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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1323 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/03/2023 ed iscritto al n 1323 - 2023 RG , vertente tra
(CF ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via G. Pepe N.31 presso lo Studio dell'Avv. Maria Scambia, legale convenzionato con Patronato CP_1 per l'assistenza in sede giudiziaria, ex art. 9 art. 20comma 5 legge 30 marzo 2001 n. 152, Direzione Provinciale con sede in via Nazionale 174/G Catona 89135 Reggio Calabria che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._2 C.F._3
1 M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._5
l'avvocato Ettore Triolo (C.F. ); C.F._6
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 28.03.2023 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000875158, notificatagli dall' CP_2 in data 27.02.2023 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di
€ 10.000, irrogata dall' con la quale le è stato intimato di pagare la CP_2 sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della O.I. per una pluralità di profili (decadenza, prescrizione, omessa notifica dell'atto di accertamento, carenza di motivazione, indeterminatezza, mancata allegazione degli atti dell'O.I. e, violazione dello Statuto dei diritti del contribuente).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso e, gradatamente, per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento in misura ridotta di euro 1.039,80, oltre alle spese del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 3-4/2015. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 27.02.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 12.03.2018. La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione. Trattandosi di annualità 2016, sottoposta al regime ordinario, la sanzione amministrativa è stata addebitata in misura pari a € 10.000, ovvero il valore minimo previsto dalla normativa vigente. Precisa che si è proceduto alla rideterminazione della sanzione, ai
2 sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo il provvedimento allegato che, con riferimento alla O.I. opposta, così precisa: «In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.13/02/2023.0068581, relativa all'annualità 2016, notificata il CP_2
27.02.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 03.01.2024, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.039,80.”.
§ 3. Con le note di trattazione scritta la ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce la decadenza per violazione dell'art.14 L.689/1981. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). La norma da ultimo citata impone infatti alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta secondo quanto prescritto dall'ultimo comma, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall , trattandosi di omissioni CP_2 contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , non CP_2
3 implicanti particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha CP_2 introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (considerato l'effettivo valore della causa per l'importo rideterminato dall' ) e distratte in favore del difensore di parte ricorrente CP_2 dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n.OI 000875158 - prot. .6700.13/02/2023.0068581, CP_2 emessa dall' sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_2 portata dalla stessa;
- condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Scambia dichiaratosi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1323 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/03/2023 ed iscritto al n 1323 - 2023 RG , vertente tra
(CF ), nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via G. Pepe N.31 presso lo Studio dell'Avv. Maria Scambia, legale convenzionato con Patronato CP_1 per l'assistenza in sede giudiziaria, ex art. 9 art. 20comma 5 legge 30 marzo 2001 n. 152, Direzione Provinciale con sede in via Nazionale 174/G Catona 89135 Reggio Calabria che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio ( , Angela C.F._2 C.F._3
1 M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._4
( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._5
l'avvocato Ettore Triolo (C.F. ); C.F._6
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 28.03.2023 la ricorrente propone opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000875158, notificatagli dall' CP_2 in data 27.02.2023 nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di
€ 10.000, irrogata dall' con la quale le è stato intimato di pagare la CP_2 sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della O.I. per una pluralità di profili (decadenza, prescrizione, omessa notifica dell'atto di accertamento, carenza di motivazione, indeterminatezza, mancata allegazione degli atti dell'O.I. e, violazione dello Statuto dei diritti del contribuente).
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso e, gradatamente, per dichiarare l'estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio ove l'opponente provveda al pagamento in misura ridotta di euro 1.039,80, oltre alle spese del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente ai periodi 3-4/2015. La suddetta ordinanza è stata notificata in data 27.02.2023, sulla base dell'accertamento notificato in data 12.03.2018. La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione. Trattandosi di annualità 2016, sottoposta al regime ordinario, la sanzione amministrativa è stata addebitata in misura pari a € 10.000, ovvero il valore minimo previsto dalla normativa vigente. Precisa che si è proceduto alla rideterminazione della sanzione, ai
2 sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo il provvedimento allegato che, con riferimento alla O.I. opposta, così precisa: «In relazione all'ordinanza-ingiunzione prot. 6700.13/02/2023.0068581, relativa all'annualità 2016, notificata il CP_2
27.02.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 03.01.2024, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.039,80.”.
§ 3. Con le note di trattazione scritta la ricorrente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo.
§ 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce la decadenza per violazione dell'art.14 L.689/1981. Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). La norma da ultimo citata impone infatti alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta secondo quanto prescritto dall'ultimo comma, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito. Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.2.2016), venendo in rilievo violazioni che sarebbero state facilmente rilevabili dall , trattandosi di omissioni CP_2 contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , non CP_2
3 implicanti particolari aggravi istruttori;
né invero sul punto l' ha CP_2 introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Deve, pertanto, procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, restando assorbito ogni altro motivo ed eccezione.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (considerato l'effettivo valore della causa per l'importo rideterminato dall' ) e distratte in favore del difensore di parte ricorrente CP_2 dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata Ordinanza Ingiunzione n.OI 000875158 - prot. .6700.13/02/2023.0068581, CP_2 emessa dall' sede di Reggio Calabria, e dichiara estinta la sanzione CP_2 portata dalla stessa;
- condanna l' , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Scambia dichiaratosi procuratrice antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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