Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott.ssa M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20417 del 2024 RG avente ad
OGGETTO: impugnativa licenziamento, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Fierro Parte_1
RICORRENTE
E
n persona del legale rap.nte p.t rap.ta e difesa dagli avv.ti Fabrizio Controparte_1
Proietti ed Emanuele Bove
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2024 il ricorrente agiva nei confronti della Controparte_1 dinanzi questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare la nullità o annullare il licenziamento intimato, ordinare al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità congrua secondo i parametri contenuti nell'art 18 L
300/70, con rivalutazione monetaria ed interessi sino all'effettivo soddisfo, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali fino all'effettiva reintegrazione;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto difensore, che se ne dichiara anticipatario”.
In punto di fatto il ricorrente allegava di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, dal
01.05.2022 al 22.11.2023, come pulitore a bordo treni a media e lunga percorrenza con qualifica di operaio, livello F1, con base operativa presso la Stazione Ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi.
Dichiarava di avere evidenziato, invano, al datore di lavoro le difficoltà nello svolgere tale tipo di servizio, in quanto diabetico e di avere, pertanto, la necessità di avere una alimentazione ed uno stile di vita più regolare che gli evitasse, quindi, squilibri glicemici.
Rilevava, inoltre, di avere subito illegittimamente la decurtazione di parte della retribuzione avendo la società conteggiato come orario di lavoro solo il periodo di scorta, ovvero, quello in cui il ricorrente operava in servizio al treno e non l'attività accessoria e complementare e, così, pure durante i contratti di solidarietà stipulati.
Affermava di avere ricevuto contestazione disciplinare in relazione a fatti avvenuti il 2 ottobre 2023
e che, nonostante le giustificazioni, seguiva il licenziamento per giusta causa oltre al procedimento penale conclusosi con decreto penale di condanna non opposto e con l'assegnazione ai servizi sociali. Contestava la sussistenza dei fatti a lui ascritti e lamentava l'illegittimità del licenziamento posto che il datore di lavoro, anziché adibire il ricorrente a mansioni compatibili con lo stato di salute, poneva in essere condotte vessatorie.
CCNL con il licenziamento, ritenendo, quindi questa misura non proporzionata ai fatti commessi. Si costituiva la resistente che contestava la domanda chiedendone il rigetto e ribadendo la legittimità del proprio operato così concludendo: “Voglia il Tribunale respingere le avverse domande, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014”. Espletata la prova testimoniale richiesta la causa veniva decisa. Preliminarmente deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione la disciplina invocata.
Ed invero, il rapporto di lavoro tra le parti è sorto il 1° maggio del 2022 e trattasi di impresa con più di 15 dipendenti (cfr. visura in atti) e, quindi, disciplinato dal d.lgs. n. 23 del 2015.
L'ambito applicativo della reintegrazione (la cosiddetta tutela reale del lavoratore) è risultato, in seguito, ampliato sia ad opera della giurisprudenza, che ne ha predicato la “forza espansiva”, sia da una prima riforma legislativa dell'art. 18 statuto lavoratori (art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, recante «Disciplina dei licenziamenti individuali»), approvata sotto la spinta di una richiesta di referendum abrogativo, ammessa da questa Corte (sentenza n. 65 del 1990).
La reintegrazione ha, poi, avuto un'ulteriore espansione, quanto alla sua area di applicazione, perché è stata prevista anche nel caso di licenziamento collettivo illegittimo dall'art 24 della legge n. 223 del
1991, in attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
Si perviene, poi, al punto di svolta rappresentato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), adottata nel contesto di un complessivo disegno riformatore della materia del lavoro.
L'art. 18 dello statuto dei lavoratori viene ulteriormente novellato e “frantumato” in plurimi regimi di tutela nei confronti del licenziamento individuale illegittimo, superando quella che fino ad allora era stata l'unicità della tutela reintegratoria per i licenziamenti individuali e collettivi.
In uno di questi (d.lgs. n. 23 del 2015), in particolare, si stabilisce un diverso regime di tutela, nel caso di licenziamento illegittimo, per i lavoratori assunti con questo nuovo tipo di contratto, quindi necessariamente in data successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015).
