Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00819/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2021, proposto da
-OMISSIS-– nella sua qualità di unico esercente la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-- rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Tiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Bissa n. 33;
contro
Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Ministero dell'Istruzione in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
degli atti redatti dal Consiglio di Classe -OMISSIS-Liceo Scientifico applicato “-OMISSIS-”, relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021,
e segnatamente:
- del verbale e degli atti connessi e conseguenti, con documenti allegati, redatto in data 9.6.2021 dal Consiglio di Classe del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” per l'anno scolastico 2020/2021, notificato alla ricorrente in data 9.7.2021, avente ad oggetto la non ammissione dello studente alla classe successiva;
-del tabellone scrutinio;
-dello scrutinio on line, immagine dello schermo del registro elettronico;
-di ogni altro atto connesso, conseguente e pertinente della classe -OMISSIS-liceo scientifico applicato “-OMISSIS-”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente per conto dell'allievo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la presenza di significative insufficienze, per di più afferenti alle materie qualificanti dell’indirizzo prescelto, appaiono attestare l’esito negativo del percorso di istruzione;
Ritenuto che la valutazione negativa dei risultati raggiunti dall’alunno non permette di apprezzare favorevolmente i motivi di ricorso, dovendosi in ogni caso escludere palesi inadempimenti degli obblighi formativi e informativi incombenti sull’Istituto;
Ritenuto per quanto precede di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata istanza di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.