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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
-Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1 (c.f.: C.F. 1
Romano, come da mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
), rappresentato e difeso c.f.: C.F. 2 Controparte_1
dall'avv. Piera Anna Petracca, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il
P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 19.3.2025, nulla opponendo.
-== >> ===>> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2025, Parte_1 ha esposto: di aver intrapreso una alla fine dell'anno 2015 sino alla convivenza more uxorio con Controparte_1 fine di agosto 2022, allorquando il convenuto aveva abbandonato la casa coniugale;
che dalla loro unione era nato il minore Per_1 1'11.4.2016, il quale era rimasto a convivere con la madre in Castrignano del Capo, in un'abitazione condotta in locazione;
che il convenuto aveva contributo al mantenimento del figlio fino al luglio 2024, ancorché in modo discontinuo, per poi omettere di versare alcunché a titolo di mantenimento sia ordinario sia straordinario;
che il convenuto aveva anche diradato gli incontri con il minore, che incontrava o contattava a proprio piacimento, come più ampiamente specificato in ricorso;
che la sua situazione economico-patrimoniale era quella riportata in atti;
che non era stato possibile, per causa imputabile al convenuto, trovare un accordo sulle questioni controverse. Tanto premesso, ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, previsione di un calendario di incontri con il padre secondo le modalità specificate in ricorso, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 350,00, da corrispondersi a mezzo bonifico su c/c bancario a far data dal mese di agosto 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie.
Controparte_1 costituendosi con memoria depositata il 12.5.2025, ha contestato fermamente le deduzioni della ricorrente e ha rappresentato: di aver sempre contribuito al mantenimento del minore, come specificato in memoria;
che aveva sempre tenuto a garantire continuità nella frequentazione padre-figlio, ma che i suoi orari di lavoro non gli permettevano di regolamentare rigidamente il diritto di visita in suo favore, nel cui esercizio era necessario coinvolgere anche la figura dei nonni;
che la sua situazione economica era quella specificata in memoria. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto specificato in memoria e, comunque, da concordarsi volta per volta o da stabilirsi mensilmente in base ai suoi turni lavorativi, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro
250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà dellespese straordinarie.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 2.7.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come da atto allegato al verbale e, previa lettura, sottoscritto in udienza, che prevede quanto di seguito riportato:
A) Il piccolo ST restera affidato adentram bi i femtors con collocaments prevalente presso is made in Castrignano del (sp00 (LE) all a Via traversa Via Milano 2) ie badte eserciterà il duct d i visita se couro le seguenti modalita: a) il Sig. EB trascotters ohue bornetipe, infla Jettimanals can ST prelevandolo albe de 18:00 a viaccompagnandolo alle are 20:00. i suddetti proti possono subore delle modifiche, prevso accorolo fra i genitors, in courscherazione dells turnazione lavorati del fop EB che si impegus ed dobliga a camminicate alls f a Rizzo 'you appena la struttura datrice do loveto dello stesso ana comunicato il prospetto al lado Fatole, Ciò accade de solito die frotmicirca brima dell'intro del undo wese. "I grofer Individuati coincrolono con il mar texts as tedi di ciascuna settimana ed il venerals a set Fimane alterne, avero nel fine settimans in cu cus RI testa con les unsore, it minore fer hotters can it papa, frelevanddo alle ore 18:00 e pertanghal wells della sobre albe offccess de 10:00% will fine settimana in an if ba s no timmatta a dot white con il paoke, ST timessa il venerdi con la insolte. La giornata del juaiteds, bus essere sostituita, per l'esercizio del dititts as ussita de parte del padre, con altro asorno infrasettimanale selle impegur scolastics. ed extrascolastics del u nite nge saw compatibili con it permanere presso il po dre.
