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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE IL GIUDICE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 1094/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti, CodiceFiscale_2 dall'avv. presso il cui studio professionale sono elettivamente Parte_3 domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
), rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Giacomo Prinzi
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTI avente per OGGETTO: azioni a difesa del possesso
§
1. – Con ricorso del 18 ottobre 2024 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale e – premesso CP_1 di essere usufruttuari e possessori di un immobile al primo piano del
[...] sito in Patti, via A. De Gasperi n. 37, per acquisto fatto Controparte_2 dall'originario costruttore con atto in notaio del 16 gennaio 1968 – Persona_1 chiedevano la rimozione della struttura in profilato metallico agganciata ai muri perimetrali del fabbricato condominiale e dotata di copertura in materiale plastico opaco che la seconda, proprietaria di un appartamento sito a piano terra dello stabile
1 e sottostante al loro immobile, aveva realizzato nel mese di gennaio 2024 quasi a contatto con la soletta del balcone soprastante, ostacolando il possesso di una servitù di veduta in appiombo.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi il 15 gennaio 2025, all'udienza del 16 gennaio 2025 veniva assegnato a parte ricorrente termine fino al 24/01/2025 per il deposito di una memoria contenente osservazioni sulla comparsa di risposta e a parte resistente termine fino al 31/01/2025 per repliche.
Escussi gli informatori alle udienze del 20 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025, le parti discutevano la causa che era assunta in riserva.
2. – La domanda avanzata dai ricorrenti va riqualificata come azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. giacché, in caso di inosservanza da parte del vicino delle distanze legali, la violazione costituisce turbativa del possesso, determinando la limitazione, mediante realizzazione di opere materiali, delle facoltà connesse all'esercizio della signoria di fatto su un immobile e sulle servitù poste a vantaggio dello stesso, fra cui quella di veduta (v., e.g., Cass., n. 29424/2004 e Cass., n.
17868/2003).
Il ricorso è fondato.
Parte resistente ha negato l'altrui possesso di una servitù di veduta in appiombo, affermando che “nel cortile di proprietà vi è sempre stata posizionata, da almeno 15 CP_1 anni la copertura in materiale plastico, e in epoca ancor più risalente un box il cui tetto in lamiera, per estensione e posizionamento, occupava la medesima area del manufatto che oggi si contesta (Cfr.
All . 1) foto google” (pag. 2 della comparsa di costituzione).
Sennonché, l'informatore – che ha dichiarato di vivere nel Testimone_1 medesimo quartiere da circa quarant'anni – ha chiarito, sotto il vincolo della formula di impegno, che l'immagine tratta da Google e allegata alla comparsa di costituzione della resistente, ove si scorge una struttura coperta da lamiera, non raffigura il terrazzino di , ma quello di altro condomino adiacente all'immobile CP_1 di quest'ultima.
In particolare, ella ha riferito che la resistente abita nell'appartamento posto al piano terra dello stabile da circa due anni;
che l'immobile è stato abitato per cinquant'anni
2 dalla famiglia e che “sul terrazzo non ci sono mai stati gazebi o Per_2 Per_2 lamiere che impedissero la vista da sopra verso sotto”, specificando altresì che, prima dell'installazione della tenda, tanto dal balcone di casa sua (“ADR Stiamo l'uno di fronte all'altro. Stiamo nei palazzi di fronte, nell'ultimo palazzo stanno i signori
[...]
– lui adesso non c'è più – e io sto al penultimo palazzo della stessa via, Parte_4
A. De Gasperi n. 27 ADR Loro stanno al primo piano e io pure sto al primo piano. Il Giudice mostra la foto allegata alla comparsa di risposta alla teste che precisa di stare nel palazzo che si vede in fondo alla foto e che quando intendeva “di fronte” si riferiva alla prospettiva laterale”), quanto dal balcone sovrastante era possibile Parte_5 vedere il pavimento del terrazzo , in precedenza appartenuto ai CP_1
(“ADR Sul terrazzo non ci sono mai stati gazebi o Per_2 Per_2 lamiere che impedissero la vista da sopra verso sotto ... A domanda dell'avv.
[...] la teste risponde: dal balcone di casa mia riesco a vedere bene la terrazza della signora Pt_3 [...]
