TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/11/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 616/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Tomassini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Isabella Capriglia, giusta procura depositata telematicamente in data 15/4/2024;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
CONCLUSIONI
1 All' udienza del 27/6/2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito “chiede Che
l'intestato Tribunale di Fermo, ogni contraria richiesta disattesa, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: a) affidare in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori;
in via gradata, in merito al tema dell'affido Controparte_2 di figlio maggiorenne portatore di handicap, tenuto conto anche delle deduzioni del Presidente nel suo Controparte_2 provvedimento di data 8 luglio 2021, ci si rimette alle determinazioni dell'intestato Tribunale;
b) stabilire che il figlio
abiti con la madre, signora presso la casa già coniugale, sita a Porto San Giorgio CP_2 Controparte_1 in Via Tiziano Vecellio n.73, in comproprietà del ricorrente e della sorella dello stesso, Parte_1 [...]
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
c) disporre che la signora Persona_1 possa utilizzare la pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello CP_1 Controparte_2 stesso;
d) disporre che il padre, signor versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2 alla signora la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi secondo indici ISTAT od altra Controparte_1 somma ritenuta più di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, come individuate dal protocollo del Tribunale di Fermo;
e) in merito alle modalità di visita del padre al figlio confermare le CP_2 modalità stabilite in sede di separazione, ovvero: un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore
16,00 a domenica alle ore 22,00, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio durante la settimana. f) vinte le spese del presente giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi “a tutti i precedenti scritti difensivi”; si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria integrativa “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Fermo adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, nel merito così decidere: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e il Parte_1 Controparte_1
25.05.1997 a Porto San Giorgio, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune di Porto
San Giorgio,ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, affidare in modo condiviso il figlio affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, ad entrambi i genitori che Controparte_2 provvederanno alla sua cura, educazione ed assistenza d'accordo tra loro;
3) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che il figlio
abiti con la madre, sig.ra , nella casa già coniugale, sita in via Tiziano Vecellio n. CP_2 Controparte_1
73 in Porto San Giorgio, in comproprietà del ricorrente e della sorella del medesimo, sig.ra Parte_1
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
4) In rigetto delle Persona_2 richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida
2 della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo ,nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il padre sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio versi alla moglie Parte_1 CP_2 entro il 30 di ogni me se la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5) In rigetto delle richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo , nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che le spese straordinarie in favore del figlio, siano corrisposte al 60% dal sig. ed al 40% dalla sig.ra come individuate dal Protocollo del Pt_1 CP_1
Tribunale di Fermo;
6) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del
Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il sig. corrisponda il 60% dei consumi di acqua, luce e Pt_1 gas;
7) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N.
543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre che la madre sig.ra possa utilizzare la CP_1 pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello stesso;
8) In merito alle modalità di CP_2 visita del padre al figlio, essendo mutate le esigenze ed i bisogni del figlio , in relazione alla patologia di cui è CP_2 affetto, in via riconvenzionale ed a parziale modifica della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre le seguenti: un fine settimana alternato al mese con ciascun genitore, da venerdì alle ore 16.00 a domenica alle ore 22.00. Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà, trascorra con quest'ultimo anche un giorno CP_2 infrasettimanale, ad es. il Mercoledì, in modo da garantirgli la presenza in un giorno non troppo ravvicinato al fine settimana, ma nel mezzo della stessa, per i motivi in premessa indicati. Fermo restando comprovati motivi ed impedimenti lavorativi del sig. nel qual caso tale giorno potrà essere sostituito con un altro, previo preavviso e Pt_1 concordemente con la sig.ra Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la CP_1 CP_2 mamma, trascorra due giorni infrasettimanali, es. Mercoledì e Giovedì, con il papà, sempre al fine di rispondere alle esigenze di continuità e stabilità di , sopra evidenziate. Salvo, anche in tal caso, eccezioni ed impedimenti legati CP_2 ad esigenze del sig. che comporterebbero un cambio di giorni da concordare con la sig.ra 9) Vinte le Pt_1 CP_1 spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/4/2021 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il 25/5/1997 a Porto San Giorgio - trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del medesimo comune anno 1997, N. 9, Parte II, Serie A.
3 In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato un figlio ( , il 30/10/1999), maggiorenne ed affetto da “disturbo pervasivo dello sviluppo”; b) in data CP_2
19/6/2014, nel procedimento R.G. n. 494/2006, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 453/2014 ha dichiarato la separazione tra i coniugi, disponendo, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti,
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (sita in porto San Giorgio, via Tiziano
Vecellio n. 73, oggetto di proprietà indivisa tra il e la sorella) ed il diritto di visita del padre al Pt_1 figlio “un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore 16 a domenica alle ore 22, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore durante la settimana”; c) sotto il profilo economico in sede di separazione è stato previsto l'obbligo di Parte_1 di versare mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio la
[...] CP_1 somma complessiva di euro 400 (oltre rivalutazione istat) e di concorrere nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
in tale sede i coniugi hanno altresì concordemente previsto l'obbligo del di contribuire nella misura del 60% anche al Pt_1 pagamento delle spese per le utenze domestiche della casa coniugale, nonché la facoltà in capo a di “utilizzare la pensione di invalidità del minore nell'interesse esclusivo delle Controparte_1 CP_2 esigenze dello stesso”; d) nell'attualità il figlio continua ad abitare con la madre nella casa CP_2 coniugale, percepisce una pensione di invalidità (dell'importo aumentato di euro 1.175,59 mensili, superiore a quello percepito all'epoca della separazione di soli euro 500 mensili circa) e dal mese di ottobre 2020 frequenta quotidianamente un centro diurno;
e) il è un sottufficiale Pt_1 dell'Aeronautica militare e nell'attualità versa in condizione di difficoltà economica, dovendo detrarre dalla retribuzione mensile netta pari ad euro 2.000 circa sia il contributo al mantenimento del figlio, sia il contributo del 60% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso ed alle utenze domestiche della casa coniugale, sia le rate di rimborso di un prestito personale – non avendo potuto, al fine di incrementare i propri redditi, prestare servizio all'estero a causa dell'opposizione della f) vanta una situazione economica migliore rispetto a quella CP_1 Controparte_1 del ricorrente percependo una retribuzione mensile fissa e potendo utilizzare per le esigenze del figlio la pensione dallo stesso percepita (di molto aumentata negli anni), essendo peraltro onerata delle utenze domestiche solo nella misura del 40%; g) l'aumentato importo della pensione percepita dal figlio e le difficoltà economiche in cui versa nell'attualità il giustificano, pertanto, una Pt_1 riduzione dei contributi economici previsti a carico dello stesso in sede di separazione.
Per le esposte ragioni, in ordine alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha domandato di disporre: 1)
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della casa coniugale a;
3) la regolamentazione del Controparte_1
4 diritto di visita del padre al figlio, secondo “le modalità stabilite in sede di separazione, ovvero: un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore 16,00 a domenica alle ore 22,00, con facoltà del padre di vederlo previso avviso ogni qualvolta lo vorrà”; 5) l'obbligo del di versare mensilmente alla Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 200 e di CP_1 concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: i) il figlio nato il [...] pur essendo divenuto maggiorenne non è autosufficiente, poichè affetto CP_2 da autismo per cui “necessita di particolare assistenza, specifici percorsi terapeutici e della presenza di entrambi i genitori in modo costante”; ii) a causa della disabilità del figlio, già in costanza di matrimonio,
[...]
ha dovuto rinunciare a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, optando per un CP_1 lavoro part-time che le consentisse di seguire quotidianamente - essendosi il padre CP_2 Parte_1 dedicato integralmente alla carriera militare (a causa della quale ha spesso dovuto assentarsi
[...] da casa anche per lunghi periodi); iii) successivamente alla separazione si è Parte_1 occupato solo in maniera discontinua del figlio, preferendo dedicare il proprio tempo libero ad interessi personali;
iv) nell'attualità le modalità di visita concordate tra i coniugi in sede di separazione non risultano più adeguate, essendo progressivamente peggiorata la patologia da cui è affetto – che manifesta “comportamenti stereotipati, iperattivi, a volte aggressivi, di sempre più difficile CP_2 gestione e contenimento” ed è impegnato in “interventi psicoeducativi, riabilitativi e psicoterapeutici” (per i quali
è necessaria la presenza anche del padre); v) il figlio solo dal gennaio 2021 percepisce la CP_2 complessiva somma mensile di euro 1.174,12 a titolo di indennità e pensione di invalidità (avendo percepito in precedenza solo un'indennità di misura inferiore); v) le somme percepite a titolo di pensione sono accantonate dalla madre “in un libretto cointestato con il figlio ”, mentre “la restante CP_2 somma di indennità viene utilizzata nell'interesse esclusivo delle esigenze” del figlio;
vi) Controparte_1 nell'attualità lavora part-time come commessa e con il proprio stipendio deve occuparsi delle aumentate esigenze del figlio.
Per gli esposti motivi parte resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di regolamentare i rapporti tra le parti disponendo: 1) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) l' assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio “un fine settimana alternato al mese con ciascun genitore, da venerdì alle ore 16.00 a domenica alle ore 22.00. Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà, trascorra con quest'ultimo anche un giorno CP_2
5 infrasettimanale, ad es. il Mercoledì, in modo da garantirgli la presenza in un giorno non troppo ravvicinato al fine settimana, ma nel mezzo del la stessa, per i motivi in premessa indicati . Fermo restando comprovati motivi ed impedimenti lavorativi del sig. nel qual caso tale giorno potrà essere sostituito con un altro, previo preavviso e Pt_1 concordemente con la sig.ra Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la CP_1 CP_2 mamma, trascorra due giorni infrasettimanali, es. Mercoledì e Giovedì, con il papà, sempre al fine di rispondere alle esigenze di continuità e stabilità di sopra evidenziate. Salvo, anche in tal caso, eccezioni ed impedimenti legati CP_2 ad esigenze del sig. che comporterebbero un cambio di giorni da concordare con la sig.ra ; 4) Pt_1 CP_1
l'obbligo del di versare alla resistente un contributo al mantenimento del figlio di Pt_1 complessivi euro 400 mensili, nonché di concorrere per il 60% sia al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso che ai “consumi di acqua, luce e gas” della casa coniugale.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 1/7/2021, con ordinanza in data 8/7/2021, in via provvisoria ed urgente è stato così disposto “Conferma le statuizioni della sentenza del Tribunale di
Fermo n. 453/2014 per quanto concerne la collocazione del figlio presso la madre nella casa già familiare, CP_2 sita in Porto San Giorgio, via Tiziano Vecellio n. 73, le modalità di esercizio del diritto – dovere del coniuge non collocatario di vederlo e averlo con sé, l'importo del contributo che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente per il mantenimento del figlio, la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio e la partecipazione del ricorrente alle spese relative ai consumi”.
Nel prosieguo del giudizio, con la memoria integrativa depositata in data 30/8/2021 il ricorrente ha insistito nelle proprie difese e contestato tutte le deduzioni avversarie, precisando come il Pt_1 abbia sempre rispettato le condizioni concordate in sede di separazione, collaborando con la nella gestione del figlio (la cui condizione è progressivamente migliorata negli anni e con il CP_1 quale ha cercato di trascorrere il poco tempo libero a propria disposizione, essendo molto impegnato dal punto di vista lavorativo). La resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 15/9/2021 ha insistito nelle difese e domande svolte precisando come ogni progresso compiuto dal figlio sia da ascrivere in via esclusiva alla dedizione della nella cura dello CP_1 stesso.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 14/4/2022, a richiesta congiunta delle parti è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – con sentenza non definitiva n. 296/2022 pubblicata in data 17/5/2022. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 ha precisato atto che: a) a seguito della diagnosi di autismo del figlio , la mossa “da un crescente sentimento di intolleranza verso il CP_2 CP_1 ricorrente” ha sporto denuncia-querela nei confronti dello stesso per violenza domestica, cui ha fatto
6 seguito l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale e l'avvio di un procedimento penale (poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto); b) la resistente, che attualmente reclama una maggiore presenza del nella vita del figlio, in passato ne ha Pt_1 contestato la capacità genitoriale al fine di limitarne il rapporto;
c) il si è sempre occupato Pt_1 del figlio frequentandolo nel rispetto delle modalità di visita concordate e sostenendo in via esclusiva le spese sia per i percorsi terapeutici, che per le visite specialistiche e le attività sportive - oltre ad essere stato sempre presente ai colloqui scolastici;
e) la si è disinteressata “dell'aspetto affettivo CP_1 del figlio” ospitando nella casa coniugale per cinque anni anche il proprio compagno. Parte resistente con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte, mentre con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. (in replica alle deduzioni avversarie) ha dedotto l'irrilevanza nel presente giudizio delle condotte tenute dai coniugi in costanza di matrimonio (che hanno portato all'avvio del procedimento penale menzionato dal e la necessità di una maggiore presenza Pt_1 del padre nella vita del figlio in considerazione dell'età dallo stesso raggiunta (essendo sempre stata la madre ad occuparsene in via pressochè esclusiva).
Alla successiva udienza del 23/11/2022 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stato assegnato alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 27/6/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n. 296/2022 emessa in data 28/4/2022 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande attinenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento del figlio, alla regolamentazione del diritto di visita e degli obblighi economici a carico del genitore non collocatario - il Collegio ritiene che le domande accessorie svolte dalle parti possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
5. Nessuna statuizione può essere assunta con riguardo alle domande di affidamento e collocamento del figlio maggiorenne, affetto da autismo.
Va premesso che l'art. 337 septies co. 2 c.c. prevede che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle
7 sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670; Cass. civile Sez. 1, sent. n. 21819 del 29/7/2021).
6. Circa la domanda di assegnazione della casa coniugale, preso atto della stabile convivenza del figlio con la madre presso la casa coniugale, sita a Porto San Giorgio, Via Tiziano CP_2
Vecellio n.73 (circostanza non contestata dal ricorrente), va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente – richiamata la giurisprudenza prevalente secondo Controparte_1 cui “non può essere revocata in dubbio la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione”. (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670).
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre (genitore non convivente) al figlio, va premesso che – sebbene, come già chiarito, sia da escludere l'applicazione automatica delle norme sull'affidamento dei figli minorenni ai maggiorenni portatori di handicap grave – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “nel disposto dell'art. 337 septies c.c., comma 2, è possibile cogliere
l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età
e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. E' così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art. 337 ter c.c. (già art. 155 c.c., comma 2) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670); inoltre, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “in tema di divorzio, il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento e assistenza, a mezzo della previsione di specifiche modalità di visita periodica” (cfr.
Tribunale di Potenza, sentenza 12 gennaio 2016).
8 Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta che il figlio è affetto da un grave CP_2 disturbo pervasivo dello sviluppo per il quale gli è stata riconosciuta un'indennità ed una pensione
INPS; pertanto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza - tenuto conto sia delle esigenze di un ragazzo nelle medesime condizione e degli impegni lavorativi del padre - si ritiene congruo disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio, senza coartazione alcuna della volontà Parte_1 del ragazzo e salvo diverso accordo tra i genitori:
• un giorno alla settimana, nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• due week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 22:00;
• nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla entro il CP_1
31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre in favore del figlio, va rilevato come il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (cfr. Cass. n. 25055/2017). Deve, inoltre, evidenziarsi come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinvenga la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. (che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito) e come“ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell'articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione sia portatore di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del
1992 richiamato dall'articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819).
In caso di figli maggiorenni portatori di handicap “la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore,
9 tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (cfr. Cass. 10423/2023).
Ciò premesso - considerato il grave disturbo dello sviluppo da cui è affetto , la Controparte_2 stabile convivenza del figlio con la madre, il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti
(da cui risulta che ha percepito nell'ultimo triennio un reddito medio lordo Parte_1 complessivo di euro 40.000 circa, mentre un reddito medio lordo di circa Controparte_1
12.000 euro), le peculiari esigenze di un ragazzo nella medesima condizione ed il tenore di vita che i genitori possono garantire - viene ritenuto congruo porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 la somma mensile di € 400, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n.
23/2021 del 3/11/2021 elaborato dal Tribunale di Fermo – vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Si dà atto che le ulteriori domande svolte (vi inclusa quella inerente l'obbligo del Pt_1 di contribuire al pagamento delle utenze della casa coniugale), vanno dichiarate inammissibili.
Per giurisprudenza costante, nel procedimento di divorzio tra coniugi è esclusa la facoltà di proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento di divorzio
(regolato da rito speciale) su domande come quella di di pagamento di somme reclamate, restituzione di beni, di scioglimento della comunione di beni, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
(Cfr. Tribunale, Varese , 04/01/2012; Tribunale, Brescia, 24/1/2019).
10. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA la casa coniugale sita a Porto San Giorgio, Via Tiziano Vecellio n.73, a Controparte_1
[...]
10 DISPONE che possa vedere e tenere con sé il figlio, senza coartazione alcuna Parte_1 della volontà del ragazzo e salvo diverso accordo tra i genitori:
• un giorno alla settimana, nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• due week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 22:00;
• nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla entro il CP_1
31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di €
400,00 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal Tribunale di
Fermo il 3/11/2021 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 616/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Tomassini, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Isabella Capriglia, giusta procura depositata telematicamente in data 15/4/2024;
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
CONCLUSIONI
1 All' udienza del 27/6/2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni come di seguito “chiede Che
l'intestato Tribunale di Fermo, ogni contraria richiesta disattesa, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI: a) affidare in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori;
in via gradata, in merito al tema dell'affido Controparte_2 di figlio maggiorenne portatore di handicap, tenuto conto anche delle deduzioni del Presidente nel suo Controparte_2 provvedimento di data 8 luglio 2021, ci si rimette alle determinazioni dell'intestato Tribunale;
b) stabilire che il figlio
abiti con la madre, signora presso la casa già coniugale, sita a Porto San Giorgio CP_2 Controparte_1 in Via Tiziano Vecellio n.73, in comproprietà del ricorrente e della sorella dello stesso, Parte_1 [...]
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
c) disporre che la signora Persona_1 possa utilizzare la pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello CP_1 Controparte_2 stesso;
d) disporre che il padre, signor versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 CP_2 alla signora la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi secondo indici ISTAT od altra Controparte_1 somma ritenuta più di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, come individuate dal protocollo del Tribunale di Fermo;
e) in merito alle modalità di visita del padre al figlio confermare le CP_2 modalità stabilite in sede di separazione, ovvero: un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore
16,00 a domenica alle ore 22,00, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del figlio durante la settimana. f) vinte le spese del presente giudizio”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi “a tutti i precedenti scritti difensivi”; si riportano di seguito le conclusioni di cui alla memoria integrativa “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Fermo adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, nel merito così decidere: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e il Parte_1 Controparte_1
25.05.1997 a Porto San Giorgio, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune di Porto
San Giorgio,ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, affidare in modo condiviso il figlio affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, ad entrambi i genitori che Controparte_2 provvederanno alla sua cura, educazione ed assistenza d'accordo tra loro;
3) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che il figlio
abiti con la madre, sig.ra , nella casa già coniugale, sita in via Tiziano Vecellio n. CP_2 Controparte_1
73 in Porto San Giorgio, in comproprietà del ricorrente e della sorella del medesimo, sig.ra Parte_1
caduta in successione agli stessi fratelli a seguito della morte dei genitori;
4) In rigetto delle Persona_2 richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida
2 della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo ,nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il padre sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio versi alla moglie Parte_1 CP_2 entro il 30 di ogni me se la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
5) In rigetto delle richieste formulate da parte ricorrente ed a conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo , nonché delle statuizioni del Presidente del Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, stabilire che le spese straordinarie in favore del figlio, siano corrisposte al 60% dal sig. ed al 40% dalla sig.ra come individuate dal Protocollo del Pt_1 CP_1
Tribunale di Fermo;
6) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, nonché delle statuizioni del Presidente del
Tribunale di Fermo di data 08.07.2021, disporre che il sig. corrisponda il 60% dei consumi di acqua, luce e Pt_1 gas;
7) A conferma e convalida della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N.
543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre che la madre sig.ra possa utilizzare la CP_1 pensione di invalidità del figlio nell'interesse esclusivo delle esigenze dello stesso;
8) In merito alle modalità di CP_2 visita del padre al figlio, essendo mutate le esigenze ed i bisogni del figlio , in relazione alla patologia di cui è CP_2 affetto, in via riconvenzionale ed a parziale modifica della condizioni già stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi N. 543 del 24.06.2014 emessa da codesto Tribunale di Fermo, disporre le seguenti: un fine settimana alternato al mese con ciascun genitore, da venerdì alle ore 16.00 a domenica alle ore 22.00. Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà, trascorra con quest'ultimo anche un giorno CP_2 infrasettimanale, ad es. il Mercoledì, in modo da garantirgli la presenza in un giorno non troppo ravvicinato al fine settimana, ma nel mezzo della stessa, per i motivi in premessa indicati. Fermo restando comprovati motivi ed impedimenti lavorativi del sig. nel qual caso tale giorno potrà essere sostituito con un altro, previo preavviso e Pt_1 concordemente con la sig.ra Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la CP_1 CP_2 mamma, trascorra due giorni infrasettimanali, es. Mercoledì e Giovedì, con il papà, sempre al fine di rispondere alle esigenze di continuità e stabilità di , sopra evidenziate. Salvo, anche in tal caso, eccezioni ed impedimenti legati CP_2 ad esigenze del sig. che comporterebbero un cambio di giorni da concordare con la sig.ra 9) Vinte le Pt_1 CP_1 spese del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/4/2021 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il 25/5/1997 a Porto San Giorgio - trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del medesimo comune anno 1997, N. 9, Parte II, Serie A.
