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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 2.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 19642/24 R.G. tra nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Cirillo Ernesto Maria, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sete in Milano, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Marazza Marco e De Feo Domenico, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 il ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1 esponendo:
- di aver ottenuto la sentenza n. 1592/2022 la quale “…nel procedere alla determinazione del quantum debeatur, considerando la oggettiva differenza ontologica tra le mansioni esplicate dal ricorrente prima dell'aprile 2017 e comunque delle mansioni che aveva diritto di svolgere in ogni caso, in forza dell'inquadramento contrattuale e la grave incidenza della dequalificazione posta in essere dal datore di lavoro sul bagaglio professionale dei ricorrenti, si può stimare equo liquidare agli stessi, anche in considerazione dello stipendio percepito dall'istante alla stregua della documentazione allegata nel fascicolo di parte, una somma pari a due volte e mezzo (dequalificazione per due anni e sei mesi) della differenza retributiva complessiva lorda mensile (stipendio minimo, contingenza e altri elementi tra il
2° ed il 5° livello retributivo del CCNL telecomunicazioni per ogni mese del periodo di dequalificazione, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.”;
- che la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato l'appello proposto dalla società;
- che la società aveva provveduto a pagare all'istante la somma di € 10.161,22 a titolo di risarcimento del danno, per il periodo, come indicato in sentenza, da aprile 2017 al
09.12.2019;
- che tuttavia quanto pagato da non era pari a quanto effettivamente dovuto all'istante; CP_1
- di avere pertanto diritto, per i titoli di cui alla suddetta sentenza di primo e secondo grado, al pagamento della ulteriore somma di € 23.123,29 (ovvero € 33.284,51 detratto quanto già versato da parte convenuta, € 10.161,22);
- che i conteggi erano stati elaborati sulla base delle buste paga in atti, delle retribuzioni previste dai vari CCNL succedutisi nel tempo per le categorie superiori, accordi integrativi;
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto della sig.ra Pt_1 al pagamento in proprio favore della ulteriore somma di € 23.123,29 a titolo di risarcimento
[...] del danno alla professionalità ovvero per quella diversa somma che stabilirà il Giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2) Condannare per l'effetto la in persona del legale rapp.te p.t., per i Controparte_1 titoli e le causali di cui alla premessa, al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 ulteriore somma di € 23.123,29 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità ovvero per quella diversa somma che stabilirà il Giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3)Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di Controparte_1 spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensor e che se ne dichiara antistatario;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 14.11.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili ai fini dell'individuazione dell'oggetto della domanda, e nel merito, deducendo:
- di essersi conformata al disposto della sentenza di primo grado con il cedolino di maggio
2022, erogando in favore della ricorrente l'importo di euro € 10.161,22 a titolo di risarcimento danno;
- che in fase di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte nulla aveva statuito in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno rivendicato, limitandosi a dichiarare che sull'entità del risarcimento la non aveva mosso adeguate e precise censure;
CP_1
- che i conteggi erano frutto di una valutazione arbitraria della sentenza di primo grado;
- che infatti i calcoli erano stati elaborati sulla base della parte motiva di una sentenza di condanna che non coincideva con il dispositivo, secondo il quale: “… condanna parte resistente al risarcimento del danno nella misura, per ciascun ricorrente, pari alla differenza retributiva complessiva lorda mensile (stipendio minimo, contingenza e altri elementi) tra il
2° ed il 5° livello retributivo del CCNL telecomunicazioni per ogni mese del periodo di dequalificazione, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per i motivi esposti in narrativa;
c) nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
d) in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
Alla udienza del 2.7.25 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità. Lo stesso deve essere accolto per quanto di ragione e con le dovute specificazioni.
Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza n 1592/2022 emessa da questo Giudice, poi impugnata dalla convenuta innanzi alla Corte di
Appello di Napoli, la quale ha rigettato integralmente il gravame in favore dell'istante.
Osserva la C.d.A.: “… il primo giudice ha infatti correttamente applicato il principio secondo il quale il danno da demansionamento non è in re ipsa (cfr. Cass. civ., Sez.Lav., Ord.
8.03.2024 n. 6275;
Cass., Sez.Un., n. 6572/2006) ma la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione (cfr. Cass. n. 14729 del 2006;
Cass. n. 29832 del 2008; da ultimo, fra le tante, cfr. Cass. n. 3822 del 2021).
Il primo giudice, invero, proprio valutando tali elementi e confrontando le mansioni svolte dai ricorrenti fino al 2017 (come descritte dalla stessa alle pagg. 6 e 7 della memoria di CP_1 costituzione) e quelle affidate da aprile 2017, ha concluso che l'assegnazione degli appellati al servizio 187 con lo svolgimento delle mansioni ripetitive descritte dalla teste abbia comportato Tes_1 la dispersione delle competenze acquisite nella gestione del settore crediti (presso il quale i dipendenti erano chiamati, tra l'altro, anche a svolgere attività di analisi delle pratiche da trasmettere all'ufficio legale con annessa relazione, come dedotto dai dipendenti ed ammesso anche dalla società datrice di lavoro).
Infine, conclude: “L'appello, quindi, deve essere respinto e la sentenza gravata deve essere confermata quanto alla posizione dei lavoratori ” Pt_2
Orbene, posto che si trattava di condanna generica, e che la Corte d'Appello si è attenuta alle allegazioni della convenuta la quale, “sull'entità del risarcimento … non muove adeguate e precise censure”, la sentenza n. 1592/2022 del 23.03.2022 emessa da questo Giudice ha motivato come segue:
“Nel procedere alla determinazione del quantum debeatur, considerando la oggettiva differenza ontologica tra le mansioni esplicate dal ricorrente prima dell'aprile 2017 e comunque delle mansioni che aveva diritto di svolgere in ogni caso, in forza dell'inquadramento contrattuale e la grave incidenza della dequalificazione posta in essere dal datore di lavoro sul bagaglio professionale dei ricorrenti, si può stimare equo liquidare agli stessi, anche in considerazione dello stipendio percepito dall'istante alla stregua della documentazione allegata nel fascicolo di parte, una somma pari a due volte e mezzo (dequalificazione per due anni e sei mesi) della differenza retributiva complessiva lorda mensile (stipendio minimo, contingenza e altri elementi) tra il 2° ed il 5° livello retributivo del CCNL telecomunicazioni per ogni mese del periodo di dequalificazione, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.”
Il dispositivo della medesima sentenza ha previsto:
“condanna parte resistente al risarcimento del danno nella misura, per ciascun ricorrente, pari alla differenza retributiva complessiva lorda mensile (stipendio minimo, contingenza e altri elementi) tra il 2° ed il 5° livello retributivo del CCNL telecomunicazioni per ogni mese del periodo di dequalificazione, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria a far tempo dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
”
Orbene vi è divergenza tra dispositivo e motivazione contestuale dove solo nella motivazione è indicato il moltiplicatore 2,5 ovvero la condanna ad una somma pari a due volte e mezzo
(dequalificazione per due anni e sei mesi) della differenza retributiva complessiva lorda mensile determina che si deve dare la prevalenza alla motivazione. D'altro canto la stessa Corte di cassazione ha precisato che in un caso di specie si tratta di mero errore materiale con prevalenza della motivazione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23157 del 27/08/2024: Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo;
tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione;
nello stesso senso, tra le altre: Sez. L -
Ordinanza n. 21618 del 22/08/2019, Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
Di contro, la società resistente non ha versato quanto spettante.
Nel caso di specie, a base della presente decisione possono essere fatti propri dal Giudice i conteggi elaborati in ricorso posto che gli stessi appaiono basati su semplici criteri di calcolo (differenza tra importo corrisposto e importo spettante, quest'ultimo calcolato avendo riguardo alla differenza retributiva complessiva lorda mensile tra il 2° ed il 5° livello retributivo del CCNL telecomunicazioni), con alcune precisazioni.
Il risarcimento del danno è ancorato a stipendio minimo, contingenza e altri elementi da cui si evince con chiarezza che si tratta della retribuzione contrattuale (retribuzione, contingenza, EDR. ERS) per cui dai conteggi di parte istante devono essere evinti premio di risultato, premio annuo e festività della domenica per un totale di €. 4.072,59; ne consegue un credito in favore dell'istante di €.
29.211,92 da cui vanni detratti €. 10.161,22 già corrisposti per un credito residuo di €. 19.050,70.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la convenuta società va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 19.050,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23.3.22 fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 19.050,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23.3.22 fino al soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese legali dell'istante che si liquidano in €.
2695,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 118,50 a titolo di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 2.7.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)