. A domanda dell'avv. PRINZI, la teste risponde: anche quando c'erano le piante CP_1 rampicanti riuscivo a vedere sulla terrazza dei perché le piante rampicanti erano Per_2 prevalentemente sul muro che dava sul parcheggio. I signori avevano una forma Per_2 mentis, nel senso che volevano la loro privacy rispetto alla parte dei parcheggi. A domanda del
Giudice la teste risponde che riusciva a vedere dal balcone di casa sua le mattonelle della terrazza e che nello stabile in cui vivono i Per_2 signor le terrazze a piano terra hanno tutte la stessa Parte_6 conformazione. A domanda dell'avv. la teste risponde che anche Pt_3 quando c'erano le piante rampicanti, affacciandosi dal balcon si Pt_1 vedevano le mattonelle della terrazz ”). Per_2
È infine la rappresentazione fotografica prodotta dalla resistente a confermare ex se
l'esistenza di una previa servitù di veduta in appiombo in favore dell'immobile dei ricorrenti.
Premesso che “la casetta con il tetto in lamiera e l'antenna parabolica non è nella terrazza dei signori oggi . La terrazza dei signori è dietro dove si Per_2 CP_1 Per_2 vedono le piante” (così la teste ), nello spazio aereo sovrastante la terrazza Tes_1
Gorgone oggi non si scorge – a differenza di quanto affermato dal teste CP_1
3 (per averlo appreso, peraltro, de relato ex parte in virtù di una sola fotografia e Tes_2 senza ricordare l'angolo visuale dello scatto, v. verbale di udienza del 20 febbraio
2025, pag. 2) – alcun pergolato idoneo a ostruire la visuale dal balcone posto al primo piano verso il terrazzino a pianterreno (v. ancora la teste che ha Tes_1 spontaneamente affermato, rivolgendosi al giudice, “ha visto qui, ci sono le piante nel balcone dei signori questa è sicuramente una foto vecchia alla luce dello stato dei Per_2 luoghi”).
E poiché, da un lato, il rilievo fotografico in esame è tratto da Google ed è stato catturato nel settembre 2009 (v. in calce all'immagine “set(tembre) 2009”) e, dall'altro, la “signora abita lì da circa 1 anno e mezzo/due” (così la teste ), il CP_1 Tes_1 previo possesso della servitù di veduta in appiombo è provato.
La teste ha inoltre chiaramente affermato che “ADR I paletti della Tes_1 struttura installata dalla signora sono stati messi intorno alla fine del 2023, CP_1 mentre il tendone sostenuto da questi paletti è stato installato all'inizio dell'anno 2024”.
Tali dichiarazioni consentono dunque di respingere l'eccezione di inammissibilità per decorso del termine annuale sollevata da parte resistente.
Né la deposizione resa sul punto dal teste è idonea a infirmare le Testimone_3 superiori considerazioni. Egli infatti ha dichiarato di avere curato il progetto – si noti
– della struttura su cui insiste la tenda e che tale struttura è stata realizzata dopo il sopralluogo del settembre 2023 (“A domanda dell'avv. il teste precisa che la Pt_3 redazione del progetto di realizzazione della struttura oggi presente è stata eseguita a stretto giro rispetto al sopralluogo pure avvenuto nel settembre 2023”).
E che il teste si riferisse ai paletti (non ostruttivi ex se delle veduta) e non già alla tenda (impeditiva della vista in uno coi primi) si comprende agevolmente dalla delibera assembleare del 6 ottobre 2023 ove – intervenuto egli stesso per delega di
AM – si legge che “la signora tramite un tecnico di fiducia ha presentato CP_1 CP_1 ufficialmente la richiesta all'ufficio competente del Comune di Patti ed è stata autorizzata a mettere in opera montanti tubolari per costruire una pergola per le piante”; autorizzazione che consiste nella CILA, la cui ricevuta viene generata immediatamente dal sistema (“A domanda dell'avv. PRINZI il teste riferisce che trattandosi di CILA la ricevuta è stata
4 immediatamente generata dal sistema. Riferisce altresì che una settimana dopo aver comunicato
l'emissione della ricevuta sul portale si è recato presso l'abitazione della cliente e ha visto la struttura”).
In altre parole le dichiarazioni dei due testi si completano a vicenda: la struttura è stata realizzata alla fine di settembre 2023 (come riscontrato dal verbale di assemblea dei primi di ottobre del medesimo), ma la tenda è stata apposta successivamente, i.e. nei primi mesi del 2024 come riferito dalla . Tes_1
È poi pacifico che la struttura realizzata dalla resistente (e raffigurata nelle fotografie allegate al ricorso introduttivo) integra gli estremi di una costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c.. La Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare che come
“costruzione” deve intendersi non solo il “manufatto in calce o mattoni o in conglomerato cementizio” ma anche qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e determinazione, ostacoli, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice del merito, l'esercizio della veduta” (Cass. 1995
n. 5618/1995; Cass., n. 12097/1995; Cass., n. 11199/2000). In particolare, è stata ritenuta costruzione anche una tenda larga oltre due metri, sorretta da una intelaiatura infissa nel muro (Cass., n. 5618/95) e la giurisprudenza di legittimità ha comunque chiarito che l'eventuale carattere di precarietà di un'opera non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto (Cass., n. 21501/2007).
Infine, con riferimento all'applicabilità delle norme sulle distanze al , CP_2 anche nei rapporti tra condomini va tutelata la veduta cosiddetta “a piombo” (v., per tutte, Cass., n. 8978/2003 e Cass., n. 9995/1998), vale a dire quella veduta che il proprietario di un singolo piano di un edificio condominiale ha il diritto di esercitare dalla propria apertura in avanti e a piombo fino alla base dell'edificio, con la conseguenza di potersi opporre ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente arrechino pregiudizio a tale diritto senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato (Cass., n. 1261/1997; Cass., n.
5464/1986) dovendosi le costruzioni stesse, per essere legittime, arrestare a tre metri dalla soglia delle soprastante veduta.
5 Nella specie, il manufatto realizzato dalla resistente limita chiaramente la veduta in appiombo di cui gode il balcone dei ricorrenti ed è posta ad una distanza inferiore ai tre metri dal parapetto dello stesso prevista dall'art. 907 c.c. come si evince ictu oculi dalle fotografie di parte ricorrente senza che sia necessario alcun accertamento tecnico. Né rileva in astratto la circostanza asserita dalla resistente secondo cui “il cortiletto retrostante di sua esclusiva proprietà, risulta essere posto ad una quota inferiore rispetto alla sede stradale e, delimitato dai muri di contenimento di altezza superiore a 2 metri e 50”, giacché la violazione del diritto ad una zona di rispetto – individuata dalla legge a fronte di un bilanciamento tra l'interesse alla riservatezza e l'importanza di garantire luce ed aria (e quindi igiene) agli edifici – comporta da un lato che ogni costruzione che venga a cadere in tale zona è illegale e va rimossa (Cass., n. 2009/4389; Cass., n.
5390/1999; Cass., n. 15381/2000) e, dall'altro, che laddove non vi sia la possibilità di fabbricare (come asserito dalla resistente, ma smentito dal teste secondo cui Tes_2
“la distanza tra il piano di calpestio della veranda e il balcone soprastante (...) è di 3 metri”) ad almeno tre metri di distanza tale ultima attività è tout court inibita.
Del resto, “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (...), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita” (Cass., n. 955/2013; Cass., n. 5732/2019; Cass., n. 15906/2024).
Ne consegue che in condizioni come quella di specie il legislatore, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, ha già ritenuto compromesso l'interesse all'aria e alla luce di cui parte ricorrente è portatrice.
Pertanto, risultando l'esistenza del balcone dal quale è possibile esercitare la veduta ed accertata l'ostruzione della stessa in appiombo fino alla base del terrazzino della resistente a causa della realizzazione da parte di quest'ultima della struttura in profilato metallico munita di tenda, la tutela possessoria va riconosciuta.
6 Sussiste infine il cd. animus turbandi che consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso. Non è, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, ma sono sufficienti la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto (Cass., n. 8417/1994; Cass., n.
8829/1997; Cass., n. 22414/2004; Cass., n. 107/2016).
Alla luce della conformazione dei luoghi e del tipo di molestia esercitata, non può nutrirsi alcun dubbio sull'esistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la resistente era consapevole che la nuova struttura era limitativa del possesso degli istanti che si affacciavano dal balcone di casa loro.
Va dunque ordinata la rimozione della struttura oggetto di lite con integrale ripristino della situazione di fatto precedente.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in CP_1 dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per i procedimenti cautelari di valore indeterminato a complessità bassa, ridotti del 30 % tenuto conto della non particolare complessità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
visti gli artt. 1170 c.c. e, 669 bis e ss. e 703 c.p.c.,
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ordina a di ripristinare CP_1
a sua cura e spese lo status quo ante mediante rimozione della struttura in profilato metallico agganciata ai muri perimetrali del fabbricato condominiale e dotata di copertura in materiale plastico opaco oggetto di causa;
CONDANNA a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese di CP_1 lite, che liquida in € 3.805,97 (di cui € 3.649,10 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
7 Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Patti, lì 29 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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