•6) ST AS car il bache il prossimo fine settimana e così, alternativanhente, secondo segments dati: to elevers dolls cals dolls und die Ile de w:00 del sabato mattina e lo stac campaguesa alle de 29:00 della domenica. c) can tiguando al periodo feriale estivo i genitori are: Isbettivi assumono llimeguo as co m p periods as fastre, concorp fin d'ora che tian timasta bet ulla settimana conse badte. d) can figuardo alle festività natalizce e preques li, il minote RA ad semi afferui, dosad um genitore la vigilia del Natale, edif Natale con l'altro, cosi bute la vigilia delde ed it Capodanno, la Pasqua ed il e) it gravo del compleanno e dell'onomastico Luneds in Albis. del ruinore, i genitori si accotoletanno alian lat madhe e con il padre suctionpodle po ho in anno per poter farahtite it festce pr ments mamente.. off it fol. FE si imbegus a fasantive che dussute it berrods as betmanenta presso als lus pls Chifistian, quest'ultimo salad acco pagusto al catechischo, in chiesa, e compe presso la struttura sportiva, reprientata, ecc.presoltre, extidubs, feuitas ei impo presis a com icassi eventuali particolari cirestaur Higreandauti il benessere e la salute del bow. g) le fog. RA bota exprestare de plisitto di visita auche al ds ductiv e pupetits punts laddove gli imbeour scolastici ed extrascola Stres lo consentando, previo accordo con la madre.
3) Ie Sap OT contributs al mantenimen to pralinatio del minore cottispondendo anticipatamente € 300,00 (Hecento) cutrole grotub 13 di ciascun mese a partire dal cof fente mese do lupto 2025. Il fuddetto con buto sasa aperethato semualmente fecionado Ali indici ISTAT.
4. Ze spate stretchinarie als individuare seconds l'intera pelottato "le bevisson de Jeuv e, sa dal Tribunale do Satahho fuddiviseits feuitats in portinguals, previa comunicazi a most Wattsapp- Il fog FE is impe qua a contribuite in maniera pasitaria well Tepalre che il fociolo ST sestersa" fet poxtecipate the feste degli amici L'assew unico sata percepots do cittain To ifenttori-
Nella stessa udienza, quindi, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente che fosse pronunciata sentenza recependo la regolamentazione concordata tra le parti e la Presidente relatrice ha disposto, in via temporanea e urgente, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini concordati tra le parti all'udienza del 2.7.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che la regolamentazione concordata tra le parti appare conforme agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 6.3.2025 da
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Parte_1 nei confronti
Ministero, così provvede:
a) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sia disciplinato dalla regolamentazione tra loro concordata e riportata in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Lecce,
nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
-Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1655 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Parte_1 (c.f.: C.F. 1
Romano, come da mandato in atti;
-RICORRENTE -
E
), rappresentato e difeso c.f.: C.F. 2 Controparte_1
dall'avv. Piera Anna Petracca, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il
P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 19.3.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2025, Parte_1 ha esposto: di aver intrapreso una alla fine dell'anno 2015 sino alla convivenza more uxorio con Controparte_1 fine di agosto 2022, allorquando il convenuto aveva abbandonato la casa coniugale;
che dalla loro unione era nato il minore Per_1 1'11.4.2016, il quale era rimasto a convivere con la madre in Castrignano del Capo, in un'abitazione condotta in locazione;
che il convenuto aveva contributo al mantenimento del figlio fino al luglio 2024, ancorché in modo discontinuo, per poi omettere di versare alcunché a titolo di mantenimento sia ordinario sia straordinario;
che il convenuto aveva anche diradato gli incontri con il minore, che incontrava o contattava a proprio piacimento, come più ampiamente specificato in ricorso;
che la sua situazione economico-patrimoniale era quella riportata in atti;
che non era stato possibile, per causa imputabile al convenuto, trovare un accordo sulle questioni controverse. Tanto premesso, ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, previsione di un calendario di incontri con il padre secondo le modalità specificate in ricorso, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 350,00, da corrispondersi a mezzo bonifico su c/c bancario a far data dal mese di agosto 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie.
Controparte_1 costituendosi con memoria depositata il 12.5.2025, ha contestato fermamente le deduzioni della ricorrente e ha rappresentato: di aver sempre contribuito al mantenimento del minore, come specificato in memoria;
che aveva sempre tenuto a garantire continuità nella frequentazione padre-figlio, ma che i suoi orari di lavoro non gli permettevano di regolamentare rigidamente il diritto di visita in suo favore, nel cui esercizio era necessario coinvolgere anche la figura dei nonni;
che la sua situazione economica era quella specificata in memoria. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto specificato in memoria e, comunque, da concordarsi volta per volta o da stabilirsi mensilmente in base ai suoi turni lavorativi, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro
250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà dellespese straordinarie.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 2.7.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come da atto allegato al verbale e, previa lettura, sottoscritto in udienza, che prevede quanto di seguito riportato:
A) Il piccolo ST restera affidato adentram bi i femtors con collocaments prevalente presso is made in Castrignano del (sp00 (LE) all a Via traversa Via Milano 2) ie badte eserciterà il duct d i visita se couro le seguenti modalita: a) il Sig. EB trascotters ohue bornetipe, infla Jettimanals can ST prelevandolo albe de 18:00 a viaccompagnandolo alle are 20:00. i suddetti proti possono subore delle modifiche, prevso accorolo fra i genitors, in courscherazione dells turnazione lavorati del fop EB che si impegus ed dobliga a camminicate alls f a Rizzo 'you appena la struttura datrice do loveto dello stesso ana comunicato il prospetto al lado Fatole, Ciò accade de solito die frotmicirca brima dell'intro del undo wese. "I grofer Individuati coincrolono con il mar texts as tedi di ciascuna settimana ed il venerals a set Fimane alterne, avero nel fine settimans in cu cus RI testa con les unsore, it minore fer hotters can it papa, frelevanddo alle ore 18:00 e pertanghal wells della sobre albe offccess de 10:00% will fine settimana in an if ba s no timmatta a dot white con il paoke, ST timessa il venerdi con la insolte. La giornata del juaiteds, bus essere sostituita, per l'esercizio del dititts as ussita de parte del padre, con altro asorno infrasettimanale selle impegur scolastics. ed extrascolastics del u nite nge saw compatibili con it permanere presso il po dre.
•6) ST AS car il bache il prossimo fine settimana e così, alternativanhente, secondo segments dati: to elevers dolls cals dolls und die Ile de w:00 del sabato mattina e lo stac campaguesa alle de 29:00 della domenica. c) can tiguando al periodo feriale estivo i genitori are: Isbettivi assumono llimeguo as co m p periods as fastre, concorp fin d'ora che tian timasta bet ulla settimana conse badte. d) can figuardo alle festività natalizce e preques li, il minote RA ad semi afferui, dosad um genitore la vigilia del Natale, edif Natale con l'altro, cosi bute la vigilia delde ed it Capodanno, la Pasqua ed il e) it gravo del compleanno e dell'onomastico Luneds in Albis. del ruinore, i genitori si accotoletanno alian lat madhe e con il padre suctionpodle po ho in anno per poter farahtite it festce pr ments mamente.. off it fol. FE si imbegus a fasantive che dussute it berrods as betmanenta presso als lus pls Chifistian, quest'ultimo salad acco pagusto al catechischo, in chiesa, e compe presso la struttura sportiva, reprientata, ecc.presoltre, extidubs, feuitas ei impo presis a com icassi eventuali particolari cirestaur Higreandauti il benessere e la salute del bow. g) le fog. RA bota exprestare de plisitto di visita auche al ds ductiv e pupetits punts laddove gli imbeour scolastici ed extrascola Stres lo consentando, previo accordo con la madre.
3) Ie Sap OT contributs al mantenimen to pralinatio del minore cottispondendo anticipatamente € 300,00 (Hecento) cutrole grotub 13 di ciascun mese a partire dal cof fente mese do lupto 2025. Il fuddetto con buto sasa aperethato semualmente fecionado Ali indici ISTAT.
4. Ze spate stretchinarie als individuare seconds l'intera pelottato "le bevisson de Jeuv e, sa dal Tribunale do Satahho fuddiviseits feuitats in portinguals, previa comunicazi a most Wattsapp- Il fog FE is impe qua a contribuite in maniera pasitaria well Tepalre che il fociolo ST sestersa" fet poxtecipate the feste degli amici L'assew unico sata percepots do cittain To ifenttori-
Nella stessa udienza, quindi, entrambi i difensori, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente che fosse pronunciata sentenza recependo la regolamentazione concordata tra le parti e la Presidente relatrice ha disposto, in via temporanea e urgente, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini concordati tra le parti all'udienza del 2.7.2025 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che la regolamentazione concordata tra le parti appare conforme agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 6.3.2025 da
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Parte_1 nei confronti
Ministero, così provvede:
a) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sia disciplinato dalla regolamentazione tra loro concordata e riportata in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Lecce,
nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore