Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 17 dicembre 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11853/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Balsamo, giusta procura Parte_1
in atti;
-ricorrente- contro
e , ON Controparte_2
entrambi in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Freni, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: declaratoria di illegittimità della delibera commissariale n. 9 del
10/03/2023 di revoca della delibera n. 32 del 04/12/2020 e di tutti i provvedimenti connessi di annullamento della selezione concorsuale - reintegrazione nelle funzioni di Dirigente dell'AR Agraria del e risarcimento del danno. ON
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 17 dicembre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
1
Con ricorso depositato in data 20/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, adiva il
Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere, nei confronti del e del le seguenti ON Controparte_2 conclusioni: “1) Dichiari illegittima la revoca della Delibera commissariale n. 29 del 19 novembre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'AR presso il Pt_2 [...]
, della Delibera commissariale n. 41 del 15 ottobre 2020 avente ad ON
oggetto la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione e della Delibera commissariale n. 32 del 4 dicembre 2020 di approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente AR , ivi compresa la Pt_2
graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del 1° dicembre 2020, nonché la caducazione della nomina del Dott. a Dirigente dell'AR Parte_1
Agraria del 1 0 ed il conseguente esautoramento dalle relative ON
funzioni, atti disposti con la delibera del Commissario del a c Controparte_4
u s a n. 9/2023. 2) Condanni il del quale il ricorrente è Controparte_2
attualmente dipendente, nonché il entrambi Controparte_5
quali mandatari senza rappresentanza del , a OP
reintegrare il ricorrente nella qualifica e nelle mansioni di Dirigente dell'AR Agraria, con ogni conseguenziale statuizione. 3) Condanni i Consorzi resistenti, ciascuno per i periodi di propria competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti dal dott. , in Parte_1
conseguenza della illegittima revoca, in primo luogo quello di natura patrimoniale, costituito dalla differenze di retribuzione, pari alla somma mensile di €.521,47 per ogni mensilità maturata dal mese di maggio 2023 all'effettiva reintegrazione nella mansioni di dirigente;
della somma di € 199,99 per la Assistenca n. AVDS 503471, per la polizza Arch
Insurance; della somma di € 730,00 per la quota del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa relativa al periodo maggio/settembre 2023, nonché dal danno alla professionalità, da liquidare in via equitativa. 4) Condanni altresì i Consorzi resistenti al risarcimento del danno di natura non patrimoniale, nelle sue componenti di danno morale, biologico, esistenziale e alla immagine, da liquidare in base a quanto determinato da consulenza tecnica d'ufficio, che sin d'ora si chiede, in ordine al danno alla salute, nonché in via equitativa per gli altri aspetti, con liquidazione unitaria che tenga conto di tutte le
2 componenti del danno. 5) Condanni i resistenti al pagamento di onorari e spese del giudizio”.
A sostegno delle spiegate domande esponeva di essere stato assunto giusta Delibera n. 656 del 22/12/2000 come Collaboratore Agrario, dall'allora (oggi Controparte_2
confluito nel ), Controparte_2 OP
precisando che, a seguito di selezione comparativa, a decorrere dal 15/04/2015 aveva ricoperto il posto di Capo settore Idropotabile e acquisito il grado di Funzionario Direttivo
Quadri con inquadramento nella 7^ fascia funzionale, ai sensi del CCNL dei dipendenti dei di e miglioramento fondiario. CP_1 CP_1
Riferiva che, rimasto scoperto il posto di Dirigente dell'AR Agraria del ON
il aveva adottato le deliberazioni volte allo
[...] Parte_3
svolgimento della procedura per merito comparativo del personale dipendente del CP_1
stesso, al fine di coprire il posto vacante;
procedura che tuttavia si concludeva con l'esclusione dell'unico dipendente consortile partecipante, per carenza dei requisiti.
Aggiungeva che, quindi, il Commissario Straordinario, con Deliberazione n. 29 del
19/11/2020 aveva indetto una nuova procedura volta alla copertura del posto vacante, estesa al personale dipendente dei singoli consorzi mandatari afferenti al OP
, in servizio a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti, nominando
[...]
contestualmente la Commissione.
Esponeva che, successivamente, con deliberazione n. 32 del 04/12/2020, il Commissario straordinario del di aveva approvato gli atti e i verbali della CP_1 CP_1
Commissione designata per l'espletamento della procedura di promozione per merito comparativo per la copertura del posto vacante, approvato la graduatoria e assegnato al dott.
il posto vacante di Dirigente dell'AR Agraria del Parte_1 ON
, con inquadramento nel ruolo di Dirigente di IV classe, autorizzandone il CP_1
trasferimento tramite cessione del contratto individuale dal Controparte_2
al . ON
Deduceva che, quindi, sottoscritto il contratto di cessione in data 01/01/2021, egli era stato inquadrato tra i dipendenti del e aveva espletato ON ininterrottamente le nuove funzioni di Dirigente dell'AR Agraria.
Si doleva che, dopo soli 2 anni, con nota n. 38 del 05/01/2023, il Commissario straordinario del gli aveva comunicato l'avvio del procedimento OP
3 volto alla revoca della sua nomina a Dirigente e al recupero del trattamento economico erogatogli.
Aggiungeva che con deliberazione n. 9 del 10/03/2023 il aveva Parte_3 deliberato di “REVOCARE IN AUTOTUTELA …la Delibera commissariale n. 23 del 5 ottobre 2020 ed allegato avviso di avvio delle procedure selettive per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'AR presso il Pt_2 [...]
, la Delibera commissariale n.26 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto ON
la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione;
la delibera commissariale n.28 del 4 novembre 2020 di approvazione degli atti e dei verbali della procedura selettiva e presa dell'atto dell'inammissibilità della domanda dell'unico concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione;
…la delibera commissariale n. 29 del 19 novembre 2020 di riapertura della procedura selettiva per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'AR Agraria presso il;
la delibera commissariale n. ON
30 del 24 novembre 2020 con la quale è stato sostituito il Responsabile del Procedimento e la delibera commissariale n. 32 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti e verbali della procedura selettiva per la copertura del posto di Dirigente AR Agraria, ivi compresa la graduatoria finale formulata dalla Commissione di cui al verbale n. 2 del
1°dicembre 2020; DI PRENDERE ATTO che la revoca delle sopra citate deliberazioni del
Commissario Straordinario n. 26/2020, n. 29/2020 e n. 32/2020 è causa di nullità della nomina a ricoprire tale posto del dott. per venire meno dell'inderogabile Parte_1
presupposto della detta nomina sulla base di valido concorso;
DI PRENDERE ATTO, in conseguenza, che la nomina del dott. a Dirigente dell'AR Agraria presso Parte_1
il deve considerarsi ad ogni effetto caducata, per cui non ON
è consentito non darvi ulteriore esecuzione pur mantenendo il dott. in Parte_1 servizio a tempo indeterminato presso il . ON
Esponeva che con nota del Vicedirettore del Controparte_7
prot. n. 1059 del 11/05/2023 gli era stato comunicato di non essere più legittimato allo svolgimento delle funzioni di Dirigente dell'AR presso il Pt_2 ON
ma che, non essendoci altro personale che potesse svolgere dette mansioni, in
[...]
assenza di altre disposizioni doveva continuare a svolgere le predette funzioni di dirigente.