3 In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato un figlio ( , il 30/10/1999), maggiorenne ed affetto da “disturbo pervasivo dello sviluppo”; b) in data CP_2
19/6/2014, nel procedimento R.G. n. 494/2006, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 453/2014 ha dichiarato la separazione tra i coniugi, disponendo, in recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti,
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (sita in porto San Giorgio, via Tiziano
Vecellio n. 73, oggetto di proprietà indivisa tra il e la sorella) ed il diritto di visita del padre al Pt_1 figlio “un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore 16 a domenica alle ore 22, con facoltà del padre di vederlo previo avviso ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni del minore durante la settimana”; c) sotto il profilo economico in sede di separazione è stato previsto l'obbligo di Parte_1 di versare mensilmente alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio la
[...] CP_1 somma complessiva di euro 400 (oltre rivalutazione istat) e di concorrere nella misura del 60% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
in tale sede i coniugi hanno altresì concordemente previsto l'obbligo del di contribuire nella misura del 60% anche al Pt_1 pagamento delle spese per le utenze domestiche della casa coniugale, nonché la facoltà in capo a di “utilizzare la pensione di invalidità del minore nell'interesse esclusivo delle Controparte_1 CP_2 esigenze dello stesso”; d) nell'attualità il figlio continua ad abitare con la madre nella casa CP_2 coniugale, percepisce una pensione di invalidità (dell'importo aumentato di euro 1.175,59 mensili, superiore a quello percepito all'epoca della separazione di soli euro 500 mensili circa) e dal mese di ottobre 2020 frequenta quotidianamente un centro diurno;
e) il è un sottufficiale Pt_1 dell'Aeronautica militare e nell'attualità versa in condizione di difficoltà economica, dovendo detrarre dalla retribuzione mensile netta pari ad euro 2.000 circa sia il contributo al mantenimento del figlio, sia il contributo del 60% alle spese straordinarie necessarie per lo stesso ed alle utenze domestiche della casa coniugale, sia le rate di rimborso di un prestito personale – non avendo potuto, al fine di incrementare i propri redditi, prestare servizio all'estero a causa dell'opposizione della f) vanta una situazione economica migliore rispetto a quella CP_1 Controparte_1 del ricorrente percependo una retribuzione mensile fissa e potendo utilizzare per le esigenze del figlio la pensione dallo stesso percepita (di molto aumentata negli anni), essendo peraltro onerata delle utenze domestiche solo nella misura del 40%; g) l'aumentato importo della pensione percepita dal figlio e le difficoltà economiche in cui versa nell'attualità il giustificano, pertanto, una Pt_1 riduzione dei contributi economici previsti a carico dello stesso in sede di separazione.
Per le esposte ragioni, in ordine alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha domandato di disporre: 1)
l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della casa coniugale a;
3) la regolamentazione del Controparte_1
4 diritto di visita del padre al figlio, secondo “le modalità stabilite in sede di separazione, ovvero: un fine settimana alternato con ciascun genitore da venerdì alle ore 16,00 a domenica alle ore 22,00, con facoltà del padre di vederlo previso avviso ogni qualvolta lo vorrà”; 5) l'obbligo del di versare mensilmente alla Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma complessiva di euro 200 e di CP_1 concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
2. La resistente , nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie. La stessa in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: i) il figlio nato il [...] pur essendo divenuto maggiorenne non è autosufficiente, poichè affetto CP_2 da autismo per cui “necessita di particolare assistenza, specifici percorsi terapeutici e della presenza di entrambi i genitori in modo costante”; ii) a causa della disabilità del figlio, già in costanza di matrimonio,
[...]
ha dovuto rinunciare a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, optando per un CP_1 lavoro part-time che le consentisse di seguire quotidianamente - essendosi il padre CP_2 Parte_1 dedicato integralmente alla carriera militare (a causa della quale ha spesso dovuto assentarsi
[...] da casa anche per lunghi periodi); iii) successivamente alla separazione si è Parte_1 occupato solo in maniera discontinua del figlio, preferendo dedicare il proprio tempo libero ad interessi personali;
iv) nell'attualità le modalità di visita concordate tra i coniugi in sede di separazione non risultano più adeguate, essendo progressivamente peggiorata la patologia da cui è affetto – che manifesta “comportamenti stereotipati, iperattivi, a volte aggressivi, di sempre più difficile CP_2 gestione e contenimento” ed è impegnato in “interventi psicoeducativi, riabilitativi e psicoterapeutici” (per i quali
è necessaria la presenza anche del padre); v) il figlio solo dal gennaio 2021 percepisce la CP_2 complessiva somma mensile di euro 1.174,12 a titolo di indennità e pensione di invalidità (avendo percepito in precedenza solo un'indennità di misura inferiore); v) le somme percepite a titolo di pensione sono accantonate dalla madre “in un libretto cointestato con il figlio ”, mentre “la restante CP_2 somma di indennità viene utilizzata nell'interesse esclusivo delle esigenze” del figlio;
vi) Controparte_1 nell'attualità lavora part-time come commessa e con il proprio stipendio deve occuparsi delle aumentate esigenze del figlio.
