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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1367/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 14 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Fedele, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via Berchet,
n. 16; appellante contro
1 (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Daniela Ajese, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-
Mestre, via B. Maderna, n. 7; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1030/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 1237/2020 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale:
Riformare la Sentenza n. 1030/2022 emessa dal Tribunale di Padova in quanto infondata in fatto e diritto rigettando tutte le domande proposte da Parte Appellata nella Causa di Primo Grado per tutti i motivi esposti in atto e ordinando alla Stessa la restituzione di quanto pagato da parte appellante in ottemperanza della
Sentenza Appellata con vittoria spese e compensi di causa;
In via subordinata: dichiarare non dovuti da parte appellante a Parte Appellata gli interessi ex art.
2184 com. 4 Cpc liquidati dal Giudice di Primo Grado sulla somma capitale di E
75.844,21 e già pagati in ottemperanza della Sentenza Appellata e quindi ordinarne la restituzione da Parte Appellata a parte appellante sempre con vittoria spese e compensi di causa”.
- per parte appellata:
2 “NEL MERITO
In via principale:
- rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1030/2022, emessa dal Tribunale di Padova nella
[...]
persona del Dott. Vincenzo Cantelli all'esito del procedimento R.G. n. 1237/2020, pubblicata in data 25.05.2022, notificata in data 15.06.2022 per tutte le ragioni esposte in atti;
- confermare la sentenza di primo grado impugnata nelle parti in cui, adottando i criteri enunciati nella parte motiva, condanna Parte_1
al pagamento in favore della Società della somma di euro
[...] Controparte_1
75.844,21, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (11.02.2020), al saldo, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Società spese liquidate in euro 11.400,00 per compensi, Controparte_1
spese generali pari al 15% della predetta somma, euro 545,00 per spese specifiche
(CU e marca da bollo), nonché al pagamento di IVA e CPA come per legge, tutte somme distratte a favore del procuratore dell'odierna appellata che se ne è dichiarata antistataria e pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese di CTU.
[...]
- condannare l'appellante alla rifusione Parte_1
delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
3 Con atto di citazione del 10 febbraio 2020 conveniva in giudizio Controparte_1
avanti il Tribunale di Padova allegando di Parte_1
aver intrattenuto nel corso degli anni con la convenuta i seguenti rapporti tutti estinti:
- conto corrente ordinario n. 18240.80;
- conto corrente ordinario n. 18427.32;
- conto corrente anticipi SBF n. 18242.66;
- conto corrente anticipi effetti n. 18243.59; Contr
- conto corrente presentazioni n. 18243.61;
- conto corrente anticipi fatture n. 18622.25;
- conto corrente effetti n. 18623.18;
- conto corrente anticipi n. 558969.23;
- conto corrente anticipi n. 5588912.63, sui quali avevano sempre operato collegate aperture di credito in conto.
L'attrice lamentava l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. a) TUB, di tassi superiori ai tassi soglia previsti dalla L. 108/1996 e, comunque, di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti, commissioni di massimo scoperto e varie voci di spesa e commissioni parimenti non dovute perché non contrattualmente pattuite e/o, comunque, da ritenersi illegittime. Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di
4 commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni, spese e oneri, comunque denominati, mai pattuiti per iscritto, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi di interesse ultralegali e/o usurari o, comunque, superiori alla misura di cui all'art. 117 TUB e mai pattuiti per iscritto, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118
TUB da parte del convenuto istituto di credito e ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute;
infine, chiedeva di rideterminare il saldo finale dei rapporti di conto corrente e di condannare la alla restituzione in Pt_1
suo favore di tutte le somme non dovute.
In data 4 maggio 2020, si costituiva in giudizio la Banca, la quale: i) evidenziava il mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sulla correntista in ripetizione, non avendo l'attrice depositato i contratti e gli estratti conto integrali dei rapporti;
ii) eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione per gli indebiti antecedenti al decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo;
iii) contestava nel merito ogni argomentazione avversaria.
Il Giudice disponeva CTU contabile, nominando la dott.ssa ; Persona_1
all'esito del deposito dell'elaborato peritale fissava l'udienza del 25 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., emettendo la seguente pronuncia:
“
1. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della somma complessiva di euro 75.844,21, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
5
2. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 11.400,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 545,00 per spese specifiche (CU + marca da bollo); infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Daniela Ajese, dichiaratasi antistataria.
3. Dispone che i costi della consulenza tecnica restino definitivamente a carico della convenuta.”
In particolare, il Tribunale riteneva fondata la contestazione dell'attrice sull'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto in relazione a tutti i rapporti, ad esclusione di quelli di conto anticipi relativamente ai quali la Pt_1
aveva prodotto i contratti;
conseguentemente, venivano ricalcolati i saldi dei rapporti non documentati da contratto, mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB, a fronte di violazione dell'art. 117, comma 4,
TUB, con conseguente espunzione di ogni onere e spesa non pattuita per iscritto,
c.m.s. e commissioni successive comprese. Quanto invece ai rapporti di conto anticipi in relazione ai quali vi era stata la produzione documentale della il Pt_1
Tribunale aderiva alle conclusioni del consulente tecnico, mantenendo applicate le condizioni pattuite e rigettando le contestazioni attoree sulla “frammentarietà” e
“non sicura riconducibilità ai rapporti per cui è causa” della documentazione, in quanto generiche.
Per quanto riguarda l'anatocismo, il Tribunale riteneva fondata la contestazione limitatamente ai rapporti n. 18240 e 18242, per mancata pattuizione della clausola
6 anatocistica, poiché “per soli tali rapporti le allegazioni dell'attrice possono dirsi specifiche, tali cioè da meritare approfondimento istruttorio in sede di consulenza tecnica […] Per quanto riguarda invece tutti i rapporti diversi dai conti n. 18240
e 18242, le contestazioni dell'attrice sono caratterizzate da un'insuperabile genericità, non avendo questi depositato una perizia di parte per tali rapporti, né avendo specificato in atti difensivi quali le effettive somme addebitate per anatocismo e quale la loro effettiva incidenza sul rapporto”.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi usurari, ha ritenuto infondato quanto contestato in relazione a tutti i rapporti, ritenendo generiche le contestazioni, salvo per quanto riguarda i rapporti n. 18240 e 18242, le cui contestazioni, sebbene specifiche, le ha ritenute infondate nel merito sulla base delle risultanze della CTU, dalla quale, utilizzando la formula della Banca d'Italia, con verifica della C.M.S. soglia, “sono emerse l'assenza di pattuizione di interessi usurari e, di converso,
l'esistenza di circoscritte ipotesi di usura sopravvenuta, irrilevanti secondo Cass.
S.U. 24575/2017”.
Il Tribunale considerava infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione in relazione agli indebiti pagati per il periodo anteriore al decennio precedente la notificazione dell'atto introduttivo “poiché, come correttamente rilevato dal consulente tecnico, gli estratti conto agli atti si riferiscono per tutti i rapporti oggetto di giudizio ad un periodo successivo a quello di operatività della prescrizione (14/5/2009); dunque, non vi sono indebiti prescritti”.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la contestazione di parte convenuta sui vuoti documentali, in quanto generica, non avendo specificamente allegato e
7 quantificato la pretesa incidenza del vuoto documentale sulla ricostruzione contabile finale, non esplicitando quali sarebbero stati i diversi risultati raggiunti in presenza della documentazione e, soprattutto, se questi sarebbero stati più o meno favorevoli per essa.
Ciò premesso, il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, ricalcolava il saldo del conto corrente n. 18240.80 in euro 73.601,50 e quello del conto corrente n. 18427.32 in euro 2.242,72, per complessivi euro 75.844.21 a credito dell'attrice.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 5 luglio 2022, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i
[...]
seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non obbligatorio per l'attrice dover presentare i contratti di conto corrente che provassero la mancanza di pattuizioni scritte, di fatto portando a un'inversione dell'onere della prova.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla mancanza di documentazione in quanto generiche;
l'appellante ha inoltre eccepito che la CTU dovrebbe considerarsi inconferente e inattendibile, in quanto effettuata in presenza di documentazione parziale.
Col terzo motivo, in subordine alle precedenti contestazioni, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento di Pt_1
8 interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma capitale di euro 75.844,21, per una somma pari a circa euro 14.000,00 al momento dell'effettuato pagamento.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 24 novembre 2022, ha eccepito l'infondatezza dell'appello evidenziando come il Tribunale avesse tratto dall'inottemperanza all'ordine di esibizione conseguenze conformi ai principi giuridici in tema di riparto dell'onere della prova e di formazione della prova del fatto negativo, e quindi avesse correttamente valutato alla stregua di un elemento presuntivo il contegno endoprocessuale della Banca, ritenendo provato il fatto negativo, ovverosia l'inesistenza della documentazione in oggetto.
Ha ribadito di non essersi mai sottratta dall'onere probatorio e che l'ordine di esibizione della documentazione era giustificato proprio dall'impossibilità di procurarsi i documenti con l'ordinaria diligenza e quindi il vuoto documentale contestato da controparte sarebbe strettamente imputabile all'atteggiamento omissivo di quest'ultima. Inoltre, ha affermato che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non sarebbe di impedimento alla corretta ricostruzione del saldo in sede giudiziale e, quindi, ciò non potrebbe essere d'ostacolo all'accoglimento delle domande di accertamento e/o di ripetizione di indebito svolte dalla correntista.