Riferiva di aver contestato detti provvedimenti di revoca e diffida allo svolgimento delle funzioni e di aver chiesto di essere trasferito presso il , per Controparte_2
essere riammesso nella posizione di Capo settore precedentemente svolta, ottenendo il
4 trasferimento – mediante nuova cessione del contratto di lavoro - a lui comunicato con nota del Direttore generale del del 31/08/2023. CP_1
Ciò premesso in fatto, deduceva l'illegittimità della delibera n. 9 del 10/03/2023 che aveva revocato la delibera n. 32 del 04/12/2020 con cui era stato nominato Dirigente dell'AR
Agraria del , invocando la reintegrazione nelle predette ON
funzioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.
A sostegno della lamentata illegittimità richiamava testualmente la denunzia sottoscritta dai dirigenti dei facenti parte del , presentata il ON OP
11/04/2023 alla Corte dei Conti, al fine di evidenziare il contesto normativo e politico relativo ai e in particolare il deficit occupazionale e l'impiego ON dell'esiguo numero di dipendenti in servizio in compiti e mansioni non ascrivibili all'inquadramento posseduto, l'assetto transitorio (tuttora vigente) durante il quale i
Consorzi che avrebbero dovuto essere accorpati avevano finito con il mantenere la loro autonomia, mentre l'unico effetto dell'accorpamento era individuabile nella unificazione degli organi di vertice, prevedendo un unico e un unico Direttore Parte_3
Generale a capo di ciascuno dei 2 nuovi Consorzi “mandanti” e contemporaneamente dei singolo Consorzi “mandatari”, con conseguenti disfunzioni amministrative e problemi organizzativi.
Detto esposto, testualmente riportato in ricorso, inoltre precisava che nell'anno 2019 era stata istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, un tavolo di concertazione, denominato “Cabina di regia” nell'ambito del quale erano stati individuati
3 punti programmatici: 1) la riqualificazione del personale attraverso lo sblocco delle procedure di promozione;
2) la riduzione della conflittualità attraverso la definizione in via transattiva dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in essere;
3) l'assunzione di nuova forza lavoro attraverso l'applicazione del meccanismo del “turn over” consentendo ai lavoratori precari, destinatari dei contratti a termine nell'ambito delle c.d. garanzie occupazionali, di essere stabilizzati nei limiti dei posti vacanti nelle qualifiche più basse dei P.O.V. consortili
– recepiti in note dirigenziali del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale -
e che i Consorzi erano stati sollecitati ad agire in conformità a tali indicazioni.
Veniva evidenziato che, quindi, i Consorzi si erano adoperati per dare esecuzione alle disposizioni impartite dalla Regione e, dopo aver provveduto alla ricognizione dei contenziosi in corso e alla verifica dei posti vacanti nei POV di ciascun Consorzio
5 mandatario, nel mese di ottobre 2020 erano state avviate, presso ciascun Consorzio afferente al , le procedure di promozione per merito OP comparativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 19 del CCNL per i Dirigenti dei precisando che tutte le delibere commissariali relative a dette ON
procedure erano sempre state tempestivamente trasmesse al Servizio IV del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale per il controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 6, co. 7, L.R. 8/2017, senza che nessun rilievo fosse mai stato mosso ad esse in ordine alla loro legittimità.
Riferiva che, a seguito delle preoccupazioni espresse dall' Parte_4 in merito alla legittimità della procedura, l'Assessore all'Economia
[...] aveva dato disposizioni per l'avvio di apposita visita ispettiva, ai sensi dell'art.53, comma 4 della L.R. n.17/2004, in merito alle progressioni verticali in questione.
Riferiva che, successivamente, il Collegio Ispettivo aveva relazionato sugli accertamenti svolti e che da tale relazione erano emerse però inesattezze e incongruenze, determinate dalla errata assimilazione dei dipendenti consortili ai dipendenti pubblici.
Aggiungeva che detta relazione del Collegio Ispettivo - in cui erano state espresse perplessità sulla legittimità delle delibere di promozione e concluso osservando che i fatti riferiti potessero integrare gli estremi di danno erariale - era stata contestata punto per punto con nota del 14/12/2021 n. 106450 del Dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo
Rurale e Territoriale e del Dirigente del Servizio IV, che ribadiva la legittimità dell'operato dei consorzi.
Esponeva che, successivamente, ancora una volta l'Assessore regionale all'Economia era tornato a manifestare le proprie perplessità in ordine alla legittimità delle promozioni in questione, soprattutto con riferimento alle ricadute di ordine finanziario, chiedendo all'Assessore dell'Agricoltura di relazionare in merito;
era seguita la nota del Dirigente del
Servizio VI, con cui questi aveva fatto presente di aver già riferito in merito con la citata del
14/12/2021 n. 106450, evidenziando la non incidenza delle promozioni in questione sul contributo regionale destinato ai Consorzi.
Aggiungeva che, però, improvvisamente, con nota del 03/01/2023, n.614, il Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura ed il Dirigente del Servizio VI, richiamando il verbale del Collegio Ispettivo (in precedenza reiteratamente confutato), le note riservate dell'Assessore all'Economia e del Presidente della Regione dell'agosto 2022,
6 avevano imposto ai Consorzi la revoca delle delibere di promozione illegittime con effetto ex tunc con il recupero delle somme illegittimamente corrisposte.
Riferiva che, di conseguenza, il e il Direttore Generale avevano Parte_3 comunicato agli interessati l'avvio dei procedimenti volti a dare seguito alle superiori disposizioni regionali, sfociati nell'adozione delle delibere del 07/03/2023 e del 10/03/2023 con cui il Commissario Straordinario revocava tutti gli atti delle procedure selettive per merito comparativo.
Ciò premesso in fatto, parte ricorrente precisava che i sono enti ON
pubblici economici, assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro, e che quindi gli atti di gestione del rapporto dei dipendenti vanno considerati atti di gestione con strumenti privatistici dell'attività imprenditoriale.
Censurava la delibera 9 del 10/03/2023, illegittima perché fondata su presupposti errati e contra legem.
Segnatamente lamentava che essa fosse basata su principi stabiliti per gli enti pubblici non economici e quindi sottoposti al d.lgs. 165/2001, al quale sono invece estranei gli enti pubblici economici quali i . ON
Richiamava il d.lgs 75/2017 che all'art. 22, comma 15, prevede che "per il triennio 2018-
2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno", evidenziando che il legislatore ha dunque reintrodotto, sebbene solo per un periodo limitato di tempo (il triennio 2018 - 2020), le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno.
Evidenziava che, essendo il un ente pubblico economico la revoca della CP_1
promozione costituisce un inadempimento di parte datoriale alle obbligazioni nascenti dall'art. 2103 c.c.
Rimarcava che le promozioni in questione non incidono sul contributo regionale ai Consorzi
(come erroneamente sostenuto dal Collegio Ispettivo).
Precisava che gli atti revocati avevano tutti superato il vaglio di legittimità da parte degli
Organi di Vigilanza e Controllo dell'Assessorato ex art. 6 L.R. 8/2017.
Evidenziava che, in ogni caso, il fatto che dal gennaio del 2021 il ricorrente avesse svolto le funzioni di dirigente dell'AR Agraria comportava che, ai sensi dell'art. 2103 c.c,
7 pienamente applicabile anche agli enti pubblici economici, doveva darsi luogo al riconoscimento della corrispondente qualifica.
Richiamava quindi l'art. 68 del CCNL di settore ai sensi del quale “Qualora l'assegnazione
a mansioni superiori – salvo il caso di ragioni sostitutive di altro dipendente in servizio – si protragga oltre tre mesi, il dipendente ha diritto, salvo propria diversa volontà espressa, al passaggio nella nuova qualifica…” e l'art. 19 CCNL dirigenti consorzi di bonifica, che dispone che “Le funzioni di Direttore di area possono essere affidate dall'Amministrazione a personale già alle dipendenze del , mediante promozione. La promozione viene CP_1
disposta in base a giudizio per merito comparativo tenuto conto dell'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie della qualifica da ricoprire tra coloro che, muniti del prescritto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado immediatamente inferiore a quello della qualifica da ricoprire”, evidenziando di avere svolto a decorrere dal 01/01/2021 e ininterrottamente sino al 09/03/2023 le mansioni di Dirigente dell'AR Agraria, a seguito della partecipazione ad una selezione concorsuale.
Deduceva di aver subìto, a seguito degli atti di revoca e del conseguente demansionamento, un danno patrimoniale e non patrimoniale.
Si doleva nello specifico della perdita patrimoniale quantificabile nella differenza tra le retribuzioni per i dirigenti e quelle dei dipendenti inquadrati nella qualifica 7Q; lamentava l'impoverimento della capacità professionale e la perdita di possibilità di carriera;
precisava che, rientrato presso il di , non aveva potuto riprendere il Controparte_2 CP_2
precedente posto, occupato da altro dipendente, passando le giornate lavorative in stato di assoluta inattività, in pregiudizio della sua professionalità.
Lamentava l'ulteriore danno economico cagionato dalla revoca, riferendo di aver stipulato una polizza professionale dei dirigenti tecnici e una polizza relativa a fondo di assistenza sanitario integrativa, rese necessarie in relazione alle mansioni svolte di dirigente.
Deduceva di aver subìto un danno non patrimoniale, in quanto l'illegittimo comportamento del aveva causato uno stato ansioso depressivo, compromettendo dunque la sua CP_1
integrità psico fisica, oltre che pregiudizio alla sua immagine e danno morale a causa della risonanza mediatica della vicenda relativa alle revoche delle nomine dirigenziali, dolendosi della significativa alterazione della ordinaria conduzione della esistenza in senso peggiorativo subìta.
1.2 Con memoria difensiva, tempestivamente depositata in data 09/02/2024, si costituivano in giudizio il e il ON Controparte_8
8
[...] eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, evidenziando che, sebbene il ricorrente fosse ad oggi dipendente del , la domanda Controparte_2
da questi articolata aveva ad oggetto il rapporto di lavoro e la posizione di Dirigente alle dipendenze del rilevando altresì che la pretesa ON
reintegrazione non poteva che avere come destinatario il predetto ultimo . CP_1
A sostegno dell'eccepita incompetenza territoriale evidenziava inoltre che nel caso a mano non era applicabile l'art. 33 c.p.c., non ravvisandosi una ipotesi di connessione c.d. propria, sussistente solo nelle ipotesi di cumulo soggettivo passivo, precisando che nei casi dei fori speciali - come quelli disciplinati dall'art. 413 c.p.c. - l'articolo 33 c.p.c. non poteva valere;
rilevava infatti che non ricorreva nella specie una ipotesi di litisconsorzio passivo facoltativo, rimarcando l'autonomia gestionale ed amministrativa dei consorzi convenuti.
Andava di conseguenza dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del lavoro, essendo principale la domanda posta nei confronti del
10. CP_1
Sempre in via preliminare eccepivano l'inammissibilità del ricorso affermando che il ricorrente era incorso in decadenza, non avendo impugnato presso il GA il provvedimento di revoca n.9/23 (e gli atti generali posti a monte dello stesso) entro 60 giorni, evidenziando altresì che non rilevava al fine di escludere la Giurisdizione Amministrativa la sola natura di ente pubblico economico del . CP_1
Eccepivano inoltre il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, ciascuno in CP_1
ragione delle specifiche domande poste, sì come in sintesi riportate, ribadendo la distinta personalità e autonomia gestionale ed amministrativa degli enti resistenti.
Ciò posto, comunque nel merito deducevano la legittimità del provvedimento di revoca, rilevando l'illegittimità della procedura concorsuale e richiamando i rilievi formulati dal
Collegio Ispettivo di verifica sui costituito presso l'Assessorato ON all'Economia della Regione Sicilia.
Nello specifico evidenziavano l'illegittimità della procedura concorsuale riservata, posta in essere in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e l'assenza delle condizioni per procedere alla detta promozione, così come individuate nella nota n. 68741 del 25/11/2019 del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura IV^ servizio (con riferimento all'esigenza di definire il contezioso a rischio di soccombenza).
Deducevano che l'Assessorato Regionale, infatti, riscontrate le plurime illegittimità della procedura di selezione, aveva dato indicazioni al Commissario Straordinario di procedere
9 alla revoca di tutti gli atti di selezione e che questi aveva quindi proceduto in autotutela alla revoca delle delibere commissariali aventi ad oggetto la procedura selettiva per il conferimento del posto di Dirigente dell'AR agraria del e di ON
approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura del posto, compresa la graduatoria finale, e che pertanto la nomina del ricorrente era da intendersi ad ogni effetto caducata.
Rimarcavano di aver proceduto non ad una revoca delle mansioni e/o funzioni dirigenziali, come prospettato in ricorso, ma ad una revoca in autotutela di tutti gli atti del concorso per le plurime violazioni di legge riscontrate ex art. 21 quinquies della L. 241/90 e 97 della
Costituzione, produttive, altresì, di danno erariale, evidenziando che anche la progressione verticale deve essere effettuata con concorso tramite selezione con metodo comparativo, in ossequio al principio generale posto dall'articolo 97 della Costituzione.
Ribadivano che nel caso di specie non vi era alcun contezioso in corso tra le parti, per cui non risultava assolta la condizione per l'avvio della procedura, che risultava così anche senza la copertura finanziaria, determinando un aggravio di spese e ponendosi in contrasto con il divieto di nuove assunzioni posto dall'art. 32 della L.R. 45/95, non potendo intendersi la procedura posta in essere come “riqualificazione del personale”.
Deducevano che, quindi, doveva ritenersi che fosse stato illegittimamente utilizzato lo strumento della selezione per merito comparativo (in assenza delle condizioni) per procedere ad una nuova assunzione tout court ponendo gli oneri a carico del contributo regionale e che, pertanto, l'assegnazione a Dirigente del ricorrente, risultava senza copertura finanziaria, ove gestita con risorse proprie consortili.
Eccepivano inoltre l'infondatezza della rivendicazione ai sensi dell'art. 2103 c.c. della mansione dirigenziale, rilevando che il ricorrente non aveva mai svolto presso nessuno dei
Consorzi convenuti mansioni superiori né prima della nomina né dopo la revoca, rilevando l'inapplicabilità di tale norma alle ipotesi di passaggio ai ruoli dirigenziali.
Contestavano infine il preteso risarcimento del danno, ribadendo la legittimità della revoca in autotutela ed evidenziando che l'annullamento della procedura concorsuale e la caducazione del rapporto di lavoro facevano venir meno la configurabilità di una responsabilità contrattuale dell'ente, con conseguente esclusione di un diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. da mancata esecuzione del contratto, semmai trattandosi di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex art. 1338 c.c.
10 Nemmeno corrispondeva al vero la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente, secondo la quale, dopo la revoca degli atti della procedura concorsuale, fosse stato lasciato del tutto inattivo, negando qualsiasi demansionamento e dequalificazione e conseguenziale ipotesi di danno dallo stesso subìto, eccependo infine l'infondatezza, altresì, del lamentato danno non patrimoniale, generiche le allegazioni in punto di danno morale soggettivo e carenti gli elementi costitutivi a supporto della richiesta di risarcimento del danno sotto l'aspetto biologico esistenziale.
Eccepivano infine, in merito al danno patrimoniale lamentato che le polizze assicurative erano state stipulate volontariamente dal ricorrente, che da esse ne aveva tratto vantaggio personale.
Concludevano, quindi, chiedendo “In relazione alle questioni preliminari: - dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. e ritenersi inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza per mancata impugnazione dei relativi atti;
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catania;
con vittoria di spese e compensi.
Nel merito, -rigettare interamente il ricorso, ferme restando in ogni caso le rispettive eccezioni di difetto legittimazione e titolarità passiva formulate dai consorzi convenuti;
-con vittoria di spese e compensi”.
1.3 La causa, istruita mediante produzione documentale e prova per testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 13/05/2024; rinviata alla udienza di discussione del 17 dicembre
2024 trattata nelle forme sostitutive di cui all'articolo 127-ter c.p.c., con termine per note difensive, è stata a quella data trattenuta in decisione e viene infine definita nei termini che seguono.
***
1. SULLA GIURISDIZIONE
Non si dubita della natura di enti pubblici economici dei consorzi convenuti, i quali tuttavia eccepiscono il difetto di giurisdizione dell'AGO adita in ragione dell'oggetto della domanda afferente la declaratoria di illegittimità della delibera commissariale n. 9 del 10 marzo 2023 di revoca della delibera n. 32 del 4 dicembre 2020 con la quale il è stato nominato Parte_1 dirigente dell' del di oltre che di “tutti i Parte_5 ON CP_1 provvedimenti, atti e comportamenti connessi all'annullamento della selezione concorsuale
e della revoca” con conseguente richiesta di reintegrazione nelle funzioni di Dirigente dell' e risarcimento danni nei termini in fatto esposti. Parte_5
11 Assume infatti parte resistente che non rileva per escludere la giurisdizione amministrativa, la sola natura di ente pubblico economico del , quanto la previsione secondo cui CP_1
anche le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, sono obbligate a dotarsi, mediante “propri provvedimenti”, di criteri e modalità per il reclutamento del personale conformi ai principi richiamati dall'art. 35, comma 3, del d. lgs.
30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclutamento del personale, avendo il legislatore inteso introdurre, a carico delle predette società a partecipazione pubblica vincoli di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità in particolare per il reclutamento del personale che, di regola, l'art. 97 della Costituzione impone per le PP.AA. e gli enti pubblici strettamente intesi (segnatamente l'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione, l. 6 agosto 2008, n. 133), dovendo di conseguenza considerarsi superato l'orientamento secondo il quale “appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici, anche se inerenti alla procedura concorsuale che precede la costituzione del suddetto rapporto, in quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di autorganizzazione ma esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica” (in questi termini Consiglio di Stato, sez.V, n. 820/14).
Rilevano i resistenti che il ricorrente non ha nemmeno impugnato gli atti generali, posti a monte dell'annullamento ed ivi richiamati, e resi dalla Regione nelle prerogative previste dalla L.R. 45/95 (come appresso si vedrà) tra questi la nota del Direttore Generale n. 614/23 del 3.1.23 che ha determinato che “I consorzi sono tenuti alla revoca delle delibere di promozione illegittime”.
Ciò posto, e pur consapevoli del non pacifico orientamento della giurisprudenza, pure di merito in fattispecie analoga (cfr. Trib. di Caltagirone, ordinanza n. 74/2022 in sede di reclamo avverso ord. ex art. 700 c.p.c.), ritiene piuttosto l' -, ribadendo in proposito CP_9
l'indirizzo già in fattispecie simili espresso (Trib. di Catania, n. 2667/2024), seppure con riguardo a società in house - che vada asserita e ribadita la giurisdizione del giudice ordinario.
“Invero, in termini generali, come chiarito in sede di legittimità, seppur in ordine alla questione inerente al riparto di giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo, la mera circostanza che lo Stato - o un ente pubblico come nel caso che ci occupa – partecipi integralmente il capitale sociale della suddetta società non assume alcun rilievo e non
12 modifica il regime giuridico ivi applicato, che resta il paradigma organizzativo iure privatorum (cfr. S. U. Cass. n. 7759 del 2017; Cass. 24591 del 2016).
Tale assunto risulta confermato dall'esame del d. lgs. n. 165 del 2001 che, all'art. 1, comma
3, prescrive che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
In tema di società partecipate, pertanto, il capitale pubblico non muta, in via di principio, la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salvo che vi siano disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica
(cfr. Cass. S.U. n. 24591 del 2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759 del 2017).
Tanto premesso, si osserva che in tema di assunzioni la normativa è poi specificamente delineata dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016 che ai commi 2 e 3 prevede espressamente “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma
4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo, n. 33”.
Ebbene, nonostante la predetta norma faccia espresso riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 comma 3 del TUPI ed attribuisca ai principi in esso fissati nonché a quelli di derivazione europea, di trasparenza, imparzialità e pubblicità, il ruolo di cornice dei provvedimenti che individuano i criteri e le modalità di reclutamento del personale nelle società in house, i suddetti richiami non comportano tuttavia che le selezioni indette dalle società partecipate possano essere equiparabili tout court ai concorsi pubblici.
Sul punto si osserva che con la recente sentenza n. 18749 del 2023 le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione - nel richiamare i propri precedenti già formatisi nella vigenza dell'art.
18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008 - hanno ribadito che il procedimento di assunzione svolto dalla società in house “non è equiparabile a quello del
13 concorso pubblico in quanto la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 167 del 2013, punto
3 del Considerato in diritto), ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della
P.A. di personale assunto da società partecipate nel rispetto dell'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi. Lo stesso risultato interpretativo è stabilito dalla sentenza n. 227 del
2013, dove la procedura dell'art. 18 viene indicata come “paraconcorsuale”.
