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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 363/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. RI IT Presidente
2 Dott. Eugenio LI Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata in data 10/02/2023 dal Giudice del Lavoro di Palmi vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo (pec:
Email_1
appellante
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (c.f. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._9 Parte_9
, (c.f. ) e C.F._10 Parte_10 C.F._11 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall' Avv. AR Pt_11 C.F._12
NE del Foro di Palmi - c.f. (pec: C.F._13
fax 0966/1905749) e, unitamente e disgiuntamente, dall' Email_2 Avv. AR FR IZ del Foro di Palmi – c.f.: (pec: C.F._14
Email_3
appellati
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 novembre 2019 Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , e Pt_12 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
esponevano di essere dipendenti dell' Parte_11 Parte_1
, in servizio, dal 2009, presso il Presidio Ospedaliero di Oppido
[...]
Mamertina, reparto di lungodegenza, con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D, chiedevano l'accertamento del demansionamento subito in ragione dello svolgimento di ulteriori mansioni di livello inferiore di OSS e OTA.
A sostegno della domanda rappresentavano che, a causa della carenza cronica di personale di supporto (OSS e OTA), l'intero personale infermieristico del reparto era costretto a svolgere mansioni non inerenti la propria qualifica professionale e rinvenibili nelle attività di igiene dei pazienti, pulizia e riordino dei letti, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, riordino dopo l'assunzione dei pasti, cambio della biancheria, trasporto dell'utente e delle bombole di ossigeno.
Resistendo l' e assunta prova testimoniale, il primo giudice Parte_13
ha accolto il ricorso, statuendo: “1) accerta che i ricorrenti sono stati adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza sin dal
1/04/2009, e per l'effetto, ordina all'Azienda resistente di adibirli alle mansioni di appartenenza;
2) condanna l' resistente al risarcimento del danno subito in Pt_1
conseguenza del demansionamento, in misura del 5 % della retribuzione netta percepita dai ricorrenti dal 1/04/2009 alla data del deposito del ricorso
(29/11/2019), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) condanna
l' resistente, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si Pt_1 liquidano in 5.000,00 euro, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe”.
Parte Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' per le ragioni di seguito specificate.
Si sono costituiti i lavoratori chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel termine assegnato del 9 ottobre 2025 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso si deduceva che, a causa della carenza cronica di personale di supporto con qualifica inferiore (OSS e OTA), nel corso della quotidiana attività lavorativa il restante personale infermieristico era costretto a svolgere mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale ed, in particolare, le attività di igiene dei pazienti, di portantinaggio, di pulizia e riordino dei letti varie incombenze igieniche nell'asciugatura, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, raccolta e stoccaggio di materiale biologico-sanitari, rifiuti diagnostici, pulizia e mantenimento di arredi e attrezzature, ed eventuale riordino dopo l'assunzione dei pasti, attività finalizzate all'igiene personale, cambio della biancheria, espletamento delle funzioni fisiologiche, trasporto dell'utente , trasporto delle bombole di ossigeno, trasporto della salma.
Esplicitato il contenuto della declaratoria della categoria D relativa al proprio inquadramento, si evidenziava che il personale di supporto, quale l'operatore sociosanitario, categoria B o Bs, era investito dele anzidette mansioni, del tutto eterogenee rispetto a quelle infermieristiche, consistenti in attività igienico- domestiche alberghiere e funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari del degente, con inevitabile sacrificio delle mansioni proprie della categoria posseduta.
Tali compiti ulteriori, svolti non in modo occasionale e temporaneo, ma in via continuativa e sistematica, avrebbero precluso la possibilità di svolgere in via prevalente e per la maggior parte del tempo del turno i propri compiti, con danno al complessivo servizio (che ne sarebbe stato rallentato) ed agli stessi degenti, oltre che con un danno all'immagine ed alla dignità del lavoratore e depauperamento del patrimonio delle competenze acquisite. Chiedevano pertanto il risarcimento del danno da demansionamento da determinarsi in via equitativa nella misura pari al 6 % della retribuzione percepita dal 01.04.2009 fino alla pronuncia della sentenza.
Parte Si costituiva l' eccependo preliminarmente la genericità ed indeterminatezza della domanda nonché la mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili ai fini della individuazione dell'oggetto della pretesa e della riconducibilità della presunta condotta illegittima alla volontà del datore di lavoro;
affermava che i lavoratori avrebbero dovuto indicare in maniera specifica il tipo di danno che assumevano di aver subito e fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento..
Come detto, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo accertato il demansionamento in quanto, sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi, poteva ritenersi raggiunta la prova che i ricorrenti avessero svolto per circa dieci anni in maniera costante, oltre a tutte le mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale rivestita, anche quelle inferiori appartenenti alla figura professionale del personale di supporto.
Quanto al risarcimento , il primo giudice ha ritenuto che i ricorrenti avessero allegato in maniera dettagliata i pregiudizi subiti per effetto del demansionamento, specificando che lo svolgimento in maniera prevalente, per la maggior parte del turno di lavoro, di mansioni inferiori, aveva impedito loro di esprimere e aggiornare le proprie competenze professionali e che la confusione dei ruoli aveva causato una mortificazione professionale, lesiva della dignità e immagine.
Ha, quindi, ritenuto congruo liquidare in via equitativa il 5 % della retribuzione netta di fatto percepita dal 1/04/2009 alla data del deposito del ricorso (29/11/2019), come risarcimento del danno conseguente al demansionamento, tenuto conto della durata dello stesso, protratto per dieci anni circa.
Parte L con l'appello deduce che:
- non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, che i ricorrenti abbiano svolto in modo prevalente e continuativo mansioni proprie di una categoria inferiore, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che, ai fini della configurabilità del demansionamento, richiede che lo svolgimento di mansioni inferiori sia caratterizzato da un esercizio costante e prevalente rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
- il giudice ha fondato il proprio convincimento su un elemento probatorio non dimostrato, ossia la presunta necessità di sei operatori socio-sanitari per le attività alberghiere della struttura, circostanza riferita unicamente da un teste e non supportata da documentazione;
le dichiarazioni del teste, peraltro, confermano che i lavoratori svolgevano le mansioni inferiori in aggiunta a quelle proprie della loro qualifica, circostanza che escluderebbe la violazione dell'art. 52, comma 1, d.lgs.
165/2001.
- il Tribunale, pur affermando il principio secondo cui il riconoscimento del danno professionale o biologico richiede una specifica allegazione del pregiudizio subito, ha finito per riconoscere il danno in assenza di riscontri concreti, ritenendo assolto l'onere probatorio sulla base di mere dichiarazioni dei ricorrenti.
Secondo l'appellante, i lavoratori non avrebbe assolto l'onere di provare né la natura del danno lamentato, né il nesso di causalità con la condotta datoriale “necessitata e giustificata dalla notoria impossibilità oggettiva, per il periodo in esame, di destinare dipendenti con la qualifica di OO.SS. alla SOC di riferimento del dipendente e di reperire, tramite nuove assunzioni, altre professionalità attesa la indisponibilità delle figure richieste”.
Parte In particolare, deduce l' che dalle risultanze istruttorie sia emerso che i ricorrenti hanno sempre svolto le mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, come del resto necessario in un reparto di degenza, e che le attività inferiori denunciate, riconducibili alle funzioni degli operatori socio-sanitari mancanti
(quantificati dal teste in numero di quattro), costituivano un'attività meramente residuale rispetto al numero complessivo degli infermieri in servizio (dodici o quattordici), così dovendosi escludere il requisito della prevalenza e dell'assorbimento, risultando inverosimile che le mansioni sostitutive di soli quattro operatori socio-sanitari possano integrare un'attività prevalente o assorbente per un numero così più elevato di infermieri professionali.
Pertanto, secondo l'appellante, mancavano sia la prova della prevalenza delle mansioni inferiori, sia quella del danno conseguente, che non può desumersi automaticamente dall'inadempimento datoriale;
conclude che i lavoratori hanno sempre svolto le mansioni proprie della loro qualifica, con l'aggiunta di attività ulteriori, in stato di necessità, ripartita tra tutti i dipendenti in servizio presso la medesima SOC.
Infine, il giudice avrebbe determinato in maniera arbitraria la quantificazione del danno nella misura del 5 %.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza anche in punto spese.
***
Parte Con il gravame, l' ha censurato la sentenza , tra l'altro, nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente il numero di operatori socio-sanitari
(OSS) assegnati al reparto, fondando tale valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un testimone, il quale aveva indicato come necessarie almeno sei unità, senza che tale circostanza trovasse alcun riscontro documentale.
Sennonchè, non solo l'appellante non dimostrato la sufficienza delle risorse assegnate al reparto, ma proprio nell' appello ha ammesso la carenza di organico, qualificandola come “necessitata e giustificata dalla notoria impossibilità oggettiva, per il periodo in esame, di destinare dipendenti con la qualifica di OSS alla SOC di riferimento del dipendente e di reperire, tramite nuove assunzioni, altre professionalità, attesa l'indisponibilità delle figure richieste”(pag. 10 appello).
Detta circostanza ha, poi, trovato pieno riscontro nell' escussione testimoniale, da cui
è emerso che per circa dieci anni, gli appellati hanno costantemente svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, anche quelle inferiori riconducibili al profilo degli operatori socio-sanitari (OSS), al fine di sopperire alla perdurante insufficienza di tali figure nel reparto di riferimento.