Infine, in relazione agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4 c.c., computati sul tasso di interesse legale “maggiorato”, ha eccepito che la norma avrebbe un ambito applicativo più ampio e andrebbe oltre l'inadempimento contrattuale, avendo una ratio di “tutela rafforzata della posizione creditoria tout court e di complessiva
9 velocizzazione del processo e maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile, di tal ché la norma in questione risulta pienamente applicabile anche alla fattispecie in oggetto”. Inoltre, l'assunto per cui l'obbligazione restitutoria di somme indebitamente percepite dalla non avrebbe fonte contrattuale tale da Pt_1
escludere l'applicabilità a questa fattispecie dell'art. 1284, comma 4, c.c., non solo non sarebbe coerente rispetto alla ratio stessa dell'azione ex art. 2033 c.c., avente carattere generale e applicabile a qualsiasi tipo di obbligazione restitutoria, a prescindere dalla ragione per cui la causa del pagamento è venuta meno, ma non si porrebbe nemmeno in linea con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 febbraio 2025 concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Di seguito le parti che l'appellante ha inteso impugnare, oltre al dispositivo della sentenza:
1) “L'attrice ha contestato l'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, in relazione a tutti i rapporti di cui è causa. La contestazione è parzialmente fondata. A seguito dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 15/10/2021, la convenuta ha infatti prodotto i contratti di alcuni dei conti anticipi oggetto di causa (in particolare, dei
10 conti 18622.25, 18623.18 e, in parte, dei conti 558969.23 e 5588912.63; vedi docc. 1 – 2
– 3 banca). Sul punto, si rimanda all'esaustivo prospetto redatto dal consulente tecnico, il quale ha indicato i contratti agli atti per ogni tipo di rapporto, accuratamente distinguendo tra i contratti recanti le condizioni economiche e quelli no (vedi elaborato, pag. 6 e seguenti). La produzione documentale della banca è stata nel complesso incompleta, nel senso che per la maggior parte dei rapporti e soprattutto per i rapporti principali oggetto del giudizio, ossia quelli di conto corrente, la convenuta non ha prodotto alcun documento contrattuale. La doglianza dell'attrice in punto ad applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto è dunque fondata in relazione a tali rapporti, ossia per tutti i rapporti ad esclusione di quelli di conto anticipi sopra individuati e descritti nel prospetto grafico redatto dal consulente a pag. 6 dell'elaborato. Ciò ha comportato ricalcolo dei saldi dei rapporti non documentati da contratto, mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B., a fronte di violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente espunzione anche di ogni onere e spesa non pattuita per iscritto, c.m.s. e commissioni successive comprese”.
2) “Sui vuoti documentali. In primo luogo, si evidenzia la complessiva genericità della contestazione della convenuta, in punto a vuoto documentale, ossia per i circoscritti periodi di rapporti non coperti dagli estratti conto. La contestazione è innanzitutto generica, nel senso che non individua specificamente le conseguenze derivanti dal vuoto documentale, né invero i periodi stessi di cui la parte lamenta la mancata documentazione: in particolare, le convenuta non ha chiaramente affermato che una diversa ricostruzione contabile, condotta sulla base degli estratti mancanti avrebbe
11 condotto a risultati diversi e per sé più favorevoli, limitandosi invece a richiamare giurisprudenza a supporto in materia di onere probatorio a carico del correntista in ripetizione, nel quadro di contestazione meramente estrinseca, priva di riferimenti al caso concreto. In altre parole, la convenuta avrebbe dovuto specificamente allegare e quantificare la pretesa incidenza del vuoto documentale sulla ricostruzione contabile finale, chiaramente esplicitando quali sarebbero stati i diversi risultati raggiunti in presenza della documentazione e, soprattutto, se questi sarebbero stati più o meno favorevoli per essa, non potendosi escludere che la sussistenza dell'intera serie degli estratti conto avrebbe anzi favorito l'attrice, potendo questa contare su un più ampio periodo di eliminazione delle poste indebite. Sotto tale profilo, la contestazione della convenuta si è arrestata ad un profilo solo estrinseco, circoscritto all'aspetto del vuoto documentale in sé e per sé, senza concreti rimandi ad una diversa ricostruzione contabile da essa invece ritenuta convincente. Si evidenzia poi che, nelle azioni di ripetizione dell'indebito, ben può il correntista limitare la propria domanda a soli determinati periodi di ricalcolo;
naturalmente, in caso di produzione incompleta, la domanda è da intendersi limitata ai soli periodi documentati e di conseguenza l'analisi contabile deve essere eseguita sulla sola documentazione agli atti e per i soli periodi per i quali vi sia stata domanda, il che, nel caso di specie, è correttamente avvenuto. Si rileva, infatti, che il consulente tecnico si è limitato all'utilizzo di mere scritture di raccordo, facendo utilizzo di tecnica ricostruttiva che non opera alcuna rettifica per i periodi non coperti da documentazione contabile e che, dunque, è rispettosa del principio della domanda
(elaborato, pag. 10). La contestazione è infondata”.
12 3) “Il saldo finale dei due rapporti messi assieme ammonta ad euro 75.844,21 (elaborato pag. 38). Tale somma costituisce oggetto di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice, con interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c.”.
Contro con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non obbligatorio per l'attrice dover presentare i contratti di conto corrente che provassero la mancanza di pattuizioni scritte, di fatto portando a un'inversione dell'onere della prova e facendo discendere dall'incapacità della di presentare la Pt_1
documentazione integrale la prova dell'assenza delle pattuizioni scritte.
Col secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla mancanza di documentazione in quanto generiche, poiché anche in questo caso il Tribunale avrebbe dato luogo a un'inversione dell'onere della prova, ritenendo che sarebbe spettato alla convenuta dover spiegare le carenze probatorie. Inoltre, l'appellante ha eccepito che la CTU dovrebbe considerarsi inconferente e inattendibile, in quanto effettuata in presenza di documentazione parziale, ossia in assenza della completezza dei contratti, degli estratti conto e degli scalari e redatta attraverso voci di quadratura e approssimazioni contabili inammissibili.
Detti motivi sollevano questioni strettamente collegate, sicché la trattazione può svolgersi unitariamente per entrambe tali doglianze.
13 Entrambi i motivi sono infondati ed il secondo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità; vanno pertanto respinti.
