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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6068/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Muraro
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Silvia Casarin
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia la S.V. dichiarare la nullità del precetto.
In subordine di dichiarare la somma dovuta da in € 949,06. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria ci si riserva il deposito di tutti i bonifici effettuati dalle terze pignorate che non si ha avuto modo di ottenere ancora.
1 Si producono i seguenti documenti:
- all.1 precetto notificato.
Si chiede ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che ha pagato la somma assegnata dal Giudice con ordinanza di assegnazione n.
388/2021 del 19/01/2022 pari ad € 134.799,39 oltre le spese liquidate?
2. Vero che ha pagato la somma assegnata dal Giudice con ordinanza di assegnazione n.
1255/2022 del 19/10/2022 pari ad € 49.858,53 oltre le spese liquidate?
Si indicano come testi il legale rappresentante pro tempore della Euro Buildings, e il legale rappresentante pro tempore della . Parte_2
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ e, conseguentemente, rigettare la medesima per le ragioni indicate in narrativa;
nel merito: in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione avversamente spiegata, rigettare ogni avversa domanda per le motivazioni tutte dedotte in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale , in forza delle Controparte_1 ordinanze di assegnazione rese all'esito delle procedure esecutive mobiliari n. 388/2021 e n.
1255/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 101.497,82 per assegni di mantenimento non pagati dal mese di gennaio 2013,
2 nonché per interessi e spese successivi. A sostegno dell'opposizione proponeva due motivi: con il primo, sosteneva la nullità del precetto in quanto notificato sulla base di due ordinanze di assegnazione rese all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi che non potevano considerarsi validi titoli esecutivi;
con il secondo, ne contestava la validità sotto il profilo del quantum, ritenendo ancora dovuti soli € 949,06 (riconteggiati in € 11.657,75 nelle note conclusive depositate il 20.01.2025) a fronte degli € 101.497,82 intimatigli, avendo l'opposta errato nella quantificazione degli interessi, calcolati ai sensi del comma 4 dell'art.1284 c.c. in luogo del comma 1, nel conteggio delle spese di esecuzione e nella duplicazione delle spese legali. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità del precetto ovvero, in subordine, che la somma dovuta era pari ad € 949,06.
2. Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le argomentazioni avversarie deducendo, innanzitutto, l'inammissibilità per tardività dell'avversa eccezione di nullità del precetto per mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, poi, che essendo in precedenza già stato notificato il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, non poteva ravvisarsi alcun vizio nel procedimento notificatorio. Quanto all'ammontare del precetto, sosteneva la correttezza dei conteggi ivi svolti e concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa eccezione di nullità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
3. Così instaurata la presente causa, il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, fissava all'uopo udienza per la comparizione delle parti al 25.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte. Con ordinanza dell'08.02.2024 a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., sospendeva ai sensi dell'art. 615, comma, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 34.870,15, ritenendo, quanto agli interessi esposti in € 33.867,23 che il loro calcolo dovesse essere effettuato all'esito della fase decisionale, e quanto alle spese della procedura esecutiva n. 1255/2022 liquidate in € 3.252,03 che eccedessero gli importi pagati dal terzo pignorato (per complessivi € 2.869,24) di € 382,79 e non potessero quindi essere conteggiate in precetto, come pure non potevano essere ivi addebitati ulteriori € 620,13 a titolo di
3 spese per la reiterazione di un nuovo precetto. Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'udienza dell'11.06.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.1.2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
4. Va anzitutto esaminata la domanda di inammissibilità dell'eccezione attorea di nullità del precetto svolta in via preliminare dall'opposta, la quale ha sostenuto che l'opponente non abbia rispettato il termine di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. nel proporre tale eccezione che, fondandosi asseritamente su di un vizio di notifica del precetto e delle ordinanze di assegnazione, avrebbe dovuto proporsi mediante opposizione agli atti esecutivi e dunque ai sensi dell'articolo richiamato.
Tale domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
L'opponente ha contestato il diritto della controparte ad agire in executivis sia sotto il profilo dell'an che del quantum e, quanto in particolare al primo profilo, ha eccepito la nullità del precetto poiché azionato sulla base di due ordinanze d'assegnazione non ritenute validi titoli esecutivi. Così facendo egli ha dedotto, non una mera irregolarità del processo notificatorio
(eventualmente sanabile) ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì l'inesistenza di un valido titolo esecutivo e la conseguente nullità del pedissequo precetto e, pertanto, deve ritenersi che, nell'aver contestato il diritto dell'opposta “a procedere ad esecuzione forzata”, abbia correttamente agito ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
5.1. Si è detto di come, in primo luogo, l'opponente abbia eccepito la nullità del precetto in quanto notificato sulla base di due ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c. rese all'esito delle procedure esecutive di espropriazione presso terzi n. 388/2021 e n. 1255/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza che non costituirebbero validi titoli esecutivi.
Tale doglianza non appare fondata considerata la precedente notifica (è circostanza pacifica in causa) all'opponente di un valido titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione personale dei coniugi pronunciato dal Tribunale di Treviso in data 12.01.2010
4 nell'ambito del procedimento n. 7109/2009 R.G. e notificato unitamente ad un precedente atto di precetto il 21.10.2015.
5.2. Devono invece accogliersi, seppur parzialmente, le contestazioni avanzate dall'opponente sull'erroneità dei conteggi contenuti in precetto con riferimento ad interessi e spese di esecuzione e legali, mentre vanno disattese quelle relative alla quantificazione del capitale residuo dovuto.
5.2.1. A tal riguardo l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta a chiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi da gennaio 2019 a novembre 2021 in quanto, con la pubblicazione della sentenza di divorzio (la n. 2183 del 29.11.2021), il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da ed il relativo ricorso era CP_1
stato depositato il 10.12.2018. ha sollevato tale eccezione per la prima volta non (come avrebbe dovuto) nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio, bensì in memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. di data 02.05.2024 e, dunque, tardivamente. Difatti, ai sensi della norma citata, con la prima memoria integrativa si possono “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”, ma se la proposizione di domande ed eccezioni nuove o diverse da quelle originarie non deriva dalla domanda riconvenzionale o delle eccezioni eventualmente proposte dal convenuto questa costituisce una inammissibile mutatio libelli. In particolare, nell'opposizione all'esecuzione “non
è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. n. 9226/22, rv. 664260; così anche Cass. n. 16541/11, rv. 618875).
Rilevato che alcuna specifica contestazione sulla sorte capitale è stata avanzata dall'opponente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ogni sua successiva doglianza sul punto deve quindi ritenersi tardiva e conseguentemente illegittima.
5.2.2. Diversamente, appare fondata la contestazione attorea relativa agli interessi legali calcolati in precetto ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. (per complessivi € 33.867,23) anziché, come sarebbe stato corretto, ai sensi del comma 1. Sotto un primo aspetto va infatti osservato quanto
5 statuito proprio di recente dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12449 del 07.05.2024 (“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art.
1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”); e, sotto un secondo aspetto, non va dimenticato che in ogni caso per l'applicazione del saggio previsto dal comma 4 dell'articolo in parola è sempre richiesta la proposizione della domanda giudiziale (“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”) cui non può equipararsi l'intimazione di pagamento rivolta al debitore con l'atto di precetto il quale ha natura di atto stragiudiziale.
Gli interessi legali dovuti dall'opponente dovranno pertanto essere ricalcolati sulla somma capitale ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.
5.2.3. Quanto all'ulteriore doglianza attorea relativa all'errato conteggio ex art. 95 c.p.c. delle spese di esecuzione, essa appare parzialmente fondata se riferita alla procedura esecutiva n.
1255/2022, mentre risulta del tutto infondata con riferimento alla procedura n. 388/2021.
Quanto infatti alla procedura da ultimo citata, la somma ivi assegnata (€ 84.940,36 pagati dal terzo pignorato Euro Buildings) è stata correttamente imputata ex art. 1194 c.c. prima a totale copertura delle spese di esecuzione (€ 4.510,34 per spese di procedura ed € 768,22 per spese di precetto) e poi a parziale soddisfo del credito (di € 134.031,17) per cui l'importo contenuto nell'impugnato precetto afferisce esclusivamente a capitale residuo.
Quanto invece alle spese liquidate all'esito della procedura n. 1255/2022 (per complessivi €
3.252,03), pur correttamente operata la suddetta imputazione, si osserva come queste eccedano per € 382,79 le somme pagate (per complessivi € 2.869,24) dalla - terza Parte_2
pignorata - alla data del precetto e non possano dunque essere ivi esposte (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 24571 del 05.10.2018: “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o
6 assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”; conf. Cass. civ., Sez. 6, n. 3720 del 14.02.2020).
