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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2213/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/12/2024 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...] FOSSALTA DI C.F._1
PROTOGRUARO, con l'Avv. MIOR LUIGINO, presso il quale ha eletto domicilio telematico ricorrente nei confronti di:
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) e residente Parte_2 C.F._2 in Via Siracusa, n. 81/C, 33100, UDINE, con l'Avv. TROISI MANUELA e l'Avv. TROISI
SANDRA presso le quali ha eletto domicilio telematico resistente
con la IG , nata il [...] (CF: Persona_1 CodiceFiscale_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale
[...]
[...]
ha proposto ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di Parte_3 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste del giorno 11 agosto 2011 nella causa RG 138/2011 VG.
Le modifiche richieste hanno riguardato la ricalibrazione dei contributi al mantenimento di Per_1 da parte dei genitori, per effetto del sopravvenuto trasferimento di nella casa paterna dal Per_1 febbraio 2020, essendo ritenuto insufficiente dal ricorrente l'importo di € 100,00 mensili, attualmente corrisposto dall'altro genitore. Con comparsa ritualmente depositata ha contestato la ricostruzione avversaria, Parte_2 posticipando a settembre 2020 lo stabile trasferimento della IG nella casa paterna, allegando altresì di aver contribuito al mantenimento della IG pagando, oltre all'assegno mensile di €
100,00 a titolo di mantenimento ordinario, le spese straordinarie, per quanto di competenza.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e, nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. dal Giudice relatore, hanno depositato note scritte congiunte con cui hanno chiesto la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
1) la RA , a fronte del fatto che la IG , ad oggi maggiorenne, è ospitata Parte_2 Per_1 stabilmente dal SI. verserà ogni ultimo giorno del mese, a partire dal prossimo 28 Pt_1 febbraio 2025, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG , Per_1 somma da maggiorarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) le spese straordinarie sono ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50% come da protocollo specificando che, per quanto riguarda le sole spese relative alla salute, godendo il SI. di Pt_1 un rimborso da parte del fondo salute dipendenti Unicredit banca, la RA Parte_2 rimborserà il 50% delle spese mediche residue (ovvero il 50% della quota non rimborsata dal fondo) debitamente documentata:
3) l'assegno unico verrà percepito integralmente dal SI. in qualità di genitore ospitante, Pt_1 agevolazioni e/o detrazioni fiscali al 50% tra i genitori;
4) la RA a tacitazione di ogni contestazione sui pregressi contributi per Parte_2 mantenimento per la IG, si obbliga a versare, entro il prossimo mese di maggio 2025, al SI.
la somma omnicomprensiva di € 8.000,00= di talché il SI. non avrà più nulla a Pt_1 Pt_1 che pretendere a tale titolo dalla SI.ra ; Parte_2
5) Spese legali compensate fra le parti.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore ha dato atto dell'intervenuto accordo e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
DIRITTO
Le condizioni sulle quali, da ultimo, le parti hanno raggiunto un accordo, rettificano quelle già disposte dal Tribunale per i Minorenni di Trieste.
La sopravvenuta maggiore età della IG esime il Tribunale dal pronunciarsi sul suo affidamento e sul suo collocamento. Permane l'eSIenza di disciplinare in questa sede le modalità con cui i genitori dovranno contribuire al suo mantenimento, non essendo economicamente autosufficiente.
Tale regolamentazione non può che tenere in considerazione la situazione di fatto e, dunque, la stabile permanenza di presso la casa paterna. Per_1
La revisione, in punto di contribuzione al mantenimento della IG, è giustificata dal trasferimento di residenza di e dalle mutate eSIenze della ragazza. Per_1
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al contributo dei genitori al mantenimento della IG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- in modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste n. cron. 1577/11 di data
10/8/2011, così come parzialmente modificato dal decreto n. cron. 37/2012 della Corte d'Appello di
Trieste, omologa le nuove condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate, da intendersi qui trascritte;
- spese integralmente compensate
Così deciso in Pordenone, il 14/3/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa