Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Decreto collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2025, proposto da
RO EV ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
AN D'AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di convocazione del 17.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente faceva il suo ingresso in Italia con visto, per motivi di lavoro stagionale, con efficacia fino al 31.12.2024.
La Prefettura di Caserta, di poi, rilasciava in favore del ricorrente, già presente in Italia giusta il ridetto visto, nulla osta per lavoro domestico in data 22.5.2024, secondo le previsioni di cui al cd. Decreto flussi per l’anno 2024.
Con provvedimento, prot. n. 37436 del 17.3.2025, la Prefettura di Caserta affermava di “non poter procedere alla convocazione per regolarizzazione del cittadino straniero”, essendo lo stesso sprovvisto di regolare visto di ingresso rilasciato dalla competente autorità consolare.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione dell’art. 5 comma 5 t.u. immigrazione. Impossibilità del ricorrente di ottenere il prescritto visto di ingresso in Italia. regolare presenza dello straniero in Italia; e, invero, il ricorrente, arrivato in Italia regolarmente, sarebbe poi stato “bloccato” sul territorio per ragioni legate ai disordini politico sociali che interessavano il Paese di origine; talchè, la acquisizione del visto, richiesta dalla Amministrazione, si ridurrebbe ad un mero “formalismo, che contrasta con la realtà fattuale della sua presenza regolare in Italia al momento del rilascio del nulla osta”.
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
Il ricorso è fondato, siccome già adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per discostarsi.
E, invero, siccome allegato dal ricorrente, e pacificamente riconosciuto dalla medesima Amministrazione nel preambolo del gravato provvedimento, il ricorrente ha fatto il suo ingresso nel territorio nazionale in virtù di un visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, con validità relativa all’orizzonte temporale 15.12.2023 – 28.12.2024.
Nel periodo di permanenza sul territorio, e di vigenza del ridetto visto, il ricorrente presentava istanza volta alla concessione di nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro (decreto flussi 2024).
In data 22.5.24, indi, veniva rilasciato, su istanza di un cittadino italiano, nulla osta alla assunzione del ricorrente con rapporto di lavoro domestico.
Trattasi di atto, richiesto e ottenuto, allorquando il ricorrente era indi presente – optimo iure - sul territorio nazionale.
In quel momento, indi, il ricorrente –già titolare del visto, la cui scadenza era ancora lontana sette mesi- era regolarmente presente nel territorio nazionale, non avendo all’uopo bisogno veruno di un nuovo visto di ingresso.
Di poi, ad onta di quanto è dato leggere nel gravato provvedimento, il ricorrente risulta essersi tempestivamente attivato per la sottoscrizione del ridetto contratto di lavoro –giustappunto nel periodo di efficacia del visto, e successivamente al rilascio del nulla osta- ingiustificato appalesandosi il diniego frapposto dalla resistente Amministrazione, anche perché intervenuto –per fatto non certo imputabile al ricorrente, che risulta avere instato per la sottoscrizione del contratto nel corso del 2024- nel marzo 2025, allorquando era spirata la efficacia del primigenio visto.
Positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente;
- dell’ottenimento, nel periodo di efficacia del visto, del ridetto nulla osta;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- della “inutilità” dell’ottenimento di un nuovo visto di ingresso, vista la regolare presenza del ricorrente in Italia;
- del lasso temporale intercorso per la definizione della istanza, con il diniego intervenuto allorquando –per fatto non ascrivibile al ricorrente- il primigenio visto aveva perduto la sua efficacia.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Differisce ad altra udienza la trattazione del reclamo avverso il diniego di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio interposto dalla competente Commissione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
IN ER, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AM | IN ER |
IL SEGRETARIO