La teste , che ha precisato di avere conoscena dei fatti in Testimone_1
relazione a tutti i ricorrenti in quanto “ da circa 10 anni sono responsabile del reparto di lunga degenza del presidio di Oppido Mamertina”, ha riferito che :
prima il settore era inglobato nel settore Medicina e che tutti i ricorrenti sono stati nel reparto di lunga degenza;
da quando è stato aperto il reparto di lunga degenza vi è stata carenza di figure OSS ragion per cui i ricorrenti, tutti infermieri, sono stati adibiti con costanza e continuità alle attività specificamente indicate al punto 2 del capitolato del ricorso introduttivo di cui mi viene data lettura;
si tratta di attività di esclusiva pertinenza degli OSS i quali negli anni non sono stati mai in numero adeguato (cap. n.2 : Riordino e pulizia dei letti, trasporto dei pazienti, imboccare i pazienti , incombenze igieniche del paziente, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, detersione manuale degli strumenti comuni di sala, raccolta e stoccaggio di materiale biologico, sanitari, rifiuti e diagnostici, aiuto alla deambulazione, attività di igiene dei pazienti, portantinaggio, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, cambio della biancheria espletamento delle funzioni fisiologiche trasporto dell'utente anche mediante l'utilizzo di barella carrozzella trasporto delle bombole di ossigeno e trasporto della salma);; il reparto avrebbe necessità di 6 OSS mentre al più ne sono stati assegnati due ed in alcuni periodi solo uno;
le attività sostitutive degli OSS sono state compiute in modo costante dagli infermieri;
quando l' attività era inserita nel reparto di Medicina gli OSS era completamente assenti, sicchè le incombenze riferite erano svolte esclusivamente dagli infermieri;
gli OSS quando presenti coprivano solo la mattina e mai la notte e sempre nei giorni non festivi;
la tipologia di degenti del reparto di lunga degenza è tale da necessitare costante assistenza degli OSS”.
Analogo contenuto emerge dalla deposizione del teste il quale ha Tes_2
confermato che “da quando svolgo la mia attività nei reparti di Medicina e, successivamente, di lungodegenza, ho sempre visto tutti gli infermieri ricorrenti eseguire in modo costante le attività proprie degli OSS, come indicate nel ricorso introduttivo. Tale sostituzione è stata continua nel tempo, poiché i pochi OSS assegnati non prestavano servizio nei turni pomeridiani, notturni o festivi. Nel periodo in cui operavamo nel reparto di Medicina, gli OSS erano del tutto assenti e gli infermieri si occupavano integralmente delle relative mansioni. Il reparto di lunga degenza, inoltre, ospita pazienti totalmente o parzialmente allettati, che necessitano di assistenza continua, di giorno e di notte”. Risulta riscontrato pertanto che nel periodo di riferimento vi sia stata una situazione di cronica e strutturale insufficienza di personale ausiliario nei reparti interessati, con conseguente necessità per gli infermieri di supplire stabilmente alle mansioni degli
OSS per garantire il funzionamento del servizio e la cura dei degenti.
Parte Nessun elemento concreto è stato offerto dall' al fine di smentire il dato emerso dall' istruttoria , ossia lo svolgimento da parte dei ricorrenti di mansioni inferiori in modo non occasionale né residuale , essendo gli infermieri costantemente chiamati a sopperire alla totale assenza di operatori socio-sanitari nel reparto di Medicina e nel reparto di lungodegenza nei turni pomeridiani, notturni e festivi, durante i quali l'attività assistenziale era interamente assicurata dal personale infermieristico.
Tale situazione assume particolare rilievo se si considera che il reparto di
Parte lungodegenza, come dichiarato dai testimoni e non contestato dall' ospita pazienti allettati e non autosufficienti, per i quali è necessaria un'assistenza continua.
Ora, nel riportare in precedenza le difese svolte in primo grado dall'
[...]
si è visto che nella memoria di costituzione la contestazione atteneva Parte_1
principalmente sulla prova del danno, essendo mancata un allegazione alternativa all' organizzazione del lavoro descritta nel ricorso anche attraverso specifici capitoli
, nella quale gli infermieri dovevano occuparsi anche dei bisogni primari dei pazienti
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei
Parte malati, igienizzazione degli strumenti ecc.) ; l' non ha neppure contestato i dati significativi esposti nel ricorso originario per descrivere le esigenze del reparto di che trattasi, quali ad es. il numero di posti letto ( 20) e la tipologia e la continuità delle attività richeste per l'assistenza dei pazienti ivi ricoverati.
La necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori necessariamente non poteva che assumere una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale degli OSS sia quando i ricorrenti operavano nel reparto di
Medicina , sia in ogni caso, anche quando erano stati inseriti, nei turni pomeridiani, notturni o festivi (così i testi escussi); costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente.
Va qui chiarito che la dell'adibizione a cui si fa riferimento ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, ed in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e 1375 cc.
Ora, il difetto di tali condizioni si ricava dalla costante e sistematica adibizione (dei ricorrenti) a tali incombenze che divenivano parte integrante della sua prestazione giornaliera, e, superando il limite della “normale tollerabilità”, non erano esigibili.
Né tali incombenze potevano essere considerate come una obbligazione accessoria, sia per la rilevanza quantitativa di cui si è detto, sia per il fatto che non potevano neppure dirsi funzionalmente collegate all'obbligazione principale, posto che molte di esse, come la maggior parte delle attività cd alberghiere, ovvero tutte quelle non collegate ad esigenze sanitarie specifiche, erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali possedute dalla lavoratrice
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti, che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto: < comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero persino a quelli di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che
< tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>). Sul punto, oltre ai motivi dei precedenti di questa Corte in fattispecie similari ( ad es. nella sentenza n. 237/2024 pubblicata il 28.3.2024), possono richiamarsi le regole di giudizio espresse da ultimo dalla Corte di Cassazione .
Ad es. alla tesi ( sovrapponibile in massimaparte a quella esposta nel gravame all'esame) secondo cui l'assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza è consentita se l'attività prevalente ed assorbente sia costituita da mansioni previste dalla propria qualifica di appartenenza, se tali mansioni inferiori non siano completamente estranee alla professionalità propria del dipendente e se sussista un'esigenza organizzativa del datore di lavoro pubblico,
Cass. lavoro n. 12139/2005 depositata l' 8 maggio 2005 ha opposto :
<< sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività
proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività .. solo a ben determinate condizioni ...ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste
«incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio
2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910 ... dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass.
8910/2019, cit., in massima); affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo «prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass.
17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori; il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d. lgs. n.
165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente
;
3.4 può anche esprimersi il seguente principio: «nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni 1) non siano completamente estranee alla sua professionalità, che 2) ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga 3) in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”;
4. su tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto, in fatto, che, pur emergendo in sede testimoniale l'adibizione degli infermieri prevalentemente all'attività loro propria, tuttavia ad essi «negli anni» erano state chieste le prestazioni proprie degli
OSS, anche secondo la corrispondenti declaratorie collettive, quali «il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli» e ciò in via «affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa» .
La citata pronuncia della Suprema Corte rileva poi sul profilo, pure attinto dal gravame, della sussistenza del danno da demansionamento. Infatti, al datore di lavoro che deduceva essersi il dipendente << limitato ad affermare genericamente il realizzarsi di una «mortificazione sul piano professionale e dell'immagine e, di conseguenza, di lesioni alla dignità del lavoratore» e dunque era mancata un'idonea allegazione del pregiudizio ...ritenuta dalla Corte d'Appello automaticamente sussistente>>, opponeva:
Part
<<
6.1 il motivo è infondato;
6.2 già quanto riferisce la con il ricorso per cassazione – nel passaggio appena trascritto - evidenzia l'esistenza di allegazioni sul pregiudizio subito all'immagine ed alla dignità professionale, che sono componenti non patrimoniali della posizione personale e lavorativa del dipendente subordinato
(Cass. 8 marzo 2006, n. 4975; Cass. 26 maggio 2004, n. 10157) la Corte territoriale ha poi esplicitamente individuato gli elementi da cui desumere i pregiudizi di cui sopra
(lunga durata dello svolgimento di mansioni inferiori;
natura prettamente manuale delle attività inferiori fatte svolgere;
svolgimento alla presenza di tutti i pazienti), con ragionamento presuntivo non implausibile e destinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione del merito (Cass. 2 ottobre 2019, n. 24585; Cass. 3 gennaio
2019, n. 21; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25743); evidentemente, poi, sono tali elementi di fatto ad avere sorretto anche la stima, inevitabilmente equitativa, del pregiudizio riscontrato ed anche da questo punto di vista il criterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sulla retribuzione) è consono al corretto intento di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione
è elemento di riscontro >>.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del demansionamento, atteso l'utilizzo degli infermieri in mansioni inferiori, neanche tutte complementari a quelle del profilo rivestito, finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, in chiara vioalzione della professionalità .
Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato nonostante la diversità della disciplina di riferimento (Cass. 2006 nr. 17774)
Tali criteri si pongono in continuità con i più recenti arresti della Suprema Corte
n.21941, 21942, 21944 del 2022 e n.3700 e 36206 del 2023 dall'esame dei quali, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, si ricava che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non è indice della non marginalità delle mansioni Parte_1 CP_3
e che esse non possano più ritenersi accessorie.
In ordine all'onere di allegazione e prova del danno senza dubbio la descrizione delle modalità di lavoro condotta dagli appellati sin dall'atto introduttivo, si ripete, non specificamente contestate, nonché la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio), la rilevanza qualitativa del demansionamento - giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile essedo parte di esse, in base alla contrattazione collettiva, affidate a personale inquadrato in categorie A, ossia di base, con mansioni puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica - , il fatto che si determinava secondo l'id quod plerunque accidit una confusione dei ruoli e l' aspettativa in capo ai pazienti ed ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti per l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova ( le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
Neppure la vaga critica alla quantificazione del danno può accogliersi;
come già ritenuto per analoghe fattispecie già decise da questa Corte, la misura del danno può, proprio in considerazione delle circostanze appena illustrate, determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed appare anche possibile il ricorso ad un criterio, pur sempre oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione;
la misura del 5
% riconosciuta dal primo giudice non appare affatto eccessiva , considerati anche gli altri precedenti di questa Corte.
Va, quindi, confermata la sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022) .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' , in persona del legale Parte_13
rappresentante pro tempore, contro , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_12
, , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
avverso la sentenza n. 169/2023 emessa in data 10 febbraio 2023 dal Pt_11
Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
Parte 2) Condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
5.809,00 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli Avvocati AR
NE e AR FR IZ.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
IL Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.Eugenio LI ) ( RI IT)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. RI IT Presidente
2 Dott. Eugenio LI Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza n. 169/2023 pubblicata in data 10/02/2023 dal Giudice del Lavoro di Palmi vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo (pec:
Email_1
appellante
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (c.f. ), C.F._7 Parte_7 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_8 C.F._9 Parte_9
, (c.f. ) e C.F._10 Parte_10 C.F._11 [...]
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall' Avv. AR Pt_11 C.F._12
NE del Foro di Palmi - c.f. (pec: C.F._13
fax 0966/1905749) e, unitamente e disgiuntamente, dall' Email_2 Avv. AR FR IZ del Foro di Palmi – c.f.: (pec: C.F._14
Email_3
appellati
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 novembre 2019 Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , e Pt_12 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
esponevano di essere dipendenti dell' Parte_11 Parte_1
, in servizio, dal 2009, presso il Presidio Ospedaliero di Oppido
[...]
Mamertina, reparto di lungodegenza, con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D, chiedevano l'accertamento del demansionamento subito in ragione dello svolgimento di ulteriori mansioni di livello inferiore di OSS e OTA.
A sostegno della domanda rappresentavano che, a causa della carenza cronica di personale di supporto (OSS e OTA), l'intero personale infermieristico del reparto era costretto a svolgere mansioni non inerenti la propria qualifica professionale e rinvenibili nelle attività di igiene dei pazienti, pulizia e riordino dei letti, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, riordino dopo l'assunzione dei pasti, cambio della biancheria, trasporto dell'utente e delle bombole di ossigeno.
Resistendo l' e assunta prova testimoniale, il primo giudice Parte_13
ha accolto il ricorso, statuendo: “1) accerta che i ricorrenti sono stati adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza sin dal
1/04/2009, e per l'effetto, ordina all'Azienda resistente di adibirli alle mansioni di appartenenza;
2) condanna l' resistente al risarcimento del danno subito in Pt_1
conseguenza del demansionamento, in misura del 5 % della retribuzione netta percepita dai ricorrenti dal 1/04/2009 alla data del deposito del ricorso
(29/11/2019), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) condanna
l' resistente, al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si Pt_1 liquidano in 5.000,00 euro, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe”.
Parte Avverso tale decisione ha proposto impugnazione l' per le ragioni di seguito specificate.
Si sono costituiti i lavoratori chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Nel termine assegnato del 9 ottobre 2025 sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 10 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso si deduceva che, a causa della carenza cronica di personale di supporto con qualifica inferiore (OSS e OTA), nel corso della quotidiana attività lavorativa il restante personale infermieristico era costretto a svolgere mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale ed, in particolare, le attività di igiene dei pazienti, di portantinaggio, di pulizia e riordino dei letti varie incombenze igieniche nell'asciugatura, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, raccolta e stoccaggio di materiale biologico-sanitari, rifiuti diagnostici, pulizia e mantenimento di arredi e attrezzature, ed eventuale riordino dopo l'assunzione dei pasti, attività finalizzate all'igiene personale, cambio della biancheria, espletamento delle funzioni fisiologiche, trasporto dell'utente , trasporto delle bombole di ossigeno, trasporto della salma.
Esplicitato il contenuto della declaratoria della categoria D relativa al proprio inquadramento, si evidenziava che il personale di supporto, quale l'operatore sociosanitario, categoria B o Bs, era investito dele anzidette mansioni, del tutto eterogenee rispetto a quelle infermieristiche, consistenti in attività igienico- domestiche alberghiere e funzionali al soddisfacimento dei bisogni primari del degente, con inevitabile sacrificio delle mansioni proprie della categoria posseduta.
Tali compiti ulteriori, svolti non in modo occasionale e temporaneo, ma in via continuativa e sistematica, avrebbero precluso la possibilità di svolgere in via prevalente e per la maggior parte del tempo del turno i propri compiti, con danno al complessivo servizio (che ne sarebbe stato rallentato) ed agli stessi degenti, oltre che con un danno all'immagine ed alla dignità del lavoratore e depauperamento del patrimonio delle competenze acquisite. Chiedevano pertanto il risarcimento del danno da demansionamento da determinarsi in via equitativa nella misura pari al 6 % della retribuzione percepita dal 01.04.2009 fino alla pronuncia della sentenza.
Parte Si costituiva l' eccependo preliminarmente la genericità ed indeterminatezza della domanda nonché la mancata allegazione delle circostanze di fatto indispensabili ai fini della individuazione dell'oggetto della pretesa e della riconducibilità della presunta condotta illegittima alla volontà del datore di lavoro;
affermava che i lavoratori avrebbero dovuto indicare in maniera specifica il tipo di danno che assumevano di aver subito e fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento..
Come detto, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo accertato il demansionamento in quanto, sulla base di quanto dichiarato dai testi escussi, poteva ritenersi raggiunta la prova che i ricorrenti avessero svolto per circa dieci anni in maniera costante, oltre a tutte le mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale rivestita, anche quelle inferiori appartenenti alla figura professionale del personale di supporto.
Quanto al risarcimento , il primo giudice ha ritenuto che i ricorrenti avessero allegato in maniera dettagliata i pregiudizi subiti per effetto del demansionamento, specificando che lo svolgimento in maniera prevalente, per la maggior parte del turno di lavoro, di mansioni inferiori, aveva impedito loro di esprimere e aggiornare le proprie competenze professionali e che la confusione dei ruoli aveva causato una mortificazione professionale, lesiva della dignità e immagine.
Ha, quindi, ritenuto congruo liquidare in via equitativa il 5 % della retribuzione netta di fatto percepita dal 1/04/2009 alla data del deposito del ricorso (29/11/2019), come risarcimento del danno conseguente al demansionamento, tenuto conto della durata dello stesso, protratto per dieci anni circa.
