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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/12/2024, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2482 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 28.09.1985 in Pietra Ligure (SV), trascritto nel Registro
degli Atti di matrimonio del Comune di Pietra Ligure al numero 23, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di seguito esposte:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
b) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento;
c) i coniugi concordano che la casa coniugale sita in Albenga, Reg. Carenda di San Giorgio n. 17
piano 1-2 - censita a catasto fabbricati sez. CAM, foglio 6 particella 592 subalterno 4 - con tutto l'arredamento in oggi esistente, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del pieno proprietario,
il sig. la moglie dichiara di aver già provveduto ad asportarne i propri Parte_1
effetti personali, le parti di mobilio ed arredamento di sua proprietà e gli oggetti, che i coniugi hanno concordemente stabilito, nell'appartamento oggetto di costituzione di usufrutto di cui infra;
d) in caso di future, straordinarie e indefettibili necessità abitative, la moglie potrà essere ospitata nella casa coniugale per un periodo che verrà concordato dalle parti al momento, fermo restando che tale situazione non potrà essere considerata in alcun caso come un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, salvo che non vi sia un'espressa dichiarazione delle parti in tal senso;
e) i coniugi provvedono allo scioglimento della comunione legale e, per l'effetto, il sig.
[...]
si impegna a costituire, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione, a favore della sig.ra , che accetta, Controparte_1
l'usufrutto vitalizio a titolo gratuito, riservandosi il diritto di nuda proprietà, avente ad oggetto l'appartamento sito in Albenga, Reg. Carenda di San Giorgio n. 17 censito a catasto fabbricati del
Comune di Albenga sez. CAM, foglio 6 particella 592 subalterno 3, Regione San Giorgio n. 17 Piano
T-S1, categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale Euro 781,14, confinante con ente urbano 592 su quattro lati e subalterno 4 a cielo.
f) i diritti reali riguardanti i rimanenti cespiti immobiliari già intestati in comunione o separatamente ai coniugi rimangono invariati ed in capo, rispettivamente, a chi ne è già titolare, così come i veicoli
(autovetture e motocicli) rimangono di proprietà esclusiva di chi ne è attuale intestatario;
g) le parti dichiarano che il presente verbale è esente da imposta di registro, bollo, ipotecaria,
catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, e successive modifiche e/o integrazioni, (e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999)
e della normativa vigente, della quale intendono avvalersi.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2482 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO GABRIELE, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 28.09.1985 in Pietra Ligure (SV), trascritto nel Registro
degli Atti di matrimonio del Comune di Pietra Ligure al numero 23, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di seguito esposte:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
b) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, non viene stabilito alcun assegno di mantenimento;
c) i coniugi concordano che la casa coniugale sita in Albenga, Reg. Carenda di San Giorgio n. 17
piano 1-2 - censita a catasto fabbricati sez. CAM, foglio 6 particella 592 subalterno 4 - con tutto l'arredamento in oggi esistente, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del pieno proprietario,
il sig. la moglie dichiara di aver già provveduto ad asportarne i propri Parte_1
effetti personali, le parti di mobilio ed arredamento di sua proprietà e gli oggetti, che i coniugi hanno concordemente stabilito, nell'appartamento oggetto di costituzione di usufrutto di cui infra;
d) in caso di future, straordinarie e indefettibili necessità abitative, la moglie potrà essere ospitata nella casa coniugale per un periodo che verrà concordato dalle parti al momento, fermo restando che tale situazione non potrà essere considerata in alcun caso come un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, salvo che non vi sia un'espressa dichiarazione delle parti in tal senso;
e) i coniugi provvedono allo scioglimento della comunione legale e, per l'effetto, il sig.
[...]
si impegna a costituire, con atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione, a favore della sig.ra , che accetta, Controparte_1
l'usufrutto vitalizio a titolo gratuito, riservandosi il diritto di nuda proprietà, avente ad oggetto l'appartamento sito in Albenga, Reg. Carenda di San Giorgio n. 17 censito a catasto fabbricati del
Comune di Albenga sez. CAM, foglio 6 particella 592 subalterno 3, Regione San Giorgio n. 17 Piano
T-S1, categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, rendita catastale Euro 781,14, confinante con ente urbano 592 su quattro lati e subalterno 4 a cielo.
f) i diritti reali riguardanti i rimanenti cespiti immobiliari già intestati in comunione o separatamente ai coniugi rimangono invariati ed in capo, rispettivamente, a chi ne è già titolare, così come i veicoli
(autovetture e motocicli) rimangono di proprietà esclusiva di chi ne è attuale intestatario;
g) le parti dichiarano che il presente verbale è esente da imposta di registro, bollo, ipotecaria,
catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, e successive modifiche e/o integrazioni, (e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999)
e della normativa vigente, della quale intendono avvalersi.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)