Va infatti ricordato che nel caso di specie la società , anteriormente CP_1
all'avvio della causa, aveva richiesto alla con pec del 14 maggio 2019 (doc. Pt_1
12 fascicolo di parte attrice), aveva richiesto, ex art.119 TUB, per ciascuno dei rapporti di conto corrente poi dedotti in giudizio, copia dei contratti di apertura di conto corrente, copia delle aperture di credito e degli estratti conto dalla data di apertura a quella di estinzione di ciascun conto, senza ottenere adeguato riscontro;
Contro infatti, solo in data 28 ottobre 2019, aveva inviato una comunicazione con la quale riferiva la necessità di ulteriore tempo per la ricerca (v. do.14 fascicolo di parte attrice).
La causa veniva instaurata da con atto di citazione notificato l'11 CP_1
febbraio 2020, contenente, nelle conclusioni istruttorie, istanza di emissione di Contro ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti di al fine di ottenere la documentazione già richiesta e non fornita con l'istanza ante causam ex art. 119
TUB; detta istanza è stata reiterata con le memorie istruttorie.
Risulta pertanto rispettata la cadenza procedimentale richiesta dalla Corte di
Cassazione, ovvero: “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art.210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione D.Lgs. n.385 del 1993, ex art.119, comma 4, deve tenere conto,
14 necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art.183 c.p.c., comma 6, con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato …” (Cass. n.12993/2023; v. anche Cass.
n.24641/21; Cass. n.23681/22).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale non ha compiuto alcuna inversione dell'onere della prova incombente sull'attrice, ma ha correttamente tratto le conseguenze del comportamento inadempiente della che era tenuta a Pt_1
conservare e consegnare la documentazione richiesta (i documenti contrattuali la
è comunque tenuta a conservarli, quanto agli estratti conto tutti i rapporti Pt_1
risultavano chiusi successivamente al 2009, sicché non era decorso il decennio oltre al quale la non era più tenuta a conservarli). Pt_1
Quanto, in particolare, alla doglianza relativa alla inidoneità della documentazione analizzata e valutata dal c.t.u. (e quindi, poi, dal Giudice che ne ha recepito le Contro conclusioni), nonché alla inidoneità del metodo di ricomputo che assume essere stato adottato, va rilevato che l'appellante formula la censura solo in termini solo generali ed astratti, senza scendere, cioè, nell'analisi specifica delle ragioni dell'errore e dei riflessi contabili prodotti dalla scelta ricostruttiva in concreto adottata, essendosi l'appellante limitata a sostenere che le “Scritture di Raccordo”
a cui è dovuto ricorrere il c.t.u. consterebbero in “mere alchimie contabili che non
15 assolvono certo ad esonerare dall'onere della prova l'Attore né possono dare un quadro certo e veritiero dell'andamento dei conti correnti a cui si riferiscono”.
Risulta pertanto impossibile apprezzare l'esistenza e l'eventuale misura degli effetti del preteso vizio contabile, impossibilità che si riflette sulla stessa ammissibilità del motivo per difetto di specificità.
Un conteggio, infatti, non può essere contestato in termini solo generici, dovendo invece chi ne assume l'inattendibilità o l'imprecisione specificarne i riflessi in termini economici sulla controversia di riferimento, non potendo diversamente l'eccezione essere presa in considerazione.
Il motivo è in ogni caso infondato, non trovando riscontro la tesi dell'appellante circa l'utilizzo da parte del c.t.u. di un metodo ontologicamente impreciso sotto il profilo tecnico-contabile. In termini generali infatti è ormai noto che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce di per sé al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo: la produzione dell' estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può certamente offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
peraltro là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, può ugualmente pervenirsi ad un risultato attendibile (v., inter alia, Cass. n. 10293/2023).
16 Col terzo motivo, in subordine alle precedenti contestazioni, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento di Pt_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma capitale di euro 75.844,21, per una somma pari a circa euro 14.000,00 al momento dell'effettuato pagamento.
Secondo l'appellante sarebbe giustificata l'applicazione del tasso di interessi maggiorato solo quando si tratti dell'obbligo restitutorio di obbligazione pecuniaria avente natura contrattuale, mentre nel caso di specie l'obbligo restitutorio avrebbe fonte legale e non si sarebbe verificato alcun inadempimento contrattuale “posto che la Sentenza ha dichiarato la nullità di talune clausole del contratto bancario disciplinanti i tassi di interessi applicabili, gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto, con conseguente obbligo alla restituzione in capo alla banca”.
Anche questo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che sul credito restitutorio, conseguente a nullità contrattuali, sono dovuti gli interessi indicati dall'art.1284, comma 4, c.c., in quanto tale disposizione si applica a tutte le obbligazioni scaturenti da rapporti contrattuali, anche se di natura restitutoria (v. Cass.
n.61/2923).
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
[...]
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato
17 con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2
conferma la sentenza n. 1030/2022 emessa dal Tribunale di Padova;
2. condanna l'appellante alla rifusione a Parte_1
favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
eruro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
18 Dott.ssa Gabriella Zanon
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 14 luglio 2022, promossa con atto di citazione da
(P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Fedele, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Padova, via Berchet,
n. 16; appellante contro
1 (C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Daniela Ajese, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-
Mestre, via B. Maderna, n. 7; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1030/2022 pubblicata in data 25 maggio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 1237/2020 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via principale:
Riformare la Sentenza n. 1030/2022 emessa dal Tribunale di Padova in quanto infondata in fatto e diritto rigettando tutte le domande proposte da Parte Appellata nella Causa di Primo Grado per tutti i motivi esposti in atto e ordinando alla Stessa la restituzione di quanto pagato da parte appellante in ottemperanza della
Sentenza Appellata con vittoria spese e compensi di causa;
In via subordinata: dichiarare non dovuti da parte appellante a Parte Appellata gli interessi ex art.
2184 com. 4 Cpc liquidati dal Giudice di Primo Grado sulla somma capitale di E
75.844,21 e già pagati in ottemperanza della Sentenza Appellata e quindi ordinarne la restituzione da Parte Appellata a parte appellante sempre con vittoria spese e compensi di causa”.
- per parte appellata:
2 “NEL MERITO
In via principale:
- rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1030/2022, emessa dal Tribunale di Padova nella
[...]
persona del Dott. Vincenzo Cantelli all'esito del procedimento R.G. n. 1237/2020, pubblicata in data 25.05.2022, notificata in data 15.06.2022 per tutte le ragioni esposte in atti;
- confermare la sentenza di primo grado impugnata nelle parti in cui, adottando i criteri enunciati nella parte motiva, condanna Parte_1
al pagamento in favore della Società della somma di euro
[...] Controparte_1
75.844,21, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (11.02.2020), al saldo, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Società spese liquidate in euro 11.400,00 per compensi, Controparte_1
spese generali pari al 15% della predetta somma, euro 545,00 per spese specifiche
(CU e marca da bollo), nonché al pagamento di IVA e CPA come per legge, tutte somme distratte a favore del procuratore dell'odierna appellata che se ne è dichiarata antistataria e pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese di CTU.
[...]
- condannare l'appellante alla rifusione Parte_1
delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”
Motivi della decisione
In fatto
3 Con atto di citazione del 10 febbraio 2020 conveniva in giudizio Controparte_1
avanti il Tribunale di Padova allegando di Parte_1
aver intrattenuto nel corso degli anni con la convenuta i seguenti rapporti tutti estinti:
- conto corrente ordinario n. 18240.80;
- conto corrente ordinario n. 18427.32;
- conto corrente anticipi SBF n. 18242.66;
- conto corrente anticipi effetti n. 18243.59; Contr
- conto corrente presentazioni n. 18243.61;
- conto corrente anticipi fatture n. 18622.25;
- conto corrente effetti n. 18623.18;
- conto corrente anticipi n. 558969.23;
- conto corrente anticipi n. 5588912.63, sui quali avevano sempre operato collegate aperture di credito in conto.
L'attrice lamentava l'illegittimo addebito di interessi anatocistici, l'applicazione di tassi di interesse ultralegali, di tassi superiori a quelli previsti dall'art. 117, n. 7, lett. a) TUB, di tassi superiori ai tassi soglia previsti dalla L. 108/1996 e, comunque, di tassi di interesse passivi non contrattualmente pattuiti, commissioni di massimo scoperto e varie voci di spesa e commissioni parimenti non dovute perché non contrattualmente pattuite e/o, comunque, da ritenersi illegittime. Pertanto, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di
4 commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni, spese e oneri, comunque denominati, mai pattuiti per iscritto, interessi debitori calcolati con applicazione di tassi di interesse ultralegali e/o usurari o, comunque, superiori alla misura di cui all'art. 117 TUB e mai pattuiti per iscritto, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118
TUB da parte del convenuto istituto di credito e ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute;
infine, chiedeva di rideterminare il saldo finale dei rapporti di conto corrente e di condannare la alla restituzione in Pt_1
suo favore di tutte le somme non dovute.
In data 4 maggio 2020, si costituiva in giudizio la Banca, la quale: i) evidenziava il mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sulla correntista in ripetizione, non avendo l'attrice depositato i contratti e gli estratti conto integrali dei rapporti;
ii) eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione per gli indebiti antecedenti al decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo;
iii) contestava nel merito ogni argomentazione avversaria.
Il Giudice disponeva CTU contabile, nominando la dott.ssa ; Persona_1
all'esito del deposito dell'elaborato peritale fissava l'udienza del 25 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., emettendo la seguente pronuncia:
“
1. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della somma complessiva di euro 75.844,21, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo.
5
2. Condanna la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 11.400,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
euro 545,00 per spese specifiche (CU + marca da bollo); infine IVA e Cassa, da distrarsi in favore dell'avv. Daniela Ajese, dichiaratasi antistataria.
3. Dispone che i costi della consulenza tecnica restino definitivamente a carico della convenuta.”
In particolare, il Tribunale riteneva fondata la contestazione dell'attrice sull'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto in relazione a tutti i rapporti, ad esclusione di quelli di conto anticipi relativamente ai quali la Pt_1
aveva prodotto i contratti;
conseguentemente, venivano ricalcolati i saldi dei rapporti non documentati da contratto, mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB, a fronte di violazione dell'art. 117, comma 4,
TUB, con conseguente espunzione di ogni onere e spesa non pattuita per iscritto,
c.m.s. e commissioni successive comprese. Quanto invece ai rapporti di conto anticipi in relazione ai quali vi era stata la produzione documentale della il Pt_1
Tribunale aderiva alle conclusioni del consulente tecnico, mantenendo applicate le condizioni pattuite e rigettando le contestazioni attoree sulla “frammentarietà” e
“non sicura riconducibilità ai rapporti per cui è causa” della documentazione, in quanto generiche.
Per quanto riguarda l'anatocismo, il Tribunale riteneva fondata la contestazione limitatamente ai rapporti n. 18240 e 18242, per mancata pattuizione della clausola
6 anatocistica, poiché “per soli tali rapporti le allegazioni dell'attrice possono dirsi specifiche, tali cioè da meritare approfondimento istruttorio in sede di consulenza tecnica […] Per quanto riguarda invece tutti i rapporti diversi dai conti n. 18240
e 18242, le contestazioni dell'attrice sono caratterizzate da un'insuperabile genericità, non avendo questi depositato una perizia di parte per tali rapporti, né avendo specificato in atti difensivi quali le effettive somme addebitate per anatocismo e quale la loro effettiva incidenza sul rapporto”.
Per quanto riguarda l'applicazione di interessi usurari, ha ritenuto infondato quanto contestato in relazione a tutti i rapporti, ritenendo generiche le contestazioni, salvo per quanto riguarda i rapporti n. 18240 e 18242, le cui contestazioni, sebbene specifiche, le ha ritenute infondate nel merito sulla base delle risultanze della CTU, dalla quale, utilizzando la formula della Banca d'Italia, con verifica della C.M.S. soglia, “sono emerse l'assenza di pattuizione di interessi usurari e, di converso,
l'esistenza di circoscritte ipotesi di usura sopravvenuta, irrilevanti secondo Cass.
S.U. 24575/2017”.
Il Tribunale considerava infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione in relazione agli indebiti pagati per il periodo anteriore al decennio precedente la notificazione dell'atto introduttivo “poiché, come correttamente rilevato dal consulente tecnico, gli estratti conto agli atti si riferiscono per tutti i rapporti oggetto di giudizio ad un periodo successivo a quello di operatività della prescrizione (14/5/2009); dunque, non vi sono indebiti prescritti”.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la contestazione di parte convenuta sui vuoti documentali, in quanto generica, non avendo specificamente allegato e
7 quantificato la pretesa incidenza del vuoto documentale sulla ricostruzione contabile finale, non esplicitando quali sarebbero stati i diversi risultati raggiunti in presenza della documentazione e, soprattutto, se questi sarebbero stati più o meno favorevoli per essa.
Ciò premesso, il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, ricalcolava il saldo del conto corrente n. 18240.80 in euro 73.601,50 e quello del conto corrente n. 18427.32 in euro 2.242,72, per complessivi euro 75.844.21 a credito dell'attrice.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 5 luglio 2022, Parte_1
ha proposto tempestivo appello invocandone la riforma per i
[...]
seguenti motivi.
Col primo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non obbligatorio per l'attrice dover presentare i contratti di conto corrente che provassero la mancanza di pattuizioni scritte, di fatto portando a un'inversione dell'onere della prova.
Col secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla mancanza di documentazione in quanto generiche;
l'appellante ha inoltre eccepito che la CTU dovrebbe considerarsi inconferente e inattendibile, in quanto effettuata in presenza di documentazione parziale.
Col terzo motivo, in subordine alle precedenti contestazioni, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento di Pt_1
8 interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma capitale di euro 75.844,21, per una somma pari a circa euro 14.000,00 al momento dell'effettuato pagamento.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 24 novembre 2022, ha eccepito l'infondatezza dell'appello evidenziando come il Tribunale avesse tratto dall'inottemperanza all'ordine di esibizione conseguenze conformi ai principi giuridici in tema di riparto dell'onere della prova e di formazione della prova del fatto negativo, e quindi avesse correttamente valutato alla stregua di un elemento presuntivo il contegno endoprocessuale della Banca, ritenendo provato il fatto negativo, ovverosia l'inesistenza della documentazione in oggetto.
Ha ribadito di non essersi mai sottratta dall'onere probatorio e che l'ordine di esibizione della documentazione era giustificato proprio dall'impossibilità di procurarsi i documenti con l'ordinaria diligenza e quindi il vuoto documentale contestato da controparte sarebbe strettamente imputabile all'atteggiamento omissivo di quest'ultima. Inoltre, ha affermato che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non sarebbe di impedimento alla corretta ricostruzione del saldo in sede giudiziale e, quindi, ciò non potrebbe essere d'ostacolo all'accoglimento delle domande di accertamento e/o di ripetizione di indebito svolte dalla correntista.
Infine, in relazione agli interessi di mora ex art. 1284, comma 4 c.c., computati sul tasso di interesse legale “maggiorato”, ha eccepito che la norma avrebbe un ambito applicativo più ampio e andrebbe oltre l'inadempimento contrattuale, avendo una ratio di “tutela rafforzata della posizione creditoria tout court e di complessiva
9 velocizzazione del processo e maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile, di tal ché la norma in questione risulta pienamente applicabile anche alla fattispecie in oggetto”. Inoltre, l'assunto per cui l'obbligazione restitutoria di somme indebitamente percepite dalla non avrebbe fonte contrattuale tale da Pt_1
escludere l'applicabilità a questa fattispecie dell'art. 1284, comma 4, c.c., non solo non sarebbe coerente rispetto alla ratio stessa dell'azione ex art. 2033 c.c., avente carattere generale e applicabile a qualsiasi tipo di obbligazione restitutoria, a prescindere dalla ragione per cui la causa del pagamento è venuta meno, ma non si porrebbe nemmeno in linea con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13 febbraio 2025 concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Di seguito le parti che l'appellante ha inteso impugnare, oltre al dispositivo della sentenza:
1) “L'attrice ha contestato l'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto, in relazione a tutti i rapporti di cui è causa. La contestazione è parzialmente fondata. A seguito dell'ordine di esibizione emesso con ordinanza del 15/10/2021, la convenuta ha infatti prodotto i contratti di alcuni dei conti anticipi oggetto di causa (in particolare, dei
10 conti 18622.25, 18623.18 e, in parte, dei conti 558969.23 e 5588912.63; vedi docc. 1 – 2
– 3 banca). Sul punto, si rimanda all'esaustivo prospetto redatto dal consulente tecnico, il quale ha indicato i contratti agli atti per ogni tipo di rapporto, accuratamente distinguendo tra i contratti recanti le condizioni economiche e quelli no (vedi elaborato, pag. 6 e seguenti). La produzione documentale della banca è stata nel complesso incompleta, nel senso che per la maggior parte dei rapporti e soprattutto per i rapporti principali oggetto del giudizio, ossia quelli di conto corrente, la convenuta non ha prodotto alcun documento contrattuale. La doglianza dell'attrice in punto ad applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto è dunque fondata in relazione a tali rapporti, ossia per tutti i rapporti ad esclusione di quelli di conto anticipi sopra individuati e descritti nel prospetto grafico redatto dal consulente a pag. 6 dell'elaborato. Ciò ha comportato ricalcolo dei saldi dei rapporti non documentati da contratto, mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7,
T.U.B., a fronte di violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente espunzione anche di ogni onere e spesa non pattuita per iscritto, c.m.s. e commissioni successive comprese”.
2) “Sui vuoti documentali. In primo luogo, si evidenzia la complessiva genericità della contestazione della convenuta, in punto a vuoto documentale, ossia per i circoscritti periodi di rapporti non coperti dagli estratti conto. La contestazione è innanzitutto generica, nel senso che non individua specificamente le conseguenze derivanti dal vuoto documentale, né invero i periodi stessi di cui la parte lamenta la mancata documentazione: in particolare, le convenuta non ha chiaramente affermato che una diversa ricostruzione contabile, condotta sulla base degli estratti mancanti avrebbe
11 condotto a risultati diversi e per sé più favorevoli, limitandosi invece a richiamare giurisprudenza a supporto in materia di onere probatorio a carico del correntista in ripetizione, nel quadro di contestazione meramente estrinseca, priva di riferimenti al caso concreto. In altre parole, la convenuta avrebbe dovuto specificamente allegare e quantificare la pretesa incidenza del vuoto documentale sulla ricostruzione contabile finale, chiaramente esplicitando quali sarebbero stati i diversi risultati raggiunti in presenza della documentazione e, soprattutto, se questi sarebbero stati più o meno favorevoli per essa, non potendosi escludere che la sussistenza dell'intera serie degli estratti conto avrebbe anzi favorito l'attrice, potendo questa contare su un più ampio periodo di eliminazione delle poste indebite. Sotto tale profilo, la contestazione della convenuta si è arrestata ad un profilo solo estrinseco, circoscritto all'aspetto del vuoto documentale in sé e per sé, senza concreti rimandi ad una diversa ricostruzione contabile da essa invece ritenuta convincente. Si evidenzia poi che, nelle azioni di ripetizione dell'indebito, ben può il correntista limitare la propria domanda a soli determinati periodi di ricalcolo;
naturalmente, in caso di produzione incompleta, la domanda è da intendersi limitata ai soli periodi documentati e di conseguenza l'analisi contabile deve essere eseguita sulla sola documentazione agli atti e per i soli periodi per i quali vi sia stata domanda, il che, nel caso di specie, è correttamente avvenuto. Si rileva, infatti, che il consulente tecnico si è limitato all'utilizzo di mere scritture di raccordo, facendo utilizzo di tecnica ricostruttiva che non opera alcuna rettifica per i periodi non coperti da documentazione contabile e che, dunque, è rispettosa del principio della domanda
(elaborato, pag. 10). La contestazione è infondata”.
12 3) “Il saldo finale dei due rapporti messi assieme ammonta ad euro 75.844,21 (elaborato pag. 38). Tale somma costituisce oggetto di condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice, con interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c.”.
Contro con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non obbligatorio per l'attrice dover presentare i contratti di conto corrente che provassero la mancanza di pattuizioni scritte, di fatto portando a un'inversione dell'onere della prova e facendo discendere dall'incapacità della di presentare la Pt_1
documentazione integrale la prova dell'assenza delle pattuizioni scritte.
Col secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla mancanza di documentazione in quanto generiche, poiché anche in questo caso il Tribunale avrebbe dato luogo a un'inversione dell'onere della prova, ritenendo che sarebbe spettato alla convenuta dover spiegare le carenze probatorie. Inoltre, l'appellante ha eccepito che la CTU dovrebbe considerarsi inconferente e inattendibile, in quanto effettuata in presenza di documentazione parziale, ossia in assenza della completezza dei contratti, degli estratti conto e degli scalari e redatta attraverso voci di quadratura e approssimazioni contabili inammissibili.
Detti motivi sollevano questioni strettamente collegate, sicché la trattazione può svolgersi unitariamente per entrambe tali doglianze.
13 Entrambi i motivi sono infondati ed il secondo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità; vanno pertanto respinti.