Parte L con l'appello deduce che:
- non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, che i ricorrenti abbiano svolto in modo prevalente e continuativo mansioni proprie di una categoria inferiore, il giudice di primo grado ha erroneamente applicato l'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che, ai fini della configurabilità del demansionamento, richiede che lo svolgimento di mansioni inferiori sia caratterizzato da un esercizio costante e prevalente rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
- il giudice ha fondato il proprio convincimento su un elemento probatorio non dimostrato, ossia la presunta necessità di sei operatori socio-sanitari per le attività alberghiere della struttura, circostanza riferita unicamente da un teste e non supportata da documentazione;
le dichiarazioni del teste, peraltro, confermano che i lavoratori svolgevano le mansioni inferiori in aggiunta a quelle proprie della loro qualifica, circostanza che escluderebbe la violazione dell'art. 52, comma 1, d.lgs.
165/2001.
- il Tribunale, pur affermando il principio secondo cui il riconoscimento del danno professionale o biologico richiede una specifica allegazione del pregiudizio subito, ha finito per riconoscere il danno in assenza di riscontri concreti, ritenendo assolto l'onere probatorio sulla base di mere dichiarazioni dei ricorrenti.
Secondo l'appellante, i lavoratori non avrebbe assolto l'onere di provare né la natura del danno lamentato, né il nesso di causalità con la condotta datoriale “necessitata e giustificata dalla notoria impossibilità oggettiva, per il periodo in esame, di destinare dipendenti con la qualifica di OO.SS. alla SOC di riferimento del dipendente e di reperire, tramite nuove assunzioni, altre professionalità attesa la indisponibilità delle figure richieste”.
Parte In particolare, deduce l' che dalle risultanze istruttorie sia emerso che i ricorrenti hanno sempre svolto le mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, come del resto necessario in un reparto di degenza, e che le attività inferiori denunciate, riconducibili alle funzioni degli operatori socio-sanitari mancanti
(quantificati dal teste in numero di quattro), costituivano un'attività meramente residuale rispetto al numero complessivo degli infermieri in servizio (dodici o quattordici), così dovendosi escludere il requisito della prevalenza e dell'assorbimento, risultando inverosimile che le mansioni sostitutive di soli quattro operatori socio-sanitari possano integrare un'attività prevalente o assorbente per un numero così più elevato di infermieri professionali.
Pertanto, secondo l'appellante, mancavano sia la prova della prevalenza delle mansioni inferiori, sia quella del danno conseguente, che non può desumersi automaticamente dall'inadempimento datoriale;
conclude che i lavoratori hanno sempre svolto le mansioni proprie della loro qualifica, con l'aggiunta di attività ulteriori, in stato di necessità, ripartita tra tutti i dipendenti in servizio presso la medesima SOC.
Infine, il giudice avrebbe determinato in maniera arbitraria la quantificazione del danno nella misura del 5 %.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza anche in punto spese.
***
Parte Con il gravame, l' ha censurato la sentenza , tra l'altro, nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto insufficiente il numero di operatori socio-sanitari
(OSS) assegnati al reparto, fondando tale valutazione esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un testimone, il quale aveva indicato come necessarie almeno sei unità, senza che tale circostanza trovasse alcun riscontro documentale.
Sennonchè, non solo l'appellante non dimostrato la sufficienza delle risorse assegnate al reparto, ma proprio nell' appello ha ammesso la carenza di organico, qualificandola come “necessitata e giustificata dalla notoria impossibilità oggettiva, per il periodo in esame, di destinare dipendenti con la qualifica di OSS alla SOC di riferimento del dipendente e di reperire, tramite nuove assunzioni, altre professionalità, attesa l'indisponibilità delle figure richieste”(pag. 10 appello).
Detta circostanza ha, poi, trovato pieno riscontro nell' escussione testimoniale, da cui
è emerso che per circa dieci anni, gli appellati hanno costantemente svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, anche quelle inferiori riconducibili al profilo degli operatori socio-sanitari (OSS), al fine di sopperire alla perdurante insufficienza di tali figure nel reparto di riferimento.
La teste , che ha precisato di avere conoscena dei fatti in Testimone_1
relazione a tutti i ricorrenti in quanto “ da circa 10 anni sono responsabile del reparto di lunga degenza del presidio di Oppido Mamertina”, ha riferito che :
prima il settore era inglobato nel settore Medicina e che tutti i ricorrenti sono stati nel reparto di lunga degenza;
da quando è stato aperto il reparto di lunga degenza vi è stata carenza di figure OSS ragion per cui i ricorrenti, tutti infermieri, sono stati adibiti con costanza e continuità alle attività specificamente indicate al punto 2 del capitolato del ricorso introduttivo di cui mi viene data lettura;
si tratta di attività di esclusiva pertinenza degli OSS i quali negli anni non sono stati mai in numero adeguato (cap. n.2 : Riordino e pulizia dei letti, trasporto dei pazienti, imboccare i pazienti , incombenze igieniche del paziente, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, detersione manuale degli strumenti comuni di sala, raccolta e stoccaggio di materiale biologico, sanitari, rifiuti e diagnostici, aiuto alla deambulazione, attività di igiene dei pazienti, portantinaggio, lavaggio e preparazione dei materiali da sterilizzare, cambio della biancheria espletamento delle funzioni fisiologiche trasporto dell'utente anche mediante l'utilizzo di barella carrozzella trasporto delle bombole di ossigeno e trasporto della salma);; il reparto avrebbe necessità di 6 OSS mentre al più ne sono stati assegnati due ed in alcuni periodi solo uno;
le attività sostitutive degli OSS sono state compiute in modo costante dagli infermieri;
quando l' attività era inserita nel reparto di Medicina gli OSS era completamente assenti, sicchè le incombenze riferite erano svolte esclusivamente dagli infermieri;
gli OSS quando presenti coprivano solo la mattina e mai la notte e sempre nei giorni non festivi;
la tipologia di degenti del reparto di lunga degenza è tale da necessitare costante assistenza degli OSS”.
Analogo contenuto emerge dalla deposizione del teste il quale ha Tes_2
confermato che “da quando svolgo la mia attività nei reparti di Medicina e, successivamente, di lungodegenza, ho sempre visto tutti gli infermieri ricorrenti eseguire in modo costante le attività proprie degli OSS, come indicate nel ricorso introduttivo. Tale sostituzione è stata continua nel tempo, poiché i pochi OSS assegnati non prestavano servizio nei turni pomeridiani, notturni o festivi. Nel periodo in cui operavamo nel reparto di Medicina, gli OSS erano del tutto assenti e gli infermieri si occupavano integralmente delle relative mansioni. Il reparto di lunga degenza, inoltre, ospita pazienti totalmente o parzialmente allettati, che necessitano di assistenza continua, di giorno e di notte”. Risulta riscontrato pertanto che nel periodo di riferimento vi sia stata una situazione di cronica e strutturale insufficienza di personale ausiliario nei reparti interessati, con conseguente necessità per gli infermieri di supplire stabilmente alle mansioni degli
OSS per garantire il funzionamento del servizio e la cura dei degenti.
Parte Nessun elemento concreto è stato offerto dall' al fine di smentire il dato emerso dall' istruttoria , ossia lo svolgimento da parte dei ricorrenti di mansioni inferiori in modo non occasionale né residuale , essendo gli infermieri costantemente chiamati a sopperire alla totale assenza di operatori socio-sanitari nel reparto di Medicina e nel reparto di lungodegenza nei turni pomeridiani, notturni e festivi, durante i quali l'attività assistenziale era interamente assicurata dal personale infermieristico.
Tale situazione assume particolare rilievo se si considera che il reparto di
Parte lungodegenza, come dichiarato dai testimoni e non contestato dall' ospita pazienti allettati e non autosufficienti, per i quali è necessaria un'assistenza continua.
Ora, nel riportare in precedenza le difese svolte in primo grado dall'
[...]
si è visto che nella memoria di costituzione la contestazione atteneva Parte_1
principalmente sulla prova del danno, essendo mancata un allegazione alternativa all' organizzazione del lavoro descritta nel ricorso anche attraverso specifici capitoli
, nella quale gli infermieri dovevano occuparsi anche dei bisogni primari dei pazienti
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei
Parte malati, igienizzazione degli strumenti ecc.) ; l' non ha neppure contestato i dati significativi esposti nel ricorso originario per descrivere le esigenze del reparto di che trattasi, quali ad es. il numero di posti letto ( 20) e la tipologia e la continuità delle attività richeste per l'assistenza dei pazienti ivi ricoverati.
La necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori necessariamente non poteva che assumere una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale degli OSS sia quando i ricorrenti operavano nel reparto di
Medicina , sia in ogni caso, anche quando erano stati inseriti, nei turni pomeridiani, notturni o festivi (così i testi escussi); costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente.
Va qui chiarito che la dell'adibizione a cui si fa riferimento ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, ed in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e 1375 cc.
Ora, il difetto di tali condizioni si ricava dalla costante e sistematica adibizione (dei ricorrenti) a tali incombenze che divenivano parte integrante della sua prestazione giornaliera, e, superando il limite della “normale tollerabilità”, non erano esigibili.
Né tali incombenze potevano essere considerate come una obbligazione accessoria, sia per la rilevanza quantitativa di cui si è detto, sia per il fatto che non potevano neppure dirsi funzionalmente collegate all'obbligazione principale, posto che molte di esse, come la maggior parte delle attività cd alberghiere, ovvero tutte quelle non collegate ad esigenze sanitarie specifiche, erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali possedute dalla lavoratrice
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività
e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti, che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto: < comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero persino a quelli di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che
< tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>). Sul punto, oltre ai motivi dei precedenti di questa Corte in fattispecie similari ( ad es. nella sentenza n. 237/2024 pubblicata il 28.3.2024), possono richiamarsi le regole di giudizio espresse da ultimo dalla Corte di Cassazione .