In particolare, quanto alla disciplina del licenziamento individuale, il d.lgs. n. 23 del 2015 replica, nelle linee generali, la suddivisione delle tutele già operata dalla legge n. 92 del 2012, ma ridefinendo il perimetro della tutela reintegratoria e di quella indennitaria, viene ulteriormente ridimensionata nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ed è del tutto eliminata in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Inoltre, il successivo d. l. n. 87 del 2018, come convertito, si limita, quanto alla disciplina dei licenziamenti individuali, ad incrementare la misura dell'indennizzo (art. 3), con l'effetto di confermare, per il resto, il meccanismo delle cosiddette tutele crescenti in progressione lineare (e certa) con l'anzianità di servizio in caso di licenziamento illegittimo. L'effetto congiunto delle due richiamate pronunce è quello dell'ampliamento dell'area della tutela reintegratoria nel regime della legge n. 92 del 2012: l'«insussistenza del fatto» è posta a presupposto della tutela reintegratoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo sia soggettivo sia oggettivo. Per altro verso, sulla tutela indennitaria, hanno inciso le sentenze n. 194 del 2018 e n. 150 del 2020.
Con la prima, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del
2015 - sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, come convertito - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». Con la seconda pronuncia, è stata dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del
2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». La tutela indennitaria ne è risultata, nel complesso, ampliata, nella misura in cui l'indennizzo è ora fissato in una forbice tra un minimo e un massimo e non è più quantificato in modo rigido unicamente secondo la progressione lineare dell'anzianità di servizio.
Quindi, in sintesi, si passa dal regime ampio ed uniforme della tutela reintegratoria, in vigore per molti anni (dal 1970 fino al 2012), ad uno differenziato secondo la “gravità”, in senso lato, della violazione che inficia la legittimità del licenziamento (intimato dopo il 18 luglio 2012) e, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, ulteriormente differenziato con un maggiore restringimento dell'area della tutela reale e ampliamento di quella indennitaria, quest'ultima poi rinforzata in termini quantitativi dal d.l. n. 87 del 2018, come convertito (e quindi a partire dal 12 agosto 2018). Tanto premesso l'art 3 del dlgs cit così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore
è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3 .
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni”.
Nel caso di specie la contestazione ricevuta è del seguente tenore: “Abbiamo appreso come in data
02/10/2023, LA, pianificato in servizio dalle 13:31 alle 15:34 sul treno n. 552 in partenza da Napoli, abbia posto in essere una condotta gravemente insubordinata, contraria ai Suoi doveri contrattuali e professionali, oltre che alle più comuni norme di comportamento che regolano il vivere civile. Ci risulta infatti che alla predetta data, prima di prendere servizio, alle ore 10:40 circa, LA si sia recato presso l'ufficio ubicato al piano terra del binario 15 della Stazione Centrale di Napoli al fine di riferire al Suo Responsabile, sig. delle lavorazioni effettuate il giorno Parte_2 precedente sul treno IC 701, tratta Napoli – Potenza. In tale occasione LA, alla presenza dei colleghi e , avvicinandosi alla postazione del sig. , dapprima si è Parte_3 Persona_1 Pt_2 rivolto quest'ultimo dichiarando, con toni visibilmente alterati, di non voler più prestare servizio a bordo treno, utilizzando frasi intimidatorie quali: “Mi metto davanti ai treni e faccio succedere casini”. Dopodiché, del tutto inopinatamente, ha afferrato la scrivania del sig. , Pt_2 rovesciandola in direzione di quest'ultimo unitamente a tutto quanto vi era sopra appoggiato. Infine, si scagliava contro il Suo responsabile colpendolo con due schiaffi e sferrandogli un pugno sul lato sinistro del viso. L'aggressione fisica da parte Sua perpetrata ai danni del sig. , a cui è stato Pt_2 posto fine solo grazie all'intervento del collega sig. , nel frattempo sopraggiunto, Parte_4 è stata di una violenza tale da rompere persino gli occhiali da vista che quest'ultimo indossava e rendere necessario il Suo ricovero al Pronto Soccorso, ove veniva effettuata una prognosi di 10 giorni.”, Il procedimento disciplinare si concludeva con il seguente atto:
“Prendiamo atto delle giustificazioni da LA rese in occasione dell'incontro da parte Sua richiesto e tenutosi in data 16/11/2023 alla presenza del Suo rappresentante sindacale, durante il quale LA ha riconosciuto gli addebiti mossiLe, anche se riducendo quella che, secondo le evidenze già in possesso della Scrivente, rappresenta un'aggressione fisica a tutti gli effetti, ad una mera colluttazione e riconducendo la Sua reazione spropositata alle parole del Suo responsabile a problemi di salute. Sul punto sottolineiamo che, quand'anche le suddette problematiche di salute rappresentassero l'effettiva ragione delle Sue incontrollate azioni, tale circostanza a maggior ragione non consentirebbe di escludere che tali gravissimi episodi abbiano a ripetersi. Pertanto, non essendo possibile ritenere sufficienti e per l'effetto idonee a discolparLa le Sue controdeduzioni, gli addebiti a Suo carico, per i quali LA è stato posto in sospensione cautelare e che includono una pesante aggressione verbale nonché fisica di un Suo superiore gerarchico, oltre al ricorso a minacce e atteggiamenti intimidatori, rimangono confermati. La gravità dei Suoi comportamenti, tanto singolarmente quanto complessivamente considerati, è tale da non consentire in nessun modo alla Scrivente di soprassedervi, costringendoci a risolvere il rapporto di lavoro”. Ai fini della sussistenza del fatto così come contestato, occorre esaminare il materiale probatorio acquisito.
Rilevano, al riguardo, le disposizioni rese dai testi escussi nel presente giudizio che hanno riferito quanto segue.
ha affermato: “ Sono dipendente della resistente dal 2011, attualmente con mansione Parte_3 di personale viaggiante. Il giorno successivo all'accaduto ero presente nell'ufficio del Pt_5
e oltre noi c'era .
[...] Persona_1
Ci trovavamo in un ufficio molto piccolo situato nella stazione di Napoli al binario 15; io ed il eravamo seduti sull'unica scrivania ivi presente svolgendo le ordinarie mansioni quando è Pt_2 entrato il che chiedeva spiegazioni tecniche circa quanto avvenuto il giorno precedente in Pt_1 particolare, il giorno precedente come negli altri giorni, si erano verificate delle problematiche relative all'organizzazione del personale all'esito dei ritardi dei treni. Il aveva alzato la voce già nel chiedere spiegazioni e noi non avemmo il tempo di rispondere Pt_1 che la situazione degenerò nel senso che ci minacciò di non far più parte del personale viaggiante, di mettersi sui binari dei treni, poi noi non abbiamo avuto il tempo di confrontarci e dare spiegazioni che il ha alzato la scrivania sulla quale lavoravamo entrambi (il ed io) e, non Pt_1 Pt_2 ricordo se cadde anche il computer, ma cadde quanto vi era sopra, si avvicinò, quindi, al capoimpianto e lo aggredì; intervenne, quindi, il collega che separò il dal CP_2 Pt_1
. Pt_2 Il ricevette dal UT un paio di schiaffi ed un pugno. Pt_2 Dopo che il collega intervenuto lo portò all'esterno dell'ufficio, ci sono stati dei momenti di caos e agitazione anche se non come in precedenza, non ricordo con precisione cosa accadde ma so che non si sentì bene. ADR nella giornata precedente l'episodio da me raccontato, il , se non erro, stava svolgendo Pt_1 il suo normale turno di lavoro ma in ragione del ritardo del treno doveva scendere da quello su cui si trovava per prenderne un altro di ritorno. Non ero in servizio il giorno precedente per cui non so se le informazioni da lui richieste e necessarie gli erano state fornite. Il ha richiesto Pt_1 informazioni ad entrambi (il ed io) ma, come detto, non abbiamo avuto il tempo di Pt_2 rispondere. Vengono mostrati al teste i rilevi fotografici di cui all'allegato 6 di parte convenuta. ADR riconosco nei rilevi fotografici mostratami lo stato dei luoghi successivo ad i fatti da me raccontati e nel secondo rilievo fotografico riconosco di essere raffigurato di spalle”.