Per gli esposti motivi parte resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di regolamentare i rapporti tra le parti disponendo: 1) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) l' assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
3) la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio “un fine settimana alternato al mese con ciascun genitore, da venerdì alle ore 16.00 a domenica alle ore 22.00. Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà, trascorra con quest'ultimo anche un giorno CP_2
5 infrasettimanale, ad es. il Mercoledì, in modo da garantirgli la presenza in un giorno non troppo ravvicinato al fine settimana, ma nel mezzo del la stessa, per i motivi in premessa indicati . Fermo restando comprovati motivi ed impedimenti lavorativi del sig. nel qual caso tale giorno potrà essere sostituito con un altro, previo preavviso e Pt_1 concordemente con la sig.ra Disporre che nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la CP_1 CP_2 mamma, trascorra due giorni infrasettimanali, es. Mercoledì e Giovedì, con il papà, sempre al fine di rispondere alle esigenze di continuità e stabilità di sopra evidenziate. Salvo, anche in tal caso, eccezioni ed impedimenti legati CP_2 ad esigenze del sig. che comporterebbero un cambio di giorni da concordare con la sig.ra ; 4) Pt_1 CP_1
l'obbligo del di versare alla resistente un contributo al mantenimento del figlio di Pt_1 complessivi euro 400 mensili, nonché di concorrere per il 60% sia al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso che ai “consumi di acqua, luce e gas” della casa coniugale.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 1/7/2021, con ordinanza in data 8/7/2021, in via provvisoria ed urgente è stato così disposto “Conferma le statuizioni della sentenza del Tribunale di
Fermo n. 453/2014 per quanto concerne la collocazione del figlio presso la madre nella casa già familiare, CP_2 sita in Porto San Giorgio, via Tiziano Vecellio n. 73, le modalità di esercizio del diritto – dovere del coniuge non collocatario di vederlo e averlo con sé, l'importo del contributo che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente per il mantenimento del figlio, la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie necessarie per il figlio e la partecipazione del ricorrente alle spese relative ai consumi”.
Nel prosieguo del giudizio, con la memoria integrativa depositata in data 30/8/2021 il ricorrente ha insistito nelle proprie difese e contestato tutte le deduzioni avversarie, precisando come il Pt_1 abbia sempre rispettato le condizioni concordate in sede di separazione, collaborando con la nella gestione del figlio (la cui condizione è progressivamente migliorata negli anni e con il CP_1 quale ha cercato di trascorrere il poco tempo libero a propria disposizione, essendo molto impegnato dal punto di vista lavorativo). La resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 15/9/2021 ha insistito nelle difese e domande svolte precisando come ogni progresso compiuto dal figlio sia da ascrivere in via esclusiva alla dedizione della nella cura dello CP_1 stesso.
All'esito della prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 14/4/2022, a richiesta congiunta delle parti è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio – con sentenza non definitiva n. 296/2022 pubblicata in data 17/5/2022. La causa è, quindi, proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c.
Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 ha precisato atto che: a) a seguito della diagnosi di autismo del figlio , la mossa “da un crescente sentimento di intolleranza verso il CP_2 CP_1 ricorrente” ha sporto denuncia-querela nei confronti dello stesso per violenza domestica, cui ha fatto
6 seguito l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale e l'avvio di un procedimento penale (poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto); b) la resistente, che attualmente reclama una maggiore presenza del nella vita del figlio, in passato ne ha Pt_1 contestato la capacità genitoriale al fine di limitarne il rapporto;
c) il si è sempre occupato Pt_1 del figlio frequentandolo nel rispetto delle modalità di visita concordate e sostenendo in via esclusiva le spese sia per i percorsi terapeutici, che per le visite specialistiche e le attività sportive - oltre ad essere stato sempre presente ai colloqui scolastici;
e) la si è disinteressata “dell'aspetto affettivo CP_1 del figlio” ospitando nella casa coniugale per cinque anni anche il proprio compagno. Parte resistente con la memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. ha insistito nelle difese già svolte, mentre con la memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. (in replica alle deduzioni avversarie) ha dedotto l'irrilevanza nel presente giudizio delle condotte tenute dai coniugi in costanza di matrimonio (che hanno portato all'avvio del procedimento penale menzionato dal e la necessità di una maggiore presenza Pt_1 del padre nella vita del figlio in considerazione dell'età dallo stesso raggiunta (essendo sempre stata la madre ad occuparsene in via pressochè esclusiva).
Alla successiva udienza del 23/11/2022 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stato assegnato alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 27/6/2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato dichiarato con sentenza parziale n. 296/2022 emessa in data 28/4/2022 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande attinenti all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento del figlio, alla regolamentazione del diritto di visita e degli obblighi economici a carico del genitore non collocatario - il Collegio ritiene che le domande accessorie svolte dalle parti possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
5. Nessuna statuizione può essere assunta con riguardo alle domande di affidamento e collocamento del figlio maggiorenne, affetto da autismo.
Va premesso che l'art. 337 septies co. 2 c.c. prevede che “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle
7 sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670; Cass. civile Sez. 1, sent. n. 21819 del 29/7/2021).
6. Circa la domanda di assegnazione della casa coniugale, preso atto della stabile convivenza del figlio con la madre presso la casa coniugale, sita a Porto San Giorgio, Via Tiziano CP_2
Vecellio n.73 (circostanza non contestata dal ricorrente), va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente – richiamata la giurisprudenza prevalente secondo Controparte_1 cui “non può essere revocata in dubbio la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave;
occorre infatti porre in evidenza come l'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile sia tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione”. (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670).
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre (genitore non convivente) al figlio, va premesso che – sebbene, come già chiarito, sia da escludere l'applicazione automatica delle norme sull'affidamento dei figli minorenni ai maggiorenni portatori di handicap grave – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “nel disposto dell'art. 337 septies c.c., comma 2, è possibile cogliere
l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età
e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. E' così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art. 337 ter c.c. (già art. 155 c.c., comma 2) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile” (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, ord. n. 2670); inoltre, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “in tema di divorzio, il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto non solo a concorrere al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l'altro genitore, ai compiti di cura, accudimento e assistenza, a mezzo della previsione di specifiche modalità di visita periodica” (cfr.
Tribunale di Potenza, sentenza 12 gennaio 2016).
8 Nel caso di specie, la documentazione in atti attesta che il figlio è affetto da un grave CP_2 disturbo pervasivo dello sviluppo per il quale gli è stata riconosciuta un'indennità ed una pensione
INPS; pertanto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza - tenuto conto sia delle esigenze di un ragazzo nelle medesime condizione e degli impegni lavorativi del padre - si ritiene congruo disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio, senza coartazione alcuna della volontà Parte_1 del ragazzo e salvo diverso accordo tra i genitori:
• un giorno alla settimana, nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• due week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 22:00;
• nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla entro il CP_1
31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre in favore del figlio, va rilevato come il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (cfr. Cass. n. 25055/2017). Deve, inoltre, evidenziarsi come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinvenga la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. (che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito) e come“ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata sotto tale profilo a quella dei figli minori dell'articolo 337 septies codice civile, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richiede la contribuzione sia portatore di un handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della legge 104 del
1992 richiamato dall'articolo 37 bis disposizioni attuazione codice civile, ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile, non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2021 n. 21819).
In caso di figli maggiorenni portatori di handicap “la circostanza che un minore benefici, in ragione della patologia da cui è affetto, di pensione di invalidità ovvero di indennità di accompagnamento non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire il mantenimento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, educazione e istruzione del minore,
9 tenuto conto della finalità meramente assistenziale delle suddette provvidenze, le quali non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli art. 147 e 337 ter c.c.” (cfr. Cass. 10423/2023).
Ciò premesso - considerato il grave disturbo dello sviluppo da cui è affetto , la Controparte_2 stabile convivenza del figlio con la madre, il reddito di entrambi i genitori come documentato in atti
(da cui risulta che ha percepito nell'ultimo triennio un reddito medio lordo Parte_1 complessivo di euro 40.000 circa, mentre un reddito medio lordo di circa Controparte_1
12.000 euro), le peculiari esigenze di un ragazzo nella medesima condizione ed il tenore di vita che i genitori possono garantire - viene ritenuto congruo porre a carico del padre Parte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 la somma mensile di € 400, soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n.
23/2021 del 3/11/2021 elaborato dal Tribunale di Fermo – vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Si dà atto che le ulteriori domande svolte (vi inclusa quella inerente l'obbligo del Pt_1 di contribuire al pagamento delle utenze della casa coniugale), vanno dichiarate inammissibili.
Per giurisprudenza costante, nel procedimento di divorzio tra coniugi è esclusa la facoltà di proporre domande connesse soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c., soggette peraltro a riti diversi;
è, di conseguenza, esclusa la possibilità di un simultaneus processus, in seno al procedimento di divorzio
(regolato da rito speciale) su domande come quella di di pagamento di somme reclamate, restituzione di beni, di scioglimento della comunione di beni, di risarcimento di asseriti danni, il cui giudizio è soggetto a rito ordinario: le domande che precedono sono inammissibili in quanto non legate da alcun vincolo di connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
(Cfr. Tribunale, Varese , 04/01/2012; Tribunale, Brescia, 24/1/2019).
10. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA la casa coniugale sita a Porto San Giorgio, Via Tiziano Vecellio n.73, a Controparte_1
[...]
10 DISPONE che possa vedere e tenere con sé il figlio, senza coartazione alcuna Parte_1 della volontà del ragazzo e salvo diverso accordo tra i genitori:
• un giorno alla settimana, nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
• due week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 22:00;
• nel periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla entro il CP_1
31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, compresi, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché l'ultimo dell'anno o il Capodanno;
durante le festività pasquali per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di €
400,00 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal Tribunale di
Fermo il 3/11/2021 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 4/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
11