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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20261/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Laudando Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24.09.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 07.06.2022, deduceva di aver promosso giudizio per ATP all'esito del quale il CTU nominato aveva illegittimamente ritenuto non sussistenti i requisiti di cui all'art.3,3° comma della L.104/1992, nonché, quelli per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del proprio complesso quadro clinico con particolare riguardo alla condizione cerebrale, nonché, a quella osteoarticolare. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della steSA con ogni ulteriore conseguenza di legge. Non necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, lette e considerate le note depositate, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È neceSArio premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregreSA fase meritino piena condivisione. Ed invero, la Dott.SA , in sede di accertamenti peritali, ha riscontrato che la ricorrente risulta Per_1 essere affetta da “da cardiopatia ipertensiva in II CLASSE NYHA in buon compenso emodinamico in assenza di cianosi -dispnea (cod 6442 :45% ) , distiroidismo ,ipercolesterolemia ,prolasso uterino con secondaria incontinenza urinaria ,acufeni con lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale, addensamenti polmonari in follow-up per i quali recentemente il 9 ottobre 2023 veniva sottoposta a lobectomia superiore del polmone destro per adenocarcinoma ,resezione di nodulo polmonare inferiore destro sospetto per neoplasia e linfoadenectomia ilo-mediastinica in VATS destra (diagnosi intraoperatoria )-intervento quest'ultimo per il quale la ricorrente non veniva sottoposta ad alcuna terapia invasiva -, vasculopatia cerebrale cronica correlata all'età ed artrosi generalizzata che non compromette la deambulazione ed i cambi posturali”. Considerato complessivamente il caso clinico in esame concludeva affermando che: “la ricorrente presenta i requisiti sanitari per essere considerata ultraseSAntacinquenne con difficoltà gravi a compiere gli atti quotidiani della vita A FAR DATA DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA;
non ricorrono, i requisiti sanitari affinché poSA essere riconosciuta meritevole del beneficio economico previsto dalla indennità di accompagnamento. Infatti, moderata limitazione presenta nelle attività della vita quotidiana: è in grado di vestirsi, di alimentarsi, di salire e scendere dal letto, di passeggiare per casa, di usare i servizi igienici, spostarsi nell'ambito domestico ed anche extradomiciliare, è in grado di prendere le medicine da sola, è in grado di deambulare autonomamente. Tale complesso patologico, sicuramente invalidante, non determina un deficit che limita in modo significativo e permanente la capacità della ricorrente a manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere: non si riconosce alla ricorrente in esame la condizione di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente come previsto dall' art. 3 comma 3 della legge 104/1992”, ritenendo, dunque ed in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano un'invalidità tale da poter beneficiare delle prestazioni richieste. Quanto, quindi, alle doglianze formulate, l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nell'affermare che la vasculopatia cerebrale è cronica e, dunque, meramente dovuta all'età della per la quale, inoltre, non si riscontrano né segni di decadimento cognitivo grave, né evidenze Pt_1 strumentali di grave atrofica corticale o, ancora, lesioni cerebrali. Ciò premesso, è, altresì, neceSArio sottolineare che, tale complesso patologico in assenza di pregresse diagnosi di demenza o alzheimer, giustificano, oltre che le generali e discrete condizioni riscontrate dalla Dott.SA in sede di esame peritale, ma anche il mancato riconoscimento dei requisiti Per_1 sanitari di cui si chiede l'accertamento , senza sottacere, poi, che gli unici deficit mnesici e cognitivi, per lo più legati alla memoria recente, risultano essere conformi all'età della ricorrente e non al globale declino cognitivo prospettato. Circa, poi, la condizione osteoarticolare, nel caso in esame, la deambulazione risulta essere solo parzialmente compromeSA attesa la presenza di un'artrosi generalizzata ed, in particolare, di discopatie vertebrali per le quali è stato prescritto prima l'uso del busto ortopedico e, successivamente, del deambulatore che, al più, garantisce un miglioramento degli spostamenti senza, quindi, che venissero riscontrate tanto le difficoltà a mantenere autonomamente la stazione eretta quanto la causa di una deambulazione con doppio appoggio come, invece, prospettato dalla parte. Reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene di non accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Ed invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, sebbene risulti essere prospettato nel caso di specie, non risulta essere debitamente provato. Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede: 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese. Si comunichi. Napoli, 26 marzo 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi