Art. 33. Identita', compensi e rimborsi spese
L' articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' sostituito dal seguente:
"Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
Note all'art. 33:
- Per l'argomento della legge n. 100/1963 v. nelle note all'art. 14.
- La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.
L' articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' sostituito dal seguente:
"Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennita' ed i compensi nella misura e con le modalita' stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
Note all'art. 33:
- Per l'argomento della legge n. 100/1963 v. nelle note all'art. 14.
- La legge n. 70/1975 reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.