Pertanto, hanno affermato le Sezioni Unite, il procedimento di cui all'art. 18, del d.l. n. 112 del 2008, non coincide con quello concorsuale di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001: si tratta di un procedimento “intermedio”, che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l'intera disciplina da esso imposta ed in particolare il d.P.R. n. 487 del 1994. Il T.U. del
2016, al fine di eliminare, a monte, ogni questione di riparto della giurisdizione, ha espressamente previsto all'art. 19, comma 4, che: «Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale».
Si è così trasformato in norma quello che era stato l'orientamento maggioritario già espresso nella vigenza della regolamentazione del 2008.
In sostanza, la disciplina che ha introdotto vincoli, limiti e procedure ad hoc in materia di reclutamento del personale, al fine di mettere un freno a situazioni di scarsa considerazione delle risorse pubbliche, non ha comportato una qualificazione delle previste selezioni quali pubblicistiche (e ciò a prescindere dalla terminologia eventualmente utilizzata per il reclutamento medesimo) tanto da fissare sulle stesse la giurisdizione del giudice ordinario”.
Alla luce della richiamata e costante esegesi giurisprudenziale ne deriva dunque che la prescrizione di dover applicare per il reclutamento del personale delle società in house i criteri e le modalità di cui al d. lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, si inserisce pur sempre nell'agire jure privatorum delle medesime società, senza comportare un esercizio di una potestà pubblica.
Sicché i criteri di pubblicità, imparzialità, economicità, decentramento delle procedure selettive, celerità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità di genere, professionalità ed indipendenza delle Commissioni esaminatrici, sono sì applicabili anche alle procedure di selezione attuate dalle società a controllo pubblico e finalizzate all'assunzione del personale, ciò non traducendosi tuttavia nell'obbligo della società ad indire pubblici concorsi per il reclutamento del personale –
14 secondo le regole loro proprie - pur opportuna una selezione onde perseguire e realizzare obiettivi di efficienza e funzionalità in ragione anche dell'oggetto dell'attività funzionale a scopi a rilevanza pubblicistica.
A tale riguardo, mette conto pertanto evidenziare che, secondo l'orientamento costantemente espresso anche dalla giurisprudenza di legittimità, il bando di concorso indetto nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta contrattuale al pubblico ex art. 1336 c.c. (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con
l'iscrizione alla selezione hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura selettiva e secondo le regole per la medesima stabilite.
Da ciò consegue la diversità dello strumentario proprio del G.O. e segnatamente del
Giudice del Lavoro che può procedere a sindacare il provvedimento adottato dal datore di lavoro, con riguardo alle ipotesi in cui si rinvenga la violazione degli obblighi di correttezza
e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., avuto riguardo a comportamenti discriminatori posti in essere in sede di verifica delle candidature o nel caso in cui le determinazioni assunte appaiano manifestamente illogiche e poste in violazione delle regole procedimentali previste nell'avviso pubblico di reclutamento, fino alla declaratoria di nullità del rapporto di conseguenza instaurato;
al di fuori di tale parametro, dovendo arrestarsi l'intervento demolitorio del giudice, cui non può essere richiesto di sostituirsi al datore di lavoro nelle valutazioni effettuate.
In altri e più chiari termini, le determinazioni assunte saranno pertanto censurabili e meritevoli di intervento ove discriminatorie, basate su motivazioni irragionevoli, manifestamente illogiche o irrazionali o, ancora, in contrasto con i criteri predeterminati posti a presidio delle operazioni valutative;
ma non potrà in ogni caso statuirsi nel senso della attribuzione al candidato che si dolga di essere stato pretermesso della posizione dirigenziale rivendicata”.
Tanto considerato, ai fini di asserire la giurisdizione del giudice adito, vale solo precisare che nel caso a mano si dirime in ordine al persistente diritto del ricorrente a permanere nelle funzioni di Dirigente dell'AR Agraria del di;
diritto che CP_1 CP_1 CP_1
15 presuppone a monte la valutazione della legittimità della procedura selettiva funzionale alla attribuzione di tale ruolo.
2. SULLA COMPETENZA
Le parti resistenti eccepiscono ancora in via preliminare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania adito.
L'eccezione va disattesa.
Il ricorrente ha evocato in giudizio sia il che il , ON1 CP_12
quali mandatari senza rappresentanza del , la cui Controparte_7
sede legale è in , via Centuripe n. 1/A. CP_2
Risulta peraltro dagli atti acquisiti al giudizio che il contratto di lavoro è stato stipulato in
. CP_2
Il passaggio al Consorzio n. 10 di Siracusa è avvenuto in forza di cessione del contratto di lavoro in essere tra il e il , sì come il trasferimento dal CP_12 Parte_1 CP_11
[...
al . CP_12
Inconducente dunque, al fine della dimostrazione della fondatezza della preliminare eccezione di difetto di competenza, l'osservazione di parte resistente secondo la quale mai è stato dato corso alla attuazione della normativa di cui alla legge regionale n. 5/2014
(segnatamente a quanto previsto all'art. 13 c. 2), essendo pacifico, secondo quanto riconosciuto dalla stessa parte, che con delibera commissariale n. 8 del 30 ottobre 2017, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito , si è proceduto a istituire un “periodo Controparte_7 transitorio” nel corso del quale i Consorzi di accorpati continuano ad operare quali CP_1
“mandatari senza rappresentanza” ex art. 1705 c.c. del di nuova costituzione;
che CP_1
con delibera commissariale n. 21 del 2 luglio 2020 si è proceduto a prorogare il suddetto
“periodo transitorio” fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei
Consorzi medesimi;
che con determina n. 50 di pari data si è preso atto della delibera n.
21/2020 (analoghi atti sono stati assunti dalla giunta regionale, in ultimo la delibera n.
275/2020 che ha autorizzato la suddetta proroga senza soluzioni di continuità)
In buona sostanza trattasi di disciplina allo stato prorogata sine die e che, dunque, rileva al fine della individuazione dei criteri di incardinamento del processo presso la sede giurisdizionale adita.
16
3. LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Quanto dedotto in punto di competenza rileva ai fini della pur eccepita carenza di legittimazione passiva;
fermo restando che in ordine a ciascuna delle articolate domande formulate in ricorso va distinta la specifica responsabilità in ordine agli atti posti in essere dai singoli Consorzi.
4. IL MERITO
4.1 Il diritto alla reintegrazione nella qualifica e nelle mansioni di Dirigente dell'area
Agraria
Assume parte ricorrente di avere legittimamente partecipato alla selezione per merito comparativo per la copertura del posto vacante di Dirigente dell'AR agraria presso il di , risultando vincitore, in base alla graduatoria ON CP_1
regolarmente approvata.
Risulta dagli atti che la selezione veniva riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso i Consorzi mandatari afferenti il Controparte_7 [...]
, attesa la delibera n. 28 del 4 novembre 2020 con la quale si prendeva atto della non CP_6 ammissione dell'unico candidato per carenza dei requisiti di partecipazione alla selezione avviata con delibera n. 23 del 5 ottobre 2020 riservata al personale dipendente in servizio presso il . ON1
Con delibera n. 32 del 4.12.2020 venivano approvati gli atti e i verbali della Commissione designata e la relativa graduatoria nella quale il dott. risultava primo con Parte_1
punti 80,75, allo stesso venendo di conseguenza assegnato il posto vacante con inquadramento nel ruolo di Dirigente di IV classe, con autorizzazione del trasferimento del predetto mediante cessione del contratto di lavoro dal al . CP_12 CP_11
Ciò posto, deve necessariamente rammentarsi che pur disciplinato il rapporto in esame dalla disciplina privatistica non può tuttavia lo stesso sottrarsi a controlli di legittimità e legalità, alla stregua non solo dei principi generali propri dell'ordinamento civile di buona fede e correttezza, ma anche dei parametri di buona ed efficiente amministrazione, oltre che di trasparenza della gestione del rapporto di lavoro, in ragione delle finalità dell'Ente, risultando pertanto parzialmente a fuoco la fotografia dei principi nella cui cornice parte ricorrente riconduce la vicenda in esame.
Che in assoluto non operi la disciplina di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 nella fattispecie in esame e che il rapporto sia soggetto, come premesso in punto di giurisdizione, alla disciplina propria del rapporto di lavoro privato, non significa infatti che sia dato del tutto
17 neutro quello secondo il quale è la Regione che organizza e promuove la bonifica e tutte le attività alla stessa correlate, provvedendo alla copertura finanziaria delle spese per il personale.
Espressamente la delibera n. 9 del 10 marzo 2023 evidenzia in premessa che “i consorzi di bonifica sono enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e dunque enti amministrativi dipendenti dalla Regione, della cui organizzazione e delle cui funzioni la
Regione può disporre. Il criterio della strumentalità indica per l'appunto quegli enti che espletano la propria azione nell'ambito del territorio regionale e nelle materie ascritte alla competenza regionale, beneficiari di proventi del bilancio regionale. Gli enti in parola… mantengono un collegamento diretto con la finanza pubblica, anche se enti di natura economica e devono partecipare all'esigenza di contenimento delle spese gravanti sul bilancio regionale. Non rilevando al riguardo la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio dell'ente…”
Dunque se è pacifico che la disciplina del rapporto di lavoro in esame sia anche quella propria della contrattazione collettiva di categoria, la natura strumentale dell'Ente (si cfr. Cass.,
274/2019) richiede una generale armonizzazione con le disposizioni che regolano le assunzioni e le progressioni verticali, che ove riservate, rischiano di essere ritenute illegittime per violazione dei principi di uguaglianza e di buona amministrazione.
Tanto argomentato a fondamento della disposta revoca, in ragione della insostenibilità dei costi delle promozioni dirigenziali, di cui si dirà infra, specie come nel caso in oggetto senza nemmeno la finalità di avviare transazioni al fine di contrazione dell'alea derivante da pronunce giudiziali per il foriere di maggiori oneri e spese – nella specie non CP_1
esistendo all'epoca dei fatti alcun contenzioso - non risulta invero nemmeno adeguatamente confutato l'argomento della difesa dei resistenti per il quale, in disparte ogni valutazione di opportunità in ordine alla necessità di procedere alla copertura del posto rimasto vacante di
Dirigente dell'AR Agraria del , si è a ciò proceduto mediante ON1 una procedura selettiva “interna” (in realtà estesa anche a dipendenti di altri Consorzi pur accorpati nel ) già di per sé censurabile, in quanto non mirata alla OP
individuazione della scelta del migliore dei candidati possibile.
Non può ritenersi che il superamento dei principi generali in tema di selezione interna possa scaturire tout court dalla disciplina di cui al d.lgs.n. 75/2017.
Si richiama in proposito quanto ritenuto dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 34/2021, che nell'interpretare la disciplina delle progressioni verticali recata dall'art. 22,
18 comma 15, D. Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020), riconosce alle “amministrazioni pubbliche” la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo, evidenziando la natura eccezionale della procedura disciplinata dall'art. 22, comma 15 citato, con riguardo alla quale il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone non solo l'operatività temporale (triennio 2020/2022), ma fissando anche un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%).
Il riferimento alla suddetta disciplina appare pertanto improprio sia da un punto di vista soggettivo che per carenza dei presupposti oggettivi.
Con la disposta revoca - e ciò comunque si ritiene dirimente – è stata rilevata l'insufficienza delle risorse stanziate nel capitolo 147303 per l'esercizio 2021, sicchè la delibera di nomina risultava priva di adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo inquadramento a carico dei contributi regionali erogati ai sensi della legge regionale 49/81 (si v. pag. 6/9 della delibera n. 9/23 lett. c) in ordine alle verifiche delle risultanze dell'attività ispettiva compiuta dal Collegio istituito presso l'Assessorato regionale dell'Economia).
In proposito parte ricorrente ritiene tranciante quanto relazionato dal Dirigente del servizio
VI dott. (v. all. 47 al ricorso Prot. n. 134740 del 21.09.2022 OGGETTO: Riscontro Per_1
nota n. 9211/Gab del 9 agosto 2022 e nota Dipartimentale 113300/RIS del 12.082022-
Consorzi di bonifica funzionari promossi a dirigenti a tempo indeterminato. Comunicazione
Assessore dell'Economia prot.7/RIS del 3 Agosto 2022); che peraltro in seguito ha assunto posizione del tutto diversa.
Vero è che nell'atto richiamato si argomenta in ordine alla non incidenza delle promozioni in questione sul contributo regionale destinato ai consorzi.
Ma, diversamente da quanto da parte ricorrente considerato, non può non osservarsi quanto invece emerso a seguito della disposta attività ispettiva compiuta dal Collegio istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Economia (si veda all. n. 7 alla memoria di costituzione).
Non è chi non veda, come correttamente osservato dalla difesa dei resistenti che la relazione del Dirigente del Servizio VI in contrasto con i rilievi di cui al suddetto Collegio, non può
19 avere la medesima valenza in quanto espressiva di una posizione difensiva, a fronte del paventato danno erariale.
Dalla relazione del Collegio ispettivo risulta chiaramente spiegato che ai CP_1
, dotati si di autonomia impositiva e gestionale, viene comunque erogato dal
[...]
Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale un contributo ad integrazione dei bilanci degli stessi, da destinare al pagamento del trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, per quanto in questa sede rileva.
Risulta anche che in ragione del contenzioso che ha investito i Consorzi in forza delle doglianze del personale quanto al diritto a riqualificazioni e reinquadramento è stata costituita la c.d. Cabina di Regia per fornire indirizzi operativi onde risolvere le controversie in atto.
Risulta comunque con riguardo alla vicenda in esame che la delibera n. 32 del 4 dicembre
2020 del n. 10 - come le altre di uguale tenore - era priva di copertura ON finanziaria ai sensi dell'art. 2 c. 1 della legge regionale n. 106/1977, atteso che il Parte_4
capitolo di bilancio 147303 all'interno del quale si colloca il contributo regionale era scoperto, al tempo di adozione delle delibere in discussione il bilancio triennale regionale
(2021-2023) non essendo stato approvato, mentre quanto stanziato in precedenza essendo insufficiente alla copertura.
