TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
MUGNAI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via Giuseppe Garibaldi,
n. 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. SANDRA FRANCHI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni AL (AR), Viale Diaz, n.7
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
1 - Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e come da memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche di entrambi i genitori, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, Voglia riconoscere il mantenimento diretto di ciascun genitore nei riguardi della figlia minore , Persona_1
con conseguente modifica del provvedimento del Tribunale di Arezzo del 24.11.2022 e revoca del contributo al mantenimento previsto a carico del in favore della minore. Voglia Parte_1
confermare le spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore. Con vittoria di spese
e competenze di causa e con ogni più ampia riserva documentale nonché di carattere istruttorio. Con pronuncia immediatamente esecutiva.”
- Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa , - rigettare le domande così come formulate dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e confermare pertanto l'obbligo del sig.
a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00, Parte_1 CP_1
rivalutabili Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_2
, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con conseguente conferma del
[...]
decreto emesso in data 24.11.2022 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento iscritto al
n.530/2022 V.G. Si chiede, per quanto occorrer possa, che il Tribunale Voglia ordinare
CP_ all' di versare direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00, CP_1
CP_ rivalutabile corrispondente all'assegno dovuto dal sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia , detraendolo dalle somme che periodicamente versa al sig. Per_1
. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato in data 27.08.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 6277/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_2
(AR) il 18.01.2016, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente CP_1
2 In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto un contributo al mantenimento diretto dei genitori nei confronti della minore oltre che la revoca del contributo al mantenimento stabilito precedentemente a suo carico e la conferma della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia nasceva Persona_1 prematura e con diverse gravi problematiche di salute, le quali richiederebbero tuttora un'assistenza continua, non essendo la bambina autonoma.
Ha altresì rappresentato di essere molto presente e partecipe nella vita della minore, alla quale rivolgerebbe ogni tipo di cura e attenzione.
Sul punto ha specificato di provvedere sempre a tutte le esigenze e necessità di ogni Persona_1
volta che la stessa si troverebbe presso l'abitazione paterna.
Ha inoltre dedotto il peggioramento della sua condizione economica in quanto, stante il suo stato invalidante riconosciuto al 50%, avrebbe come unica fonte di sostentamento il reddito di inclusione pari ad euro 500,00 mensili.
Al riguardo, ha invece rilevato che la resistente riceverebbe l'indennità di accompagnamento per la minore, nonché l'indennità per la frequenza scolastica messa a disposizione dalla Regione Toscana e diversi sussidi economici mensilmente erogati dai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni
AL.
Sempre sul punto ha evidenziato che la resistente attualmente sembrerebbe svolgere prestazioni lavorative.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.10.2024, la resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso oltre che la conferma del contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente e il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore.
CP_ Sul punto, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ha altresì chiesto che venisse ordinato all' di versare direttamente alla resistente l'importo mensile di euro 200,00 detraendolo dalle somme che periodicamente corrisponde, a titolo di reddito di inclusione, al ricorrente.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la cessazione della convivenza con il ricorrente, si sarebbe trasferita con la figlia presso un alloggio di edilizia popolare, assegnatole dal Comune di San Giovanni AL.
Ha altresì rappresentato di aver ricevuto aiuto dai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni
AL anche dopo la fine della convivenza con il ricorrente e che ogni tentativo di accordo tra la stessa e il ricorrente sarebbe sempre sfumato.
3 Ha inoltre rilevato che dopo la statuizione del Tribunale di Arezzo, decreto n. 6277/2022, il ricorrente avrebbe versato il contributo al mantenimento per soli 6 mesi, da gennaio a giugno 2023, e che non avrebbe mai rimborsato le spese straordinarie alla resistente.
In merito al diritto di visita, ha contestato quanto rilevato da controparte in ordine ai tempi di frequentazione padre - figlia.
In ordine alla situazione economica del ricorrente, ha eccepito che lo stesso svolgerebbe un'attività lavorativa “in nero” e che non vi sarebbe stato alcun peggioramento della situazione economica dello stesso.
Ha infine rilevato di essere disoccupata e di percepire l'indennità di accompagnamento, il reddito di inclusione e l'assegno unico universale.
All'udienza del 01.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, riguardo alla richiesta di contributo al mantenimento diretto della minore e conseguente istanza di revoca del contributo al mantenimento, precedentemente statuito, come formulata dal ricorrente, preso atto dei documenti prodotti da entrambe le parti, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2022, non risultano provate modifiche sopravvenute migliorative o peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, né risultano provate le spese effettivamente sostenute mensilmente dall'istante, tali da giustificare l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente ed anzi, la situazione economica di entrambe le parti appare pressoché identica.
Pertanto si ritiene di non accogliere la domanda formulata dal ricorrente, evidenziando in ogni caso che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Del resto è emerso in modo presso che pacifico che della minore si occupa in modo prevalente la madre.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla resistente relativa al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia , non essendo ammissibile il cumulo di Persona_1
domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
4 Dunque, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto statuito con il decreto n. 6277/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022 e quindi conferma a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore
[...]
pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente alla Per_1
resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1 preventivamente concordate e documentate, salvo l'urgenza, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
In merito alle spese, considerata la particolare natura della causa se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a conferma del decreto n. 6277/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022, così
dispone:
1) conferma a carico del ricorrente il contributo al mantenimento ordinario per Parte_1
la figlia minore pari ad euro 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, come da decreto n.
6277/2022;
2) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
MUGNAI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via Giuseppe Garibaldi,
n. 5
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. SANDRA FRANCHI CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni AL (AR), Viale Diaz, n.7
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
1 - Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e come da memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche di entrambi i genitori, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, Voglia riconoscere il mantenimento diretto di ciascun genitore nei riguardi della figlia minore , Persona_1
con conseguente modifica del provvedimento del Tribunale di Arezzo del 24.11.2022 e revoca del contributo al mantenimento previsto a carico del in favore della minore. Voglia Parte_1
confermare le spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore. Con vittoria di spese
e competenze di causa e con ogni più ampia riserva documentale nonché di carattere istruttorio. Con pronuncia immediatamente esecutiva.”
- Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa , - rigettare le domande così come formulate dal ricorrente per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti e confermare pertanto l'obbligo del sig.
a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00, Parte_1 CP_1
rivalutabili Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_2
, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con conseguente conferma del
[...]
decreto emesso in data 24.11.2022 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento iscritto al
n.530/2022 V.G. Si chiede, per quanto occorrer possa, che il Tribunale Voglia ordinare
CP_ all' di versare direttamente alla sig.ra l'importo mensile di € 200,00, CP_1
CP_ rivalutabile corrispondente all'assegno dovuto dal sig. per il Parte_1
mantenimento della figlia , detraendolo dalle somme che periodicamente versa al sig. Per_1
. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.” Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. e 473bis.29 c.p.c., depositato in data 27.08.2024, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di cui al decreto n. 6277/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...] Persona_2
(AR) il 18.01.2016, dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e la resistente CP_1
2 In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto un contributo al mantenimento diretto dei genitori nei confronti della minore oltre che la revoca del contributo al mantenimento stabilito precedentemente a suo carico e la conferma della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia nasceva Persona_1 prematura e con diverse gravi problematiche di salute, le quali richiederebbero tuttora un'assistenza continua, non essendo la bambina autonoma.
Ha altresì rappresentato di essere molto presente e partecipe nella vita della minore, alla quale rivolgerebbe ogni tipo di cura e attenzione.
Sul punto ha specificato di provvedere sempre a tutte le esigenze e necessità di ogni Persona_1
volta che la stessa si troverebbe presso l'abitazione paterna.
Ha inoltre dedotto il peggioramento della sua condizione economica in quanto, stante il suo stato invalidante riconosciuto al 50%, avrebbe come unica fonte di sostentamento il reddito di inclusione pari ad euro 500,00 mensili.
Al riguardo, ha invece rilevato che la resistente riceverebbe l'indennità di accompagnamento per la minore, nonché l'indennità per la frequenza scolastica messa a disposizione dalla Regione Toscana e diversi sussidi economici mensilmente erogati dai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni
AL.
Sempre sul punto ha evidenziato che la resistente attualmente sembrerebbe svolgere prestazioni lavorative.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.10.2024, la resistente ha CP_1
chiesto il rigetto integrale del ricorso oltre che la conferma del contributo al mantenimento ordinario a carico del ricorrente e il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore.
CP_ Sul punto, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ha altresì chiesto che venisse ordinato all' di versare direttamente alla resistente l'importo mensile di euro 200,00 detraendolo dalle somme che periodicamente corrisponde, a titolo di reddito di inclusione, al ricorrente.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che, dopo la cessazione della convivenza con il ricorrente, si sarebbe trasferita con la figlia presso un alloggio di edilizia popolare, assegnatole dal Comune di San Giovanni AL.
Ha altresì rappresentato di aver ricevuto aiuto dai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni
AL anche dopo la fine della convivenza con il ricorrente e che ogni tentativo di accordo tra la stessa e il ricorrente sarebbe sempre sfumato.
3 Ha inoltre rilevato che dopo la statuizione del Tribunale di Arezzo, decreto n. 6277/2022, il ricorrente avrebbe versato il contributo al mantenimento per soli 6 mesi, da gennaio a giugno 2023, e che non avrebbe mai rimborsato le spese straordinarie alla resistente.
In merito al diritto di visita, ha contestato quanto rilevato da controparte in ordine ai tempi di frequentazione padre - figlia.
In ordine alla situazione economica del ricorrente, ha eccepito che lo stesso svolgerebbe un'attività lavorativa “in nero” e che non vi sarebbe stato alcun peggioramento della situazione economica dello stesso.
Ha infine rilevato di essere disoccupata e di percepire l'indennità di accompagnamento, il reddito di inclusione e l'assegno unico universale.
All'udienza del 01.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, riguardo alla richiesta di contributo al mantenimento diretto della minore e conseguente istanza di revoca del contributo al mantenimento, precedentemente statuito, come formulata dal ricorrente, preso atto dei documenti prodotti da entrambe le parti, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2022, non risultano provate modifiche sopravvenute migliorative o peggiorative, reddituali e/o patrimoniali, né risultano provate le spese effettivamente sostenute mensilmente dall'istante, tali da giustificare l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente ed anzi, la situazione economica di entrambe le parti appare pressoché identica.
Pertanto si ritiene di non accogliere la domanda formulata dal ricorrente, evidenziando in ogni caso che l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia. Del resto è emerso in modo presso che pacifico che della minore si occupa in modo prevalente la madre.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla resistente relativa al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia , non essendo ammissibile il cumulo di Persona_1
domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
4 Dunque, questo Collegio ritiene opportuno confermare quanto statuito con il decreto n. 6277/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022 e quindi conferma a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia minore
[...]
pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente alla Per_1
resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1 preventivamente concordate e documentate, salvo l'urgenza, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
In merito alle spese, considerata la particolare natura della causa se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, anche istruttoria, e/o eccezione disattesa o assorbita, a conferma del decreto n. 6277/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data in data 05.12.2022 nel procedimento v.g. 530/2022, così
dispone:
1) conferma a carico del ricorrente il contributo al mantenimento ordinario per Parte_1
la figlia minore pari ad euro 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, come da decreto n.
6277/2022;
2) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
5