Va infatti ricordato che nel caso di specie la società , anteriormente CP_1
all'avvio della causa, aveva richiesto alla con pec del 14 maggio 2019 (doc. Pt_1
12 fascicolo di parte attrice), aveva richiesto, ex art.119 TUB, per ciascuno dei rapporti di conto corrente poi dedotti in giudizio, copia dei contratti di apertura di conto corrente, copia delle aperture di credito e degli estratti conto dalla data di apertura a quella di estinzione di ciascun conto, senza ottenere adeguato riscontro;
Contro infatti, solo in data 28 ottobre 2019, aveva inviato una comunicazione con la quale riferiva la necessità di ulteriore tempo per la ricerca (v. do.14 fascicolo di parte attrice).
La causa veniva instaurata da con atto di citazione notificato l'11 CP_1
febbraio 2020, contenente, nelle conclusioni istruttorie, istanza di emissione di Contro ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. nei confronti di al fine di ottenere la documentazione già richiesta e non fornita con l'istanza ante causam ex art. 119
TUB; detta istanza è stata reiterata con le memorie istruttorie.
Risulta pertanto rispettata la cadenza procedimentale richiesta dalla Corte di
Cassazione, ovvero: “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art.210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione D.Lgs. n.385 del 1993, ex art.119, comma 4, deve tenere conto,
14 necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art.183 c.p.c., comma 6, con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato …” (Cass. n.12993/2023; v. anche Cass.
n.24641/21; Cass. n.23681/22).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale non ha compiuto alcuna inversione dell'onere della prova incombente sull'attrice, ma ha correttamente tratto le conseguenze del comportamento inadempiente della che era tenuta a Pt_1
conservare e consegnare la documentazione richiesta (i documenti contrattuali la
è comunque tenuta a conservarli, quanto agli estratti conto tutti i rapporti Pt_1
risultavano chiusi successivamente al 2009, sicché non era decorso il decennio oltre al quale la non era più tenuta a conservarli). Pt_1
Quanto, in particolare, alla doglianza relativa alla inidoneità della documentazione analizzata e valutata dal c.t.u. (e quindi, poi, dal Giudice che ne ha recepito le Contro conclusioni), nonché alla inidoneità del metodo di ricomputo che assume essere stato adottato, va rilevato che l'appellante formula la censura solo in termini solo generali ed astratti, senza scendere, cioè, nell'analisi specifica delle ragioni dell'errore e dei riflessi contabili prodotti dalla scelta ricostruttiva in concreto adottata, essendosi l'appellante limitata a sostenere che le “Scritture di Raccordo”
a cui è dovuto ricorrere il c.t.u. consterebbero in “mere alchimie contabili che non
15 assolvono certo ad esonerare dall'onere della prova l'Attore né possono dare un quadro certo e veritiero dell'andamento dei conti correnti a cui si riferiscono”.
Risulta pertanto impossibile apprezzare l'esistenza e l'eventuale misura degli effetti del preteso vizio contabile, impossibilità che si riflette sulla stessa ammissibilità del motivo per difetto di specificità.
Un conteggio, infatti, non può essere contestato in termini solo generici, dovendo invece chi ne assume l'inattendibilità o l'imprecisione specificarne i riflessi in termini economici sulla controversia di riferimento, non potendo diversamente l'eccezione essere presa in considerazione.
Il motivo è in ogni caso infondato, non trovando riscontro la tesi dell'appellante circa l'utilizzo da parte del c.t.u. di un metodo ontologicamente impreciso sotto il profilo tecnico-contabile. In termini generali infatti è ormai noto che la mancata produzione della serie completa degli estratti conto non impedisce di per sé al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto e di pervenire, sulla base dell'ulteriore documentazione acquisita, alla rideterminazione del saldo: la produzione dell' estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può certamente offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
peraltro là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, può ugualmente pervenirsi ad un risultato attendibile (v., inter alia, Cass. n. 10293/2023).
16 Col terzo motivo, in subordine alle precedenti contestazioni, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento di Pt_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma capitale di euro 75.844,21, per una somma pari a circa euro 14.000,00 al momento dell'effettuato pagamento.
Secondo l'appellante sarebbe giustificata l'applicazione del tasso di interessi maggiorato solo quando si tratti dell'obbligo restitutorio di obbligazione pecuniaria avente natura contrattuale, mentre nel caso di specie l'obbligo restitutorio avrebbe fonte legale e non si sarebbe verificato alcun inadempimento contrattuale “posto che la Sentenza ha dichiarato la nullità di talune clausole del contratto bancario disciplinanti i tassi di interessi applicabili, gli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto, con conseguente obbligo alla restituzione in capo alla banca”.
Anche questo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che sul credito restitutorio, conseguente a nullità contrattuali, sono dovuti gli interessi indicati dall'art.1284, comma 4, c.c., in quanto tale disposizione si applica a tutte le obbligazioni scaturenti da rapporti contrattuali, anche se di natura restitutoria (v. Cass.
n.61/2923).
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto da Parte_1
[...]
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato
17 con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) in relazione al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_2
conferma la sentenza n. 1030/2022 emessa dal Tribunale di Padova;
2. condanna l'appellante alla rifusione a Parte_1
favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
eruro 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di parte appellante.
Venezia, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore
18 Dott.ssa Gabriella Zanon
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