ha dichiarato: “ ADR lavoro per la resistente dal 2010, attualmente con mansione Parte_2 di responsabile del mio comparto pulitori viaggianti di Napoli e Salerno. Nell'ottobre del 2023 mi trovavo in ufficio a Napoli presso il binario 15 e oltre me vi erano il Pt_3 e il magazziniere . Per_1 Nell'ufficio ci trovavamo seduti entrambi, io ed il alla stessa scrivania l'uno di fronte l'latro Pt_3 quando il ricorrente è arrivato esponendo delle problematiche ma con modalità fuori luogo nel senso che con voce alta e mentre stava parlando, e senza sapere cosa ha determinato la sua reazione, si è avvicinato a noi, prima verso di me e poi, verso il collega, e ha alzato la scrivania facendo cadere quanto presente sopra. In quel momento entrava il collega che si rivolgeva al ricorrente intimandogli Parte_6 di finirla e cercando di fermarlo, nel mentre mi sono alzato ed il UT, che il cercava CP_2 di mantenere, ha allungato la mano dandomi due schiaffi ed un pugno facendomi cadere gli occhiali. Il ha portato il UT fuori dall'ufficio e lui si è steso per pochi secondi per terra per CP_2 poi rialzarsi e andando via. Il ricorrente si presentava in ufficio spontaneamente. Il ricorrente nell'occasione antecedente all'aggressione fisica dichiarava di non voler stare a bordo treno e che si sarebbe posto davanti ai treni e tutto ciò sempre con toni alterati. Se non erro, il ricorrente era venuto per far presente una problematica relativa al giorno prima circa quanto abitualmente accade ma non ricordo con esattezza. Nell'occasione, nel turno lavorativo il treno aveva fatto ritardo e forse era sceso ad un'altra fermata per prendere un altro treno, di tanto so perché le scelte organizzative sono fatte insieme ad i capisquadra i quali mi portano a conoscenza delle sole situazioni più eclatanti e questa non rientrava tra le stesse. Già in precedenza il aveva espresso la volontà di non voler viaggiare anche se so che è stato Pt_1 lui a scegliere di viaggiare per quanto mi è stato riferito dai capisquadra. Non ricordo se il giorno prima ha cercato direttamente me per risolvere i problemi indicati ma sicuramente ha contattato uno dei miei, non so chi. So che gli erano state date delle spiegazioni ma non so nello specifico cosa. So che c'era stato un problema ma nello specifico non ricordo quale fosse. Le problematiche riscontrate con il ricorrente dipendono dai treni e riguardano, quindi, tutto il personale viaggiante. Non ricordo se il ricorrente abbia mai manifestato per iscritto la volontà di cambiare mansioni ricordo qualcosa ma non so precisamente dire al riguardo. Al teste vengono mostrati i rilevi fotografici di cui all'allegato 6 della memoria difensiva. Riconosco nei rilievi mostrati lo stato dei luoghi successivo all'episodio da me raccontato. Non ho reagito al comportamento del nella giornata del 02.10, anzi, non mi sono proprio Pt_1 mosso. Alle domande del ricorrente non ho risposto. Ricordo che il ricorrente si rivolgeva più al che a me ma lui non ha avuto tempo di rispondere Pt_3 che la situazione è degenerata.
, altresì, ha affermato: “ ADR indifferente, dipendente della resistente. Persona_1 Ero presente al momento del fatto in quanto stavo svolgendo la mia attività lavorativa di magazziniere, in particolare mi trovavo nella stanza attigua al luogo in cui si sono verificati i fatti e la porta era aperta. Il ricorrente è entrato nella stanza chiedendo spiegazioni ai responsabili seduti alla scrivania, il tono utilizzato dal ricorrente era particolarmente alto e lui era agitato. Dopodichè non si è compreso più nulla ed io ho visto materiale volare dalla scrivania. Non ho sentito i responsabili rispondere, anche perché il momento tra l'avvenimento e l'arrivo del ricorrente è stato minimo e non ne hanno avuto il tempo. Dopo aver visto volare il materiale, ho visto il ricorrente alzare la scrivania per poi dirigersi verso il Signor. spingendolo e, se non erro, gli ha anche dato uno schiaffo. Pt_2 Sono intervenuto per dividere. I responsabili non hanno nemmeno avuto il tempo di alzarsi dalla sedia che sono stati aggrediti dal ricorrente. Preciso che ancor prima di entrare nella stanza per dividere il ricorrente dal , ho potuto Pt_2 vedere tutto per il luogo in cui mi trovavo. Non mi risulta che il ricorrente sia stato richiamato dai responsabili e, se non erro, non era nemmeno di turno quel giorno. Ricordo che il non ha pronunciato frasi o parole offensive ma ha semplicemente detto che Pt_1 in seguito all'episodio verificatesi, che io non conosco, si sentiva stressato e non voleva viaggiare più. Vengono mostrate le foto del documento 6 di parte resistente. Riconosco nei rilievi mostratimi lo stato dei luoghi successivo al verificarsi dell'evento”. All'esito delle stesse, è risultato accertato che il abbia aggredito il sferrandogli un Pt_1 Pt_2 pugno e facendogli cadere gli occhiali. Al riguardo, in tema di credibilità soggettiva della persona offesa, il racconto preciso e lineare l'assenza di livore, risentimento o particolare animosità tale da far ritenere l'intento calunniatorio, rende attendibile la testimonianza resa.
In ogni caso, quanto affermato dal ha trovato pieno riscontro nelle deposizioni dei testi Pt_2 escussi e nei rilievi fotografici in atti riconosciuti oltre che nel referto rilasciato dall'Ospedale del
Mare nella medesima giornata. Lo stesso ricorrente, peraltro, ha ritenuto di non opporsi al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal GIP in quanto imputato dei reati di cui agli art. 635 e 582 c.p. in relazione ai medesimi fatti contestati e posti a base del provvedimento disciplinare irrogato.
Tanto premesso, va, quindi, esaminato se i fatti accertati e contestati integrino la giusta causa di cui all'art 2119 c.c. Nella specie, la reazione fisica del ricorrente risulta sproporzionata e non giustificata.
I fatti contestati, oltre ad essere dimostrazione di insubordinazione nei confronti del suo Pt_2 diretto superiore, integrano, addirittura, la lesione e, quindi, la compromissione di un bene (salute) più rilevante rispetto alla dignità personale.
Deve, poi, rilevarsi che la "giusta causa" di licenziamento è nozione legale e che il Giudice non può ritenersi vincolato dalle previsioni dettate, al riguardo, dal contratto collettivo potendo e dovendo ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, ove tale grave inadempimento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. da ult.Cass. n. 4060 del 2011).
In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del Giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo.
Ed invero, vanno considerati comportamenti puniti dalla contrattazione collettiva con sanzioni conservative, quali la sospensiva, all'art 61 è punito: g) per alterchi con vie di fatto negli impianti dell'azienda; al 62 b) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'azienda, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'azienda. Diversamente, è punito con il licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art.64 lett. g colui che si è… reso colpevole di vie di fatto per motivi attinenti al servizio ovvero per aver provocato risse sul luogo di lavoro.
Il comportamento tenuto dal non è parificabile alle mere minacce o ad un alterco cui seguono Pt_1 le vie di fatto.
Il ricorrente, infatti, ha aggredito il proprio superiore procurandogli lesioni e senza che vi sia stata una partecipazione di questi agli avvenimenti. Trattasi, pertanto, di comportamento, di certo, più grave rispetto a quelli puniti con sanzione conservativa. Ed invero, per alterco si intende un litigio o una discussione animata, di solito, fra due persone ed il passaggio alle vie di fatto comporta l'uso della violenza senza che siano procurati danni a persone e/o cose. Ciò consente di affermare che il fatto così come accertato, in ragione dell'assenza di giustificazioni, integra, di certo, la giusta causa essendo venuto meno il vincolo fiduciario necessario per la continuazione del rapporto lavorativo tra le parti.
Non trovano, infatti, giustificazione nella assunta condotta vessatoria della società che avrebbe adibito il ricorrente a mansioni non idonee al suo stato di salute.
Risulta, sicuramente, che lo stesso è diabetico ma la sussistenza di tale patologia non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa collocazione del UT. In tal senso, il diabete ha forme e gradi diversi: nel caso in esame, non vi è prova dello stato della patologia ed, anzi, vi è in atti il giudizio di idoneità del alle mansioni rilasciato dal medico Pt_1 preposto.
Né potrebbero avere funzione scriminante i fatti avvenuti il giorno antecedente che, al di là del loro concreto verificarsi, non sono tali da generare comportamenti violenti ed aggressivi come risultati dalle deposizioni testimoniali rese e coincidenti con i fatti contestati. Per quanto il possa aver subito lo stress per gli inconvenienti collegati all'espletamento della Pt_1 sua mansione, gli eventi si sono verificati nella giornata precedente il fatto contestato.
L'aggressione, quindi, non è avvenuta nell'immediatezza dei fatti, bensì, il giorno successivo, trascorso, quindi, un ragionevole lasso di tempo, tale da consentire una valutazione razionale di quanto effettivamente avvenuto e tale, quindi, da non giustificare un atteggiamento dettato da impeto ed ira.
Del pari, non rilevano gli assunti comportamenti datoriali consistenti in erronei computi delle ore effettive lavorate incidenti sulla retribuzione corrisposta.
Ed invero, tali errori, seppur rilevanti sulla retribuzione, non legittimano l'aggressione nei confronti del superiore responsabile che, peraltro, non ha al riguardo poteri decisori.
Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in ragione della corretta normativa di riferimento e, quindi, dell'eventuale importo che sarebbe stato oggetto dell'indennità risarcitoria.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3000,00 oltre
IVA, CPA e spose forfettarie. Napoli, 22 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa M.Rosaria Lombardi