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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 939 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939 /2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. VEZZALI ALICE Parte_1
RICORRENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.2.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l . CP_1
intimato il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro 21.420,76 riguardante l'anno di imposta 2017, per contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale in relazione alle rate n. 1, n. 2, saldo e relative morosità.
La ricorrente, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito dell' ex art. 3 Legge n. 335 del 1995. Sotto tale profilo, ha CP_1
affermato che il versamento degli oneri previdenziali viene effettuato dal contribuente attraverso rate dilazionate nel corso dell'anno fiscale di riferimento, con saldo nell'anno solare successivo. In particolare, con riferimento alla parte eccedente i minimali, nell'anno
2017 le rate in oggetto avevano le rispettive scadenze: giugno e novembre 2017, mentre, il saldo avrebbe dovuto essere versato nel successivo mese di giugno 2018; l'avviso di addito opposto, n. 32020230002740156000, formato in data 24.11.2023, era stato inviato tramite plico postale raccomandato solamente in data 28.12.2023, oltre un mese dopo, e al notifica si era perfezionata in data 29.1.2024, quando ormai il termine di prescrizione era ampiamente spirato, posto che la decorrenza prescrizionale è da individuarsi a partire dal giorno di scadenza del versamento del singolo adempimento.
La ricorrente ha allegato, inoltre, di non avere mai ricevuto in precedenza, da parte dell' , alcun atto che fosse interruttivo della prescrizione, evidenzia, sul punto che la CP_1
prova della notifica dei titoli, così come quella di eventuali atti interruttivi della
CP_ prescrizione, dovesse essere fornita dall'
Ha evidenziato, nel merito, come l' non avesse fornito alcuna prova a CP_1
sostegno del presunto credito richiesto.
La ricorrente, svolte tali premesse, ha chiesto al giudice del lavoro, previa sospensione in via cautelare, ex art.24 del D.Lgv. n.46/1999, dell'esecuzione del provvedimento impugnato, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 32020230002740156000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente;
2. Nel merito, In via di principalità accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 32020230002740156000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed, in particolare, per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
In via subordinata Accertare e determinare, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, le somme eventualmente dovute dall'odierna ricorrente.
In ogni caso: condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri come per legge.”.
Costituendosi in giudizio con rituale memoria difensiva, l' ha contestato la CP_1
fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
La controversia è stata istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo, riservato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della questione oggetto di causa.
Si osserva che la prescrizione del diritto di credito dell' decorre dalla data di CP_1
scadenza del termine per il pagamento dei contributi (Cass. Sez. L. Sentenza n. 10273 del
19/04/2021). Nel caso in esame, la ricorrente ha precisato che le scadenze dei termini per operare i versamenti sarebbero rispettivamente quelle del 30 giugno 2017, 30 novembre
2017 e 30 giugno 2018 e che, pertanto, essendo stato notificato l'avviso di addebito in data
29.1.2024, gli obblighi contributivi risulterebbero prescritti.
L'eccezione è infondata.
L' ha provveduto a diffidare la ricorrente il pagamento della contribuzione CP_1
con provvedimento del 22.5.2022, notificato il 9.6.2022 in cui viene testualmente comunicato: “ (…) dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, per gli anni di imposta indicati nel prospetto riepilogativo, è stato accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, dovuto alla Gestione artigiani/commercianti dell Tale importo è stato determinato anche tenendo conto CP_1
di quanto eventualmente verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del
D.P.R. n. 600/1973. La invitiamo, pertanto, a versare a titolo di contribuzione e/o di sanzioni calcolate ai sensi della legge n. 388/2000, le somme indicate nel prospetto allegato. Il versamento dovrà essere effettuato, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, tramite il modello F24 telematico (…) IMPORTO COMPLESSIVO DA VERSARE E.: 18.237,40” (v. avviso bonario 22.5.2022 ed A/R
9.6.2022 - all.ti 4 e 4 bis ). Ne discende che il termine di prescrizione, alla data della CP_1 ricezione dell'avviso bonario non era ancora decorso, con conseguente debenza da parte dell'odierna attrice, della contribuzione omessa e delle relative sanzioni.
La ricorrente, all'udienza del 30.5.2024, ha disconosciuto la firma apposta sull'avviso di ricevimento in data 9.6.2022 e nelle note autorizzate ha manifestato che intende proporre querela di falso. Tale richiesta non può essere accolta, posto che la comunicazione di avviso bonario è stata eseguita mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento e la firma contestata è stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell'agente postale, che non ha attribuito all'attrice la firma in esame, ma si è limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla;
tutto ciò è avvenuto in conformità al regolamento postale (art. 39,
d.m. 9 aprile 2001) che, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere ed è soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile
2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta).
In ogni caso, va osservato che il termine di prescrizione non sarebbe in ogni caso decorso, stante la previsione dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
( cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, il quale dispone: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Va poi evidenziato che l'art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, al comma 9 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La ricorrente allega la mancanza di prova del presupposto degli obblighi contributivi. Tale allegazione, per altro formulata in modo del tutto generico, è smentita dalla documentazione in atti, in particolare dalla dichiarazione dei redditi, PF 2018 periodo di imposta 2017, depositata dalla ricorrente in data 20.11.2018, con la quale ella stessa dichiara, al quadro RG – quello utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali in contabilità semplificata ex art. 18, DPR n.
600/1973 - un reddito di € 126.281,00, per un imponibile di € 89.645,00 (v. P.F. 2018 – all. 5 ). Sussiste, pertanto il presupposto dell'obbligazione contributiva della CP_1
ricorrente, che risulta iscritta alla Gestione commercianti sin dal 9.6.2004, come documentato dall' (v. doc. 6 ). CP_1 CP_1
Per le suddette ragioni l'avviso di addebito opposto va confermato e il ricorso va rigettato.
Le spese del processo liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, definitivamente decidendo, così giudica:
• Respinge il ricorso;
per l'effetto, conferma l'avviso di addebito opposto;
• condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 3.727,00 per compensi di avvocato.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Bologna il 18/2/2025
Il Giudice Unico
Maria Luisa Pugliese