5.2.4. Fondata, inoltre, risulta la contestazione che l'opponente fa in ordine alla duplicazione delle somme richieste per compensi professionali posto che, anche a mente dei principi dettati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 19876 del 29.08.2013: “Non
è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”; conf. Cass. civ., Sez. 3, n. 12195 del 08.05.2023), non appare giustificato l'addebito di ulteriori € 620,13 a titolo di spese legali per la reiterazione di un nuovo precetto qual è quello impugnato che deve pertanto ritenersi, per quanto attiene all'addebito di ulteriori spese, illegittimo.
6. Sotto diverso profilo, deve infine ritenersi fondata la domanda con cui l'opposta, nelle note conclusive del 20.01.2025, ha chiesto di non detrarre dal totale precettato la complessiva somma di € 16.241,70 precedentemente sottratta al dovuto a titolo di “controcredito” dell'opponente (€
10.682,45 per spese legali al cui pagamento era stata condannata all'esito del primo grado del giudizio di cessazione degli effetti civili ed € 5.559,25 all'esito del secondo grado) alla luce dell'ordinanza n. 30537/2024, pubblicata il 27.11.2024 (e la cui produzione nel presente giudizio non va quindi assoggettata ad alcuna preclusione istruttoria), con cui la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto l'impugnazione da essa proposta avverso la sentenza di secondo grado con rinvio appunto alla Corte d'Appello di Venezia.
7 7. In conclusione, l'opposizione risulta fondata laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, spese di esecuzione e legali negli stretti limiti sopra indicati.
Al riguardo anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 20238 del
22.07.2024; prec. conf. Cass. civ., Sez. L, n. 2160 del 30.01.2013 e Cass. civ., Sez. 3, n. 5515 del
29.02.2008).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto impugnato relativamente alla complessiva somma di € 34.870,15 (di cui € 33.867,23 per interessi;
€ 382,79 per spese di esecuzione ed € 620,13 per spese legali), mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza con la precisazione di cui al precedente paragrafo 6.
8. Alla luce dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6068/23 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
27.10.2023 da nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità Controparte_1
parziale del precetto relativamente alla somma di € 34.870,15; precetto che rimane valido ed efficace per la differenza senza che ad essa venga sottratta la somma di € 16.241,70;
8 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6068/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Muraro
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Silvia Casarin
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia la S.V. dichiarare la nullità del precetto.
In subordine di dichiarare la somma dovuta da in € 949,06. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria ci si riserva il deposito di tutti i bonifici effettuati dalle terze pignorate che non si ha avuto modo di ottenere ancora.
1 Si producono i seguenti documenti:
- all.1 precetto notificato.
Si chiede ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che ha pagato la somma assegnata dal Giudice con ordinanza di assegnazione n.
388/2021 del 19/01/2022 pari ad € 134.799,39 oltre le spese liquidate?
2. Vero che ha pagato la somma assegnata dal Giudice con ordinanza di assegnazione n.
1255/2022 del 19/10/2022 pari ad € 49.858,53 oltre le spese liquidate?
Si indicano come testi il legale rappresentante pro tempore della Euro Buildings, e il legale rappresentante pro tempore della . Parte_2
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ e, conseguentemente, rigettare la medesima per le ragioni indicate in narrativa;
nel merito: in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione avversamente spiegata, rigettare ogni avversa domanda per le motivazioni tutte dedotte in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale , in forza delle Controparte_1 ordinanze di assegnazione rese all'esito delle procedure esecutive mobiliari n. 388/2021 e n.
1255/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 101.497,82 per assegni di mantenimento non pagati dal mese di gennaio 2013,
2 nonché per interessi e spese successivi. A sostegno dell'opposizione proponeva due motivi: con il primo, sosteneva la nullità del precetto in quanto notificato sulla base di due ordinanze di assegnazione rese all'esito di procedimenti espropriativi presso terzi che non potevano considerarsi validi titoli esecutivi;
con il secondo, ne contestava la validità sotto il profilo del quantum, ritenendo ancora dovuti soli € 949,06 (riconteggiati in € 11.657,75 nelle note conclusive depositate il 20.01.2025) a fronte degli € 101.497,82 intimatigli, avendo l'opposta errato nella quantificazione degli interessi, calcolati ai sensi del comma 4 dell'art.1284 c.c. in luogo del comma 1, nel conteggio delle spese di esecuzione e nella duplicazione delle spese legali. Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi la nullità del precetto ovvero, in subordine, che la somma dovuta era pari ad € 949,06.
2. Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le argomentazioni avversarie deducendo, innanzitutto, l'inammissibilità per tardività dell'avversa eccezione di nullità del precetto per mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. e, poi, che essendo in precedenza già stato notificato il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, non poteva ravvisarsi alcun vizio nel procedimento notificatorio. Quanto all'ammontare del precetto, sosteneva la correttezza dei conteggi ivi svolti e concludeva chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa eccezione di nullità e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
3. Così instaurata la presente causa, il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, fissava all'uopo udienza per la comparizione delle parti al 25.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte. Con ordinanza dell'08.02.2024 a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., sospendeva ai sensi dell'art. 615, comma, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 34.870,15, ritenendo, quanto agli interessi esposti in € 33.867,23 che il loro calcolo dovesse essere effettuato all'esito della fase decisionale, e quanto alle spese della procedura esecutiva n. 1255/2022 liquidate in € 3.252,03 che eccedessero gli importi pagati dal terzo pignorato (per complessivi € 2.869,24) di € 382,79 e non potessero quindi essere conteggiate in precetto, come pure non potevano essere ivi addebitati ulteriori € 620,13 a titolo di
3 spese per la reiterazione di un nuovo precetto. Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed all'udienza dell'11.06.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.1.2025 all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
4. Va anzitutto esaminata la domanda di inammissibilità dell'eccezione attorea di nullità del precetto svolta in via preliminare dall'opposta, la quale ha sostenuto che l'opponente non abbia rispettato il termine di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. nel proporre tale eccezione che, fondandosi asseritamente su di un vizio di notifica del precetto e delle ordinanze di assegnazione, avrebbe dovuto proporsi mediante opposizione agli atti esecutivi e dunque ai sensi dell'articolo richiamato.
Tale domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata.
L'opponente ha contestato il diritto della controparte ad agire in executivis sia sotto il profilo dell'an che del quantum e, quanto in particolare al primo profilo, ha eccepito la nullità del precetto poiché azionato sulla base di due ordinanze d'assegnazione non ritenute validi titoli esecutivi. Così facendo egli ha dedotto, non una mera irregolarità del processo notificatorio
(eventualmente sanabile) ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì l'inesistenza di un valido titolo esecutivo e la conseguente nullità del pedissequo precetto e, pertanto, deve ritenersi che, nell'aver contestato il diritto dell'opposta “a procedere ad esecuzione forzata”, abbia correttamente agito ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
5. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
5.1. Si è detto di come, in primo luogo, l'opponente abbia eccepito la nullità del precetto in quanto notificato sulla base di due ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c. rese all'esito delle procedure esecutive di espropriazione presso terzi n. 388/2021 e n. 1255/2022 R.G.E. Tribunale di Vicenza che non costituirebbero validi titoli esecutivi.
Tale doglianza non appare fondata considerata la precedente notifica (è circostanza pacifica in causa) all'opponente di un valido titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa della separazione personale dei coniugi pronunciato dal Tribunale di Treviso in data 12.01.2010
4 nell'ambito del procedimento n. 7109/2009 R.G. e notificato unitamente ad un precedente atto di precetto il 21.10.2015.
5.2. Devono invece accogliersi, seppur parzialmente, le contestazioni avanzate dall'opponente sull'erroneità dei conteggi contenuti in precetto con riferimento ad interessi e spese di esecuzione e legali, mentre vanno disattese quelle relative alla quantificazione del capitale residuo dovuto.
5.2.1. A tal riguardo l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta a chiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento per i mesi da gennaio 2019 a novembre 2021 in quanto, con la pubblicazione della sentenza di divorzio (la n. 2183 del 29.11.2021), il Tribunale di Vicenza aveva rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da ed il relativo ricorso era CP_1
stato depositato il 10.12.2018. ha sollevato tale eccezione per la prima volta non (come avrebbe dovuto) nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio, bensì in memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. di data 02.05.2024 e, dunque, tardivamente. Difatti, ai sensi della norma citata, con la prima memoria integrativa si possono “precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”, ma se la proposizione di domande ed eccezioni nuove o diverse da quelle originarie non deriva dalla domanda riconvenzionale o delle eccezioni eventualmente proposte dal convenuto questa costituisce una inammissibile mutatio libelli. In particolare, nell'opposizione all'esecuzione “non
è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. n. 9226/22, rv. 664260; così anche Cass. n. 16541/11, rv. 618875).
Rilevato che alcuna specifica contestazione sulla sorte capitale è stata avanzata dall'opponente con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ogni sua successiva doglianza sul punto deve quindi ritenersi tardiva e conseguentemente illegittima.
5.2.2. Diversamente, appare fondata la contestazione attorea relativa agli interessi legali calcolati in precetto ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. (per complessivi € 33.867,23) anziché, come sarebbe stato corretto, ai sensi del comma 1. Sotto un primo aspetto va infatti osservato quanto
5 statuito proprio di recente dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12449 del 07.05.2024 (“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art.
1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”); e, sotto un secondo aspetto, non va dimenticato che in ogni caso per l'applicazione del saggio previsto dal comma 4 dell'articolo in parola è sempre richiesta la proposizione della domanda giudiziale (“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale”) cui non può equipararsi l'intimazione di pagamento rivolta al debitore con l'atto di precetto il quale ha natura di atto stragiudiziale.
Gli interessi legali dovuti dall'opponente dovranno pertanto essere ricalcolati sulla somma capitale ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.
5.2.3. Quanto all'ulteriore doglianza attorea relativa all'errato conteggio ex art. 95 c.p.c. delle spese di esecuzione, essa appare parzialmente fondata se riferita alla procedura esecutiva n.
1255/2022, mentre risulta del tutto infondata con riferimento alla procedura n. 388/2021.
Quanto infatti alla procedura da ultimo citata, la somma ivi assegnata (€ 84.940,36 pagati dal terzo pignorato Euro Buildings) è stata correttamente imputata ex art. 1194 c.c. prima a totale copertura delle spese di esecuzione (€ 4.510,34 per spese di procedura ed € 768,22 per spese di precetto) e poi a parziale soddisfo del credito (di € 134.031,17) per cui l'importo contenuto nell'impugnato precetto afferisce esclusivamente a capitale residuo.
Quanto invece alle spese liquidate all'esito della procedura n. 1255/2022 (per complessivi €
3.252,03), pur correttamente operata la suddetta imputazione, si osserva come queste eccedano per € 382,79 le somme pagate (per complessivi € 2.869,24) dalla - terza Parte_2
pignorata - alla data del precetto e non possano dunque essere ivi esposte (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 24571 del 05.10.2018: “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o
6 assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili”; conf. Cass. civ., Sez. 6, n. 3720 del 14.02.2020).
5.2.4. Fondata, inoltre, risulta la contestazione che l'opponente fa in ordine alla duplicazione delle somme richieste per compensi professionali posto che, anche a mente dei principi dettati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 19876 del 29.08.2013: “Non
è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero”; conf. Cass. civ., Sez. 3, n. 12195 del 08.05.2023), non appare giustificato l'addebito di ulteriori € 620,13 a titolo di spese legali per la reiterazione di un nuovo precetto qual è quello impugnato che deve pertanto ritenersi, per quanto attiene all'addebito di ulteriori spese, illegittimo.
6. Sotto diverso profilo, deve infine ritenersi fondata la domanda con cui l'opposta, nelle note conclusive del 20.01.2025, ha chiesto di non detrarre dal totale precettato la complessiva somma di € 16.241,70 precedentemente sottratta al dovuto a titolo di “controcredito” dell'opponente (€
10.682,45 per spese legali al cui pagamento era stata condannata all'esito del primo grado del giudizio di cessazione degli effetti civili ed € 5.559,25 all'esito del secondo grado) alla luce dell'ordinanza n. 30537/2024, pubblicata il 27.11.2024 (e la cui produzione nel presente giudizio non va quindi assoggettata ad alcuna preclusione istruttoria), con cui la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto l'impugnazione da essa proposta avverso la sentenza di secondo grado con rinvio appunto alla Corte d'Appello di Venezia.
7 7. In conclusione, l'opposizione risulta fondata laddove si è dedotta l'erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, spese di esecuzione e legali negli stretti limiti sopra indicati.
Al riguardo anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 20238 del
22.07.2024; prec. conf. Cass. civ., Sez. L, n. 2160 del 30.01.2013 e Cass. civ., Sez. 3, n. 5515 del
29.02.2008).
In ragione di ciò va dichiarata la nullità parziale del precetto impugnato relativamente alla complessiva somma di € 34.870,15 (di cui € 33.867,23 per interessi;
€ 382,79 per spese di esecuzione ed € 620,13 per spese legali), mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza con la precisazione di cui al precedente paragrafo 6.
8. Alla luce dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione e della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6068/23 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data Parte_1
27.10.2023 da nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità Controparte_1
parziale del precetto relativamente alla somma di € 34.870,15; precetto che rimane valido ed efficace per la differenza senza che ad essa venga sottratta la somma di € 16.241,70;
8 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Dario Morsiani
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