In ogni caso, considerato che non era comunque oggetto di copertura la parte accessoria della retribuzione dirigenziale, questa avrebbe dovuto trovare copertura nei bilanci dei Consorzi, mentre in proposito nulla era stato deliberato (in termini Trib. Di Marsala n. 699/24).
Peraltro, proprio la circostanza, pacifica tra le parti in causa, afferente la riduzione negli anni degli stanziamenti regionali e quelli specificamente relativi al capitolo 147303 depone a favore della tesi della insufficienza della copertura, fermo restando che in assenza di previsione della quota a carico dei Consorzi nella misura loro attribuita dalla legge, risulta essere stata posta in essere anche una violazione contabile formale, risultando di fatto a carico della Regione l'intero costo dell'operazione.
Nemmeno poi ricorre nella fattispecie a mano l'esigenza di regolarizzare la posizione di dipendente che abbia nel tempo espletato mansioni superiori di dirigente, poiché il Distefano in precedenza era inquadrato Funzionario Direttivo Quadri (AQ 187), né aveva contenzioso in essere alla cui stregua sarebbe sorta l'opportunità di ridurre l'alea della controversia mediante riconoscimento in autotutela di quanto preteso;
fermo restando che una scelta di tal fatta avrebbe richiesto l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati e tali da far presumere la soccombenza del . CP_1
20 Seppure è dunque evidente che la peculiare vicenda in esame ha sicuramente subìto
l'influenza e i condizionamenti dei diversi orientamenti della politica in ragione dell'avvicendamento ai vertici dell'amministrazione regionale, non può certamente ritenersi che la pretesa del alla “reintegrazione” nel ruolo di Dirigente dell' in Parte_1 Parte_5
discussione – ammesso e non concesso che un provvedimento di tal fatta a carattere costitutivo possa essere in questa sede emesso – possa scaturire dalla mera considerazione dell'invio di tutti gli atti (di indizione della selezione, dell'approvazione della graduatoria, della nomina del Dott. ) agli organi di vigilanza presso l'Assessorato Regionale Per_2
competente, che non avrebbe sollevato rilievi od obiezioni fino alla contestata delibera di revoca degli stessi, in autotutela;
alcuna incidenza può avere tale circostanza nella valutazione della legittimità dell'operato ora in discussione, non potendo da tanto scaturire il diritto alla posizione apicale vantata né al riconoscimento a mantenerla per averla di fatto ricoperta, in forza di atti che vanno ritenuti nulli, fermo all'evidenza – come riconosciuto dalle stesse parti resistenti – il diritto all'intero trattamento retributivo, ivi compreso quello accessorio, per effetto della disciplina di cui all'art. 2126 c.c.
Inconferente dunque il richiamo all'art. 2103 c.c.
Dal momento della nomina, e quindi dall'1 gennaio 2021 sino al provvedimento di revoca del
9 maggio 2023, il ricorrente ha esercitato le funzioni di Dirigente dell'area Agraria, percependo la relativa retribuzione ma non ha certamente acquisito il diritto al consolidamento delle stesse, attribuite anzi in forza di atti presupposti di cui va ritenuta la nullità per le ragioni esposte. Da tanto discende di conseguenza anche l'insussistenza di qualsivoglia danno patrimoniale, anche inteso quale danno patrimoniale conseguente all'impoverimento della capacità professionale già acquisita dal lavoratore, dal mancato arricchimento di detta capacità, dalla perdita – peraltro del tutto labialmente dedotta – di ulteriori possibilità di carriera e di guadagno.
4.2 Il RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE E DEMANSIONAMENTO.
Si duole infine il ricorrente di aver subito un danno conseguente alla forzata inattività in cui si è trovato dopo essere stato ritrasferito presso il ove non ha potuto CP_12 riprendere l'attività in precedenza disimpegnata, atteso che il posto di Capo Settore Agrario in precedenza ricoperto prima della nomina a dirigente era stato assegnato ad altro dipendente.
21 Assume che ciò gli avrebbe causato un danno non patrimoniale alla salute, che risulterebbe certificato in atti (v. all. n. 106), oltre che un danno esistenziale, morale e all'immagine, anche in ragione dell'eco mediatica assunta dalla vicenda in esame.
Ciò detto, va ribadito che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass. 16/12/2020 n. 28810).
Al riguardo giova precisare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U.
6572/2006 Cass. civ., sez. lav., 03-06-2013, n. 13918, Cass. civ., sez. lav., 16-02-2012, n.
225, Cass. civ., sez. lav., 22-02-2011, n. 4274), qualsiasi fattispecie di danno non può ritenersi in re ipsa, essendo onere del ricorrente allegare e dimostrare non solo la condotta illegittima, nel caso di specie l'inadempimento datoriale consistente nell'averlo tenuto inattivo e dunque nel demansionamento, ma anche l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta predetta.
La pronuncia di condanna al risarcimento del danno presuppone, infatti, oltre la dimostrazione dell'asserita condotta illegittima del datore di lavoro, che la parte ricorrente dia la dimostrazione di aver effettivamente e concretamente patito uno o più danni, e che gli stessi siano eziologicamente riferibili all'asserita condotta aziendale.
Nella fattispecie in oggetto, l'esperita istruttoria ha condotto ad acclarare che in effetti, a seguito della revoca della nomina a dirigente, come detto legittima, il è rientrato a Parte_1
richiesta presso il il 31 agosto 2023 (cfr. atto di cessione del contratto di CP_12
lavoro all. n.1 alla memoria di costituzione).
Non è dirimente al fine di vagliare il dedotto demansionamento che egli abbia volontariamente fatto istanza di ritornare ad operare presso il suddetto , pur se in CP_1
22 forza di valutazioni di opportunità anche legate alle gravi difficoltà economiche in cui versava il n. 10. CP_1
E' peraltro documentale ed indiscusso che il posto in precedenza occupato era stato attribuito al altro dipendente.
A fronte di tale deduzione sarebbe stato onere della parte resistente dimostrare che alcun demansionamento si è verificato, laddove piuttosto è emerso che seppure per poco meno di un quadrimestre all'incirca il ricorrente è rimasto in effetti inattivo.
Si veda dichiarazione del teste , Capo settore segreteria: “sono il caposettore Tes_1
segreteria del 10 dal luglio 2020, mi capitava comunque di ON CP_1
recarmi presso il 9 almeno una volta a settimana anche nel periodo in CP_1
discussione. Preciso che il ricorrente rientrò materialmente presso il 9 dopo CP_1
l'estate del 2023. Dopo la revoca delle funzioni dirigenziali e fino a quando non tornò presso il 9 rimase sostanzialmente inattivo. CP_1
A D. R.: non so precisare se durante l'estate del 2023 ha fruito di ferie.