Ad es. alla tesi ( sovrapponibile in massimaparte a quella esposta nel gravame all'esame) secondo cui l'assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza è consentita se l'attività prevalente ed assorbente sia costituita da mansioni previste dalla propria qualifica di appartenenza, se tali mansioni inferiori non siano completamente estranee alla professionalità propria del dipendente e se sussista un'esigenza organizzativa del datore di lavoro pubblico,
Cass. lavoro n. 12139/2005 depositata l' 8 maggio 2005 ha opposto :
<< sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività
proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività .. solo a ben determinate condizioni ...ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa S.C. sono che le mansioni inferiori siano richieste
«incidentalmente o marginalmente» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774; Cass. 21 luglio
2022, n. 22901; v. anche Cass. 29 marzo 2019, n. 8910 ... dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa «non in via occasionale, ma in maniera programmata» (Cass.
8910/2019, cit., in massima); affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo «prevalente e assorbente» (Cass. 19419/2020; Cass.
17774/2006); le affermazioni di principio di cui sopra vanno intese in modo nel loro insieme coerente;
3.3 deve allora dirsi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità non ricorra e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia - ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell'inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori; il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell'inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all'inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti;
altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall'art. 52 del d. lgs. n.
165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l'immagine lavorativa del dipendente
;
3.4 può anche esprimersi il seguente principio: «nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni 1) non siano completamente estranee alla sua professionalità, che 2) ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga 3) in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”;
4. su tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto, in fatto, che, pur emergendo in sede testimoniale l'adibizione degli infermieri prevalentemente all'attività loro propria, tuttavia ad essi «negli anni» erano state chieste le prestazioni proprie degli
OSS, anche secondo la corrispondenti declaratorie collettive, quali «il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli» e ciò in via «affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa» .
La citata pronuncia della Suprema Corte rileva poi sul profilo, pure attinto dal gravame, della sussistenza del danno da demansionamento. Infatti, al datore di lavoro che deduceva essersi il dipendente << limitato ad affermare genericamente il realizzarsi di una «mortificazione sul piano professionale e dell'immagine e, di conseguenza, di lesioni alla dignità del lavoratore» e dunque era mancata un'idonea allegazione del pregiudizio ...ritenuta dalla Corte d'Appello automaticamente sussistente>>, opponeva:
Part
<<
6.1 il motivo è infondato;
6.2 già quanto riferisce la con il ricorso per cassazione – nel passaggio appena trascritto - evidenzia l'esistenza di allegazioni sul pregiudizio subito all'immagine ed alla dignità professionale, che sono componenti non patrimoniali della posizione personale e lavorativa del dipendente subordinato
(Cass. 8 marzo 2006, n. 4975; Cass. 26 maggio 2004, n. 10157) la Corte territoriale ha poi esplicitamente individuato gli elementi da cui desumere i pregiudizi di cui sopra
(lunga durata dello svolgimento di mansioni inferiori;
natura prettamente manuale delle attività inferiori fatte svolgere;
svolgimento alla presenza di tutti i pazienti), con ragionamento presuntivo non implausibile e destinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione del merito (Cass. 2 ottobre 2019, n. 24585; Cass. 3 gennaio
2019, n. 21; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25743); evidentemente, poi, sono tali elementi di fatto ad avere sorretto anche la stima, inevitabilmente equitativa, del pregiudizio riscontrato ed anche da questo punto di vista il criterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sulla retribuzione) è consono al corretto intento di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione
è elemento di riscontro >>.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del demansionamento, atteso l'utilizzo degli infermieri in mansioni inferiori, neanche tutte complementari a quelle del profilo rivestito, finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, in chiara vioalzione della professionalità .
Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato nonostante la diversità della disciplina di riferimento (Cass. 2006 nr. 17774)
Tali criteri si pongono in continuità con i più recenti arresti della Suprema Corte
n.21941, 21942, 21944 del 2022 e n.3700 e 36206 del 2023 dall'esame dei quali, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, si ricava che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non è indice della non marginalità delle mansioni Parte_1 CP_3
e che esse non possano più ritenersi accessorie.
In ordine all'onere di allegazione e prova del danno senza dubbio la descrizione delle modalità di lavoro condotta dagli appellati sin dall'atto introduttivo, si ripete, non specificamente contestate, nonché la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio), la rilevanza qualitativa del demansionamento - giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile essedo parte di esse, in base alla contrattazione collettiva, affidate a personale inquadrato in categorie A, ossia di base, con mansioni puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica - , il fatto che si determinava secondo l'id quod plerunque accidit una confusione dei ruoli e l' aspettativa in capo ai pazienti ed ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti per l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova ( le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
Neppure la vaga critica alla quantificazione del danno può accogliersi;
come già ritenuto per analoghe fattispecie già decise da questa Corte, la misura del danno può, proprio in considerazione delle circostanze appena illustrate, determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed appare anche possibile il ricorso ad un criterio, pur sempre oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione;
la misura del 5
% riconosciuta dal primo giudice non appare affatto eccessiva , considerati anche gli altri precedenti di questa Corte.
Va, quindi, confermata la sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (III scaglione del DM n. 147/2022) .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' , in persona del legale Parte_13
rappresentante pro tempore, contro , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_12
, , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
avverso la sentenza n. 169/2023 emessa in data 10 febbraio 2023 dal Pt_11
Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
Parte 2) Condanna l' alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro
5.809,00 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli Avvocati AR
NE e AR FR IZ.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025
IL Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.Eugenio LI ) ( RI IT)