69/A RICORRENTI E in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a CP_1 Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati n.q. di genitori della minore, CP_ chiamata all'eredità di convenivano in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento Per_2 dell'avviso di accertamento per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n. 02299864 dalla sig.ra deceduta il 02/04/2024, sostenendo di aver rinunciato all' eredità di in nome e Per_2 Per_2 per conto della figlia minore in data 17/07/2024. Persona_1 CP Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva un rinvio al fine di poter provvedere all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. CP_ All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, l' depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato da controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
1 Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta. Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è avvenuto l'11/09/2025 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso e nonostante la richiesta di sgravio in via amministrativa inviata dai ricorrenti. Le spese, quindi, devono seguire il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.500,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
2
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3942/2025 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Parte_1 Parte_2 Per_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. NAPPO CARMELA presso la quale elettivamente domiciliano in Torre
[...] Annunziata alla Via Plinio n. 69/A RICORRENTI E in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a CP_1 Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/07/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati n.q. di genitori della minore, CP_ chiamata all'eredità di convenivano in giudizio l' al fine di ottenere l'annullamento Per_2 dell'avviso di accertamento per somme indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n. 02299864 dalla sig.ra deceduta il 02/04/2024, sostenendo di aver rinunciato all' eredità di in nome e Per_2 Per_2 per conto della figlia minore in data 17/07/2024. Persona_1 CP Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva un rinvio al fine di poter provvedere all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. CP_ All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, l' depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato da controparte e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
1 Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta. Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato è avvenuto l'11/09/2025 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso e nonostante la richiesta di sgravio in via amministrativa inviata dai ricorrenti. Le spese, quindi, devono seguire il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.500,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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