Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16986 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Bruno Camilleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso per esamini a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1/12/2021, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento reso a Verbale n. -OMISSIS-del 21.04.2023, con cui la Commissione Esaminatrice del Concorso per esamini a 500 posti di Magistrato ordinario indetto con D.M. 1/12/2021 dal Ministero della Giustizia ha annullato gli elaborati della ricorrente per presunti segni di riconoscimento;
- dei risultati prove scritte - elenco dei candidati degli ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero della Giustizia in data 26.10.2023, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale il provvedimento sub 1), comunque lesivo degli interessi del ricorrente - ivi compreso – se ed in quanto lesivo l'Avviso del 06.07.2022 relativo alle modalità di consegna degli elaborati del Presidente della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e l’atto di intervento del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione esaminatrice del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, con cui sono stati annullati i suoi elaborati scritti per la ritenuta presenza di segni di riconoscimento;
Premesso che si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia e che il Consiglio superiore della magistratura è successivamente intervenuto nel giudizio;
Rilevato che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 26 gennaio 2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare per assenza del requisito del fumus boni juris ;
Rilevato che , con memoria depositata in data 8 gennaio 2025, sottoscritta personalmente anche dalla ricorrente, è stata dichiarata “ la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione della controversia epigrafata ”;
Rilevato che all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che , a fronte della dichiarazione di parte ricorrente, al Collegio non resti che prender atto del venir meno dell’interesse alla decisione della causa e, conseguentemente, dichiarare improcedibile il ricorso;
Ritenuto , con riferimento alle spese di lite, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio, anche considerato l’oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.