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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 22-1 /2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Bagheria (PA), Via Dante n. 71, presso lo studio dell'Avv. Elvira La Rosa (c.f.
) che lo rappresenta e difende, con procura in calce al ricorso C.F._2
(posta elettronica PEC;
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OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
********
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata in data 27gennaio 2025;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2,
CCII;
letta la relazione sottoscritta dal gestore della crisi, nominato dall'“O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo”, Dott. Per_1
1 , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, Per_2 nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore, sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto emesso in data 1 aprile 2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata in data 22-23 maggio 2025, il gestore della crisi ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che sono pervenute delle precisazioni da parte dei creditori, e Controparte_1
Controparte_2
accertato che, con medesima nota, il gestore della crisi ha depositato una proposta parzialmente modificata, in ragione delle precisazioni formulate dai creditori, con cui, in particolare:
ha aggiornato il debito nei confronti in aumento Controparte_1
da euro 7.621,18 ad euro 8.263,77;
ha eliminato l'esposizione debitoria nei confronti di per Controparte_2
l'affidamento in conto corrente, originariamente quantificata in € 229,00 e rettificando il creditore titolare del mutuo ipotecario da a Controparte_2
Controparte_3
rilevato, pertanto, che il piano di ristrutturazione dei debiti non contiene alcuna modifica sostanziale rispetto al piano comunicato ai creditori;
considerato che non sono pervenute contestazioni specifiche sulle modalità di adempimento indicate nel piano;
verificato che il gestore della crisi ha comunicato il piano a tutti i creditori;
rilevato che il debitore intende avvalersi dell'art. 67 comma 5 del CCII, prevedendo “il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito
2 da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore”, in quanto “lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni”;
verificato che il debito residuo relativo al mutuo ipotecario stipulato in data 22 settembre
2022 con oggi pari a euro 63.992,59 Controparte_2 Controparte_3
non viene incluso nella proposta di piano;
rilevato, pertanto, che il pagamento delle rate del mutuo proseguirà alla scadenza convenuta nel contratto di mutuo ipotecario, finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale, stipulato con SA AN OL (cfr. all. 29), ricorrendo la condizione prescritta dall'art. 67 comma 5 CCII, ovvero che, alla data del deposito della domanda di accesso alla presente procedura, il debitore aveva adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. all. 56);
rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è riassunta nella tabella di pagina 36 della relazione del gestore della crisi depositata il 22-23 maggio 2025, che di seguito si riporta:
rilevato che la somma complessiva che il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari a euro trentanovemilasessantotto/71 (39.068,71 €), che per mero errore materiale era stato indicato in euro trentottomilanovecetonovantaotto/36 (38.998,36 €);
considerato che il proponente ha previsto il pagamento di n. 112 rate mensili (di cui n.
111 da 350,00 € e n. 1 da 218,71 €), secondo il piano di ammortamento contenuto nella proposta di ristrutturazione depositata il 22-23.05.2025, alla quale si fa rinvio anche per la distinzione tra le masse dei singoli debiti (cfr. tabella alle pagine 41-43 della proposta del 22-23.05.2025);
3 osservato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento:
dei crediti prededucibili, nella misura del 100%;
dei crediti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e dei crediti con privilegio ex art. 2771c.c., nella misura del 100%;
dei creditori chirografari, nella misura del 20%;
considerato che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale del debitore, avente un reddito medio mensile complessivo di € 2.265,38 (cfr. pagina 15 della relazione del gestore della crisi del 22-23.05.2025), dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
ritenuto - come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65 del 2022, relativamente alla analoga disposizione dettata dalla legge 3/2012 - che il legislatore ha consentito la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, senza imporre vincoli o limiti legali, posto che l'inciso finale della disposizione è chiaramente riferito alle operazioni di prestito su pegno;
ritenuto, per tali ragioni, che la falcidia del credito derivante da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione può operare applicando la riduzione prevista per i crediti chirografari a far data dall'omologa della proposta di ristrutturazione;
ritenuto che, per le anzidette ragioni, il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo D. Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento);
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante all'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, in quanto l'art. 71 comma 4 dispone che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del
4 24 settembre 2014, n. 202 e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nato Parte_1
a Palermo (PA) il 26.05.1967 (c.f. ) residente in [...], C.F._1
Via Bartolomeo Berrettaro n. 10;
DISPONE
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE
che il gestore della crisi, Dott. , nominato dall'OCC Commercialisti Controparte_4
Palermo, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
che l'OCC provveda all'accantonamento del compenso pattuito con il debitore fino a quando - come disposto dall'art. 71 comma 4 CCII - il giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizzerà il pagamento;
DISPONE
che il gestore della crisi riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano) e, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE
che il gestore della crisi curi la pubblicazione della presente sentenza (eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente) sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla a tutti i creditori;
5 DISPONE
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del gestore della crisi;
INIBISCE
a nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE
sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
DICHIARA
la chiusura della procedura;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al gestore della crisi, nominato nominato dall'“O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Palermo”, dott. . Controparte_4
Palermo, 13/06/2025 Il Giudice
Maria Cultrera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cultrera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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