A D. R.: dopo il settembre 2023 non sono in grado di precisare se e che tipo di attività il
svolgesse presso il consorzio 9 atteso che non avevo ragione di collaborare con il Parte_1
predetto. Mi risulta poi che successivamente sia stato assegnato al settore pianificazione e sviluppo, di recente.
A D.R.: non sono in grado di ricordare con esattezza probabilmente nel mese di marzo
2024.”.
E non difformi dichiarazioni ha reso lo stesso precisando che “al momento in cui Tes_2
il dott. è stato trasferito al , è divenuto capo settore idropotabile Parte_1 CP_1
presso il il Dott. che ha continuato ad occupare tale posto anche CP_12 CP_13 dopo che il ricorrente è tornato presso il ” e che solo “dal 1 dicembre 2023, il CP_12
ricorrente è stato assegnato al settore pianificazione e sviluppo come capo settore, area quadri,
parametro 187”.
Non è peraltro superfluo riportare le dichiarazioni del teste Vice Direttore generale Tes_3
del della e facente funzione di Direttore dal 1 aprile ON OP
2023 attesa la vacanza del ruolo in : CP_6
“E' vero che quando il ricorrente chiese di ritornare a ad operare presso il CP_2
, atteso che era stato revocato il suo incarico di dirigente settore Controparte_2 dell'area agraria presso il 10 - ove avrebbe potuto continuare a svolgere le CP_1
funzioni di capo settore – non è stato possibile in un primo momento di adibirlo al posto di
23 caposettore idropotabile presso il 9, atteso che frattanto era stato assegnato ad CP_1
altro dipendente, dott. . CP_13
Mi consta che nel dicembre 2023 se non sbaglio venne emesso un ordine di servizio e gli affidai il delicato compito di autorizzare le pratiche per la concessione del nulla osta per la collocazione di impianti fotovoltaici.
In relazione alla lettera b) preciso che dal maggio al novembre 2023 i consorzi si trovavano in un momento di organizzazione e transizione, anche in ragione delle condizioni di salute del precedente commissario e del subentro del nuovo commissario, sicchè nell'immediato non mi sono occupato di attribuire specifici compiti al IS.
Può dunque ritenersi raggiunta adeguata prova della dedotta inattività e di un sostanziale demansionamento dal settembre 2023 al dicembre dello stesso anno.
Tanto acclarato, d'altro canto deve considerarsi che va anche dimostrato l'esistenza di un danno concreto ed effettivo ed attuale.
In primo luogo non può ritenersi riscontrato alcun danno biologico inteso come danno alla salute in ragione dell'invero breve periodo di inattività: non è allo scopo sufficiente la produzione in giudizio di due certificati non provenienti da specialista e nel contesto dei quali si suggerisce piuttosto la opportunità di sottoporsi a valutazione “neuropsichiatrica”
(così in atti, piuttosto che a valutazione neurologia o psicologica o psichiatrica), non si prescrivono farmaci, né aliunde ne risulta l'assunzione. Nemmeno a riprova delle generiche asserzioni sul punto può ritenersi ammissibile l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe puro valore esplorativo.
Neanche può configurarsi una ipotesi di danno all'immagine, considerato che la vicenda che ha attinto il ha avuto una portata generale, che ha determinato anche Parte_1
l'esigenza di conoscenza mediatica, non in considerazione della singola posizione dell'odierno ricorrente, ma in ragione della complessa vicenda che ha riguardata l'intera gestione delle nomine da parte dei Commissari Straordinari, nel silenzio prima e con l'opposizione poi dei vertici regionali.
Quanto al danno esistenziale, inteso come danno alla vita da relazione, non può ancora ritenersi ammissibile prova per testi mediante articolazione di capitoli su un atteggiarsi del tutto soggettivo, su circostanze valutative implicanti valutazioni non demandabili ai testi e peraltro non riferite a periodo (dal gennaio 2023) nel quale – pur cominciando a profilarsi la possibilità di una definitivo cambio della situazione – ancora il rivestiva il Parte_1
ruolo ora rivendicato e ciò fino alla revoca e al trasferimento a . CP_2
24 A tal riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato. Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei «danni subiti e subendi», quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. C. Cass. 13328/2015; cfr. altresì C. Cass. 17214/2016, C. Cass.
3485/2016, C. Cass. 23837/2015, C. Cass. 24718/2011, C. Cass. 23146/2016, secondo cui, in particolare, “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
Nella specie, invero, il ricorrente non ha in effetti compiutamente allegato e provato – quantomeno con riguardo alle voci di danno sopra precisate – significativi elementi in merito alla sussistenza, all'esatta consistenza e all'entità di danni non patrimoniali. Nella fattispecie concreta, non risultano assolti gli oneri probatori di cui all'art. 2967 c.c. atteso che non sussistono validi elementi per ravvisare che la condotta datoriale abbia alterato le abitudini e gli assetti relazionali del ricorrente inducendolo a scelte di vita diverse e così incidendo sul modo di esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno.
Resta tuttavia da considerare il danno non patrimoniale correlato alla forzata inattività ed esclusione dalla vita lavorativa attiva.
25 Il comportamento del datore di lavoro che lasci in condizione di forzata inattività il dipendente, anche se in forza non di comportamenti intenzionalmente diretti ad escluderlo dal lavoro per motivi illeciti, ma per inadeguata valutazione della disciplina anche negoziale del rapporto, ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, può infatti determinare un pregiudizio sulla vita professionale e personale dell'interessato, suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa (cfr. Cass., n. 22161/2024).
Nella fattispecie in esame, considerata l'illegittimità della condotta del CP_1
n. 9 resistente per le ragioni sopra esposte;
tenuto conto del non rilevante periodo
[...]
temporale di inattività e del livello di inquadramento del Distefano che invero gli consentiva una qualche autonomia operativa, invero non esercitata;
tenuto conto che non è in atti diffida alcuna in ordine alla eventuale assegnazione di mansioni e compiti;
appare equo quantificare il danno in misura pari a circa il 10% dei 4/12 del trattamento retributivo fondamentale annuo spettante a dipendente inquadrato in grado di funzionario direttivo Quadri, 7^ fascia funzionale, ai sensi del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, nei cui limiti la domanda va accolta.
5 Spese
Considerato l'esito della lite, la complessità della vicenda in oggetto ed il marginale accoglimento delle domande proposte, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente le spese con riguardo alla posizione del e ON1
parzialmente, in misura di 4/5 le spese con riguardo alla posizione del Consorzio di Bonifica
n. 9, nel restante quinto le stesse seguendo la soccombenza, liquidate in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso condanna il in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno da demansionamento in favore del ricorrente, danno che quantifica in misura pari al 10% dei 4/12 del trattamento retributivo fondamentale annuo spettante a dipendente inquadrato in grado di funzionario direttivo Quadri, 7^ fascia funzionale, ai sensi del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto;
26 compensa integralmente le spese di lite con riguardo alla posizione del
[...]
e parzialmente, in misura di 4/5 le spese con riguardo alla posizione del CP_11
n. 9, sul quale pone il restante 1/5 che liquida in favore del ricorrente ON
in euro 1.015,40 oltre IVA, CPA e spese generali.
Catania, 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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